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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 213 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MILENA PATTERI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Deffenu n. 45, e nato a [...]_2 il 12.07.1963, C.F. con il patrocinio dell'Avv. RENZO SENETTE, giusta C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Ghezzano (PI) in
Via Giovanni Guidiccioni n. 41;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
Part «a) La casa coniugale sita in Dorgali, via Lazio n. 10, piano terzo, di proprietà del signor viene Part assegnata alla signora che vi abiterà unitamente ai figli e Per_1 Per_2
b) Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori con collocazione prevalente con la madre Per_2
e con il diritto del padre di vedere e portare con sé il minore due giorni alla settimana e, a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato all'uscita di scuola fino alle ore 19:00 della domenica oltre ai periodi indicati nel piano genitoriale sottoscritto dalle parti, salvo diverso accordo tra le stesse.
Durante le vacanze estive i genitori manterranno l'accordo di frequentazione indicato nel ridetto piano genitoriale e il minore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il padre e altrettanti con la
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madre nel periodo che le parti dovranno concordemente determinare entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali, il compleanno e le vacanze scolastiche, le trascorrerà ad anni alterni con entrambi i genitori Per_2
salvo diverso accordo tra le parti.
Part c) Il signor si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio pari a € Per_2
Part 300,00 al mese oltre all' Assegno Unico che dovrà essere interamente corrisposto alla signora percepito direttamente dalla stessa.
Part Per il figlio , il signor i obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento nella misura Per_1 di € 300,00 al mese fino al raggiungimento di una stabile autonomia economica di quest'ultimo.
Entrambi gli assegni dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici Istat e dovranno essere corrisposti entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul
Part conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice Iban:
[...].
Le spese straordinarie necessarie per entrambi i ragazzi saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Le parti dichiarano di avere preso visione e di avere dato attenta lettura del Protocollo di cui alle
Contr Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli del Protocollo che sottoscrivono e integralmente accettano.
Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi versati a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Part d) A definizione dei rapporti economici tra loro, il signor i obbliga a trasferire la nuda proprietà della casa coniugale, sita in Dorgali, Via Lazio n. 10, piano terzo, meglio identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 57, Part. 832, sub. 11, ai figli , e Per_3 Per_1 Per_2
Part e l'usufrutto del ridetto immobile alla signora riconoscendo in capo alla stessa anche la piena proprietà di tutti i beni e di tutti gli arredi ivi contenuti. Part Part La signora dal suo canto, si obbliga a trasferire al signor la piena proprietà dell'immobile sito in Dorgali, località Ferros, piano seminterrato, via Enrico Fermi snc, meglio identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 57, Part. 4024.
L'atto pubblico di costituzione dell'usufrutto e di trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale, saranno redatti e sottoscritti entro 24 mesi dalla separazione (salvo diverso accordo tra le parti), a cura e spese di entrambi i coniugi.
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L'atto pubblico di trasferimento della piena proprietà del locale seminterrato, sito nella via Enrico
Fermi, sarà ugualmente redatto e sottoscritto entro 24 mesi dalla separazione (salvo diverso accordo tra le parti), a cura e spese di entrambi i coniugi.
Gli altri due appartamenti ancora in corso di costruzione posti al piano terra e primo del medesimo fabbricato di via Enrico Fermi sul terreno acquistato in comunione di beni da entrambi i coniugi e a spese e cura degli stessi, restano in comproprietà tra i coniugi che procederanno alla messa in vendita degli stessi subito dopo l'omologa della separazione e provvederanno a ripartire in misura uguale tra loro il ricavato.
Part e) La proprietà dell'autovettura Nissan Micra tg. FV152RX intestata al signor ma in uso alla Part signora sarà trasferita a quest'ultima entro il 2025. Il conto corrente, intestato a entrambi i coniugi acceso presso il Banco di Sardegna filiale di Dorgali, dovrà essere estinto e le somme ivi
Part depositate dovranno essere erogate a favore della signora f) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere diritto reciprocamente a un assegno di mantenimento e di non avere null'altro e pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo definitivamente risolto ogni rapporto di dare/avere tra loro con reciproca soddisfazione».
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 05.03.2025»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.03.2025, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Dorgali il 07.07.1991; che dall'unione sono nati tre figli: , il Per_3
Part 27.03.1996, , il g.
1.02.2001 e il 29.12.2013; che la volge l'attività lavorativa di Per_1 Per_2
Part colf mentre il svolge l'attività professionale di imprenditore;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del 6.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato il ricorso e le conclusioni come in epigrafe trascritte.
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2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
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Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore, considerata l'età dello stesso, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto del figlio minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
5. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 7.07.1991 in Dorgali e Parte_2
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trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Dorgali, atto n. 21, parte II, serie A, anno
1991) alle condizioni di cui al ricorso congiunto come riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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