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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3999/2022 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 29.11.2022
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Eramo Alberto
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Giulia Aloisi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra dichiarare che nessun assegno divorzile è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore da parte del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte resistente:
Nel merito, in via principale:
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile, l'importo di euro 500,00 mensili, da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Nel merito, in via subordinata:
porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile, l'importo mensile ritenuto di giustizia, da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
In ogni caso:
spese e compensi di lite integralmente rifusi, precisando che la sig.ra è ammessa al CP_1
Patrocinio a spese dello Stato;
In via istruttoria:
come da memorie istruttorie.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Comune di Roma il Parte_1 Controparte_1
10.9.2010; dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi si sono separati come da verbale di omologa del Tribunale di Udine dd. 30.5/4.6.2019.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, Parte_1 nulla per assegni tra i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
comparso davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso e la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma affermando di non avere alcun reddito ad eccezione dell'assegno di mantenimento del marito di cui ha chiesto l'aumento da euro 400,00 ad euro 500,00 mensili.
2 Adottato il provvedimento presidenziale, con cui è stato confermato l'assegno di mantenimento per la moglie in euro 400,00 mensili come da separazione, le parti sono state rimesse davanti al Giudice
Istruttore.
In questa sede, pronunciata di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa a mezzo dell'assunzione dei testi ammessi, all'udienza del 17.12.2024, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti avevano depositato note scritte contenenti le proprie conclusioni ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
L'unica questione al vaglio del Collegio concerne il diritto della resistente ad un assegno divorzile da parte del ricorrente e la quantificazione dello stesso. Si tratta, dunque, di un diritto disponibile in relazione al quale le parti avevano l'onere di provare i rispettivi assunti.
Deve innanzitutto respingersi la tesi del ricorrente secondo cui la resistente avrebbe perso il diritto a percepire un assegno divorzile per aver intrattenuto una convivenza/relazione affettiva stabile, anche se priva di coabitazione (Cass.
4.5.2022 n. 14151). Nessuno dei testi assunti ha infatti confermato questa circostanza, né il teste , presunto amante della né la teste Tes_1 CP_1
, la quale ha semplicemente dichiarato che i due avevano vissuto insieme a casa sua i due Tes_2 mesi del covid, in cui non si poteva uscire.
Il matrimonio è durato 13 anni, dal 2010 alla pronuncia di divorzio del 2023; la separazione consensuale risale al mese di giugno 2019.
Il sig. all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile netto di circa euro Pt_1
2.100/2.400 mensili. Dalla sua dichiarazione dei redditi del 2024 si evince un aumento del suo reddito mensile netto a circa euro 3.400,00.
La sig.ra invece, percepisce unicamente l'assegno divorzile dal marito. CP_1
Ella non ha mai lavorato, né in costanza di matrimonio, né dopo la separazione, né attualmente.
La stessa non ha provato di avere rinunciato ad attività lavorative per dedicarsi al AR (la coppia, infatti, non ha avuto figli); non ha dimostrato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro dopo la separazione, affermando che all'età di 61 anni il mercato del lavoro le era precluso: però, non ha nemmeno provato la propria iscrizione al centro dell'impiego o nelle liste della disoccupazione.
La resistente ha ammesso di avere rifiutato un lavoro come badante, giustificando questa propria scelta in quanto troppo anziana per assistere una persona completamente non autosufficiente: però, non c'è prova alcuna in atti che attesti un suo stato di salute precario ovvero che la persona cui doveva badare era davvero non autosufficiente.
La sig.ra nel luglio 2019 -quindi dopo la separazione- ha venduto un immobile che le CP_1 era pervenuto in eredità per la somma di euro 26.000: importo con cui ha acquistato una panda ed ha, asseritamente, restituito dei prestiti ad amici: però, non v'è prova di un tanto in quanto la resistente non si è peritata di allegare i propri estratti conto a fronte dei quali comprendere come siano stati spesi i soldi e le istanze istruttorie testimoniali sul punto sono state dichiarate inammissibili poiché generiche e perché non consentivano la prova contraria.
3 E' certo che la resistente ha promosso pignoramento presso terzi nei confronti del marito per omesso pagamento degli assegni di mantenimento e questa procedura esecutiva ha sortito esito positivo: il ricavato, però, non è servito per il mantenimento della stessa, ma è stato speso per un viaggio in Islanda.
Si tratta di circostanze sicuramente non favorevoli alla tesi della sig.ra pur dovendo dare CP_1 atto che la stessa non ha alcun reddito.
La soluzione al quesito può però conseguire da una circostanza assorbente, che risolve in maniera definitiva il problema anche sotto il profilo dell'equità.
Già in sede presidenziale, all'udienza del 9.1.2023 la sig.ra ha dichiarato che “avrò la CP_1 pensione a 67 anni”. Essendo infatti nata il [...], il prossimo 9.5.2025 la resistente compirà 67 anni ed avrà dunque diritto (come già affermato in sede presidenziale, alla pensione (recte: all'assegno sociale, che per l'anno 2025 ammonta ad euro 538,68 per 13 mensilità).
Ritiene pertanto questo Collegio di porre a carico del ricorrente il versamento alla ex moglie dell'assegno divorzile (nella misura di euro 250,00 mensili per le suesposte considerazioni) solamente per i mesi di marzo ed aprile 2025 con definitiva revoca dello stesso con decorrenza maggio 2025, allorché la resistente potrà godere dell'assegno sociale, ben più vantaggioso per lei.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 250,00 mensili solamente per i mesi di marzo ed aprile 2025, dopodiché l'assegno viene revocato;
-dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 20.3.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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