Articolo 1 della Legge 1 marzo 1949, n. 55
Articolo 2
Versione
17 marzo 1949
Art. 1.
Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'art. 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonche' delle ostetriche, per la quale assunzione continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.
I sanitari, assunti anche come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti della presente legge.
Entrata in vigore il 17 marzo 1949