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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1689\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EN CC Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa RN IU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1689/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Parte_1 P.IVA_1
AR, IA NO e AT ON, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, Via della Guastalla n. 6,
; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresenta e difesa dagli avv.ti Vittorio Giordano e Controparte_1 P.IVA_2
AN ME, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Aurora n. 39, Roma;
; Email_1 Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
*
Oggetto: opposizione ingiunzione pagamento COSAP annualità 2010-2011-2012
* pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
-Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 2079/2024:
- in via principale, accertare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2015
0430029820000000101 e, conseguentemente, dichiarare dovuta, da , la somma di € CP_1
71.276,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, richiesta a titolo di COSAP per l'annualità 2010 – 2011
- 2012, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del
1° grado di giudizio;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte , la CP_1 somma di € 71.276,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al pagamento di tale importo a titolo di COSAP per l'annualità 2010 – 2011 - 2012, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato e che il credito comunale non possa ritenersi fondato e provato, disponga la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc ovvero ne disponga la liquidazione secondo i paramenti minimi disciplinati dal DM 55/2014, la cui applicazione – per le ragioni sopra riportate – appare più equa.
- sull'appello incidentale, respingere le domanda promossa da in quanto priva di CP_1
fondamento, in punto di fatto e di diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per l'appellata Controparte_1
“Insiste affinché Codesta l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
- dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello proposto dal con atto di Parte_1
citazione notificato il 3 giugno 2024 per la riforma della sentenza n. 2079/2024, RG 25859/2021, depositata il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nei paragrafi da 1 a 3 del diritto;
- in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 2079/2024, RG 25859/2021, depositata il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nei paragrafi da 4 a 9 del Diritto”.
pagina 2 di 15 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2079 del 27.2.2024, Parte_1 notificata il 10.5.24, che ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 20150430029820000000101 emessa dal a carico di e relativa al mancato pagamento del COSAP Parte_1 Controparte_1 per le annualità 2010, 2011, 2012, in relazione all'occupazione di suolo pubblico, per euro 71.276,00.
Si tratta di occupazione di suolo pubblico mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro, a
, in prossimità delle sedi di Pt_1 Controparte_1
B. Il primo grado di giudizio.
Nel giudizio di primo grado il ha precisato in punto di fatto: Parte_1
-che l'occupazione in oggetto riguarda un superficie di circa mq 163 così individuata: Via Santa Maria
Fulcorina: circa mq 42,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Via della Posta: circa mq 53,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Piazza Edison: circa mq 9,00 mediante lucernai in vetrocemento;
Via Bocchetto: circa mq 49,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Galleria Strasburgo: circa mq 10,00 mediante griglie di ferro;
-che l'imputabilità dell'utilizzo di tali spazi pubblici all'istituto bancario, per le suddette annualità, è evincibile dai sopralluoghi effettuati, nel 2002 e nel 2003, dal Settore Manutenzione Strada e dalla Pa Polizia Locale del Comune (doc. 2 a 7 , fascicolo primo grado); Pt_1 Parte_1
-che a partire dal 2010, anno in cui è subentrata a era consapevole della CP_1 CP_2 responsabilità afferente all'occupazione del suolo pubblico in oggetto (si vedano le richieste di intervento agli uffici tecnici, doc. 8, fascicolo primo grado);
- che nel 2018 è stata presentata istanza di subentro in relazione all'occupazione del suolo pubblico in oggetto da parte di , soggetto che è subentrato a CP_3 CP_1
Ha quindi dedotto:
- la tardività dell'opposizione in quanto, trattandosi di opposizione avverso gli atti esecutivi ex art. 617 cpc, avrebbe dovuto essere proposta nel perentorio termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- che l'ingiunzione di pagamento è stata sottoscritta da un soggetto legittimato, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
- che il concessionario della riscossione ha l'obbligo di notificare tramite PEC le cartelle o ingiunzioni destinate alle società iscritte in albi o elenchi, ivi comprese le ingiunzioni fiscali ex R.D 639/1910 e pagina 3 di 15 che, in ogni caso, l'irritualità del procedimento di notifica, lamentato dalla controparte, può essere oggetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
- che l'indirizzo ilano.it da cui è stata inviata l'ingiunzione Email_3 Pt_1 opposta è rinvenibile nel portale governativo “indicepa.gov.it/ipa-portale”;
- che l'ingiunzione impugnata è stata preceduta dall'invio dell'avviso di pagamento notificato in data
22.01.2015 con cui l'amministrazione ha fornito all'opponente gli estremi del credito comunale;
con l'atto di citazione in opposizione ha sollevato una serie di eccezioni attinenti CP_1 alla forma dell'atto opposto e alla fondatezza della pretesa sottesa, precisamente:
Ha dedotto l'inesistenza, nullità o illegittimità dell'ingiunzione per i seguenti motivi:
1) il soggetto che l'ha sottoscritta non riveste la qualifica di direttore del settore servizio entrate riscossione del di e, pertanto, non è legittimato ad esternare la volontà dell'ente alla Pt_1 Pt_1
luce di quanto prescritto dagli artt. 71, 72, 107 comma 2 D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
2) sussiste violazione dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, in quanto l'ingiunzione è stata notificata per mezzo della posta elettronica certificata, e degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in quanto è stata notificata tramite un indirizzo di posta certificata
( ilano.it”) diverso da quello con cui il si Email_3 Pt_1 Parte_1
è accreditato presso i pubblici registri;
3) sussiste violazione dell'art. 25 del Regolamento COSAP, poiché l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 639/1910 non rientra tra gli strumenti mediante i quali il ha il Parte_1
potere di richiedere il pagamento del COSAP non adempiuto;
4)non è mai stato regolarmente notificato il sollecito di pagamento quale atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento.
5) sussiste nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto dal contenuto dell'atto di ingiunzione non sarebbe possibile evincere né la ragione giustificatrice della pretesa del né i criteri di determinazione Pt_1
della somma richiesta;
6) sussiste annullabilità dell'ingiunzione opposta per non avere il fornito la prova dei fatti Pt_1 costitutivi della propria pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
7) è intervenuta la prescrizione del credito posto in riscossione ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c., in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 26 gennaio 2021 e il canone COSAP con essa richiesto in pagamento riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012. Sul punto ha altresì sostenuto che nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto che gli importi richiesti a titolo di COSAP siano assoggettati pagina 4 di 15 all'ordinaria prescrizione decennale, si dovrà annullare parzialmente l'ingiunzione nella parte in cui richiede il pagamento di € 18.208,40 per COSAP relativo al 2010.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha superato tutte le eccezioni di natura formale sollevate da . CP_1
Ha innanzitutto qualificato l'opposizione in oggetto come riconducibile all'alveo dell'art. 617 cpc, precisando che l'ingiunzione ha natura fiscale, è disciplinata dal R.D. 639/1910 e costituisce uno strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento.
Ha quindi concluso sul punto ritenendo che nel caso di specie i motivi articolati dall'opponente volti a far valere l'inesistenza o nullità o illegittimità dell'ingiunzione per vizi attinenti alla correttezza del procedimento esecutivo determinano l'inammissibilità dell'opposizione in tale parte, in quanto proposta successivamente alla scadenza dei venti giorni dalla notifica della ingiunzione, senza osservare i termini ex art. 617 c.p.c., dal momento che la notifica a mezzo PEC dell'ingiunzione impugnata è avvenuta in data 26.01.2021, mentre la notifica dell'atto introduttivo dell'opposizione è avvenuta in data 31.05.2022.
Riguardo a quanto dedotto da in relazione al fatto che il ha allegato CP_1 Parte_1 un'ingiunzione di pagamento che riporta una data di emissione diversa (15 ottobre 2015) da quella indicata nel provvedimento effettivamente notificato (che riporta la data del 15 dicembre 2020), il
Tribunale ha ritenuto che l'ingiunzione datata 15 ottobre 2015 non risulta essere stata notificata all'opponente, e che pertanto rilevante ai fini del giudizio è unicamente quella in data 15 dicembre
2020, di cui all'allegato n. 2 all'atto di citazione.
In relazione all'eccepita prescrizione del credito posto in riscossione, il primo giudice ha ritenuto che il diritto di credito al canone COSAP si prescriva nell'ordinario termine decennale, evidenziando che il credito fatto valere ha natura di “corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva”.
Infine, riguardo alla pretesa fatta valere, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la circostanza fondante il credito azionato dal A tal proposito si legge nella sentenza: “L'amministrazione Pt_1
comunale ha offerto la prova che dal 2002/2003 (docc. 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 allegati alla memoria di costituzione) al 5.11.2018 (doc. 10 allegato alla memoria di costituzione), la ricorrente ha occupato lo spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina,
Via Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro… L'occupazione del suolo pubblico tramite griglie e lucernai implica la debenza del canone
COSAP…”.
pagina 5 di 15 Pur avendo accertato quanto sopra, il giudice di primo grado ha tuttavia concluso ritenendo che l'ingiunzione in oggetto è viziata da difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 L. 241\90, in ordine ai criteri di determinazione della pretesa creditoria e che tali parametri non sono risultati specificati neanche nel presente giudizio.
Al riguardo l'opponente aveva dedotto che dalla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non si evincono le ragioni poste alla base della pretesa del né il criterio di determinazione degli Pt_1 importi chiesti in pagamento, essendosi l'ente pubblico limitato ad operare un rinvio al sollecito di pagamento del canone COSAP, omettendo di allegarlo all'ingiunzione. Più precisamente, secondo il
Tribunale nella tabella A, contenente il dettaglio delle voci di debito richiamate nell'ingiunzione, vi è
l'indicazione del totale del canone COSAP anni 2010, 2011, 2012, oltre alle spese per la notifica dell'avviso di pagamento del 2014, ma non sono specificati i criteri di calcolo. Il richiamo contenuto all'avviso di pagamento del 17 dicembre 2014 (notificato il 22 gennaio 2015 - doc. 11 del Pt_1
indica soltanto il totale COSAP dovuto per le annualità 2010, 2011 e 2012, senza menzionare i criteri di calcolo. Per tali ragioni ha ritenuto che il non abbia assolto all'obbligo di motivazione Pt_1
neanche per relationem, mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, evidenziando che nel caso in esame, a fronte delle contestazioni attoree, il non ha dimostrato Pt_1
la notifica di un atto indicante gli elementi di fatto ed i criteri utilizzati per la determinazione del canone, avendo prodotto solo la copia di un atto non riferibile alla pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio.
Premesso tutto quanto sopra il Tribunale, dopo aver accertato l'illegittimità formale dell'ordinanza ingiunzione, ha esaminato il credito sotteso fatto valere dal al fine di verificarne la Pt_1
fondatezza o meno.
Sul punto ha innanzitutto rilevato che il che ha allegato i criteri normativi e fattuali di Pt_1 determinazione del credito oggetto dell'ingiunzione, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma pretesa.
Ha poi precisato che gli elementi dedotti dal non consentono di comprendere con certezza i Pt_1
parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità
2010, 2011 e 2012 atteso che: 1) il ha allegato un tariffario COSAP vigente dal 1.8.2012 e, Pt_1
dunque, non applicabile alle annualità 2010 e 2011e al contempo non ha prodotto i documenti sui quali si basa la determinazione del canone per tali annualità;2) i parametri utilizzati per l'annualità 2010 portano al risultato di € 18.204,40, somma indicata negli atti processuali del ma non Pt_1 nell'ingiunzione (ove l'importo viene quantificato in € 18.208,40);3) per i parametri utilizzati per l'annualità 2011 non è dimostrata la fonte da cui provengono, e a ciò si aggiunge la discrasia tra quanto pagina 6 di 15 indicato negli atti processuali (calcoli inclusi) e quanto riportato nell'ingiunzione, ove la somma richiesta è pari a € 18.554,62; 4) con riferimento all'annualità 2012 l'importo è stato individuato (in maniera sovrapponibile rispetto a quanto riportato nell'ingiunzione, in € 34.491,63), “ma nel presente giudizio esso viene riferito all'anno 2014”.
Per tali ragioni ha ritenuto impossibile accertare l'esatto ammontare della pretesa creditoria avanzata nell'ingiunzione impugnata.
D. I motivi di appello
Il ha svolto tre motivi di impugnazione. Pt_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa motivazione, ritenendo che non ci sia stata alcuna violazione delle norme sul procedimento amministrativo, tantomeno di quelle in punto di motivazione, in quanto nella tabella
A sono indicate in dettaglio le voci di debito, il quantum dovuto, le spese sostenute per ciascuna annualità (doc. 11 e 12 fascicolo primo grado), e sono stati prodotti inviti di pagamento, regolamento, tariffario e viario.
Ha quindi sostenuto che la motivazione è stata effettuata per relationem in modo completo ed esaustivo, dal momento che è possibile conoscere il contenuto essenziale dell'atto.
Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non è possibile accertare l'esatto ammontare della pretesa creditoria fatta valere, precisamente il seguente passaggio logico argomentativo: “gli elementi dedotti dal non consentono di comprendere con Pt_1
certezza i parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012”.
Secondo l'appellante era in possesso di tutti gli elementi utili per individuare le basi del CP_1 calcolo del quantum richiesto a titolo di COSAP per le annualità 2010, 2011, 2012.
Con il terzo motivo ha impugnato la statuizione sulle spese processuali, in particolare l'applicazione dei parametri medi in luogo dei minimi, tenuto conto del rigetto di tutte le eccezioni formali svolte dalla controparte e dell'effettività dell'occupazione del suolo pubblico. Ha quindi chiesto la compensazione delle spese del primo grado.
E. La posizione di CP_1
In relazione al primo motivo di appello ha ripercorso le argomentazioni espresse dalla CP_1
sentenza e ha ribadito che non è possibile comprendere come sono stati determinati gli importi domandati in pagamento.
pagina 7 di 15 In relazione al secondo motivo di appello ha sostenuto che gli elementi dedotti dal non Pt_1
consentono di comprendere con certezza i parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012. Ha quindi richiamato la motivazione e il percorso logico argomentativo espressi dal Tribunale sul punto.
Ha infine ritenuto altresì l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, evidenziando che le spese d lite sono state determinate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M., in base alla soccombenza e che nel caso di specie non si verte in ipotesi di soccombenza reciproca.
F. L'appello INCIDENTALE di CP_1
ha appellato incidentalmente la sentenza del Tribunale.
[...]
Con il primo motivo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'opposizione relativamente ai vizi attinenti alla correttezza del procedimento esecutivo, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 617
c.p.c.
Con il secondo motivo nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità o l'illegittimità dell'impugnazione per mancata valida sottoscrizione del direttore del settore servizi riscossione del . Sul punto ha ribadito che ogni atto comunale a rilevanza esterna Parte_1 deve essere sottoscritto dal direttore, il quale in tal modo impegna la volontà dell'ente verso l'esterno, e che nel caso di specie il soggetto che ha sottoscritto l'ingiunzione di pagamento non riveste, né rivestiva al momento in cui il provvedimento è stato emesso e notificato, la qualifica di direttore del settore servizio entrate riscossione. Più precisamente, ha rilevato che sebbene l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa il 15 dicembre 2020 ed è stata notificata alla banca il 26 gennaio 2021, risulta sottoscritta dal “dott. in qualità di “Direttore del Settore Servizi Riscossione”. Parte_2
Tuttavia, come risulta dalla lettura degli allegati n. 3 e 4 all'atto di citazione in primo grado, al momento dell'emissione e della notifica del provvedimento comunale il soggetto che ha sottoscritto l'ingiunzione di pagamento indicata non rivestiva la qualifica di direttore.
Con il terzo motivo nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 25 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del comune di , poiché l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. Pt_1
639/1910 non rientra tra gli strumenti mediante i quali il ha il potere di richiedere il Parte_1
pagamento del COSAP non adempiuto.
Con il quarto motivo nella parte in cui non ha accertato l'omessa notificazione dell'invito di pagamento n. 20140430018970000000131 quale presupposto rispetto all'ingiunzione di pagamento notificata.
pagina 8 di 15 Infine, con il quinto motivo ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito, e con sesto nella parte in cui ha ritenuto che il abbia provato che dal Pt_1
2002/2003 (doc. ti 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 allegati alla memoria di costituzione) al 5.11.2018 la abbia occupato lo spazio pubblico comunale. CP_2
G. All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha fissato innanzi al Collegio l'udienza di discussione orale in data
21 gennaio 2026, assegnando termine per note conclusive, udienza poi anticipata al 18 giugno 2025, previa fissazione di nuovo termine per il deposito delle suddette note.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello principale in parte fondato per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo di appello svolto dal è risultato infondato. Pt_1
Sussiste, infatti, il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241\1990, come accertato dal
Tribunale in relazione all'ingiunzione di pagamento notificata alla banca.
L'ingiunzione di pagamento, come anche l'invito di pagamento del 17.12.2024 (rispettivamente doc.ti
12 e 11, fascicolo del primo grado), e la relativa tabella A, contengono il solo riferimento al Pt_1 numero del canone, alle annualità, all'importo totale e parziale, nonché l'indicazione delle spese ulteriori. Non vi è alcuna indicazione della tariffa applicata, dell'entità e natura dello spazio occupato, né della categoria viaria, del luogo di riferimento oggetto di verifica, dei criteri di calcolo.
Non sono stati prodotti in giudizio, inoltre, gli inviti di pagamento indicati numericamente nell'ingiunzione, dai quali eventualmente poter desumere l'avvenuta indicazione di tali dati e quindi la completezza della motivazione dell'atto per relationem.
Non è pertanto possibile ritenere l'ingiunzione sufficientemente motivata neanche per relationem, non risultando gli elementi in fatto suddetti da altri atti e documenti comunicati o notificati all'interessato.
Deve pertanto essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato l'ordinanza ingiunzione in oggetto, ritenendone l'illegittimità formale, in ragione del suddetto difetto.
2. In considerazione di quanto accertato, in relazione all'infondatezza del primo motivo di appello, si deve ritenere che i primi quattro motivi di appello incidentale svolti da sono assorbiti, CP_1
attenendo gli stessi ad altri profili, tutti relativi alla illegittimità\ irregolarità formale dell'ordinanza di pagina 9 di 15 ingiunzione. Infatti, l'eventuale accoglimento di tali doglianze non potrebbe che condurre alla già accertata statuizione di annullamento dell'ordinanza per illegittimità formale.
3. È invece fondato il secondo motivo di appello svolto dal Pt_1
Ritiene la Corte che in base agli elementi dedotti dall'appellante è possibile comprendere quali sono stati i parametri determinativi dell'importo richiesto in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Risulta dai documenti in atti che il quantum dovuto per le tre annualità in oggetto è di euro € 71.276,00
(annualità 2010: € 18.204.40; annualità 2011: €18.554.62; annualità 2012: € 34.491.63).
Precisamente:
ANNUALITÀ 2010
-occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 93,09 - Tariffario 2009) X coefficiente;
categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.091,32;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.117.08.
Totale COSAP 2010: € 18.204,40 (€ 17.091,32 + € 1.117.08)
ANNUALITÀ 2011
-occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 94,86 - Tariffario 2011) X coefficiente, categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.416,30;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 94,86) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.138.32.
Totale COSAP 2011: € 18.554,62 (€ 17.416,30 + € 1.138.32)
ANNUALITÀ 2012
pagina 10 di 15 -occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 75,00 - Tariffario 2012) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 32.512,46;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B14: 2,63889) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.979.17.
Totale COSAP 2012: € 34.491,63 (€ 32.512,46 + €1.979.17).
Il calcolo dell'importo richiesto per la COSAP è risultato effettuato sulla base del relativo Regolamento
(- doc.
1 - ai sensi dell'art. 6 comma 2, che prevede che si moltiplichi la tariffa base, che per le occupazioni permanenti è indicata nell'allegato in euro 75,00, per il coefficiente di ubicazione - che nel “Viario” è indicato rispettivamente in 2,83 e 2,63 per B12, che è Piazza Edison, e per B14, che è
Galleria Strasburgo - e poi per il coefficiente di attività).
Riguardo alla tariffa applicata prima del 2012, dal momento che è stato prodotto il solo tariffario in vigore dal 2012, si fa presente che le tariffe applicate per il 2010 e il 2011, di cui al tariffario approvato nel 2008, sono le medesime in base alle quali la (allora il Banco di Roma) aveva CP_2 precedentemente regolarmente pagato il canone. La variazione nell'entità del canone, e quindi delle tariffe sottostanti, è infatti intervenuta solo a partire dal 2012.
In ogni caso, il ha indicato in modo preciso i riferimenti contenuti nei suddetti atti, ha, Pt_1 esplicato, per ogni annualità, i parametri di calcolo vigenti al momento in cui è sorta l'obbligazione di pagamento e mediante cui è stato determinato il COSAP dovuto.
Riguardo ad alcune imprecisioni, alle quali fa riferimento il Tribunale, vale a dire il richiamo all'anno
2009 riferito alle annualità 2010 e 2011, il richiamo all'anno 2014 riferito alle annualità 2012, e alcune ulteriori imprecisioni relative ai numeri decimali indicati in talune cifre negli atti di causa, costituiscono dei meri refusi o errori materiali, chiaramente individuabili e desumibili dal contesto nel quale si inseriscono e dall'entità delle stesse.
Si ritiene pertanto che sussistono tutti gli elementi necessari per individuare le basi di calcolo del quantum richiesto a titolo di COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Per tali ragioni il secondo motivo di appello svolto dal è risultato fondato e deve essere Pt_1
accolto.
pagina 11 di 15 Deve quindi essere accertato che il credito vantato dal nei confronti di in relazione Pt_1 CP_1 alle annualità COSAP 2010, 2011, 2012, per euro 71.276,00 è certo, liquido ed esigibile.
4. Prima di analizzare il terzo motivo di appello, relativo all'imputazione e alla liquidazione delle spese di giudizio, devono tuttavia essere esaminati i restanti due motivi di appello incidentale formulati dall'appellata.
Precisamente:
- il quinto, in base al quale ritiene che il Tribunale abbia errato nel rigettare l'eccezione di CP_1
prescrizione del credito;
- il sesto, in base al quale ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere provato che dal CP_1
2002/2003 al 5.11.2018 (doc.ti 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 allegati alla memoria di costituzione), la banca abbia occupato lo spazio pubblico comunale.
5. ha eccepito la prescrizione del credito posto in riscossione, ritenendo la prescrizione CP_1
quinquennale, essendo il COSAP qualificabile quale credito da pagarsi periodicamente ex art. 2948 n. 4
c.c. o, comunque, quale tributo locale.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il diritto di credito al canone COSAP sottostà all'ordinario termine di prescrizione decennale, che il credito fatto valere ha natura di “corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva” ed è quindi soggetto a prescrizione decennale.
Ha inoltre precisato che il sollecito di pagamento emesso in data 17.12.2014 e notificato alla banca in data 22.01.2015 (al doc. 11 allegato alla memoria di costituzione, primo grado) è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, che quindi ciò determina l'inizio del decorrere del termine prescrizionale a far data dal 22.01.2015, con la conseguenza che il diritto del non è estinto per decorso del Pt_1
termine di prescrizione.
La Corte condivide le motivazioni espresse sul punto dal primo giudice.
Ulteriormente, deve essere rilevato che la giurisprudenza della S.C. (Cass. S.U. n.11026\2014, ordin. n.
3710\2019) è costante nell'affermare che “il pagamento in esame non è assimilabile, né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al
pagina 12 di 15 riguardo non rileva neanche l'art. 2948, n. 4 cod. civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo”
(Cass. 18632/23). In merito si osserva inoltre che tale precedente da ultimo richiamato vale a confutare altresì l'argomento, sostenuto dall'appellante incidentale, secondo il quale la prescrizione ordinaria decennale troverebbe applicazione solo per le occupazioni temporanee e non anche per quelle permanenti, come quella di specie.
Per tali ragioni il motivo di appello è infondato.
6. Con l'ultimo motivo di appello incidentale ritiene che non risulti provato che dal CP_1
2002/2003 al 5.11.2018 la abbia occupato lo spazio pubblico comunale in oggetto. Più CP_2 precisamente, ritiene che i documenti prodotti dal dai quali risulta l'occupazione, CP_1 Pt_1
non siano utilizzabili in quanto copie fotostatiche e in quanto tali sono inidonei a provare la pretesa fatta valere.
Il Comune ha indicato e individuato con precisione, sin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, lo spazio occupato, il luogo, il tipo e la modalità dell'occupazione.
L'occupazione dello spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria
Fulcorina, Via Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro nell'arco temporale dal 2002\2003 al 5.11.2018 risulta provato dalla produzione dei documenti da 2 a 10 prodotti unitamente all'atto di citazione.
Ciò premesso, in relazione alla efficacia probatoria dei suddetti documenti prodotti in copia, si deve osservare che questi ultimi non sono stati disconosciuti da CP_1
Le copie dei documenti hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che non vengano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte ( art. 2719 cc). L'eventuale disconoscimento deve essere espresso in modo specifico. Nel caso di specie si è limitata a CP_1 ritenere, genericamente, l'inutilizzabilità dei documenti, senza disconoscerne inequivocabilmente l'autenticità (Cass. ord. n. 23474\2024).
Il motivo di impugnazione è quindi infondato e deve essere disatteso.
*
7. La sentenza del Tribunale deve essere riformata nella parte in cui non ha accertato l'ammontare del credito fatto valere dal con l'ingiunzione opposta. Si deve pertanto ritenere sussistente il Pt_1
credito vantato dal nei confronti di in relazione alle annualità COSAP 2010, 2011, Pt_1 CP_1
2012, per euro 71.276,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
pagina 13 di 15 Si precisa che la domanda del di condanna di al pagamento dell'importo accertato a Pt_1 CP_1
titolo di COSAP 2010, 2011, 2012, non è ammissibile e non può essere accolta. Ciò in quanto è stata svolta per la prima volta in appello, essendosi limitato l'ente comunale, nel primo grado di giudizio, a domandare il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione, senza chiedere, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma oggetto del credito fatto valere.
*
8. Il terzo motivo di appello principale, relativo alla imputazione e alla quantificazione delle spese liquidate in primo grado, deve essere valutato considerando l'esito del presente giudizio di appello.
Il Tribunale ha posto a carico del soccombente le spese del grado, liquidandole, in Pt_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. 147\2002, in euro 759,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi.
All'esito del presente giudizio deve essere considerato che l'appello del è stato accolto in Pt_1 relazione alla parte relativa all'accertamento della sussistenza del credito richiesto, ma non in relazione all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, considerata illegittima per difetto di motivazione, come già accertato dal giudice di primo grado. Pertanto, l'opposizione svolta da è risultata fondata CP_1 con riguardo all'ottenuto annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Tali considerazioni in punto di soccombenza giustificano, conseguentemente, la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% per entrambi i gradi di giudizio, con condanna di a CP_1
corrispondere la restante parte a favore del quantificata in applicazione dei Parte_1
parametri medi di cui al D.M. 147\2002, tenuto conto in particolare del valore, della natura della complessità della controversia, senza considerare la fase istruttoria, che non è stata svolta, in complessivi euro 9.213,00 per compensi ( euro 4.218,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per il secondo grado di giudizio) oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi.
Parte appellata è tenuta a restituire quanto eventualmente è stato corrisposto dal in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata (capo 2 del dispositivo), oltre interessi dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n. 2079\2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e ritenuti assorbiti i primi quattro motivi dell'appello in via incidentale proposto da , fermo restando l'annullamento CP_1 dell'ingiunzione di pagamento n. 20150430029820000000101, accerta la sussistenza del credito pagina 14 di 15 di , sottostante l'ingiunzione di pagamento e relativo al pagamento delle annualità CP_1
COSAP 2010, 2011, 2012, per euro 71.276,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) rigetta il quinto e il sesto motivo dell'appello in via incidentale proposto da;
CP_1
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna al pagamento della restante parte a favore del , Controparte_1 Parte_1
liquidata per compensi in complessivi euro 9.213,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oneri riflessi;
4) dà atto che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte di appellante in via Controparte_1 incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/02;
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
RN IU
Il Presidente
EN CC
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EN CC Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa RN IU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1689/2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Parte_1 P.IVA_1
AR, IA NO e AT ON, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, Via della Guastalla n. 6,
; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresenta e difesa dagli avv.ti Vittorio Giordano e Controparte_1 P.IVA_2
AN ME, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Aurora n. 39, Roma;
; Email_1 Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
*
Oggetto: opposizione ingiunzione pagamento COSAP annualità 2010-2011-2012
* pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
-Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 2079/2024:
- in via principale, accertare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 2015
0430029820000000101 e, conseguentemente, dichiarare dovuta, da , la somma di € CP_1
71.276,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, richiesta a titolo di COSAP per l'annualità 2010 – 2011
- 2012, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del
1° grado di giudizio;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte , la CP_1 somma di € 71.276,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al pagamento di tale importo a titolo di COSAP per l'annualità 2010 – 2011 - 2012, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che l'atto di riscossione de quo non possa essere confermato e che il credito comunale non possa ritenersi fondato e provato, disponga la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc ovvero ne disponga la liquidazione secondo i paramenti minimi disciplinati dal DM 55/2014, la cui applicazione – per le ragioni sopra riportate – appare più equa.
- sull'appello incidentale, respingere le domanda promossa da in quanto priva di CP_1
fondamento, in punto di fatto e di diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di ”. Pt_1
Per l'appellata Controparte_1
“Insiste affinché Codesta l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
- dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello proposto dal con atto di Parte_1
citazione notificato il 3 giugno 2024 per la riforma della sentenza n. 2079/2024, RG 25859/2021, depositata il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nei paragrafi da 1 a 3 del diritto;
- in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 2079/2024, RG 25859/2021, depositata il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nei paragrafi da 4 a 9 del Diritto”.
pagina 2 di 15 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2079 del 27.2.2024, Parte_1 notificata il 10.5.24, che ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 20150430029820000000101 emessa dal a carico di e relativa al mancato pagamento del COSAP Parte_1 Controparte_1 per le annualità 2010, 2011, 2012, in relazione all'occupazione di suolo pubblico, per euro 71.276,00.
Si tratta di occupazione di suolo pubblico mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro, a
, in prossimità delle sedi di Pt_1 Controparte_1
B. Il primo grado di giudizio.
Nel giudizio di primo grado il ha precisato in punto di fatto: Parte_1
-che l'occupazione in oggetto riguarda un superficie di circa mq 163 così individuata: Via Santa Maria
Fulcorina: circa mq 42,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Via della Posta: circa mq 53,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Piazza Edison: circa mq 9,00 mediante lucernai in vetrocemento;
Via Bocchetto: circa mq 49,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Galleria Strasburgo: circa mq 10,00 mediante griglie di ferro;
-che l'imputabilità dell'utilizzo di tali spazi pubblici all'istituto bancario, per le suddette annualità, è evincibile dai sopralluoghi effettuati, nel 2002 e nel 2003, dal Settore Manutenzione Strada e dalla Pa Polizia Locale del Comune (doc. 2 a 7 , fascicolo primo grado); Pt_1 Parte_1
-che a partire dal 2010, anno in cui è subentrata a era consapevole della CP_1 CP_2 responsabilità afferente all'occupazione del suolo pubblico in oggetto (si vedano le richieste di intervento agli uffici tecnici, doc. 8, fascicolo primo grado);
- che nel 2018 è stata presentata istanza di subentro in relazione all'occupazione del suolo pubblico in oggetto da parte di , soggetto che è subentrato a CP_3 CP_1
Ha quindi dedotto:
- la tardività dell'opposizione in quanto, trattandosi di opposizione avverso gli atti esecutivi ex art. 617 cpc, avrebbe dovuto essere proposta nel perentorio termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- che l'ingiunzione di pagamento è stata sottoscritta da un soggetto legittimato, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
- che il concessionario della riscossione ha l'obbligo di notificare tramite PEC le cartelle o ingiunzioni destinate alle società iscritte in albi o elenchi, ivi comprese le ingiunzioni fiscali ex R.D 639/1910 e pagina 3 di 15 che, in ogni caso, l'irritualità del procedimento di notifica, lamentato dalla controparte, può essere oggetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
- che l'indirizzo ilano.it da cui è stata inviata l'ingiunzione Email_3 Pt_1 opposta è rinvenibile nel portale governativo “indicepa.gov.it/ipa-portale”;
- che l'ingiunzione impugnata è stata preceduta dall'invio dell'avviso di pagamento notificato in data
22.01.2015 con cui l'amministrazione ha fornito all'opponente gli estremi del credito comunale;
con l'atto di citazione in opposizione ha sollevato una serie di eccezioni attinenti CP_1 alla forma dell'atto opposto e alla fondatezza della pretesa sottesa, precisamente:
Ha dedotto l'inesistenza, nullità o illegittimità dell'ingiunzione per i seguenti motivi:
1) il soggetto che l'ha sottoscritta non riveste la qualifica di direttore del settore servizio entrate riscossione del di e, pertanto, non è legittimato ad esternare la volontà dell'ente alla Pt_1 Pt_1
luce di quanto prescritto dagli artt. 71, 72, 107 comma 2 D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
2) sussiste violazione dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, in quanto l'ingiunzione è stata notificata per mezzo della posta elettronica certificata, e degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in quanto è stata notificata tramite un indirizzo di posta certificata
( ilano.it”) diverso da quello con cui il si Email_3 Pt_1 Parte_1
è accreditato presso i pubblici registri;
3) sussiste violazione dell'art. 25 del Regolamento COSAP, poiché l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 639/1910 non rientra tra gli strumenti mediante i quali il ha il Parte_1
potere di richiedere il pagamento del COSAP non adempiuto;
4)non è mai stato regolarmente notificato il sollecito di pagamento quale atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento.
5) sussiste nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto dal contenuto dell'atto di ingiunzione non sarebbe possibile evincere né la ragione giustificatrice della pretesa del né i criteri di determinazione Pt_1
della somma richiesta;
6) sussiste annullabilità dell'ingiunzione opposta per non avere il fornito la prova dei fatti Pt_1 costitutivi della propria pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
7) è intervenuta la prescrizione del credito posto in riscossione ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c., in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 26 gennaio 2021 e il canone COSAP con essa richiesto in pagamento riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012. Sul punto ha altresì sostenuto che nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto che gli importi richiesti a titolo di COSAP siano assoggettati pagina 4 di 15 all'ordinaria prescrizione decennale, si dovrà annullare parzialmente l'ingiunzione nella parte in cui richiede il pagamento di € 18.208,40 per COSAP relativo al 2010.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha superato tutte le eccezioni di natura formale sollevate da . CP_1
Ha innanzitutto qualificato l'opposizione in oggetto come riconducibile all'alveo dell'art. 617 cpc, precisando che l'ingiunzione ha natura fiscale, è disciplinata dal R.D. 639/1910 e costituisce uno strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento.
Ha quindi concluso sul punto ritenendo che nel caso di specie i motivi articolati dall'opponente volti a far valere l'inesistenza o nullità o illegittimità dell'ingiunzione per vizi attinenti alla correttezza del procedimento esecutivo determinano l'inammissibilità dell'opposizione in tale parte, in quanto proposta successivamente alla scadenza dei venti giorni dalla notifica della ingiunzione, senza osservare i termini ex art. 617 c.p.c., dal momento che la notifica a mezzo PEC dell'ingiunzione impugnata è avvenuta in data 26.01.2021, mentre la notifica dell'atto introduttivo dell'opposizione è avvenuta in data 31.05.2022.
Riguardo a quanto dedotto da in relazione al fatto che il ha allegato CP_1 Parte_1 un'ingiunzione di pagamento che riporta una data di emissione diversa (15 ottobre 2015) da quella indicata nel provvedimento effettivamente notificato (che riporta la data del 15 dicembre 2020), il
Tribunale ha ritenuto che l'ingiunzione datata 15 ottobre 2015 non risulta essere stata notificata all'opponente, e che pertanto rilevante ai fini del giudizio è unicamente quella in data 15 dicembre
2020, di cui all'allegato n. 2 all'atto di citazione.
In relazione all'eccepita prescrizione del credito posto in riscossione, il primo giudice ha ritenuto che il diritto di credito al canone COSAP si prescriva nell'ordinario termine decennale, evidenziando che il credito fatto valere ha natura di “corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva”.
Infine, riguardo alla pretesa fatta valere, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la circostanza fondante il credito azionato dal A tal proposito si legge nella sentenza: “L'amministrazione Pt_1
comunale ha offerto la prova che dal 2002/2003 (docc. 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 allegati alla memoria di costituzione) al 5.11.2018 (doc. 10 allegato alla memoria di costituzione), la ricorrente ha occupato lo spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina,
Via Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro… L'occupazione del suolo pubblico tramite griglie e lucernai implica la debenza del canone
COSAP…”.
pagina 5 di 15 Pur avendo accertato quanto sopra, il giudice di primo grado ha tuttavia concluso ritenendo che l'ingiunzione in oggetto è viziata da difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 L. 241\90, in ordine ai criteri di determinazione della pretesa creditoria e che tali parametri non sono risultati specificati neanche nel presente giudizio.
Al riguardo l'opponente aveva dedotto che dalla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non si evincono le ragioni poste alla base della pretesa del né il criterio di determinazione degli Pt_1 importi chiesti in pagamento, essendosi l'ente pubblico limitato ad operare un rinvio al sollecito di pagamento del canone COSAP, omettendo di allegarlo all'ingiunzione. Più precisamente, secondo il
Tribunale nella tabella A, contenente il dettaglio delle voci di debito richiamate nell'ingiunzione, vi è
l'indicazione del totale del canone COSAP anni 2010, 2011, 2012, oltre alle spese per la notifica dell'avviso di pagamento del 2014, ma non sono specificati i criteri di calcolo. Il richiamo contenuto all'avviso di pagamento del 17 dicembre 2014 (notificato il 22 gennaio 2015 - doc. 11 del Pt_1
indica soltanto il totale COSAP dovuto per le annualità 2010, 2011 e 2012, senza menzionare i criteri di calcolo. Per tali ragioni ha ritenuto che il non abbia assolto all'obbligo di motivazione Pt_1
neanche per relationem, mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, evidenziando che nel caso in esame, a fronte delle contestazioni attoree, il non ha dimostrato Pt_1
la notifica di un atto indicante gli elementi di fatto ed i criteri utilizzati per la determinazione del canone, avendo prodotto solo la copia di un atto non riferibile alla pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio.
Premesso tutto quanto sopra il Tribunale, dopo aver accertato l'illegittimità formale dell'ordinanza ingiunzione, ha esaminato il credito sotteso fatto valere dal al fine di verificarne la Pt_1
fondatezza o meno.
Sul punto ha innanzitutto rilevato che il che ha allegato i criteri normativi e fattuali di Pt_1 determinazione del credito oggetto dell'ingiunzione, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma pretesa.
Ha poi precisato che gli elementi dedotti dal non consentono di comprendere con certezza i Pt_1
parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità
2010, 2011 e 2012 atteso che: 1) il ha allegato un tariffario COSAP vigente dal 1.8.2012 e, Pt_1
dunque, non applicabile alle annualità 2010 e 2011e al contempo non ha prodotto i documenti sui quali si basa la determinazione del canone per tali annualità;2) i parametri utilizzati per l'annualità 2010 portano al risultato di € 18.204,40, somma indicata negli atti processuali del ma non Pt_1 nell'ingiunzione (ove l'importo viene quantificato in € 18.208,40);3) per i parametri utilizzati per l'annualità 2011 non è dimostrata la fonte da cui provengono, e a ciò si aggiunge la discrasia tra quanto pagina 6 di 15 indicato negli atti processuali (calcoli inclusi) e quanto riportato nell'ingiunzione, ove la somma richiesta è pari a € 18.554,62; 4) con riferimento all'annualità 2012 l'importo è stato individuato (in maniera sovrapponibile rispetto a quanto riportato nell'ingiunzione, in € 34.491,63), “ma nel presente giudizio esso viene riferito all'anno 2014”.
Per tali ragioni ha ritenuto impossibile accertare l'esatto ammontare della pretesa creditoria avanzata nell'ingiunzione impugnata.
D. I motivi di appello
Il ha svolto tre motivi di impugnazione. Pt_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa motivazione, ritenendo che non ci sia stata alcuna violazione delle norme sul procedimento amministrativo, tantomeno di quelle in punto di motivazione, in quanto nella tabella
A sono indicate in dettaglio le voci di debito, il quantum dovuto, le spese sostenute per ciascuna annualità (doc. 11 e 12 fascicolo primo grado), e sono stati prodotti inviti di pagamento, regolamento, tariffario e viario.
Ha quindi sostenuto che la motivazione è stata effettuata per relationem in modo completo ed esaustivo, dal momento che è possibile conoscere il contenuto essenziale dell'atto.
Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non è possibile accertare l'esatto ammontare della pretesa creditoria fatta valere, precisamente il seguente passaggio logico argomentativo: “gli elementi dedotti dal non consentono di comprendere con Pt_1
certezza i parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012”.
Secondo l'appellante era in possesso di tutti gli elementi utili per individuare le basi del CP_1 calcolo del quantum richiesto a titolo di COSAP per le annualità 2010, 2011, 2012.
Con il terzo motivo ha impugnato la statuizione sulle spese processuali, in particolare l'applicazione dei parametri medi in luogo dei minimi, tenuto conto del rigetto di tutte le eccezioni formali svolte dalla controparte e dell'effettività dell'occupazione del suolo pubblico. Ha quindi chiesto la compensazione delle spese del primo grado.
E. La posizione di CP_1
In relazione al primo motivo di appello ha ripercorso le argomentazioni espresse dalla CP_1
sentenza e ha ribadito che non è possibile comprendere come sono stati determinati gli importi domandati in pagamento.
pagina 7 di 15 In relazione al secondo motivo di appello ha sostenuto che gli elementi dedotti dal non Pt_1
consentono di comprendere con certezza i parametri determinativi della cifra richiesta in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012. Ha quindi richiamato la motivazione e il percorso logico argomentativo espressi dal Tribunale sul punto.
Ha infine ritenuto altresì l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, evidenziando che le spese d lite sono state determinate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M., in base alla soccombenza e che nel caso di specie non si verte in ipotesi di soccombenza reciproca.
F. L'appello INCIDENTALE di CP_1
ha appellato incidentalmente la sentenza del Tribunale.
[...]
Con il primo motivo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'opposizione relativamente ai vizi attinenti alla correttezza del procedimento esecutivo, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 617
c.p.c.
Con il secondo motivo nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità o l'illegittimità dell'impugnazione per mancata valida sottoscrizione del direttore del settore servizi riscossione del . Sul punto ha ribadito che ogni atto comunale a rilevanza esterna Parte_1 deve essere sottoscritto dal direttore, il quale in tal modo impegna la volontà dell'ente verso l'esterno, e che nel caso di specie il soggetto che ha sottoscritto l'ingiunzione di pagamento non riveste, né rivestiva al momento in cui il provvedimento è stato emesso e notificato, la qualifica di direttore del settore servizio entrate riscossione. Più precisamente, ha rilevato che sebbene l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa il 15 dicembre 2020 ed è stata notificata alla banca il 26 gennaio 2021, risulta sottoscritta dal “dott. in qualità di “Direttore del Settore Servizi Riscossione”. Parte_2
Tuttavia, come risulta dalla lettura degli allegati n. 3 e 4 all'atto di citazione in primo grado, al momento dell'emissione e della notifica del provvedimento comunale il soggetto che ha sottoscritto l'ingiunzione di pagamento indicata non rivestiva la qualifica di direttore.
Con il terzo motivo nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 25 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del comune di , poiché l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. Pt_1
639/1910 non rientra tra gli strumenti mediante i quali il ha il potere di richiedere il Parte_1
pagamento del COSAP non adempiuto.
Con il quarto motivo nella parte in cui non ha accertato l'omessa notificazione dell'invito di pagamento n. 20140430018970000000131 quale presupposto rispetto all'ingiunzione di pagamento notificata.
pagina 8 di 15 Infine, con il quinto motivo ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito, e con sesto nella parte in cui ha ritenuto che il abbia provato che dal Pt_1
2002/2003 (doc. ti 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 allegati alla memoria di costituzione) al 5.11.2018 la abbia occupato lo spazio pubblico comunale. CP_2
G. All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha fissato innanzi al Collegio l'udienza di discussione orale in data
21 gennaio 2026, assegnando termine per note conclusive, udienza poi anticipata al 18 giugno 2025, previa fissazione di nuovo termine per il deposito delle suddette note.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello principale in parte fondato per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo di appello svolto dal è risultato infondato. Pt_1
Sussiste, infatti, il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241\1990, come accertato dal
Tribunale in relazione all'ingiunzione di pagamento notificata alla banca.
L'ingiunzione di pagamento, come anche l'invito di pagamento del 17.12.2024 (rispettivamente doc.ti
12 e 11, fascicolo del primo grado), e la relativa tabella A, contengono il solo riferimento al Pt_1 numero del canone, alle annualità, all'importo totale e parziale, nonché l'indicazione delle spese ulteriori. Non vi è alcuna indicazione della tariffa applicata, dell'entità e natura dello spazio occupato, né della categoria viaria, del luogo di riferimento oggetto di verifica, dei criteri di calcolo.
Non sono stati prodotti in giudizio, inoltre, gli inviti di pagamento indicati numericamente nell'ingiunzione, dai quali eventualmente poter desumere l'avvenuta indicazione di tali dati e quindi la completezza della motivazione dell'atto per relationem.
Non è pertanto possibile ritenere l'ingiunzione sufficientemente motivata neanche per relationem, non risultando gli elementi in fatto suddetti da altri atti e documenti comunicati o notificati all'interessato.
Deve pertanto essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato l'ordinanza ingiunzione in oggetto, ritenendone l'illegittimità formale, in ragione del suddetto difetto.
2. In considerazione di quanto accertato, in relazione all'infondatezza del primo motivo di appello, si deve ritenere che i primi quattro motivi di appello incidentale svolti da sono assorbiti, CP_1
attenendo gli stessi ad altri profili, tutti relativi alla illegittimità\ irregolarità formale dell'ordinanza di pagina 9 di 15 ingiunzione. Infatti, l'eventuale accoglimento di tali doglianze non potrebbe che condurre alla già accertata statuizione di annullamento dell'ordinanza per illegittimità formale.
3. È invece fondato il secondo motivo di appello svolto dal Pt_1
Ritiene la Corte che in base agli elementi dedotti dall'appellante è possibile comprendere quali sono stati i parametri determinativi dell'importo richiesto in pagamento a titolo di canone COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Risulta dai documenti in atti che il quantum dovuto per le tre annualità in oggetto è di euro € 71.276,00
(annualità 2010: € 18.204.40; annualità 2011: €18.554.62; annualità 2012: € 34.491.63).
Precisamente:
ANNUALITÀ 2010
-occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 93,09 - Tariffario 2009) X coefficiente;
categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.091,32;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 93,09) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.117.08.
Totale COSAP 2010: € 18.204,40 (€ 17.091,32 + € 1.117.08)
ANNUALITÀ 2011
-occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 94,86 - Tariffario 2011) X coefficiente, categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 17.416,30;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 94,86) X coefficiente categoria viaria (1SUPER: 1,2) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.138.32.
Totale COSAP 2011: € 18.554,62 (€ 17.416,30 + € 1.138.32)
ANNUALITÀ 2012
pagina 10 di 15 -occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e Via
Bocchetto: tariffa base (€ 75,00 - Tariffario 2012) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo:
1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 32.512,46;
-occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo: tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B14: 2,63889) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.979.17.
Totale COSAP 2012: € 34.491,63 (€ 32.512,46 + €1.979.17).
Il calcolo dell'importo richiesto per la COSAP è risultato effettuato sulla base del relativo Regolamento
(- doc.
1 - ai sensi dell'art. 6 comma 2, che prevede che si moltiplichi la tariffa base, che per le occupazioni permanenti è indicata nell'allegato in euro 75,00, per il coefficiente di ubicazione - che nel “Viario” è indicato rispettivamente in 2,83 e 2,63 per B12, che è Piazza Edison, e per B14, che è
Galleria Strasburgo - e poi per il coefficiente di attività).
Riguardo alla tariffa applicata prima del 2012, dal momento che è stato prodotto il solo tariffario in vigore dal 2012, si fa presente che le tariffe applicate per il 2010 e il 2011, di cui al tariffario approvato nel 2008, sono le medesime in base alle quali la (allora il Banco di Roma) aveva CP_2 precedentemente regolarmente pagato il canone. La variazione nell'entità del canone, e quindi delle tariffe sottostanti, è infatti intervenuta solo a partire dal 2012.
In ogni caso, il ha indicato in modo preciso i riferimenti contenuti nei suddetti atti, ha, Pt_1 esplicato, per ogni annualità, i parametri di calcolo vigenti al momento in cui è sorta l'obbligazione di pagamento e mediante cui è stato determinato il COSAP dovuto.
Riguardo ad alcune imprecisioni, alle quali fa riferimento il Tribunale, vale a dire il richiamo all'anno
2009 riferito alle annualità 2010 e 2011, il richiamo all'anno 2014 riferito alle annualità 2012, e alcune ulteriori imprecisioni relative ai numeri decimali indicati in talune cifre negli atti di causa, costituiscono dei meri refusi o errori materiali, chiaramente individuabili e desumibili dal contesto nel quale si inseriscono e dall'entità delle stesse.
Si ritiene pertanto che sussistono tutti gli elementi necessari per individuare le basi di calcolo del quantum richiesto a titolo di COSAP per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Per tali ragioni il secondo motivo di appello svolto dal è risultato fondato e deve essere Pt_1
accolto.
pagina 11 di 15 Deve quindi essere accertato che il credito vantato dal nei confronti di in relazione Pt_1 CP_1 alle annualità COSAP 2010, 2011, 2012, per euro 71.276,00 è certo, liquido ed esigibile.
4. Prima di analizzare il terzo motivo di appello, relativo all'imputazione e alla liquidazione delle spese di giudizio, devono tuttavia essere esaminati i restanti due motivi di appello incidentale formulati dall'appellata.
Precisamente:
- il quinto, in base al quale ritiene che il Tribunale abbia errato nel rigettare l'eccezione di CP_1
prescrizione del credito;
- il sesto, in base al quale ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere provato che dal CP_1
2002/2003 al 5.11.2018 (doc.ti 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 allegati alla memoria di costituzione), la banca abbia occupato lo spazio pubblico comunale.
5. ha eccepito la prescrizione del credito posto in riscossione, ritenendo la prescrizione CP_1
quinquennale, essendo il COSAP qualificabile quale credito da pagarsi periodicamente ex art. 2948 n. 4
c.c. o, comunque, quale tributo locale.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il diritto di credito al canone COSAP sottostà all'ordinario termine di prescrizione decennale, che il credito fatto valere ha natura di “corrispettivo di una concessione, reale, ovvero presunta in ipotesi di occupazione abusiva” ed è quindi soggetto a prescrizione decennale.
Ha inoltre precisato che il sollecito di pagamento emesso in data 17.12.2014 e notificato alla banca in data 22.01.2015 (al doc. 11 allegato alla memoria di costituzione, primo grado) è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, che quindi ciò determina l'inizio del decorrere del termine prescrizionale a far data dal 22.01.2015, con la conseguenza che il diritto del non è estinto per decorso del Pt_1
termine di prescrizione.
La Corte condivide le motivazioni espresse sul punto dal primo giudice.
Ulteriormente, deve essere rilevato che la giurisprudenza della S.C. (Cass. S.U. n.11026\2014, ordin. n.
3710\2019) è costante nell'affermare che “il pagamento in esame non è assimilabile, né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al
pagina 12 di 15 riguardo non rileva neanche l'art. 2948, n. 4 cod. civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo”
(Cass. 18632/23). In merito si osserva inoltre che tale precedente da ultimo richiamato vale a confutare altresì l'argomento, sostenuto dall'appellante incidentale, secondo il quale la prescrizione ordinaria decennale troverebbe applicazione solo per le occupazioni temporanee e non anche per quelle permanenti, come quella di specie.
Per tali ragioni il motivo di appello è infondato.
6. Con l'ultimo motivo di appello incidentale ritiene che non risulti provato che dal CP_1
2002/2003 al 5.11.2018 la abbia occupato lo spazio pubblico comunale in oggetto. Più CP_2 precisamente, ritiene che i documenti prodotti dal dai quali risulta l'occupazione, CP_1 Pt_1
non siano utilizzabili in quanto copie fotostatiche e in quanto tali sono inidonei a provare la pretesa fatta valere.
Il Comune ha indicato e individuato con precisione, sin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, lo spazio occupato, il luogo, il tipo e la modalità dell'occupazione.
L'occupazione dello spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria
Fulcorina, Via Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro nell'arco temporale dal 2002\2003 al 5.11.2018 risulta provato dalla produzione dei documenti da 2 a 10 prodotti unitamente all'atto di citazione.
Ciò premesso, in relazione alla efficacia probatoria dei suddetti documenti prodotti in copia, si deve osservare che questi ultimi non sono stati disconosciuti da CP_1
Le copie dei documenti hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che non vengano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte ( art. 2719 cc). L'eventuale disconoscimento deve essere espresso in modo specifico. Nel caso di specie si è limitata a CP_1 ritenere, genericamente, l'inutilizzabilità dei documenti, senza disconoscerne inequivocabilmente l'autenticità (Cass. ord. n. 23474\2024).
Il motivo di impugnazione è quindi infondato e deve essere disatteso.
*
7. La sentenza del Tribunale deve essere riformata nella parte in cui non ha accertato l'ammontare del credito fatto valere dal con l'ingiunzione opposta. Si deve pertanto ritenere sussistente il Pt_1
credito vantato dal nei confronti di in relazione alle annualità COSAP 2010, 2011, Pt_1 CP_1
2012, per euro 71.276,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
pagina 13 di 15 Si precisa che la domanda del di condanna di al pagamento dell'importo accertato a Pt_1 CP_1
titolo di COSAP 2010, 2011, 2012, non è ammissibile e non può essere accolta. Ciò in quanto è stata svolta per la prima volta in appello, essendosi limitato l'ente comunale, nel primo grado di giudizio, a domandare il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione, senza chiedere, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma oggetto del credito fatto valere.
*
8. Il terzo motivo di appello principale, relativo alla imputazione e alla quantificazione delle spese liquidate in primo grado, deve essere valutato considerando l'esito del presente giudizio di appello.
Il Tribunale ha posto a carico del soccombente le spese del grado, liquidandole, in Pt_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. 147\2002, in euro 759,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi.
All'esito del presente giudizio deve essere considerato che l'appello del è stato accolto in Pt_1 relazione alla parte relativa all'accertamento della sussistenza del credito richiesto, ma non in relazione all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, considerata illegittima per difetto di motivazione, come già accertato dal giudice di primo grado. Pertanto, l'opposizione svolta da è risultata fondata CP_1 con riguardo all'ottenuto annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Tali considerazioni in punto di soccombenza giustificano, conseguentemente, la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% per entrambi i gradi di giudizio, con condanna di a CP_1
corrispondere la restante parte a favore del quantificata in applicazione dei Parte_1
parametri medi di cui al D.M. 147\2002, tenuto conto in particolare del valore, della natura della complessità della controversia, senza considerare la fase istruttoria, che non è stata svolta, in complessivi euro 9.213,00 per compensi ( euro 4.218,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per il secondo grado di giudizio) oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi.
Parte appellata è tenuta a restituire quanto eventualmente è stato corrisposto dal in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata (capo 2 del dispositivo), oltre interessi dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n. 2079\2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e ritenuti assorbiti i primi quattro motivi dell'appello in via incidentale proposto da , fermo restando l'annullamento CP_1 dell'ingiunzione di pagamento n. 20150430029820000000101, accerta la sussistenza del credito pagina 14 di 15 di , sottostante l'ingiunzione di pagamento e relativo al pagamento delle annualità CP_1
COSAP 2010, 2011, 2012, per euro 71.276,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) rigetta il quinto e il sesto motivo dell'appello in via incidentale proposto da;
CP_1
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna al pagamento della restante parte a favore del , Controparte_1 Parte_1
liquidata per compensi in complessivi euro 9.213,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oneri riflessi;
4) dà atto che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte di appellante in via Controparte_1 incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/02;
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
RN IU
Il Presidente
EN CC
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