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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28/05/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
PRIMICERIO GIULIA (c.f. ) e l'avvocato POTI' FRANCESCA C.F._1
( ), che la rappresentano e difendono per procura in atti- C.F._2
APPELLANTE-
E
(c.f. Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Paolo
Scipinotti (C.F. ) che la rappresenta e difende per delega in atti- C.F._4
APPELLATA-
1 OGGETTO: appello di nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, n.7754/2021, in data 29.04.2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 30467/2020- contratto di locazione-diritto di recesso-pagamento canoni di locazione.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Sierra Controparte_1
Nevada 106, piano 3, interno 6, concesso in locazione alla con contratto Parte_1
del 23.01.2017 e dell'immobile uso ufficio sito in Roma, via Sierra Nevada 106, piano seminterrato, interno C, concesso in locazione alla con contratto del Parte_1
01.03.2017, per il pagamento dei canoni di locazione per il trimestre febbraio, marzo e aprile 2020, respingendo la opposizione della conduttrice, Parte_1
La società conduttrice impugna la decisione.
La resiste alle censure. CP_1
Alla udienza del 21.05.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e decisione, le parti non sono comparse.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla udienza del 28.05.2025, alla quale nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione di cancelleria del differimento.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
2 Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, viene ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c. e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza indicata in oggetto, ogni altra Controparte_1
conclusione disattesa, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
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