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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14376/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14376/2022 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 12,55, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per per l'avv. LUPPINO SAVERIO;
Parte_1 Parte_2
per l'avv. IMMORDINO PIERANGELA, nonché la parte Controparte_1
personalmente.
Il Procuratore di parte ricorrente rappresenta al Tribunale un fatto nuovo, legato alla circostanza che a quanto risulta riferito dai ricorrenti la minore dal mese di settembre 2024 in avanti, Persona_1
dimora presso il domicilio paterno, in via continuativa;
pertanto, chiede un eventuale differimento della presente udienza di discussione, in ragione di una potenziale revoca del decreto di assegnazione, per i principi del giusto processo e dell'economica dei giudizi;
in subordine, si rimette alle note conclusive già depositate.
Il Procuratore di parte resistente si oppone all'istanza, rilevando che il padre trattiene la minore con sé da ottobre, concedendo alla madre di passare con la figlia i week end, e che pertanto è stato depositato un ricorso per ammonimento, per il quale è fissata udienza a febbraio.
pagina 1 di 7 Il Giudice, rilevato che non sono emerse allo stato novità processuali idonee ad incidere sullo svolgimento del presente procedimento, respinge l'istanza del Procuratore di parte ricorrente.
I Procuratori delle parti si riportano alle note conclusionali rispettivamente depositate;
rinunciano alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice dato atto, riserva la pubblicazione del dispositivo e della motivazione mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14376/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUPPINO SAVERIO
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. IMMORDINO PIERANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza odierna, richiamando le note scritte autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinnanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il rilascio dell'unità Controparte_1
immobiliare di loro proprietà, sita in Bologna, via Sette Leoncini n. 7; a tal fine esponevano che:
- il figlio dei ricorrenti ed sono stati una coppia more Parte_3 Controparte_1
uxorio, dalla cui unione nell'agosto 2021 è nata la figlia Persona_1
pagina 3 di 7 -la coppia aveva iniziato la convivenza presso l'appartamento, autonomo e indipendente, ubicato presso la villa dei genitori della resistente, a Monghidoro, ove i conviventi hanno conservato la residenza;
-per problemi legati all'incompatibilità della coppia, la aveva più volte intimato al CP_1
di allontanarsi dalla casa famigliare di Monghidoro e, in un caso, questi fu costretto a rientrare Pt_3
nella dimora dei genitori;
-nel 2015 i ricorrenti decisero di acquistare l'appartamento sito in Bologna, via Sette Leoncini n. 7, per garantire un alloggio al figlio, allo scopo di evitare che egli facesse ritorno nella dimora dei genitori, come già era accaduto, nonché quale “punto d'appoggio” a Bologna sia del figlio, sia della coppia, che iniziò ad utilizzarlo dal 2017 – in occasione dell'inizio della scuola primaria di – pur Persona_1
mantenendo stabile residenza a Monghidoro, dove la famiglia trascorreva i week-end, le ferie, le vacanze scolastiche della figlia;
-dal settembre 2022, a seguito di ulteriori tensioni insorte all'interno della coppia, la CP_1 decise di prendere pieno possesso dell'immobile acquistato e ristrutturato dai ricorrenti a loro spese, mentre il fece ritorno presso l'abitazione dei propri genitori;
Pt_3
-l'invio alla di una diffida per ottenere il rilascio dell'immobile non sortì alcun CP_1
effetto e la procedura di mediazione, promossa dai ricorrenti, si concluse con un verbale negativo per mancata adesione della controparte.
Alla luce di tali circostanze di fatto, i ricorrenti dichiaravano che l'appartamento di Bologna, via Sette
Leoncini n. 7, era stato utilizzato dalla coppia saltuariamente, come punto d'appoggio per consentire alla loro figlia di frequentare la scuola primaria in città e che per il il quale abitava con la Parte_2 moglie a Pianoro, era sopraggiunta la necessità, per motivi di salute, di usufruire dell'appartamento; ritenevano che la convivenza della coppia presso l'immobile non fosse caratterizzata da stabilità e che l'occupazione dello stesso derivasse da un comodato d'uso gratuito concluso in forma verbale, senza determinazione di tempo, c.d. precario, ai sensi dell'art. 1810 c.c.; in subordine, qualora dovesse ritenesse convenuto tra le parti un termine per l'uso dell'immobile ex art. 1809 c.c., questo dovrebbe considerarsi decorso nel mese di giugno 2022, al termine della frequentazione della scuola primaria da parte di Persona_1
In conclusione, i ricorrenti chiedevano di accertare la natura di contratto di comodato verbale, c.d. precario, e la validità del recesso ad nutum esercitato o, in subordine, l'intervenuta scadenza del termine ex art. 1809 c.c., con condanna della controparte, in entrambi i casi, alla riconsegna immediata dell'immobile e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, nonché alla restituzione delle somme pagate dai ricorrenti per spese condominiali, di gestione e utenze in uso presso l'appartamento.
pagina 4 di 7 2. Nella comparsa di costituzione e risposta esponeva, preliminarmente, Controparte_1
che in data 27.02.2023 il Tribunale di Bologna, nel procedimento promosso dalla stessa ex art. 337 bis c.c. nei confronti di , per l'affidamento condiviso della figlia minore, aveva assegnato Parte_3
alla la casa di Bologna, di proprietà dei ricorrenti, con decreto provvisorio del CP_1
27.02.2023, riconoscendola a tutti gli effetti quale casa familiare;
precisava che detta assegnazione era stata trascritta nei registri immobiliari in data 03.03.2023; chiedeva conseguentemente il rigetto delle domande avversarie, anche considerando che la casa era stata concessa in comodato d'uso gratuito per consentire alla nipote di vivere a Bologna per l'intero percorso di studi, e non soltanto per la frequentazione della scuola primaria.
Nel corso del giudizio, la parte resistente depositava un verbale redatto nella causa per l'affidamento della minore, nonché il decreto definitivo dell'11.06.2024, che sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti confermava l'assegnazione alla ell'immobile di proprietà dei ricorrenti. CP_1
3. L'udienza veniva pià volte rinviata, in pendenza di trattative avviate nella causa parallela in materia di famiglia, promossa dalla nei riguardi del convivente per l'affidamento della CP_1 minore e riguardante, altresì, la destinazione dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Quindi, veniva fissata udienza alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente, avuto riguardo all'intervenuta assegnazione dell'immobile di Bologna, via Sette
Leoncini, alla come casa famigliare, chiedeva di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere e di tener conto, ai fini della condanna alle spese e/o dell'integrale compensazione delle spese, della condotta processuale delle parti, della mancata partecipazione di controparte alla mediazione e dei pagamenti delle spese relative all'immobile da parte dei ricorrenti.
Parte resistente chiedeva di accertare e dichiarare l'intercorsa assegnazione giudiziale dell'immobile oggetto di causa alla e, per l'effetto, di rigettare, anche nel merito, le domande di CP_1
parte ricorrente.
4. Conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, l'intervenuta assegnazione dell'immobile oggetto di causa ad quale casa famigliare, nel giudizio intercorso tra gli ex Controparte_1 conviventi per l'affidamento della figlia minore, ha determinato la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Conseguentemente, la regolamentazione delle spese deve essere compiuta secondo il criterio della soccombenza virtuale.
pagina 5 di 7 Alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, risulta acclarato che l'immobile de quo fosse stato posto nella disponibilità del nucleo familiare, per consentire alla figlia minore della coppia di frequentare la scuola, come riconosciuto ed ammesso da entrambe le parti. Non pare, tuttavia, che un tale accomodamento possa configurare una soluzione caratterizzata da instabilità e precarietà, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, in ragione della durata e continuità dell'occupazione dell'immobile, per tutto l'anno scolastico e per diversi anni, come tale finalizzata alla realizzazione di un progetto familiare ed educativo idoneo a configurare un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, riconducibile allo schema di cui all'art. 1809
c.c..
Persiste, tuttavia, incertezza in ordine alla scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, in quanto mentre parte ricorrente, nella prospettazione proposta in via subordinata, considera cessate le esigenze abitative al termine della frequentazione della scuola primaria da parte della figlia minore della coppia, a parere della resistente il vincolo di destinazione dell'immobile doveva permanere per tutto il percorso di studi.
Vero è che il coniuge separato, convivente con la prole, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare tale pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere della scadenza per l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare (Cass. civ. n. 20448/2014).
Nel caso di specie, le parti, pur avendo formulato negli atti introduttivi le istanze istruttorie, non si sono messe in prova sulle rispettive posizioni difensive, in ragione della pendenza delle trattative e della sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Si osserva, oltretutto, che l'assegnazione dell'immobile di Bologna, via Sette Leoncini, alla
è il frutto di un accordo raggiunto tra le parti in causa, e dunque con l'ex convivente, CP_1
che ha evidentemente potuto usufruire a tal fine della disponibilità offertagli dai genitori, attuali ricorrenti: di tale accordo si dà atto sia nel decreto provvisorio del 27.02.2023, sia nel decreto definitivo dell'11.06.2024, pronunciati nella causa in materia di famiglia.
Oltre a ciò occorre considerare la mancata partecipazione alla mediazione della cfr. CP_1
verbale negativo del 2.11.2022, doc. 7 di parte ricorrente), che avrebbe potuto rendere superflua l'instaurazione del presente giudizio, tenuto anche conto dell'esito poi raggiunto in sede processuale.
Per le ragioni esposte, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14376/2022 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 12,55, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per per l'avv. LUPPINO SAVERIO;
Parte_1 Parte_2
per l'avv. IMMORDINO PIERANGELA, nonché la parte Controparte_1
personalmente.
Il Procuratore di parte ricorrente rappresenta al Tribunale un fatto nuovo, legato alla circostanza che a quanto risulta riferito dai ricorrenti la minore dal mese di settembre 2024 in avanti, Persona_1
dimora presso il domicilio paterno, in via continuativa;
pertanto, chiede un eventuale differimento della presente udienza di discussione, in ragione di una potenziale revoca del decreto di assegnazione, per i principi del giusto processo e dell'economica dei giudizi;
in subordine, si rimette alle note conclusive già depositate.
Il Procuratore di parte resistente si oppone all'istanza, rilevando che il padre trattiene la minore con sé da ottobre, concedendo alla madre di passare con la figlia i week end, e che pertanto è stato depositato un ricorso per ammonimento, per il quale è fissata udienza a febbraio.
pagina 1 di 7 Il Giudice, rilevato che non sono emerse allo stato novità processuali idonee ad incidere sullo svolgimento del presente procedimento, respinge l'istanza del Procuratore di parte ricorrente.
I Procuratori delle parti si riportano alle note conclusionali rispettivamente depositate;
rinunciano alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice dato atto, riserva la pubblicazione del dispositivo e della motivazione mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14376/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUPPINO SAVERIO
RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. IMMORDINO PIERANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza odierna, richiamando le note scritte autorizzate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinnanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il rilascio dell'unità Controparte_1
immobiliare di loro proprietà, sita in Bologna, via Sette Leoncini n. 7; a tal fine esponevano che:
- il figlio dei ricorrenti ed sono stati una coppia more Parte_3 Controparte_1
uxorio, dalla cui unione nell'agosto 2021 è nata la figlia Persona_1
pagina 3 di 7 -la coppia aveva iniziato la convivenza presso l'appartamento, autonomo e indipendente, ubicato presso la villa dei genitori della resistente, a Monghidoro, ove i conviventi hanno conservato la residenza;
-per problemi legati all'incompatibilità della coppia, la aveva più volte intimato al CP_1
di allontanarsi dalla casa famigliare di Monghidoro e, in un caso, questi fu costretto a rientrare Pt_3
nella dimora dei genitori;
-nel 2015 i ricorrenti decisero di acquistare l'appartamento sito in Bologna, via Sette Leoncini n. 7, per garantire un alloggio al figlio, allo scopo di evitare che egli facesse ritorno nella dimora dei genitori, come già era accaduto, nonché quale “punto d'appoggio” a Bologna sia del figlio, sia della coppia, che iniziò ad utilizzarlo dal 2017 – in occasione dell'inizio della scuola primaria di – pur Persona_1
mantenendo stabile residenza a Monghidoro, dove la famiglia trascorreva i week-end, le ferie, le vacanze scolastiche della figlia;
-dal settembre 2022, a seguito di ulteriori tensioni insorte all'interno della coppia, la CP_1 decise di prendere pieno possesso dell'immobile acquistato e ristrutturato dai ricorrenti a loro spese, mentre il fece ritorno presso l'abitazione dei propri genitori;
Pt_3
-l'invio alla di una diffida per ottenere il rilascio dell'immobile non sortì alcun CP_1
effetto e la procedura di mediazione, promossa dai ricorrenti, si concluse con un verbale negativo per mancata adesione della controparte.
Alla luce di tali circostanze di fatto, i ricorrenti dichiaravano che l'appartamento di Bologna, via Sette
Leoncini n. 7, era stato utilizzato dalla coppia saltuariamente, come punto d'appoggio per consentire alla loro figlia di frequentare la scuola primaria in città e che per il il quale abitava con la Parte_2 moglie a Pianoro, era sopraggiunta la necessità, per motivi di salute, di usufruire dell'appartamento; ritenevano che la convivenza della coppia presso l'immobile non fosse caratterizzata da stabilità e che l'occupazione dello stesso derivasse da un comodato d'uso gratuito concluso in forma verbale, senza determinazione di tempo, c.d. precario, ai sensi dell'art. 1810 c.c.; in subordine, qualora dovesse ritenesse convenuto tra le parti un termine per l'uso dell'immobile ex art. 1809 c.c., questo dovrebbe considerarsi decorso nel mese di giugno 2022, al termine della frequentazione della scuola primaria da parte di Persona_1
In conclusione, i ricorrenti chiedevano di accertare la natura di contratto di comodato verbale, c.d. precario, e la validità del recesso ad nutum esercitato o, in subordine, l'intervenuta scadenza del termine ex art. 1809 c.c., con condanna della controparte, in entrambi i casi, alla riconsegna immediata dell'immobile e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, nonché alla restituzione delle somme pagate dai ricorrenti per spese condominiali, di gestione e utenze in uso presso l'appartamento.
pagina 4 di 7 2. Nella comparsa di costituzione e risposta esponeva, preliminarmente, Controparte_1
che in data 27.02.2023 il Tribunale di Bologna, nel procedimento promosso dalla stessa ex art. 337 bis c.c. nei confronti di , per l'affidamento condiviso della figlia minore, aveva assegnato Parte_3
alla la casa di Bologna, di proprietà dei ricorrenti, con decreto provvisorio del CP_1
27.02.2023, riconoscendola a tutti gli effetti quale casa familiare;
precisava che detta assegnazione era stata trascritta nei registri immobiliari in data 03.03.2023; chiedeva conseguentemente il rigetto delle domande avversarie, anche considerando che la casa era stata concessa in comodato d'uso gratuito per consentire alla nipote di vivere a Bologna per l'intero percorso di studi, e non soltanto per la frequentazione della scuola primaria.
Nel corso del giudizio, la parte resistente depositava un verbale redatto nella causa per l'affidamento della minore, nonché il decreto definitivo dell'11.06.2024, che sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti confermava l'assegnazione alla ell'immobile di proprietà dei ricorrenti. CP_1
3. L'udienza veniva pià volte rinviata, in pendenza di trattative avviate nella causa parallela in materia di famiglia, promossa dalla nei riguardi del convivente per l'affidamento della CP_1 minore e riguardante, altresì, la destinazione dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Quindi, veniva fissata udienza alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente, avuto riguardo all'intervenuta assegnazione dell'immobile di Bologna, via Sette
Leoncini, alla come casa famigliare, chiedeva di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere e di tener conto, ai fini della condanna alle spese e/o dell'integrale compensazione delle spese, della condotta processuale delle parti, della mancata partecipazione di controparte alla mediazione e dei pagamenti delle spese relative all'immobile da parte dei ricorrenti.
Parte resistente chiedeva di accertare e dichiarare l'intercorsa assegnazione giudiziale dell'immobile oggetto di causa alla e, per l'effetto, di rigettare, anche nel merito, le domande di CP_1
parte ricorrente.
4. Conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, l'intervenuta assegnazione dell'immobile oggetto di causa ad quale casa famigliare, nel giudizio intercorso tra gli ex Controparte_1 conviventi per l'affidamento della figlia minore, ha determinato la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Conseguentemente, la regolamentazione delle spese deve essere compiuta secondo il criterio della soccombenza virtuale.
pagina 5 di 7 Alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, risulta acclarato che l'immobile de quo fosse stato posto nella disponibilità del nucleo familiare, per consentire alla figlia minore della coppia di frequentare la scuola, come riconosciuto ed ammesso da entrambe le parti. Non pare, tuttavia, che un tale accomodamento possa configurare una soluzione caratterizzata da instabilità e precarietà, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, in ragione della durata e continuità dell'occupazione dell'immobile, per tutto l'anno scolastico e per diversi anni, come tale finalizzata alla realizzazione di un progetto familiare ed educativo idoneo a configurare un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, riconducibile allo schema di cui all'art. 1809
c.c..
Persiste, tuttavia, incertezza in ordine alla scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, in quanto mentre parte ricorrente, nella prospettazione proposta in via subordinata, considera cessate le esigenze abitative al termine della frequentazione della scuola primaria da parte della figlia minore della coppia, a parere della resistente il vincolo di destinazione dell'immobile doveva permanere per tutto il percorso di studi.
Vero è che il coniuge separato, convivente con la prole, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare tale pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere della scadenza per l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare (Cass. civ. n. 20448/2014).
Nel caso di specie, le parti, pur avendo formulato negli atti introduttivi le istanze istruttorie, non si sono messe in prova sulle rispettive posizioni difensive, in ragione della pendenza delle trattative e della sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Si osserva, oltretutto, che l'assegnazione dell'immobile di Bologna, via Sette Leoncini, alla
è il frutto di un accordo raggiunto tra le parti in causa, e dunque con l'ex convivente, CP_1
che ha evidentemente potuto usufruire a tal fine della disponibilità offertagli dai genitori, attuali ricorrenti: di tale accordo si dà atto sia nel decreto provvisorio del 27.02.2023, sia nel decreto definitivo dell'11.06.2024, pronunciati nella causa in materia di famiglia.
Oltre a ciò occorre considerare la mancata partecipazione alla mediazione della cfr. CP_1
verbale negativo del 2.11.2022, doc. 7 di parte ricorrente), che avrebbe potuto rendere superflua l'instaurazione del presente giudizio, tenuto anche conto dell'esito poi raggiunto in sede processuale.
Per le ragioni esposte, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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