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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1546/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
C.F. , residente in [...]T.se (TO) Parte_1 C.F._1
Frazione Mezzi PO n. 37, elettivamente domiciliata in Settimo T.se (TO), Via De
Amicis nr. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romaniello, per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, C.F. residente in [...]T.se (TO) Controparte_1 C.F._2
Frazione Mezzi PO n. 37, rappresentato dall'avv. Enrico Amore con studio in Torino
via Luigi Damiano n. 5/16 per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“1) Pronunciare la separazione personale, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Settimo T.se l'annotazione del
provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio
2) rinunciata la domanda di addebito;
3) Assegnare la casa familiare alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, Parte_1
facoltizzando il Sig. ad asportare i propri beni ed effetti personali Controparte_1
presenti eventualmente in cantina/box e giardino previo accordo tra legali;
il cane SO è stato collocato in canile;
Per_ 4) Affidare la figlia congiuntamente ai genitori con residenza e collocazione presso la casa
materna
Per_ 5) il genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità ed i tempi
ed il piano genitoriale concordato con i Servizi;
6) Disporre a carico di , quale contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1
Per_ la somma mensile di € 300,00 (trecento) e precisamente € 150,00 per minorenne ed €
150,00 per maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre agli Per_2
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo (o altra
modalità), sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il
giorno 17 di ogni mese, a partire dal corrente mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese
medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i figli il tutto
come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
7) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di
mantenimento
8) disporre l'assegnazione in via esclusiva alla Sig.ra dell'assegno unico ad oggi pari Parte_1
a € 350,79 complessivi per entrambi i figli;
9) disporre la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi Sociali,
di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata;
pagina 2 di 7 10) disporre per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il
Ser.D. per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti,
fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi;
B) Piaccia all'On.le Tribunale adito, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i
termini previsti dalla legge a far tempo dalla sentenza di separazione/dall'udienza di prima
comparizione, così decidere:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili, del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e ordinando al competente ufficiale dello stato civile del comune di
[...] Controparte_1
Settimo T.se l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Confermare per il resto le condizioni sopra indicate per la separazione;
3) Con compensazione delle spese.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle
richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.5.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito (per i suoi trascorsi di tossicodipendenza e per commissione di reati) - e successivamente il “divorzio” - con affido esclusivo (a causa delle gravi condotte dello stesso anche assente moralmente e materialmente dalla vita dei figli Per_3
- nato il [...] maggiorenne ma studente - e - nata
[...] Persona_4
il 21/02/2017), o in subordine affido condiviso della figlia minore, collocazione prevalente della stessa presso la madre, convivente anche con il figlio maggiorenne ma studente, assegnazione alla stessa della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di € 150,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione (ma negando gli addebiti), alla domanda di affido condiviso della figlia minore e,
collocazione prevalente presso la madre e contributo di € 300 complessive a suo carico pagina 3 di 7 per i figli, ed anche alla domanda di assegnazione della casa alla moglie. Il convenuto,
in particolare, in relazione alla domanda di addebito ha rimarcato che la moglie ancora prima del matrimonio era consapevole delle condotte oggi addebitate al marito ed in ogni caso il marito aveva patteggiato la pena e per il resto era stato assolto;
erano anche superati i problemi di tossicodipendenza e depressione che lo avevano afflitto durante il matrimonio e che avevano portato la coppia a separarsi già una prima volta nel 2010.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 11
febbraio 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
dopo ampio confronto, i coniugi hanno trovato l'accordo e, previa rinuncia alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie ed ai provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.,
hanno reso conclusioni congiunte. I genitori, inoltre, a maggior tutela della prole,
hanno chiesto la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei
Servizi Sociali, di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata e, per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il Ser.D.
per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti, fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha trasmesso, in data 14 febbraio 2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 4 di 7 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (che inizialmente si sono reciprocamente addossate la responsabilità della separazione),
l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo T.se (TO) in data 11.9.2004 (atto n. 81 P.2 S. A).
(doc. 2).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio di cd.
“bigenitorialità”, garantendo al minore pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, a maggior tutela dei figli, i genitori hanno chiesto disporsi la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio già in atto, dando disponibilità anche a percorsi presso il Ser.D.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 5 di 7 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo T.se Controparte_1
(TO) in data 11.9.2004 (atto n. 81 P.2 S. A). Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) Dà atto che è stata rinunciata la domanda di addebito;
3) Assegna la casa familiare alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, Parte_1
facoltizzando il Sig. ad asportare i propri beni ed effetti Controparte_1
personali presenti eventualmente in cantina/box e giardino previo accordo tra legali;
Dà atto che le parti hanno dichiarato che il cane SO è stato collocato in canile.
4) Affida la figlia congiuntamente ai genitori con residenza e collocazione presso Per_1
la casa materna.
5) Il genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità Per_1
ed i tempi ed il piano genitoriale concordato con i Servizi.
6) Dispone a carico di , quale contributo per il mantenimento Controparte_1
dei figli la somma mensile di € 300,00 (trecento) e precisamente € 150,00 per Per_1
minorenne ed € 150,00 per maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo (o altra modalità), sul c/c intestato alla ricorrente con
IBAN [...] entro il giorno 17 di ogni mese, a partire dal corrente mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i figli il tutto come previsto dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento.
8) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato l'assegnazione in via esclusiva alla Sig.ra dell'assegno unico ad oggi pari a € 350,79 complessivi per Parte_1
entrambi i figli.
pagina 6 di 7 9) Dispone la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei
Servizi Sociali, di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata.
10) Dispone per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il Ser.D. per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti, fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi.
11) Spese all'esito dell'intero procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel/est
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1546/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
C.F. , residente in [...]T.se (TO) Parte_1 C.F._1
Frazione Mezzi PO n. 37, elettivamente domiciliata in Settimo T.se (TO), Via De
Amicis nr. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romaniello, per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, C.F. residente in [...]T.se (TO) Controparte_1 C.F._2
Frazione Mezzi PO n. 37, rappresentato dall'avv. Enrico Amore con studio in Torino
via Luigi Damiano n. 5/16 per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“1) Pronunciare la separazione personale, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Settimo T.se l'annotazione del
provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio
2) rinunciata la domanda di addebito;
3) Assegnare la casa familiare alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, Parte_1
facoltizzando il Sig. ad asportare i propri beni ed effetti personali Controparte_1
presenti eventualmente in cantina/box e giardino previo accordo tra legali;
il cane SO è stato collocato in canile;
Per_ 4) Affidare la figlia congiuntamente ai genitori con residenza e collocazione presso la casa
materna
Per_ 5) il genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità ed i tempi
ed il piano genitoriale concordato con i Servizi;
6) Disporre a carico di , quale contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1
Per_ la somma mensile di € 300,00 (trecento) e precisamente € 150,00 per minorenne ed €
150,00 per maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre agli Per_2
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo (o altra
modalità), sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il
giorno 17 di ogni mese, a partire dal corrente mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese
medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i figli il tutto
come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
7) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di
mantenimento
8) disporre l'assegnazione in via esclusiva alla Sig.ra dell'assegno unico ad oggi pari Parte_1
a € 350,79 complessivi per entrambi i figli;
9) disporre la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi Sociali,
di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata;
pagina 2 di 7 10) disporre per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il
Ser.D. per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti,
fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi;
B) Piaccia all'On.le Tribunale adito, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i
termini previsti dalla legge a far tempo dalla sentenza di separazione/dall'udienza di prima
comparizione, così decidere:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili, del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e ordinando al competente ufficiale dello stato civile del comune di
[...] Controparte_1
Settimo T.se l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Confermare per il resto le condizioni sopra indicate per la separazione;
3) Con compensazione delle spese.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle
richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.5.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito (per i suoi trascorsi di tossicodipendenza e per commissione di reati) - e successivamente il “divorzio” - con affido esclusivo (a causa delle gravi condotte dello stesso anche assente moralmente e materialmente dalla vita dei figli Per_3
- nato il [...] maggiorenne ma studente - e - nata
[...] Persona_4
il 21/02/2017), o in subordine affido condiviso della figlia minore, collocazione prevalente della stessa presso la madre, convivente anche con il figlio maggiorenne ma studente, assegnazione alla stessa della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di € 150,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione (ma negando gli addebiti), alla domanda di affido condiviso della figlia minore e,
collocazione prevalente presso la madre e contributo di € 300 complessive a suo carico pagina 3 di 7 per i figli, ed anche alla domanda di assegnazione della casa alla moglie. Il convenuto,
in particolare, in relazione alla domanda di addebito ha rimarcato che la moglie ancora prima del matrimonio era consapevole delle condotte oggi addebitate al marito ed in ogni caso il marito aveva patteggiato la pena e per il resto era stato assolto;
erano anche superati i problemi di tossicodipendenza e depressione che lo avevano afflitto durante il matrimonio e che avevano portato la coppia a separarsi già una prima volta nel 2010.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 11
febbraio 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
dopo ampio confronto, i coniugi hanno trovato l'accordo e, previa rinuncia alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie ed ai provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.,
hanno reso conclusioni congiunte. I genitori, inoltre, a maggior tutela della prole,
hanno chiesto la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei
Servizi Sociali, di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata e, per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il Ser.D.
per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti, fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha trasmesso, in data 14 febbraio 2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 4 di 7 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (che inizialmente si sono reciprocamente addossate la responsabilità della separazione),
l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo T.se (TO) in data 11.9.2004 (atto n. 81 P.2 S. A).
(doc. 2).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio di cd.
“bigenitorialità”, garantendo al minore pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, a maggior tutela dei figli, i genitori hanno chiesto disporsi la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio già in atto, dando disponibilità anche a percorsi presso il Ser.D.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 5 di 7 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo T.se Controparte_1
(TO) in data 11.9.2004 (atto n. 81 P.2 S. A). Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) Dà atto che è stata rinunciata la domanda di addebito;
3) Assegna la casa familiare alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, Parte_1
facoltizzando il Sig. ad asportare i propri beni ed effetti Controparte_1
personali presenti eventualmente in cantina/box e giardino previo accordo tra legali;
Dà atto che le parti hanno dichiarato che il cane SO è stato collocato in canile.
4) Affida la figlia congiuntamente ai genitori con residenza e collocazione presso Per_1
la casa materna.
5) Il genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità Per_1
ed i tempi ed il piano genitoriale concordato con i Servizi.
6) Dispone a carico di , quale contributo per il mantenimento Controparte_1
dei figli la somma mensile di € 300,00 (trecento) e precisamente € 150,00 per Per_1
minorenne ed € 150,00 per maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo (o altra modalità), sul c/c intestato alla ricorrente con
IBAN [...] entro il giorno 17 di ogni mese, a partire dal corrente mese di febbraio 2025 oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i figli il tutto come previsto dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento.
8) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato l'assegnazione in via esclusiva alla Sig.ra dell'assegno unico ad oggi pari a € 350,79 complessivi per Parte_1
entrambi i figli.
pagina 6 di 7 9) Dispone la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei
Servizi Sociali, di Educativa e di NPI/Servizio Psicologia come finora praticata.
10) Dispone per entrambi i genitori, come da loro dichiarata disponibilità, un percorso presso il Ser.D. per gli accertamenti di competenza relativi ad eventuali abusi alcoolici o di stupefacenti, fino a quando ritenuto utile o necessario dai Servizi.
11) Spese all'esito dell'intero procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel/est
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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