TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1122/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONINI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/03/1969;
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/10/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente : foglio di p.c. del 03/03/2025, “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, così GIUDICARE
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in EN ON RE in data
30/08/2014 tra il Sig. e la Sig.ra (atto n. 12 Parte_1 Controparte_1
parte I anno 2014). Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN ON
RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Porre a carico della Signora il contributo al mantenimento della figlia CP_1
pari quantomeno ad € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Varese,
o nella diversa minore o maggior somma che il Tribunale ritenesse di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
Per parte resistente : “contumace”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 la parte ricorrente SI. ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente SI.ra , matrimonio contratto in EN ON RE (VA) in data Controparte_2
30/08/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014; dalla loro unione era nata la figlia (Varese, 15/06/2006), Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto, prevista istanza indifferibile ex art. 473bis.15 c.p.c. di incremento del contributo economico materno per la figlia ad € 400,00 mensili, pronuncia pagina 2 di 7 divorzile, con affido congiunto della figlia ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso il padre, libere frequentazioni madre/figlia, con previsione di un contributo materno incrementato dagli originari € 100,00 mensili pattuiti in sede di omologa di separazione personale ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ricostruito il proprio quadro economico-reddituale, ribadendo anche le accresciute necessità della figlia, medio tempore accresciutesi.
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la parte resistente SI.ra . Controparte_1
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 23/10/2024 è stato verbalizzato: “L'attore, liberamente interrogato dal Giudice Rel., dichiara “ vive con me da quando aveva 12 anni. La Per_2
madre non ha mai contribuito a versare alcunché in favore della figlia, neanche i 100 euro concordati in sede di separazione e infatti sono in corso dei procedimenti esecutivi per il recupero dell'arretrato. ADR: prosegue a studiare presso l'Accademia Dorsi di Per_2
Varese. ADR;
non ho idea di che lavoro faccia la allo stato. ADR: mia figlia e la CP_1 madre si frequentano pochissimo da sempre. ADR: all'epoca della separazione la
[...]
era proprietaria di un bar, presso cui io ero dipendente, ma adesso non più. Già CP_1
però ine poca coeva alla separazione questo bar non andava molto bene. ADR: adesso questo bar non esiste più. ADR: io faccio le pulizie in Svizzera. Sono Parte_2
dipendente di una società svizzera. La mia retribuzione ammonta a circa 3.500 CHF al mese per dodici mensilità. Non sono proprietario di immobili. Io e viviamo in Per_2
locazione. Corrispondo un canone mensile di euro 700 al mese. Non ho finanziamenti in essere al momento. ADR: Il corso che ha seguito ha durata triennale. Lei sta Per_2 frequentando l'ultimo anno. Il suo sogno è diventare estetista anche se probabilmente dopo quest'anno proseguirà il percorso formativo con dei corsi di aggiornamento. ADR: non ci sono rette per la frequenza dell'Accademia Dorsi”.
pagina 3 di 7 Dichiarata la formale contumacia della resistente, sono stati confermati i provvedimenti di cui alla separazione personale per quanto di attualità, essendo la figlia nel frattempo divenuta maggiorenne.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata istruita tramite ordine ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate e a INPS in relazione alla posizione della parte resistente.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata ex art. 473bis.28 c.p.c., il ricorrente ha insisto per l'accoglimento delle conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, per le motivazioni di cui alla comparsa conclusionale in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], contratto
[...] C.F._2
in EN ON RE (VA) in data 30/08/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n.
2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 16.01.2019 per la separazione personale.
2) La figlia della coppia pagina 4 di 7 è maggiorenne, economicamente non autosufficiente in quanto ancora Per_2
studentessa.
Pertanto, non occorre procedere a pronunce relative al suo affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Preso atto che la figlia maggiorenne, anche anagraficamente, abita ancora stabilmente presso il padre ricorrente, occorre procedere a stabilire un contributo materno per il suo mantenimento ordinario e straordinario indiretto, attesa la non autosufficienza economica della stessa.
Ebbene, l'accordo fra le parti in ordine alla quantificazione del contributo materno al mantenimento della figlia è stato pattuito nel 2019.
Essendo trascorsi 6 anni, durante i quali la figlia delle parti peraltro è passata da a diciannovenne, con particolare salto di età in relazione alla fase adolescenziale Per_3
e alla particolare autonomia che notoriamente una ragazza di tale età acquisisce, trova sicuramente applicazione nella fattispecie il principio di incremento automatico dell'importo di contribuzione ordinaria in ragione delle accresciute eSIenze della prole in virtù del mero trascorrere del tempo, senza necessità di particolare prova – cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ., I Sez., Ord. n. 11724/2023 “D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” in parte motiva).
Al contrario, gli ulteriori elementi addotti in giudizio non consentono in alcun modo di corroborare l'incremento nella misura richiesta da parte ricorrente.
Ed infatti, è documentato come il ricorrente sia titolare di redditi elvetici particolarmente incrementati nell'ultimo triennio documentato (Certificato salariale del
2021 Fr.Sv. 12.362,00; Certificato salariale del 2022 Fr.Sv. 6.500,00; Certificato salariale del 2023 Fr.Sv. 35.677,00 – cfr. docc. 6-7-8); lo stesso è gravato (solo) da onere locatizio per € 750,00 mensili dal 01/07/2023 (cfr. doc. 5 ricorso), oltre alle ordinarie spese di vita.
pagina 5 di 7 Al contempo, in difetto di specifiche indicazioni del ricorrente circa la situazione della resistente, all'esito delle indagini disposte ex art. 213 c.p.c. è emerso che la stessa ha percepito nel 2017 e nel 2018, e poi ha svolto attività lavorativa per sole 6 settimane CP_3 nel corso del 2021 per soli € 181,21, e poi nulla più – cfr. depositi AgE e Inps 13/11/2024 e
11/12/2024.
In definitiva, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01) secondo cui la quantificazione del mantenimento indiretto per la prole da parte del genitore non coabitante deve avvenire in maniera proporzionale al reddito dello stesso, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eSIenze di vita della prole, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti, in uno alle risorse di cui il genitore collocatario prevalente è titolare, deve procedersi ad incremento del contributo economico pattuito fra le parti, ma in misura più limitata rispetto alla domanda formualta dal ricorrente.
Orbene, nel caso di specie è possibile solo incrementare ad € 250,00 il contributo economico materno in favore della figlia maggiorenne, già considerati gli incrementi applicati per adeguamento annuale Istat medio tempore maturati, alla luce del fatto che le risorse alla stessa imputabili risultano del tutto limitate e non provate, essendo emerso, quale unico dato documentale effettivamente rilevante, oltre al meccanismo automatico di cui alla giurisprudenza di legittimità citata, la circostanza per cui ella risulta risiede presso un immobile ove nel suo stato di famiglia risulta un altro soggetto, con il quale si può presumere quantomeno suddivida gli ordinari costi di vita, con conseguente risparmio di spesa;
infine, è irrilevante la circostanza, dedotta solo in comparsa conclusionale, secondo cui al resistente ha dismesso una quota di proprietà su un immobile, ricavandone liquidità, trattandosi di mera differenza qualitativa del medesimo patrimonio della stessa, che continua a risultare limitato.
In definitiva, la domanda del ricorrente è solo parzialmente accolta.
pagina 6 di 7 3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status senza opposizione e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella forma di irripetibilità delle spese di parte ricorrente alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
contratto in EN ON RE (VA) in data 30/08/2014, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione al padre convivente dell'importo di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione maggio 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1122/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONINI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/03/1969;
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/10/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente : foglio di p.c. del 03/03/2025, “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, così GIUDICARE
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in EN ON RE in data
30/08/2014 tra il Sig. e la Sig.ra (atto n. 12 Parte_1 Controparte_1
parte I anno 2014). Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN ON
RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Porre a carico della Signora il contributo al mantenimento della figlia CP_1
pari quantomeno ad € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Varese,
o nella diversa minore o maggior somma che il Tribunale ritenesse di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
Per parte resistente : “contumace”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 la parte ricorrente SI. ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente SI.ra , matrimonio contratto in EN ON RE (VA) in data Controparte_2
30/08/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014; dalla loro unione era nata la figlia (Varese, 15/06/2006), Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La parte ricorrente ha chiesto, prevista istanza indifferibile ex art. 473bis.15 c.p.c. di incremento del contributo economico materno per la figlia ad € 400,00 mensili, pronuncia pagina 2 di 7 divorzile, con affido congiunto della figlia ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso il padre, libere frequentazioni madre/figlia, con previsione di un contributo materno incrementato dagli originari € 100,00 mensili pattuiti in sede di omologa di separazione personale ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ricostruito il proprio quadro economico-reddituale, ribadendo anche le accresciute necessità della figlia, medio tempore accresciutesi.
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la parte resistente SI.ra . Controparte_1
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione 23/10/2024 è stato verbalizzato: “L'attore, liberamente interrogato dal Giudice Rel., dichiara “ vive con me da quando aveva 12 anni. La Per_2
madre non ha mai contribuito a versare alcunché in favore della figlia, neanche i 100 euro concordati in sede di separazione e infatti sono in corso dei procedimenti esecutivi per il recupero dell'arretrato. ADR: prosegue a studiare presso l'Accademia Dorsi di Per_2
Varese. ADR;
non ho idea di che lavoro faccia la allo stato. ADR: mia figlia e la CP_1 madre si frequentano pochissimo da sempre. ADR: all'epoca della separazione la
[...]
era proprietaria di un bar, presso cui io ero dipendente, ma adesso non più. Già CP_1
però ine poca coeva alla separazione questo bar non andava molto bene. ADR: adesso questo bar non esiste più. ADR: io faccio le pulizie in Svizzera. Sono Parte_2
dipendente di una società svizzera. La mia retribuzione ammonta a circa 3.500 CHF al mese per dodici mensilità. Non sono proprietario di immobili. Io e viviamo in Per_2
locazione. Corrispondo un canone mensile di euro 700 al mese. Non ho finanziamenti in essere al momento. ADR: Il corso che ha seguito ha durata triennale. Lei sta Per_2 frequentando l'ultimo anno. Il suo sogno è diventare estetista anche se probabilmente dopo quest'anno proseguirà il percorso formativo con dei corsi di aggiornamento. ADR: non ci sono rette per la frequenza dell'Accademia Dorsi”.
pagina 3 di 7 Dichiarata la formale contumacia della resistente, sono stati confermati i provvedimenti di cui alla separazione personale per quanto di attualità, essendo la figlia nel frattempo divenuta maggiorenne.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata istruita tramite ordine ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate e a INPS in relazione alla posizione della parte resistente.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata ex art. 473bis.28 c.p.c., il ricorrente ha insisto per l'accoglimento delle conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, per le motivazioni di cui alla comparsa conclusionale in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], contratto
[...] C.F._2
in EN ON RE (VA) in data 30/08/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n.
2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 16.01.2019 per la separazione personale.
2) La figlia della coppia pagina 4 di 7 è maggiorenne, economicamente non autosufficiente in quanto ancora Per_2
studentessa.
Pertanto, non occorre procedere a pronunce relative al suo affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Preso atto che la figlia maggiorenne, anche anagraficamente, abita ancora stabilmente presso il padre ricorrente, occorre procedere a stabilire un contributo materno per il suo mantenimento ordinario e straordinario indiretto, attesa la non autosufficienza economica della stessa.
Ebbene, l'accordo fra le parti in ordine alla quantificazione del contributo materno al mantenimento della figlia è stato pattuito nel 2019.
Essendo trascorsi 6 anni, durante i quali la figlia delle parti peraltro è passata da a diciannovenne, con particolare salto di età in relazione alla fase adolescenziale Per_3
e alla particolare autonomia che notoriamente una ragazza di tale età acquisisce, trova sicuramente applicazione nella fattispecie il principio di incremento automatico dell'importo di contribuzione ordinaria in ragione delle accresciute eSIenze della prole in virtù del mero trascorrere del tempo, senza necessità di particolare prova – cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ., I Sez., Ord. n. 11724/2023 “D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” in parte motiva).
Al contrario, gli ulteriori elementi addotti in giudizio non consentono in alcun modo di corroborare l'incremento nella misura richiesta da parte ricorrente.
Ed infatti, è documentato come il ricorrente sia titolare di redditi elvetici particolarmente incrementati nell'ultimo triennio documentato (Certificato salariale del
2021 Fr.Sv. 12.362,00; Certificato salariale del 2022 Fr.Sv. 6.500,00; Certificato salariale del 2023 Fr.Sv. 35.677,00 – cfr. docc. 6-7-8); lo stesso è gravato (solo) da onere locatizio per € 750,00 mensili dal 01/07/2023 (cfr. doc. 5 ricorso), oltre alle ordinarie spese di vita.
pagina 5 di 7 Al contempo, in difetto di specifiche indicazioni del ricorrente circa la situazione della resistente, all'esito delle indagini disposte ex art. 213 c.p.c. è emerso che la stessa ha percepito nel 2017 e nel 2018, e poi ha svolto attività lavorativa per sole 6 settimane CP_3 nel corso del 2021 per soli € 181,21, e poi nulla più – cfr. depositi AgE e Inps 13/11/2024 e
11/12/2024.
In definitiva, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01) secondo cui la quantificazione del mantenimento indiretto per la prole da parte del genitore non coabitante deve avvenire in maniera proporzionale al reddito dello stesso, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eSIenze di vita della prole, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti, in uno alle risorse di cui il genitore collocatario prevalente è titolare, deve procedersi ad incremento del contributo economico pattuito fra le parti, ma in misura più limitata rispetto alla domanda formualta dal ricorrente.
Orbene, nel caso di specie è possibile solo incrementare ad € 250,00 il contributo economico materno in favore della figlia maggiorenne, già considerati gli incrementi applicati per adeguamento annuale Istat medio tempore maturati, alla luce del fatto che le risorse alla stessa imputabili risultano del tutto limitate e non provate, essendo emerso, quale unico dato documentale effettivamente rilevante, oltre al meccanismo automatico di cui alla giurisprudenza di legittimità citata, la circostanza per cui ella risulta risiede presso un immobile ove nel suo stato di famiglia risulta un altro soggetto, con il quale si può presumere quantomeno suddivida gli ordinari costi di vita, con conseguente risparmio di spesa;
infine, è irrilevante la circostanza, dedotta solo in comparsa conclusionale, secondo cui al resistente ha dismesso una quota di proprietà su un immobile, ricavandone liquidità, trattandosi di mera differenza qualitativa del medesimo patrimonio della stessa, che continua a risultare limitato.
In definitiva, la domanda del ricorrente è solo parzialmente accolta.
pagina 6 di 7 3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status senza opposizione e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella forma di irripetibilità delle spese di parte ricorrente alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
contratto in EN ON RE (VA) in data 30/08/2014, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 12, parte I, serie /, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione al padre convivente dell'importo di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione maggio 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7