Articolo 4 della Legge 6 agosto 1974, n. 366
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24 agosto 1974
Art. 4. (Criteri di impiego delle somme stanziate)

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge devono essere destinati, per non meno del 90 per cento, alle necessita' dei porti di seconda categoria, prima classe, il cui traffico commerciale, con esclusione degli oli minerali, abbia superato nel 1972 un milione di tonnellate. La parte restante degli stanziamenti deve essere destinata alle necessita' degli altri porti di competenza dello Stato.
Entrata in vigore il 24 agosto 1974