Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1328/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)”, da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Anna Tedeschi Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Fabio Ruffini Controparte_1 C.F._2
-resistente-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di Parte_1 affidamento della minore (Teramo, 14.09.2018), nata nell'ambito della Persona_1
convivenza da questa intrattenuta con il resistente Controparte_1
1.2. La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
1.3. si è costituito in giudizio ed è altresì intervenuto il Pubblico Ministero. Controparte_1
2. All'esito della prima udienza del 19.09.2024, il giudice relatore ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 23.09.2024. Ne è seguita l'escussione dei testi Tes_1
1
del 20.03.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla risoluzione della lite. All'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., disposto in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
3. Le condizioni individuate dalle parti, e meglio precisate nelle note congiunte sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, vengono di seguito riportate:
“1- AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E ABITAZIONE FAMILIARE. Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psicofisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Disporre il collocamento e la residenza anagrafica della minore presso Persona_1
l'abitazione materna.
2- RAPPORTI DEL PADRE CON LA FIGLIA. La figlia starà con il padre, che la prenderà con sé, secondo la seguente pianificazione e, comunque, in assenza di spontanei accordi intervenuti tra i coniugi compatibilmente gli impegni dei medesimi, con il loro stato di salute, quello della figlia e con i suoi impegni scolastici, sportivi, ricreativi, etc.: - a) durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia almeno due pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30, riaccompagnando a casa la minore dopo averla fatta cenare, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore;
- b) per quanto riguarda i fine settimana sarà applicato il criterio dell'alternanza ovvero il padre trascorrerà con la figlia due weekend alternati al mese, dal sabato mattina, indicativamente intorno alle
10.00, alla domenica pomeriggio, entro le ore 19.00; - c) quanto alle festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle 21.00 con il padre, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre); - d) quanto al periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni, anche consecutivi, con il padre da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno e 15 giorni consecutivi con la madre (in cui la frequentazione paterna sarà da intendersi sospesa), nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
- e) la minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma e del
Papà con il genitore di riferimento;
- f) la minore trascorrerà il giorno del compleanno della sorella con la SI.ra ; - g) il compleanno della minore verrà festeggiato con Parte_1
2 entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo, alternando il pranzo e la cena come segue: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 16:00 sino al giorno successivo, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente.
3- ASSEGNO DI MANTENIMENTO. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento pari ad € 285,00 al mese, rivalutabile automaticamente
[...]
di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, tramite accredito sul c/c intestato alla SI.ra . Disporre che il Parte_1
50% dell'Assegno Unico universale di spettanza del padre, attualmente pari ad € 117,00 circa al mese, sia versato alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia 4- SPESE STRAORDINARIE. Le spese di straordinaria amministrazione Persona_1
sono poste a carico di entrambi i genitori in parti uguali secondo le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottato dal Tribunale di Teramo in data 05.12.2018, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte.
5- SPESE DI LITE. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”.
3.1. Ad avviso del Collegio simili condizioni risultano funzionali ad una corretta regolamentazione dell'affido della minore, nell'ottica del suo interesse prioritario, sicché nulla osta al loro recepimento.
4. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1328/2024, introdotto con ricorso del 07.06.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- REGOLAMENTA lo statuto giuridico della minore secondo l'accordo Persona_1 raggiunto tra le parti in corso di causa, meglio esplicato al § 3. della parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Angela Di Girolamo
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