Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1006/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1006/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IORI GABRIELE presso il cui studio sito in PIAZZA PERRETTI, 9 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI (RE) è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difeso dall'avv. ALDROVANDI ELISABETTA presso il cui studio sito in VIALE MOREALI 15, MODENA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 01.04.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , entrambi nati Persona_1 Persona_2
a Castelnuovo ne' Monti (RE) rispettivamente in data26.11.2010 e 01.12.2015
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 07.03.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Disporre l'affidamento dei minori , nato a [...] ne' Persona_1 Monti (RE) il 26.11.2010, e , nata a [...] ne' Monti Persona_2 (RE) in data 1.12.2015, in forma congiunta a entrambi i genitori Pt_2
e , con collocamento prevalente e residenza
[...] Parte_1 presso la madre, la quale, alla date di deposito del presente atto, ha già provveduto a trasferire la propria residenza unitamente a quella dei figli minori, come risulta dal doc. all. n. 1.
2) Il regime di affido congiunto significa che la responsabilità genitoriale viene esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i figli e , relative all'istruzione, all'educazione, alla Per_1 Per_2 salute e alla residenza abituale dei medesimi saranno assunte di comune accordo tra ni genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i figli, assieme o separatamente, potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via autonoma, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
3) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di e , avente come preminente Per_1 Per_2 obiettivo quello di tutelare la serena crescita dei figli: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e informazioni relative ai medesimi (es. scolastiche, sanitarie…). Si precisa e si specifica il seguente piano genitoriale che riguarda i minori.
In particolare, quanto a , frequenta attualmente l'istituto tecnico per Per_1 Geometri e pratica tennis il lunedì dalle 14,30 alle 17 e il mercoledì dalle 16,30 alle 19,00. , invece, frequenta la scuola primaria e termina ogni giorno alle 16,30 Per_2 tranne il mercoledì che esce da scuola alle 15,15, e pratica calcio il lunedì e il mercoledì dalle 16,45 alle 18,30. Entrambi i genitori sono consapevoli e concordi circa queste attività praticate dai figli e si impegnano a rispettare i giorni e gli orari di allenamento nei giorni di loro pertinenza. Inoltre, si impegnano a collaborare onde assecondare le inclinazioni dei figli e a contribuire allo svolgimento delle attività sportive e/o ricreative in base alle loro attitudini, compatibilmente con le rispettive capacità economiche (intendendo per esse non solo quelle derivanti da reddito da lavoro ma da ogni emolumento e/o provento e/o utile afferente il patrimonio a sé ascrivibile).
4) Le parti stabiliscono che il figlio maggiore resta col padre durante la Per_1 settimana dall'uscita da scuola a dopo cena, e un fine settimana a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera;
quanto alla figlia , i genitori si impegnano a suddividere giorni e orari Per_2 in modo pressoché paritario, anche in considerazione dell'orario di lavoro del sig. che termina solitamente ogni giorno alle ore 13.30, Per_1 mentre la sig.ra termina alle 17.00, alternandosi il fine settimana a Pt_2 turno, dal sabato mattina/pomeriggio alla domenica sera. I genitori, comunque, si impegnano reciprocamente: a modificare la turnazione settimanale e dei week end, ove detta necessità derivi da specifiche e motivate esigenze dei genitori e/o dei figli o di uno di essi;
a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme ai figli o a uno di essi, per sopravvenute esigenze impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici di e . Per_1 Per_2 Ciascun genitore si farà carico di andare a prendere e riportare i figli all'altro nei giorni di sua spettanza.
Inoltre, e potranno stare col padre o la madre quindici giorni in estate, Per_1 Per_2 consecutivi o non consecutivi, sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno il giorno di Natale e Capodanno, giorni tre durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Qualora uno dei genitori desideri portare in vacanza i figli durante il periodo estivo, deve comunicarlo all'altro entro il 31 maggio, avendo cura di informarlo sul luogo in cui soggiornerà coi minori.
I genitori si impegnano a tenersi informati di ogni notizia riguardante i figli, a collaborare nella loro educazione, crescita, istruzione, avendo come precipuo interesse l'equilibrio e la serenità psico fisica dei minori.
5) A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il sig. Per_1 Per_2 si impegna a versare alla sig.ra in via anticipata euro Per_1 Pt_2 400,00.= mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, ai dati bancari da questa forniti, versamento iniziato a far tempo dal mese di gennaio 2025, che ogni anno sarà indicizzato in base ali indici ISTAT, aumento che avverrà in modo automatico e dovrà essere versato senza alcun'altra richiesta da parte del soggetto creditore. Tale somma dovrà essere versata dal sig. ino all'indipendenza economica dei Per_1 figli, intendendosi per “autosufficienza economica” quello stato di fatto che permetta al soggetto di percepire un reddito lordo mensile non inferiore a € 1.000,00.= per dodici mensilità, in via autonoma o con un contratto anche a tempo determinato.
6) Le parti concordano che l'importo previsto per legge a titolo di assegno unico sarà percepito al 50% dalla sig.ra e al 50% dal sig. ma Pt_2 Per_1 che questi si impegna, entro il 10.06.2025, a versare il residuo di diciotto mensilità di detto assegno, pari a euro 3.420,00.= (di cui euro 2.100,00.= già versati), alla sig.ra Inoltre, il sig. continuerà a versare Pt_2 Per_1 il 100% della mensa scolastica, decurtando il 50% dal contributo al mantenimento il mese successivo a quello di versamento.
7) Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, intendendosi per esse quelle previste dal protocollo in uso presso il suintestato Tribunale, ossia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
d) spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (carburante, assicurazione, bollo, manutenzione etc.), spese per il conseguimento della patente di guida ivi compresi corsi ad hoc ed eventuale acquisto auto;
e) acquisto telefono cellulare e personal computer.
8) I sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio del Pt_2 Per_1 passaporto di e e della carta d'identità valida per l'espatrio, Per_1 Per_2 nonché l'assenso per i successivi rinnovi. 9) Le spese vive della presente procedura saranno sostenute dalle parti in relazione agli accordi con i rispettivi avvocati.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 03.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli