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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Mantova, Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2781/2023 del R.A.C.C. in data 20/11/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 13/11/2023
d a
- C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Zagabria, Via Ulica Grada Vukovara, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da con sede in 34122 Trieste, Corso Parte_2
Italia n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Pt_3
e Dott. con il patrocinio dell'avv. NERI
[...] Parte_4
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA QUINTO AURELIO
SIMMACO 7 ROMA OSTIA LIDO, presso il difensore avv. NERI
GIOVANNI,
appellante
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1
dell'avv. BONOLDI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA ADUA 1
DESENZANO DEL GARDA presso lo studio dell'avv. BONOLDI
MATTEO;
appellato
- (C.F. ), CP_2 C.F._2
appellato/contumace
Pag. 1 avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° n. 488/23, emessa in data
14.05.2023 e depositata il 04.08.2023 dal Giudice di Pace di Mantova,
trattenuta in decisione all'udienza del 21/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Voglia il Tribunale adito, Controparte_3
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi
esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, nel merito,
in via principale, accogliere il presente appello e di conseguenza annullare
la sentenza oggetto di gravame e condannare il Sig. alla CP_1
restituzione di quanto ottenuto a titolo di sorte e di compensi legali;
in via
subordinata annullare la sentenza ed istruire il procedimento di appello, con
salvezza di ogni diritto;
in ogni caso, condannare parte appellata alla
restituzione degli importi indebitamente ricevuti sulla base della sentenza e
condannare la stessa al pagamento di spese e compensi relativi al presente
grado”;
- per “rigettare l'appello proposto dalla CP_1 [...]
rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da Parte_1
in quanto inammissibile e comunque perché Controparte_3
destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando l'impugnata
sentenza.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della
spiegata impugnazione, rimettersi la causa in istruttoria con espletamento
della C.T.U. tecnica così come richiesta in sede di memoria ex art. 320 c.p.c.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
professionali difensive del presente grado di giudizio”.
Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante che odierno appellato, conveniva in CP_1
giudizio l' ed al fine di ottenere il Controparte_4 CP_2
risarcimento dei danni materiali patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.10.2021 in Medole (MN) Via Ca' Morino altezza civ.
50.
Si costituiva la Compagnia nel giudizio di primo grado non contestando la verificazione del sinistro, ma contestando il quantum debeatur inteso sia come nesso causale tra il danno lamentato e l'evento e l'entità dei presunti danni, sia come quantificazione effettiva del danno che veniva ritenuta sproporzionata tra quanto chiesto e quanto rilevato dal perito di parte.
Rimaneva contumace il responsabile civile.
La causa veniva istruita con prova orale.
Con sentenza n. 488/23 qui gravata, il Giudice di Pace di Mantova accoglieva integralmente la domanda proposta dal e condannava in solido i CP_1
convenuti al pagamento del risarcimento per come richiesto dall'attore oltre alle spese di lite.
Pa Con il presente atto di appello la società Assicurazioni impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il nesso di causalità tra il sinistro verificatosi ed i danni chiesti a risarcimento dello stesso CP_1
Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza laddove ha quantificato il danno da risarcire al poiché le spese sostenute non CP_1
hanno trovato supporto documentale avendo la parte prodotto solo un preventivo e non già delle fatture che dimostrino l'effettivo costo delle spese di cui la parte ha chiesto il rimborso.
Pag. 3 Con il terzo motivo l'appellante impugna la parte della sentenza che la liquidato le spese di lite in misura superiore ai valori medi come da DM
55/2014 senza enunciare le ragioni di complessità del procedimento che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza ulteriore attività
istruttoria.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo appare necessario ricordare come l'odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbia espressamente dichiarato, a pagina 2 della comparsa: “la scrivente difesa non intende
contestare l'an debeatur” ed a questa frase la parte aveva anche premesso che secondo lei l'appellato in realtà non aveva provato la dinamica così come descritta e pur tuttavia “non intende contestare l'an debeatur”.
A fronte di una precisa ricostruzione dei fatti che hanno cagionato il sinistro per come descritti in atto di citazione in primo grado, affermare che “la
scrivente difesa non intende contestare l'an debeatur” significa confermare che “alle ore 11,30 circa, la vettura Opel Manta TG BSD 38790 di proprietà del sig. regolarmente parcheggiata all'interno del parcheggio della CP_1
ditta veniva urtata durante una manovra in retromarcia CP_1
Pag. 4 dall'autovettura Toyota Yaris TG BYO082RR compiuta dal sig. ” così CP_2
esonerando l'appellato dalla prova di dover dimostrare che la dinamica del sinistro sia stata esattamente quella descritta in atti semplicemente perché il fatto non è contestato (115 c.p.c.).
In aggiunta, la dinamica è confermata anche dal CID compilato da un soggetto terzo (la teste ) che, pur non avendo visto Testimone_1
materialmente la dinamica del sinistro, lo ha compilato sotto l'indicazione delle parti coinvolte nel sinistro.
Va peraltro osservato come disquisire della dinamica del sinistro appaia una operazione sovrabbondante visto che la parte odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha espressamente dichiarato “la
scrivente difesa non intende contestare l'an debeatur”.
La teste ha altresì confermato il contenuto della fattura di riparazione n. 2785
del 29/12/2022 dimessa in atti sub doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado dicendo proprio che il danno lo ha verificato “perché ho visto la
fattura”.
Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto al secondo motivo, ovvero la congruità della quantificazione del danno chiesto a titolo di risarcimento, il teste sentito all'udienza del Tes_2
9 marzo 2023, socio della confermava la congruità Controparte_5
dell'importo riportato nel preventivo in atti nonché l'avvenuta riparazione del mezzo del CP_1
Avendo il teste confermato tanto il documento che di aver personalmente seguito i lavori di riparazione del veicolo, pur non avendoli eseguiti materialmente lui, anche il danno può dirsi provato avendo l'appellato fornito la prova dell'an della richiesta del risarcimento che la prova del quantum del
Pag. 5 danno subito con la produzione della fattura emessa per la riparazione dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Pag. 6 Non vi è contestazione neppure sul fatto che l'autovettura, una Opel Mantra,
sia un'autovettura storica iscritta all'ASI e quindi appare anche ragionevole che i pezzi di ricambio possano avere un prezzo di mercato diverso da una qualunque altra autovettura che sia attualmente in produzione.
Quanto al terzo motivo di appello si rileva come la sentenza gravata abbia liquidato un valore di spese di lite inferiore ai valori medi visto che ha liquidato euro 1.200 per compenso e 150 per spese anticipate, mentre invece i valori medi, come da DM 55/2014, restituiscono un importo di euro 1.265
(236+252+352+425) in relazione alle controversie aventi un valore compreso tra i 1.100,01 e 5.200 come è quella in esame visto che il valore del decisum
è ricompreso nella predetta forbice.
Avendo il Giudice di primo grado liquidato un importo inferiore ai valori medi, è errata la contestazione che l'importo liquidato sia irragionevole poiché superiore ai valori medi in assenza di specifica motivazione e questo evidenzia come l'appellante sia priva di un effettivo interesse a spiegare tale contestazione poiché la sentenza gravata si è già tenuta al di sotto dei valori medi di liquidazione.
L'appello è quindi infondato e va integralmente rigettato.
Il Giudice dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
228 del 24/12/2012, l'appello è stato integralmente respinto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
Pag. 7
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'appello;
2) Il Giudice dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U.
spese giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17
della L. 228 del 24/12/2012, l'appello è stato integralmente respinto;
3) Condanna C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Zagabria, Via Ulica Grada Vukovara, rappresentata in Italia
per la gestione dei sinistri da con sede in 34122 Parte_2
Trieste, Corso Italia n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. e Dott. a rifondere a Parte_3 Parte_4 CP_1
(C.F. ) le spese di lite del presente procedimento che C.F._1
si liquidano, quanto al secondo grado, in euro 2.552,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Mantova, il 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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