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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f: ), residente in [...], elettivamente domiciliata presso nello studio dell'Avv. Bianca Mascolino, che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], , e ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella via Sciascia 23 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannella, , C.F._3 giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio a Vittoria in data 4.9.2011, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vittoria anno 2011, atto n. 121, parte 2, serie A Uff. I, dall'unione con il quale è nato il figlio (25.4.2011); Per_1 che ha assunto come la prosecuzione della convivenza sia divenuta nel tempo intollerabile e che abbia lasciato la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione della madre, mentre il resistente da allora ha fatto mancare ogni contributo economico e non si è curato delle esigenze quotidiane, di studio e ricreative del figlio. che ha chiesto disporsi affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno e che il padre contribuisse al mantenimento del figlio con un assegno di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 6.10.2022, stante l'assenza del resistente non comparso, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre, a seguito dell'udienza del 9.11.2022 in cui è stato ascoltato il minore, con separata ordinanza del 26.11.2022 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 disponendo inoltre, riguardo alla regolamentazione dei tempi di frequentazione del figlio in uno al padre: “avuto riguardo alla vicinanza delle case dei genitori, del fatto che si è dalla stessa ricorrente riferito che il padre vede regolarmente il figlio e che non ci sono problemi al riguardo, fermo restando che il padre possa sempre vederlo e tenerlo con sé non appare opportuna una specifica regolamentazione che va invece rimessa agli accordi tra gli stessi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del minore” e determinando infine l'assegno per il mantenimento di in capo al padre, in complessivi € 250,00 oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
Per_1 che costituitosi in giudizio il resistente in data 8.3.2023, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha chiesto, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione del figlio presso di sé rilevando che dal giugno 2022, il minore viveva presso di sé, rifiutandosi di tornare dalla madre;
che la causa spedita una prima volta per la decisione in esito all'udienza del 2.10.2024, è stata rimessa in istruttoria giusta ordinanza del 10.05.2025, stante l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti alla luce di quando dichiarato da parte ricorrente in ordine alla circostanza che il si sarebbe reso addirittura irreperibile, non vedendo il figlio, Controparte_1 oltre a non adempiere in alcun modo agli obblighi di contribuzione in favore di quest'ultimo; che sentite nuovamente le parti all'udienza del 28.05.2025, la causa sulle conclusioni congiuntamente precisate è stata rimessa al Collegio per la decisine;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, in merito all'affidamento di può confermarsi quanto provvisoriamente previsto, Per_1 stante l'immutato quadro probatorio in atti per cui non sono emerse, neanche nel prosieguo del giudizio di merito, ragioni ostative al preferenziale regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro chiesto da entrambe le parti, con collocamento prevalente presso la madre, avendo la stessa contestato che il minore avesse deciso di trasferirsi presso il padre nell'estate 2022, avendo in proposito lo stesso minore dichiarato di aver trascorso l'estate dai nonni paterni e di essere successivamente tornato dalla madre. Riguardo all frequentazione padre-figlio, essendo emerso in giudizio, anche in esito all'udienza di comparizione dei coniugi del 28.05.2025, che sia sempre liberamente e regolarmente avvenuta e non essendo emersi problemi al riguardo, considerata anche l'età raggiunta da , oggi quattordicenne, non appare opportuna una Per_1 specifica regolamentazione che va invece rimessa agli accordi tra gli stessi, tenendo conto della volontà e delle esigenze, oltre che degli impegni, del minore;
che all'udienza del 28.5.2022 le parti hanno poi raggiunto un accordo riguardo al contributo per il mantenimento del figlio in capo al resistente, il quale si è impegnato a versare 200,00 euro mensili, al netto dell'assegno unico universale, percepito per l'intero dalla , oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
che non può trovare accoglimento nel presente giudizio, retto da un rito speciale, la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente in seno alle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1, per difetto di vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus; che, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Vittoria in data 14.9.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune anno 2011, atto n. 121, parte 2, serie A Uff. I;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (25.4.2011) ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
regolamenta i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte motiva;
dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando Controparte_1
a , entro giorno 5, un assegno mensile di €. 200,00, al netto dell'assegno unico spettante Parte_1
a quest'ultima, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 183 comma 1, cpc.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa in data 4.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f: ), residente in [...], elettivamente domiciliata presso nello studio dell'Avv. Bianca Mascolino, che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], , e ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella via Sciascia 23 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannella, , C.F._3 giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio a Vittoria in data 4.9.2011, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vittoria anno 2011, atto n. 121, parte 2, serie A Uff. I, dall'unione con il quale è nato il figlio (25.4.2011); Per_1 che ha assunto come la prosecuzione della convivenza sia divenuta nel tempo intollerabile e che abbia lasciato la casa familiare per trasferirsi nell'abitazione della madre, mentre il resistente da allora ha fatto mancare ogni contributo economico e non si è curato delle esigenze quotidiane, di studio e ricreative del figlio. che ha chiesto disporsi affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno e che il padre contribuisse al mantenimento del figlio con un assegno di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 6.10.2022, stante l'assenza del resistente non comparso, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre, a seguito dell'udienza del 9.11.2022 in cui è stato ascoltato il minore, con separata ordinanza del 26.11.2022 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 disponendo inoltre, riguardo alla regolamentazione dei tempi di frequentazione del figlio in uno al padre: “avuto riguardo alla vicinanza delle case dei genitori, del fatto che si è dalla stessa ricorrente riferito che il padre vede regolarmente il figlio e che non ci sono problemi al riguardo, fermo restando che il padre possa sempre vederlo e tenerlo con sé non appare opportuna una specifica regolamentazione che va invece rimessa agli accordi tra gli stessi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del minore” e determinando infine l'assegno per il mantenimento di in capo al padre, in complessivi € 250,00 oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
Per_1 che costituitosi in giudizio il resistente in data 8.3.2023, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha chiesto, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione del figlio presso di sé rilevando che dal giugno 2022, il minore viveva presso di sé, rifiutandosi di tornare dalla madre;
che la causa spedita una prima volta per la decisione in esito all'udienza del 2.10.2024, è stata rimessa in istruttoria giusta ordinanza del 10.05.2025, stante l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti alla luce di quando dichiarato da parte ricorrente in ordine alla circostanza che il si sarebbe reso addirittura irreperibile, non vedendo il figlio, Controparte_1 oltre a non adempiere in alcun modo agli obblighi di contribuzione in favore di quest'ultimo; che sentite nuovamente le parti all'udienza del 28.05.2025, la causa sulle conclusioni congiuntamente precisate è stata rimessa al Collegio per la decisine;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, in merito all'affidamento di può confermarsi quanto provvisoriamente previsto, Per_1 stante l'immutato quadro probatorio in atti per cui non sono emerse, neanche nel prosieguo del giudizio di merito, ragioni ostative al preferenziale regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro chiesto da entrambe le parti, con collocamento prevalente presso la madre, avendo la stessa contestato che il minore avesse deciso di trasferirsi presso il padre nell'estate 2022, avendo in proposito lo stesso minore dichiarato di aver trascorso l'estate dai nonni paterni e di essere successivamente tornato dalla madre. Riguardo all frequentazione padre-figlio, essendo emerso in giudizio, anche in esito all'udienza di comparizione dei coniugi del 28.05.2025, che sia sempre liberamente e regolarmente avvenuta e non essendo emersi problemi al riguardo, considerata anche l'età raggiunta da , oggi quattordicenne, non appare opportuna una Per_1 specifica regolamentazione che va invece rimessa agli accordi tra gli stessi, tenendo conto della volontà e delle esigenze, oltre che degli impegni, del minore;
che all'udienza del 28.5.2022 le parti hanno poi raggiunto un accordo riguardo al contributo per il mantenimento del figlio in capo al resistente, il quale si è impegnato a versare 200,00 euro mensili, al netto dell'assegno unico universale, percepito per l'intero dalla , oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
che non può trovare accoglimento nel presente giudizio, retto da un rito speciale, la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente in seno alle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1, per difetto di vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus; che, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Vittoria in data 14.9.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune anno 2011, atto n. 121, parte 2, serie A Uff. I;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (25.4.2011) ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
regolamenta i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte motiva;
dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando Controparte_1
a , entro giorno 5, un assegno mensile di €. 200,00, al netto dell'assegno unico spettante Parte_1
a quest'ultima, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 183 comma 1, cpc.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa in data 4.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti