Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Antonio Rizzuti Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1703/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzioni irrogate in seguito all'accertamento della violazione di disposizioni inerenti al rapporto di lavoro e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Antonio Pier Paolo
Pompilio
Parte appellante e
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dai funzionari delegati Rossella
Scalercio, Silvana Massaro e Elisabetta Bavasso, in servizio presso
1
Leuzzi, in servizio presso l di Catanzaro CP_2
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “[…] in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame, annullare l'ordinanza-ingiunzione n.
302/2016, notificata in data 11/10/2016, anche con riferimento alle sanzioni comminate, per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro con riferimento ai lavoratori ed Persona_1 Persona_2
o, in subordine, ridurre la sanzione in relazione alle effettive
[...]
giornate lavorate;
Vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di
Catanzaro, previa dichiarazione dell'inammissibilità delle domande nuove, avanzate in sede di gravame in violazione dell'art. 345 c.p.c., come sopra esposto, rigettare integralmente il ricorso in appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la Sentenza n. 761/2024 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott. Vincenzo Di
Pede, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidare ai sensi dell'art. 9,
c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1 Con ricorso depositato in data 01/06/2016 innanzi al Giudice del Lavoro, Parte_1
ha spiegato opposizione avverso il verbale unico di
[...]
accertamento n. CS00000/2015.457-02 del 23/03/2015 della
[...]
con cui è stata contestata la violazione Controparte_3
2 delle disposizioni in materia di lavoro, art. 3, comma 3, DL 12/2002, “per aver utilizzato, senza darne preventiva comunicazione ai competenti uffici” i lavoratori in elenco (tot. 9) per il numero di giornate per ognuno specificate, e conseguentemente applicata la sanzione amministrativa di euro 62.400,00, nonché avverso il decreto n. 406 del Regionale CP_4
per i rapporti di lavoro del 22/12/2015 di rigetto del ricorso amministrativo alla di 2 Controparte_5 CP_1
Radicato correttamente il giudizio innanzi al Giudice ordinario, si è costituito l (già Controparte_1 [...]
) contestando l'ammissibilità del ricorso in quanto Controparte_3
il verbale di accertamento sarebbe un mero atto endoprocedimentale. 3
Con successivo ricorso depositato il 30/01/2017, sempre Parte_1
ha impugnato altresì l'ordinanza-ingiunzione n. 302/2016 con
[...]
cui la ha ingiunto il pagamento della Controparte_3
somma di 118.755,00 per aver impiegato in nero, senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro, nove lavoratori per il rispettivo numero di giornate indicate. Ha, chiesto l'annullamento della predetta ordinanza-ingiunzione, e di ogni altro atto presupposto, per difetto di titolo esecutivo, per assoluta inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà dell'accertamento e del contenuto del verbale unico di accertamento, per difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato e di ogni attività istruttoria e carenza di interpretazione delle dichiarazioni rese dagli stranieri e per mancato utilizzo di altre fonti di convincimento.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione della sanzione comminata in relazione alla presenza sui luoghi di lavoro soltanto di due dei lavoratori di cui all'elenco. 4 Anche in tale giudizio si è costituito l
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_3
che ha eccepito la piena legittimità del suo operato e ha chiesto il rigetto in toto delle domande di parte ricorrente. Sospesa l'efficacia esecutiva
3 dell'ordinanza-ingiunzione opposta, successivamente i due giudizi sono stati riuniti. Sono stati sentiti alcuni testi e, successivamente, questo
Giudice, subentrato nella trattazione del procedimento, con ordinanza emessa in data 06/04/2024, ha fissato l'udienza del 24/04/2024 per la discussione e la decisione, assegnando alle parti termine fino al
12/04/2024 per il deposito di note difensive. All'udienza del 24/04/2024 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza”.
Con la sentenza n. 761/2024, resa all'esito dell'udienza di discussione del 24.4.2024 a definizione del giudizio n. 2726/2016 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. CS00000/2015-
457-02 del 23.03.2005, atteso che esso, in quanto atto endoprocedimentale, non era idoneo a incidere sulla situazione giuridica soggettiva del datore di lavoro;
b) in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 302/2016 notificata in data
11.10.2016, emessa dalla , Controparte_3
annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta nella parte in cui era stata contestata la violazione delle disposizioni in materia di lavoro per aver occupato in nero , , Persona_3 Controparte_6 Persona_4
e siccome Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
illegittima, poiché la verifica dell'esistenza di lavoratori irregolari era avvenuta al di fuori dei locali aziendali e di lavoro, in violazione della normativa inerente all'esercizio dei poteri ispettivi;
c) accolto la domanda spiegata in via subordinata e, per l'effetto – accertato un rapporto di lavoro subordinato in nero, con riferimento a e Persona_1 Persona_2
in quanto la circostanza aveva trovato conferma nelle
[...]
dichiarazioni rese da in sede di ispezione Parte_1
nonché in quelle dei suddetti lavoratori, senza essere smentita nel corso
4 del giudizio –, ridotto a € 31.590,00 la sanzione comminata con l'ordinanza- ingiunzione opposta;
d) compensato le spese di lite.
ha impugnato la suddetta sentenza, Parte_1
deducendo che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sui verbali ispettivi, sebbene redatti in violazione del suo diritto di difesa, dato che non sarebbe stato informato della possibilità di farsi assistere da un professionista, smentiti dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 20.12.2021 e contenenti dichiarazioni rese da lavoratori stranieri, in particolare e senza l'assistenza di Persona_1 Persona_2
un interprete, e che, a ogni modo, viste le condizioni metereologiche del periodo compreso tra il 1°.12.2014 e l'11.3.2015, le giornate in cui sarebbe stato possibile lavorare sarebbero state soltanto 40, sicché ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, laddove confermata.
L si è costituito in Controparte_1
giudizio, argomentando per il rigetto dell'impugnazione e rilevando che la violazione del diritto di difesa in sede di ispezione sarebbe stata dedotta per la prima volta in appello e la domanda di riduzione della sanzione proposta in questa sede dovrebbe ritenersi nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c., visto che in primo grado l'opponente avrebbe chiesto di ridurre la sanzione in ragione del numero di lavoratori trovati sul luogo di lavoro al momento dell'accertamento ispettivo e non in virtù del numero di giornate in cui sarebbe stato effettivamente possibile lavorare.
All'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
In via preliminare, deve darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale unico di accertamento n.
CS00000/2015-457-02 del 23.03.2005 nonché all'annullamento
5 dell'ordinanza-ingiunzione n. 302/2016 notificata in data 11.10.2016, emessa dalla , nella parte in Controparte_3
cui è stata contestata la violazione delle disposizioni in materia di lavoro per aver occupato senza contratto di lavoro , Persona_3 CP_6
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
e siccome non impugnata in parte qua.
[...] Persona_8
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante asserisce che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sulle dichiarazioni da lui rese agli ispettori, nonostante egli in sede di ispezione non fosse stato reso edotto della possibilità di farsi assistere da un difensore, nonché dai due lavoratori, benché raccolte in assenza di un interprete.
Il primo giudice ha ritenuto di confermare la sanzione irrogata con l'ordinanza opposta in relazione alla posizione di e Persona_1
, evidenziando, da una parte, come la circostanza Persona_2
che essi lavorassero per dal mese di Parte_1
dicembre del 2014, oltre a essere stata da loro riferita, avesse trovato conferma in quanto dichiarato dal datore di lavoro agli ispettori, e, dall'altra, come in sede processuale non fosse stata fornita alcuna prova contraria.
e sopresi a lavorare Persona_1 Persona_2
l'11.3.2015 dagli ispettori del lavoro presso l'impresa agricola dell' appellante, avevano dichiarato di lavorare da circa quattro mesi nella serra di proprietà di (vedansi i verbali acclusi al Parte_1
fascicolo della parte appellata).
, sentito presso la locale Caserma dei Parte_1
Carabinieri alle ore 17:05 dell'11.3.2015, aveva rappresentato agli ispettori del lavoro che a quella data occupava due braccianti:
6 “effettivamente stamattina stavano lavorando nella serra un nigeriano e un malese” e “stamattina mi sono recato presso l'ufficio di collocamento per curare l'assunzione degli stessi” (cfr. il verbale accluso al fascicolo della parte appellata).
Dal tenore del verbale si evince, dunque, che i due lavoratori sorpresi a lavorare durante l'accesso all'azienda agricola - un malese e un nigeriano che aveva provveduto ad assumere Parte_1
nella medesima giornata - coincidono con i braccianti che egli aveva dichiarato di occupare “alla data odierna”.
In sede di opposizione all'ordinanza di ingiunzione il datore di lavoro non ha addotto alcun argomento atto a superare quanto da lui riferito agli ispettori, che, peraltro, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai due braccianti, che hanno precisato di essere soltanto in due a lavorare dal mese di dicembre 2014.
A proposito dell'attendibilità di queste deposizioni, siccome rese in assenza di un'interprete, la censura, in appello formulata in termini parzialmente diversi rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è superata dalla circostanza che i lavoratori sono stati sentiti prima e separatamente rispetto al datore di lavoro e ciononostante hanno riferito un dettaglio – di essere solo in due a lavorare nella serra – pure affermato dal datore di lavoro, cosicché è ragionevole escludere che durante i colloqui vi siano stati ostacoli linguistici tali da minarne l'attendibilità.
La presunta violazione del diritto di difesa, per giunta lamentata per la prima volta in questa sede, dipoi, non supera l'efficacia dirimente propria delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede ispettiva – che, pur non assurgendo al rango di confessione stragiudiziale, costituiscono prova liberamente apprezzabile dal giudice (ex multis, Cass. civ., sez. L, sent. n. 17702/2015) –, giacché nessuna prova contraria rispetto a quanto
7 riferito è stata fornita né alcuna ragione a riprova dell'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese è stata addotta nel ricorso introduttivo.
Con argomentazione condivisibile, pertanto, il tribunale ha confermato l'ordinanza di ingiunzione della sanzione irrogata limitatamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con e Persona_1
. Persona_2
In via subordinata all'eventuale conferma del capo della sentenza impugnato inerente all'an della sanzione, l'appellante ha chiesto di ridurne il quantum in proporzione alle giornate effettivamente lavorabili nel periodo compreso tra il 1°.12.2014 e l'11.3.2015.
La domanda costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Per vero, la domanda in esame, coincidente quanto al petitum con quella avanzata in primo grado in via subordinata e accolta dal tribunale, differisce dalla medesima quanto alla causa petendi, considerato che in primo grado aveva chiesto di “[…] Parte_1
rideterminare l'importo della sanzione amministrativa comminata tenuto conto del numero effettivo degli stranieri trovati sul luogo di lavoro al momento dell'accertamento ispettivo” e che in appello egli ha chiesto di
“[…] ridurre la sanzione in relazione alle effettive giornate lavorate”
(cfr. le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi).
Il diverso fatto addotto a fondamento della domanda introduce un nuovo tema di indagine che ne determina la novità ex art. 345, primo comma c.p.c. e la conseguente inammissibilità.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia,
8 dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, essendo la causa stata decisa alla prima udienza.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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