CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.352/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento _giusta causa_tutela indennitaria “forte”
tra
, rappr. e dif. da avv. Domenico Garofalo Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da Controparte_1 avv. Francesco Bartolotta e Federica Paternò
Motivi della decisione
Con reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. legge 92/2012 depositato in Cancelleria in data 30 dicembre
2024 impugnava la sentenza resa in data 30.12 2024 dal Giudice del Parte_1
Lavoro di Taranto con cui dichiarato risolto il rapporto di lavoro fra le Parti intercorso fra il e l' - di cui era dipendente, in relazione e licenziato per Pt_1 Controparte_1 giusta causa – con effetto dalla data del licenziamento , e condannava la resistente
[...] al pagamento in favore del di una indennità risarcitoria Controparte_1 Pt_1 omnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigettava nel resto.
Si è costituita l' , spiegando appello incidentale. Controparte_1
---°°°---°°°---
Con il presente reclamo il adiva questa Corte per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
«1.Riformare parzialmente la sentenza impugnata per i motivi di cui al presente atto;
2.per l'effetto, in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di licenziamento per insussistenza del fatto contestato e/o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e, conseguentemente, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorata degli interessi nella misura legale;
condannare, altresì, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e per l'effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, così come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), legge 28/6/2012, n. 92, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, in misura comunque superiore a quella prevista nella ordinanza impugnata;
4. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per i motivi sub lettera c) e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro all'indennità risarcitoria di cui al comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, così come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), legge 28/6/2012, n. 92 ovvero, in subordine, dell'art. 6 dell'art. 18 l. 300/70, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. 92/12;
5.Confermare per il resto la sentenza impugnata”;
Ritiene questa Corte di ripercorrere nei limiti necessari le motivazioni della sentenza reclamata.
Rilevava in fatto il Giudice di primo grado nella sentenza oggi reclamata – e tanto emerge dalla documentazione in atti– che il era stato licenziato in data 28.3.2022 per avere, come da Pt_1 contestazione disciplinare del 7.2.2022 in atti: A) il giorno 16.7.2021, effettuato tre accessi, non giustificati da ragioni di servizio, al sistema gestionale informatico aziendale Set/Cad sulla posizione del contribuente e poi prodotto e consegnato i relativi estratti di ruolo CP_2 all'avv. Attilio Cavallo, non legittimato a riceverli;
B) nei periodi dall'1.7. 2021 al 31.7.2021 e dal 4.10.2021 al 19.11.2021, effettuato 83 accessi (compresi quelli di cui al punto A), non giustificati da ragioni di servizio, al medesimo sistema, interrogando le posizioni di 31 contribuenti.
Deduceva il predetto innanzitutto l'illegittimità del licenziamento per tardività della Pt_1 contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300. Il Giudice di prime cure, nella sentenza oggi reclamata, riteneva fondata l'eccezione di tardività, osservando che “la convenuta, infatti, ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il 25.11.2021, data in cui il servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine in epoca successiva”.
E rilevava pertanto la tardività anche della contestazione disciplinare, elevata solo due mesi dopo (7 febbraio 2022), intervallo incompatibile con il principio di immediatezza che presiede la materia de qua.
La conseguenza giuridica era l'applicazione della c.d. “tutela indennitaria forte” di cui all'art. 18 comma 5 legge 300/1970, vale a dire la risoluzione del rapporto di lavoro e l'indennità risarcitoria in ragione da 12 a 24 mensilità della retribuzione.
Ala luce della sequenza delle date di cui sopra, non può che convenirsi, a giudizio di questa Corte, sulla tardività della contestazione disciplinare, con le conseguenti ricadute sul licenziamento irrogato.
Riteneva il Giudice di primo grado sussistenti i fatti contestati , sulla base degli accertamenti coinvolgenti l' ed anche delle dichiarazioni/ammissioni rese dal il quale dichiarava Pt_2 Pt_1 che “tutte le interrogazioni da me effettuate non risultano riconducibili a lavorazioni dovute per motivi di ufficio”, ammettendo altresì di aver consegnato all'avv. Attilio Cavallo , dietro sua informale richiesta, gli estratti di ruolo relativi al contribuente , condotta non CP_2 riconducibile, in relazione al legale, di legale convenzionato con la in quanto sin dal CP_1
1.1.2019 non era più addetto all'Ufficio Contenzioso;
risulta ancora dagli atti, e stigmatizzato dal Giudice dell'opposizione, dell'aver il campo effettuato la consultazione delle posizioni di Hidrochemical Service s.r.l., del e “per Parte_3 Persona_1 Persona_2 pura deformazione professionale e mera curiosità”.
---°°°---°°°---
Si duole oggi l'appellante che il Giudice di prime cure abbia rigettato la ulteriore prospettazione della insussistenza del fatto integrante la giusta causa, prospettando che il fosse convinto Pt_1 che tali sue condotte fossero attinenti alla propria attività di ufficio, non operando peraltro alcuna alterazione dei dati ed agendo con la convinzione di svolgere attività collaborativa di ufficio;
né di aver commesso alcunchè di illegale ed illecito fornendo all'avv. Attilio Cavallo – legale convenzionato con l'Agenzia delle Entrate_Riscossione – attesochè già in passato lo stesso legale, nella sua predetta qualità, gli aveva rivolto tali incensurabili richieste, nell'ambito di efficaci rapporti collaborativi intrattenuti nel periodo in cui era assegnato all'Ufficio Contenzioso.
Questa Corte non condivide tale proposta di “rilettura” dei fatti, in quanto l'avv. Cavallo sin dal 1.1.2019 non era più addetto all'Ufficio Contenzioso;
e proprio in virtù di quei sistematici rapporti precedentemente intrattenuti con il legale è ragionevole ritenere che il non potesse non Pt_1 sapere di tale cessazione del rapporto convenzionale con l' CP_1
Infondata è pure a giudizio di questa Corte la Censura n. 2 dell'atto di appello, in quanto è stato lo stesso a dichiarare di aver effettuato gli accessi, non consentitigli, al sistema gestionale Pt_1
“SET/CAT”, avendo egli stesso ammesso di averli effettuati, come sopra si è detto, per pura deformazione professionale e mera curiosità. Cita l'appellante a conforto della propria posizione difensiva il caso di , il quale, in CP_3 relazione alla procedura di fermo amministrativo dell'autovettura della defunta moglie, chiese personalmente al sig. la procedura da seguire, e quegli lo informò che avrebbe dovuto Pt_1 scaricare la relativa app.
Cita ancora la vicenda della giusta e-mail del 1 dicembre 2021inviata Controparte_4 dalla dr. la con consultazione sarebbe stata determinata dal Controparte_5 Controparte_6 Parte fatto che l'appellante sarebbe stato contattato da una sua amica dipendente che gli chiedeva di poter contattare il responsabile dell'Ufficio per ragguagli circa un pignoramento presso terzi , non avendo esso appellante rintracciato il pignoramento dalla transazione IFAS, esso campo le consigliava di contattare l'agenzia di Roma.
Quanto alle consultazioni/accessi a Hidrochemical Service s.r.l., del caffè Pt_3 Persona_1
e , in relazione ai quali si ricorderà l'appellante ebbe a dichiarare di
[...] Persona_2 averli effettuati per pura curiosità e non per ragioni di ufficio, prospetta la Difesa che tali accessi hanno una valenza neutra e non sono connotati da illecita condotta, in quanto da essi non è conseguita alcuna forma di divulgazione all'esterno o di utilizzo della consultazione a vantaggio proprio o di terzi.
Per tutti gli altri numerosi accessi, indicati pure nell'atto di appello a pag. 10, l'appellante dichiara di non ricordare il motivo, atteso il tempo trascorso, che lo indusse a detta consultazione. Inoltre, esso appellante sarebbe abilitato, in ragione delle mansioni a lui assegnate, all'accesso al sistema gestionale CAD, compatibile con le mansioni assegnategli, e a consultare le transazioni
IANA, RANA, INCA, IDEB, IFAS, IRAR, IPDA.
Da ciò la Difesa dell'appellante prospetta che ”non è possibile escludere che il per fini Pt_1 connessi all'esercizio delle mansioni assegnategli e/o comunque per ragioni di servizio o al fine di evadere richieste dei colleghi, abbia legittimamente consultato le transazioni contestategli, , allo stesso liberamente accessibili e visionabili dal sistema AD quale principale strumento di lavoro impiegato dal sig. . Pt_1
Citando ancora parte appellante le deposizioni di altri testi ( , Testimone_1 Testimone_2
), prospetta che non sussiste violazione del regolamento Disciplinare per Testimone_3 l'utilizzo degli strumenti elettronici per gli accessi alle risorse e ai dati ADR, l'accesso agli applicativi è stato effettuato per motivi di servizio senza alcun abuso qualificabile come uso improprio delle risorse informatiche o per scopi difformi alle mansioni assegnate.
Ma, osserva questa Corte, tutti gli sforzi spiegati dall'appellante per rivendicare la legittimità dei propri accessi sopra indicati è stata chiaramente smentita dallo stesso campo, allorquando, escludendo che tali accessi siano avvenuti per ragioni di servizio, ha dichiarato che la motivazione fu “curiosità e deformazione professionale”.
E va ricordato che Articolo 32 comma 2 del CCNL (All. 11):
1. Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all'Ente/Aziende, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive dell'Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all'Ente/Aziende, l'eventuale esistenza di altro suo impiego
o incarico.
A fronte di tali dichiarazioni, promananti dallo stesso appellante, ogni tentativo di legittimarne l'operato risulta inconfutabilmente smentita.
---°°°---°°°---
Lamenta ancora l'appellante che il Giudice di primo grado non abbia preso in considerazione ed applicato una sanzione conservativa, avendo ritenuto esso Giudicante che “le condotte contestate al ricorrente sono punite dal ccnl di categoria con il licenziamento per giusta causa, atteso che tale sanzione è prevista nel codice disciplinare in relazione alla “divulgazione di notizie riservate o non autorizzate” nonché alla “diffusione a soggetti terzi o uso per fini personali, anche per ragioni di carattere non economico, di informazioni riservate di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 8 del codice etico)”, il quale a sua volta prevede che “ai dipendenti non espressamente autorizzati è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi”.
Ebbene. a giudizio di questa Corte anche tale motivo di opposizione è infondato, sol che ci si soffermi sulla previsione del codice disciplinare secondo cui “ai dipendenti non autorizzati è vietato conoscere, trattare e (divulgare) i dati personali di altri dipendenti o di terzi”.
Come si vede, il divieto non riguarda soltanto la divulgazione a terzi, ma anche il “conoscere, trattare i dati personali di altri dipendenti o di terzi;
e che il campo abbia conosciuto dati personali di terzi è evidente dai suo accessi;
ricorre anche la divulgazione, nel caso degli estratti di ruolo consegnati all'avv. Cavallo quando quegli non era più convenzionato con l' . Controparte_1
E va ricordato che ai sensi dell'art. 32 comma 2° CCNL applicato,
1. Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all'Ente/Aziende, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive dell'Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all'Ente/Aziende, l'eventuale esistenza di altro suo impiego
o incarico. Ebbene, alla luce di tutto quanto emerso e sopra esposto, e maxime delle dichiarazioni rilasciate dal non vi è dubbio alcuno sulla intenzionalità delle condotte da lui serbate, contrarie agli Pt_1 obblighi di diligenza, correttezza, diligenza che si richiedono al dipendente, dunque della giusta causa e della sanzione espulsiva del licenziamento prevista dal CCNL.
---°°°---°°°---
Con secondo motivo di reclamo, l'appellante si duole della mancata applicazione del criterio di proporzionalità della sanzione non conservativa irrogata;
espone che il vantava Pt_1 un'esperienza lavorativa quasi ventennale nel corso della quale non gli era stato contestato alcun inadempimento;
e ancora rivendica la totale buona fede nell'aver evaso la richiesta dell'avv.
Cavallo, per i motivi sopra già menzionati, mancando quindi ogni intenzionalità. Ma, a prescindere che questi ultimi argomenti richiamano, prospettando la mancanza di intenzionalità, la contestazione della giusta causa che si è visto deve ritenersi sussistente proprio sulla base delle stesse dichiarazioni rilasciate dal va detto quanto alla proporzionalità, Pt_1 condividendo appieno quanto ritenuto dal Giudice dell'opposizione, che questa Corte ritiene l'assoluta gravità della condotta serbata , intenzionalmente, dall'appellante, in relazione al suo ruolo di rilievo all'interno dell' di cui è dipendente, dei motivi che ebbero ad indurlo ad effettuare Pt_5 accessi non per motivi di servizio e dunque non consentiti, e (come delibato e deciso dal Giudice di prime cure, “avuto riguardo all'anzianità anagrafica (54 anni) e di servizio (oltre 18 anni) del dipendente, all'elevato numero di dipendenti della convenuta, alle ampie dimensioni della sua attività, nonché al comportamento e alle condizioni delle parti, in misura di 18 mensilità.” Si noti sul punto, quanto alla proporzionalità, che il Giudice a quo non ha applicato il massimo previsto dalla legge (24 mensilità), ma si è attestato su di un numero di mensilità medio fra le 12 e le 14, che questa Corte ritiene proporzionato ai fatti e a tutti i parametri sopra indicati.
---°°°---°°°---
Con terzo motivo di reclamo, in estremo subordine, parte appellante eccepisce la irritualità del procedimento disciplinare attivato dalla convenuta in data 15.10.2019 per violazione delle garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Asserisce l'appellante che la sentenza impugnata è infine viziata “nella parte in cui è stata ritenuta infondata la domanda di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 o in subordine comma 6 legge 300/1970, per omessa preventiva contestazione scritta dell'addebito disciplinare e concessione del termine a difesa, in violazione dell'art. 7 legge 300/1970”
Contr Assertivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 7 comma 2° legge citata, contestava per la prima volta verbalmente, a mezzo degli auditors, e per la prima volta, gli inadempimenti contrattuali di cui alla successiva contestazione disciplinare elevata nel febbraio 2022, chiedendo di rendere immediatamente giustificazioni circa gli addebiti contestati.
Gli addebiti venivano formalmente contestati con la nota del 22 febbraio 2022; la lettera di addebito riproduce in forma scritta la contestazione orale mossa all'appellante il 24 novembre 2021, la conoscenza dei fatti è stata ritenuta dal giudice di prime cure alla redazione del processo verbale di colloquio intercorso con il in data 25 novembre 2021. Pt_1
Da ciò, la doglianza dell'appellante secondo cui, in ragione di tale sequenza temporale, in cui la contestazione formale dell'addebito formalizzata per iscritto si fonda su comportamenti già contestati sia pur verbalmente, la contestazione formale scritta e il provvedimento di licenziamento irrogato in data 25 marzo 202 sarebbero entrambi viziati ed inefficaci.
A fronte di ciò, non è fondata la censura sollevata dall'istante circa la parte motivazionale della sentenza opposta in cui si legge ”La convenuta, infatti, ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il 25.1.2021, data in cui il Servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine”.
Ma, a parte la considerazione che il Giudice si pronunciava in primo grado in tali termini con riferimento alla problematica della tardività della contestazione disciplinare, di cui sopra si è detto, v'è che la doglianza è infondata, in quanto, come accertato in primo grado, la lettera di contestazione di addebito del 7.2.2022, ricevuta il 9.2.2022, è stata prodotta in giudizio dallo stesso istante, così come la lettera di giustificazioni del 14.2.2022, mentre quella che in ricorso si definisce come contestazione verbale dell'addebito, avvenuta in sede di colloquio con gli auditors il 24.11.2021, resta estranea al procedimento disciplinare, all'epoca non ancora attivato”; a tanto, correttamente ed alla luce degli atti, perveniva il Giudice di primo grado.
Questa Corte, per le ampie motivazioni sopra esposte, condivide pienamente la decisione del Giudice di primo grado in termini di tardività della contestazione con la conseguenza giuridica della c.d. “tutela indennitaria forte” e delle conseguenze in termini indennitari stabilite, che assorbendo tutti gli altri motivi determina il rigetto dell'appello principale.
---°°°---°°°---
Costituendosi in questo giudizio, l'appellata spiega appello incidentale, e con Controparte_1 corposa memoria che ripercorre i fatti e con considerazioni in diritto su tutti i punti dell'appello principale, chiede:
“- in via principale rigettare il reclamo avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande proposte dal Sig. Pt_1
- in ogni caso, anche in via incidentale, riformare la sentenza n. 2881/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024 nel giudizio R.G. n. 2688/2024 nella parte in cui ha riconosciuto la tardività della contestazione disciplinare con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di una indennità pari a 18 mensilità, respingendo l'avversa ed originaria pretesa formulata sul punto, ovvero riducendo l'importo di n. 18 mensilità nella inferiore misura ritenuta di giustizia alla luce di quanto suesposto;
- in via subordinata, nel non creduto caso di accertamento di illegittimità del licenziamento, applicare la c.d. tutela indennitaria debole, di cui al comma 6 dell'art. 18 Stat. Lav, limitando la condanna alla misura minima di 6 mensilità in considerazione del comportamento delle parti e delle circostanze del caso di specie, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia;
- sempre in via subordinata e nella non creduta ipotesi di soccombenza, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con le relative conseguenze di legge
-in ogni caso, sempre in via gradata e nella non creduta ipotesi di soccombenza, anche parziale, tenere conto di quanto suesposto in merito alla retribuzione effettivamente percepita e, comunque, scomputare dalle somme eventualmente ritenute dovute l'aliunde perceptum ac percipiendum”.
Come si vede, l'elemento focale è la richiesta di non ritenere la tardività della contestazione disciplinare con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle 18 mensilità, su cui ci si accinge a soffermarsi.
Sostiene testualmente l'appellante incidentale CP_1
“L'arco temporale dei fatti oggetto di contestazione è relativo al periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021 e dal 4 ottobre al 19 novembre 2021, mentre la contestazione disciplinare è stata consegnata il giorno 9 febbraio 2022, quindi a pochi mesi dal compimento degli accessi contestati e dai controlli difensivi conseguentemente posti in essere dall'Ente. Pertanto, la piena conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, avvenuta a seguito della complessa attività di Audit, di cui è già detto nella parte in fatto, si può dire raggiunta soltanto con la presentazione del report da parte della
Funzione Audit in data 28 gennaio 2022 (All.15), che ha portato alla notifica della contestazione in data 9 febbraio 2022. Alcun ritardo può, difatti, essere imputato all'Ente atteso che quella che viene indentificata come tardività è, in verità, una tempistica – per nulla eccessivamente dilatata nel tempo – giustificata dalle complesse indagini interne che ha svolto prima di comminare la sanzione non CP_8 conservativa”.
La prospettazione è infondata, ove si consideri – come già emerso dalla parte motivazionale che precede – che la convenuta ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il
25.11.2021, data in cui il servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine in epoca successiva”. E rilevava pertanto la tardività anche della contestazione disciplinare, elevata solo due mesi dopo (7 febbraio 2022), intervallo incompatibile con il principio di immediatezza che presiede la materia de qua.
La piena conoscenza dei fatti non può allora ricondursi alla presentazione del report da parte della
Funzione Audit in data 28 gennaio 2022 (ché, se così fosse, la contestazione disciplinare del 9 febbraio 2022 sarebbe in termini), ma alla data di redazione da parte di del colloquio Pt_2 intercorso il 25.11.2021, di talchè la contestazione disciplinare del 7 febbraio 2022 è sicuramente contraria al principio di immediatezza della contestazione, dovendo considerare che atti ulteriori di accertamento ed indagine non furono successivamente compiuti;
e di ciò è la prova che la contestazione verbale al Campo del 25.11.2021 coincide con la contestazione disciplinare del 7 febbraio 2022. Né può invocarsi evidentemente, in tale contesto, la “complessità degli accertamenti” cui pure fa riferimento l'appellante incidentale, i quali evidentemente erano già completati alla data del 25.11.2021.
Quanto alla proporzionalità della indennità risarcitoria di 18 mensilità, già sopra si è detto.
---°°°---°°°---
Richiede ancora “nel non creduto caso di accertamento di illegittimità del licenziamento, CP_1 applicare la c.d. tutela indennitaria debole, di cui al comma 6 dell'art. 18 Stat. Lav, limitando la condanna alla misura minima di 6 mensilità in considerazione del comportamento delle parti e delle circostanze del caso di specie, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia”.
A giudizio della Corte il motivo di gravame è infondato, prevedendo la legge (c.d. Jobs Act) la tutela indennitaria c.d. debole (art 18 co. 6) la risoluzione rapporto + indennità risarcitoria (da 6 a
12 mensilità retribuzione globale fatto) nei casi di licenziamento inefficace per vizi motivazione (art
2 legge n 604/1966) o vizi di forma o procedura (art 7 legge n 300/70; art 7 legge 604/1966), laddove la tutela indennitaria c.d. forte, applicata dal Giudice di prime cure, (art 18 co 5): prevede la risoluzione del rapporto + indennità risarcitoria (da 12 a 24 mensilità retribuzione globale fatto in relazione ad anzianità lavoratore, dimensioni impresa, comportamento parti) nei casi di licenziamento ingiustificato NON QUALIFICATO (ossia diversi da insussistenza fatto e fatto punibile con sanzione conservativa).
Dunque, affetto da vizi esclusivamente formali e\o procedurali, fatta salva la sussistenza delle giustificazioni addotte
E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità. Nei casi di licenziamento illegittimo per carenza di motivazione o per inosservanza degli obblighi procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo, dunque, il giudice applica la cd. tutela obbligatoria ridotta: condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità variabile tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, indennità il cui esatto ammontare viene stabilito ine fatto punibile con sanzione conservativa, relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro.
Il motivo è infondato, considerato che questa Corte, in piena condivisione con quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado e per le motivazioni che precedono, rileva che, trattandosi di licenziamento determinato da fatti diversi dalla insussistenza del fatto e fatto punibile con sanzione conservativa, l'unica sanzione applicabile è quella della risoluzione del rapporto con l'aggiunta della indennità risarcitoria.
---°°°---°°°---
Infondata è pure la domanda subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Com'è noto, il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa in quanto non così grave da consentire il licenziamento in tronco senza preavviso. Ha anch'esso una motivazione disciplinare, legata all'inadempienza del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali (contratto di riferimento).
Ma nel caso che qui occupa, e considerato tutto quanto sopra esposto, non può a giudizio di questa
Corte non condividersi la valutazione del Giudice di primo grado, che ha ravvisato la notevole gravità dell'illecito contestato, in ragione sia della ripetitività delle condotte, sia dell'elevato grado di affidamento connesso alle mansioni svolte dal , abilitato alla consultazione delle Pt_1 posizioni dei contribuente mediante accesso al sistema informatico, e sia dalla palese contrarietà non solo ai doveri di diligenza ed obbedienza, nonché ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.
Anche tale motivo è dunque a giudizio di questa Corte infondato, come tutti i motivi dell'appello incidentale, che va del pari rigettato come l'appello principale.
In conclusione, ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale siano infondati, conseguendone il rigetto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente fra le Parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento _giusta causa_tutela indennitaria “forte”
tra
, rappr. e dif. da avv. Domenico Garofalo Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da Controparte_1 avv. Francesco Bartolotta e Federica Paternò
Motivi della decisione
Con reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. legge 92/2012 depositato in Cancelleria in data 30 dicembre
2024 impugnava la sentenza resa in data 30.12 2024 dal Giudice del Parte_1
Lavoro di Taranto con cui dichiarato risolto il rapporto di lavoro fra le Parti intercorso fra il e l' - di cui era dipendente, in relazione e licenziato per Pt_1 Controparte_1 giusta causa – con effetto dalla data del licenziamento , e condannava la resistente
[...] al pagamento in favore del di una indennità risarcitoria Controparte_1 Pt_1 omnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigettava nel resto.
Si è costituita l' , spiegando appello incidentale. Controparte_1
---°°°---°°°---
Con il presente reclamo il adiva questa Corte per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
«1.Riformare parzialmente la sentenza impugnata per i motivi di cui al presente atto;
2.per l'effetto, in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di licenziamento per insussistenza del fatto contestato e/o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e, conseguentemente, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorata degli interessi nella misura legale;
condannare, altresì, la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e per l'effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, così come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), legge 28/6/2012, n. 92, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, in misura comunque superiore a quella prevista nella ordinanza impugnata;
4. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per i motivi sub lettera c) e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro all'indennità risarcitoria di cui al comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, così come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), legge 28/6/2012, n. 92 ovvero, in subordine, dell'art. 6 dell'art. 18 l. 300/70, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. 92/12;
5.Confermare per il resto la sentenza impugnata”;
Ritiene questa Corte di ripercorrere nei limiti necessari le motivazioni della sentenza reclamata.
Rilevava in fatto il Giudice di primo grado nella sentenza oggi reclamata – e tanto emerge dalla documentazione in atti– che il era stato licenziato in data 28.3.2022 per avere, come da Pt_1 contestazione disciplinare del 7.2.2022 in atti: A) il giorno 16.7.2021, effettuato tre accessi, non giustificati da ragioni di servizio, al sistema gestionale informatico aziendale Set/Cad sulla posizione del contribuente e poi prodotto e consegnato i relativi estratti di ruolo CP_2 all'avv. Attilio Cavallo, non legittimato a riceverli;
B) nei periodi dall'1.7. 2021 al 31.7.2021 e dal 4.10.2021 al 19.11.2021, effettuato 83 accessi (compresi quelli di cui al punto A), non giustificati da ragioni di servizio, al medesimo sistema, interrogando le posizioni di 31 contribuenti.
Deduceva il predetto innanzitutto l'illegittimità del licenziamento per tardività della Pt_1 contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300. Il Giudice di prime cure, nella sentenza oggi reclamata, riteneva fondata l'eccezione di tardività, osservando che “la convenuta, infatti, ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il 25.11.2021, data in cui il servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine in epoca successiva”.
E rilevava pertanto la tardività anche della contestazione disciplinare, elevata solo due mesi dopo (7 febbraio 2022), intervallo incompatibile con il principio di immediatezza che presiede la materia de qua.
La conseguenza giuridica era l'applicazione della c.d. “tutela indennitaria forte” di cui all'art. 18 comma 5 legge 300/1970, vale a dire la risoluzione del rapporto di lavoro e l'indennità risarcitoria in ragione da 12 a 24 mensilità della retribuzione.
Ala luce della sequenza delle date di cui sopra, non può che convenirsi, a giudizio di questa Corte, sulla tardività della contestazione disciplinare, con le conseguenti ricadute sul licenziamento irrogato.
Riteneva il Giudice di primo grado sussistenti i fatti contestati , sulla base degli accertamenti coinvolgenti l' ed anche delle dichiarazioni/ammissioni rese dal il quale dichiarava Pt_2 Pt_1 che “tutte le interrogazioni da me effettuate non risultano riconducibili a lavorazioni dovute per motivi di ufficio”, ammettendo altresì di aver consegnato all'avv. Attilio Cavallo , dietro sua informale richiesta, gli estratti di ruolo relativi al contribuente , condotta non CP_2 riconducibile, in relazione al legale, di legale convenzionato con la in quanto sin dal CP_1
1.1.2019 non era più addetto all'Ufficio Contenzioso;
risulta ancora dagli atti, e stigmatizzato dal Giudice dell'opposizione, dell'aver il campo effettuato la consultazione delle posizioni di Hidrochemical Service s.r.l., del e “per Parte_3 Persona_1 Persona_2 pura deformazione professionale e mera curiosità”.
---°°°---°°°---
Si duole oggi l'appellante che il Giudice di prime cure abbia rigettato la ulteriore prospettazione della insussistenza del fatto integrante la giusta causa, prospettando che il fosse convinto Pt_1 che tali sue condotte fossero attinenti alla propria attività di ufficio, non operando peraltro alcuna alterazione dei dati ed agendo con la convinzione di svolgere attività collaborativa di ufficio;
né di aver commesso alcunchè di illegale ed illecito fornendo all'avv. Attilio Cavallo – legale convenzionato con l'Agenzia delle Entrate_Riscossione – attesochè già in passato lo stesso legale, nella sua predetta qualità, gli aveva rivolto tali incensurabili richieste, nell'ambito di efficaci rapporti collaborativi intrattenuti nel periodo in cui era assegnato all'Ufficio Contenzioso.
Questa Corte non condivide tale proposta di “rilettura” dei fatti, in quanto l'avv. Cavallo sin dal 1.1.2019 non era più addetto all'Ufficio Contenzioso;
e proprio in virtù di quei sistematici rapporti precedentemente intrattenuti con il legale è ragionevole ritenere che il non potesse non Pt_1 sapere di tale cessazione del rapporto convenzionale con l' CP_1
Infondata è pure a giudizio di questa Corte la Censura n. 2 dell'atto di appello, in quanto è stato lo stesso a dichiarare di aver effettuato gli accessi, non consentitigli, al sistema gestionale Pt_1
“SET/CAT”, avendo egli stesso ammesso di averli effettuati, come sopra si è detto, per pura deformazione professionale e mera curiosità. Cita l'appellante a conforto della propria posizione difensiva il caso di , il quale, in CP_3 relazione alla procedura di fermo amministrativo dell'autovettura della defunta moglie, chiese personalmente al sig. la procedura da seguire, e quegli lo informò che avrebbe dovuto Pt_1 scaricare la relativa app.
Cita ancora la vicenda della giusta e-mail del 1 dicembre 2021inviata Controparte_4 dalla dr. la con consultazione sarebbe stata determinata dal Controparte_5 Controparte_6 Parte fatto che l'appellante sarebbe stato contattato da una sua amica dipendente che gli chiedeva di poter contattare il responsabile dell'Ufficio per ragguagli circa un pignoramento presso terzi , non avendo esso appellante rintracciato il pignoramento dalla transazione IFAS, esso campo le consigliava di contattare l'agenzia di Roma.
Quanto alle consultazioni/accessi a Hidrochemical Service s.r.l., del caffè Pt_3 Persona_1
e , in relazione ai quali si ricorderà l'appellante ebbe a dichiarare di
[...] Persona_2 averli effettuati per pura curiosità e non per ragioni di ufficio, prospetta la Difesa che tali accessi hanno una valenza neutra e non sono connotati da illecita condotta, in quanto da essi non è conseguita alcuna forma di divulgazione all'esterno o di utilizzo della consultazione a vantaggio proprio o di terzi.
Per tutti gli altri numerosi accessi, indicati pure nell'atto di appello a pag. 10, l'appellante dichiara di non ricordare il motivo, atteso il tempo trascorso, che lo indusse a detta consultazione. Inoltre, esso appellante sarebbe abilitato, in ragione delle mansioni a lui assegnate, all'accesso al sistema gestionale CAD, compatibile con le mansioni assegnategli, e a consultare le transazioni
IANA, RANA, INCA, IDEB, IFAS, IRAR, IPDA.
Da ciò la Difesa dell'appellante prospetta che ”non è possibile escludere che il per fini Pt_1 connessi all'esercizio delle mansioni assegnategli e/o comunque per ragioni di servizio o al fine di evadere richieste dei colleghi, abbia legittimamente consultato le transazioni contestategli, , allo stesso liberamente accessibili e visionabili dal sistema AD quale principale strumento di lavoro impiegato dal sig. . Pt_1
Citando ancora parte appellante le deposizioni di altri testi ( , Testimone_1 Testimone_2
), prospetta che non sussiste violazione del regolamento Disciplinare per Testimone_3 l'utilizzo degli strumenti elettronici per gli accessi alle risorse e ai dati ADR, l'accesso agli applicativi è stato effettuato per motivi di servizio senza alcun abuso qualificabile come uso improprio delle risorse informatiche o per scopi difformi alle mansioni assegnate.
Ma, osserva questa Corte, tutti gli sforzi spiegati dall'appellante per rivendicare la legittimità dei propri accessi sopra indicati è stata chiaramente smentita dallo stesso campo, allorquando, escludendo che tali accessi siano avvenuti per ragioni di servizio, ha dichiarato che la motivazione fu “curiosità e deformazione professionale”.
E va ricordato che Articolo 32 comma 2 del CCNL (All. 11):
1. Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all'Ente/Aziende, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive dell'Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all'Ente/Aziende, l'eventuale esistenza di altro suo impiego
o incarico.
A fronte di tali dichiarazioni, promananti dallo stesso appellante, ogni tentativo di legittimarne l'operato risulta inconfutabilmente smentita.
---°°°---°°°---
Lamenta ancora l'appellante che il Giudice di primo grado non abbia preso in considerazione ed applicato una sanzione conservativa, avendo ritenuto esso Giudicante che “le condotte contestate al ricorrente sono punite dal ccnl di categoria con il licenziamento per giusta causa, atteso che tale sanzione è prevista nel codice disciplinare in relazione alla “divulgazione di notizie riservate o non autorizzate” nonché alla “diffusione a soggetti terzi o uso per fini personali, anche per ragioni di carattere non economico, di informazioni riservate di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 8 del codice etico)”, il quale a sua volta prevede che “ai dipendenti non espressamente autorizzati è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi”.
Ebbene. a giudizio di questa Corte anche tale motivo di opposizione è infondato, sol che ci si soffermi sulla previsione del codice disciplinare secondo cui “ai dipendenti non autorizzati è vietato conoscere, trattare e (divulgare) i dati personali di altri dipendenti o di terzi”.
Come si vede, il divieto non riguarda soltanto la divulgazione a terzi, ma anche il “conoscere, trattare i dati personali di altri dipendenti o di terzi;
e che il campo abbia conosciuto dati personali di terzi è evidente dai suo accessi;
ricorre anche la divulgazione, nel caso degli estratti di ruolo consegnati all'avv. Cavallo quando quegli non era più convenzionato con l' . Controparte_1
E va ricordato che ai sensi dell'art. 32 comma 2° CCNL applicato,
1. Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all'Ente/Aziende, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive dell'Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all'Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare all'Ente/Aziende, l'eventuale esistenza di altro suo impiego
o incarico. Ebbene, alla luce di tutto quanto emerso e sopra esposto, e maxime delle dichiarazioni rilasciate dal non vi è dubbio alcuno sulla intenzionalità delle condotte da lui serbate, contrarie agli Pt_1 obblighi di diligenza, correttezza, diligenza che si richiedono al dipendente, dunque della giusta causa e della sanzione espulsiva del licenziamento prevista dal CCNL.
---°°°---°°°---
Con secondo motivo di reclamo, l'appellante si duole della mancata applicazione del criterio di proporzionalità della sanzione non conservativa irrogata;
espone che il vantava Pt_1 un'esperienza lavorativa quasi ventennale nel corso della quale non gli era stato contestato alcun inadempimento;
e ancora rivendica la totale buona fede nell'aver evaso la richiesta dell'avv.
Cavallo, per i motivi sopra già menzionati, mancando quindi ogni intenzionalità. Ma, a prescindere che questi ultimi argomenti richiamano, prospettando la mancanza di intenzionalità, la contestazione della giusta causa che si è visto deve ritenersi sussistente proprio sulla base delle stesse dichiarazioni rilasciate dal va detto quanto alla proporzionalità, Pt_1 condividendo appieno quanto ritenuto dal Giudice dell'opposizione, che questa Corte ritiene l'assoluta gravità della condotta serbata , intenzionalmente, dall'appellante, in relazione al suo ruolo di rilievo all'interno dell' di cui è dipendente, dei motivi che ebbero ad indurlo ad effettuare Pt_5 accessi non per motivi di servizio e dunque non consentiti, e (come delibato e deciso dal Giudice di prime cure, “avuto riguardo all'anzianità anagrafica (54 anni) e di servizio (oltre 18 anni) del dipendente, all'elevato numero di dipendenti della convenuta, alle ampie dimensioni della sua attività, nonché al comportamento e alle condizioni delle parti, in misura di 18 mensilità.” Si noti sul punto, quanto alla proporzionalità, che il Giudice a quo non ha applicato il massimo previsto dalla legge (24 mensilità), ma si è attestato su di un numero di mensilità medio fra le 12 e le 14, che questa Corte ritiene proporzionato ai fatti e a tutti i parametri sopra indicati.
---°°°---°°°---
Con terzo motivo di reclamo, in estremo subordine, parte appellante eccepisce la irritualità del procedimento disciplinare attivato dalla convenuta in data 15.10.2019 per violazione delle garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Asserisce l'appellante che la sentenza impugnata è infine viziata “nella parte in cui è stata ritenuta infondata la domanda di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 5 o in subordine comma 6 legge 300/1970, per omessa preventiva contestazione scritta dell'addebito disciplinare e concessione del termine a difesa, in violazione dell'art. 7 legge 300/1970”
Contr Assertivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 7 comma 2° legge citata, contestava per la prima volta verbalmente, a mezzo degli auditors, e per la prima volta, gli inadempimenti contrattuali di cui alla successiva contestazione disciplinare elevata nel febbraio 2022, chiedendo di rendere immediatamente giustificazioni circa gli addebiti contestati.
Gli addebiti venivano formalmente contestati con la nota del 22 febbraio 2022; la lettera di addebito riproduce in forma scritta la contestazione orale mossa all'appellante il 24 novembre 2021, la conoscenza dei fatti è stata ritenuta dal giudice di prime cure alla redazione del processo verbale di colloquio intercorso con il in data 25 novembre 2021. Pt_1
Da ciò, la doglianza dell'appellante secondo cui, in ragione di tale sequenza temporale, in cui la contestazione formale dell'addebito formalizzata per iscritto si fonda su comportamenti già contestati sia pur verbalmente, la contestazione formale scritta e il provvedimento di licenziamento irrogato in data 25 marzo 202 sarebbero entrambi viziati ed inefficaci.
A fronte di ciò, non è fondata la censura sollevata dall'istante circa la parte motivazionale della sentenza opposta in cui si legge ”La convenuta, infatti, ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il 25.1.2021, data in cui il Servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine”.
Ma, a parte la considerazione che il Giudice si pronunciava in primo grado in tali termini con riferimento alla problematica della tardività della contestazione disciplinare, di cui sopra si è detto, v'è che la doglianza è infondata, in quanto, come accertato in primo grado, la lettera di contestazione di addebito del 7.2.2022, ricevuta il 9.2.2022, è stata prodotta in giudizio dallo stesso istante, così come la lettera di giustificazioni del 14.2.2022, mentre quella che in ricorso si definisce come contestazione verbale dell'addebito, avvenuta in sede di colloquio con gli auditors il 24.11.2021, resta estranea al procedimento disciplinare, all'epoca non ancora attivato”; a tanto, correttamente ed alla luce degli atti, perveniva il Giudice di primo grado.
Questa Corte, per le ampie motivazioni sopra esposte, condivide pienamente la decisione del Giudice di primo grado in termini di tardività della contestazione con la conseguenza giuridica della c.d. “tutela indennitaria forte” e delle conseguenze in termini indennitari stabilite, che assorbendo tutti gli altri motivi determina il rigetto dell'appello principale.
---°°°---°°°---
Costituendosi in questo giudizio, l'appellata spiega appello incidentale, e con Controparte_1 corposa memoria che ripercorre i fatti e con considerazioni in diritto su tutti i punti dell'appello principale, chiede:
“- in via principale rigettare il reclamo avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande proposte dal Sig. Pt_1
- in ogni caso, anche in via incidentale, riformare la sentenza n. 2881/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024 nel giudizio R.G. n. 2688/2024 nella parte in cui ha riconosciuto la tardività della contestazione disciplinare con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di una indennità pari a 18 mensilità, respingendo l'avversa ed originaria pretesa formulata sul punto, ovvero riducendo l'importo di n. 18 mensilità nella inferiore misura ritenuta di giustizia alla luce di quanto suesposto;
- in via subordinata, nel non creduto caso di accertamento di illegittimità del licenziamento, applicare la c.d. tutela indennitaria debole, di cui al comma 6 dell'art. 18 Stat. Lav, limitando la condanna alla misura minima di 6 mensilità in considerazione del comportamento delle parti e delle circostanze del caso di specie, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia;
- sempre in via subordinata e nella non creduta ipotesi di soccombenza, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con le relative conseguenze di legge
-in ogni caso, sempre in via gradata e nella non creduta ipotesi di soccombenza, anche parziale, tenere conto di quanto suesposto in merito alla retribuzione effettivamente percepita e, comunque, scomputare dalle somme eventualmente ritenute dovute l'aliunde perceptum ac percipiendum”.
Come si vede, l'elemento focale è la richiesta di non ritenere la tardività della contestazione disciplinare con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle 18 mensilità, su cui ci si accinge a soffermarsi.
Sostiene testualmente l'appellante incidentale CP_1
“L'arco temporale dei fatti oggetto di contestazione è relativo al periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021 e dal 4 ottobre al 19 novembre 2021, mentre la contestazione disciplinare è stata consegnata il giorno 9 febbraio 2022, quindi a pochi mesi dal compimento degli accessi contestati e dai controlli difensivi conseguentemente posti in essere dall'Ente. Pertanto, la piena conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, avvenuta a seguito della complessa attività di Audit, di cui è già detto nella parte in fatto, si può dire raggiunta soltanto con la presentazione del report da parte della
Funzione Audit in data 28 gennaio 2022 (All.15), che ha portato alla notifica della contestazione in data 9 febbraio 2022. Alcun ritardo può, difatti, essere imputato all'Ente atteso che quella che viene indentificata come tardività è, in verità, una tempistica – per nulla eccessivamente dilatata nel tempo – giustificata dalle complesse indagini interne che ha svolto prima di comminare la sanzione non CP_8 conservativa”.
La prospettazione è infondata, ove si consideri – come già emerso dalla parte motivazionale che precede – che la convenuta ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il
25.11.2021, data in cui il servizio Audit ha redatto il processo verbale del colloquio intercorso con il ricorrente il giorno precedente;
tale atto deve infatti ritenersi come conclusivo degli accertamenti compiuti, non risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento di alcun ulteriore atto di indagine in epoca successiva”. E rilevava pertanto la tardività anche della contestazione disciplinare, elevata solo due mesi dopo (7 febbraio 2022), intervallo incompatibile con il principio di immediatezza che presiede la materia de qua.
La piena conoscenza dei fatti non può allora ricondursi alla presentazione del report da parte della
Funzione Audit in data 28 gennaio 2022 (ché, se così fosse, la contestazione disciplinare del 9 febbraio 2022 sarebbe in termini), ma alla data di redazione da parte di del colloquio Pt_2 intercorso il 25.11.2021, di talchè la contestazione disciplinare del 7 febbraio 2022 è sicuramente contraria al principio di immediatezza della contestazione, dovendo considerare che atti ulteriori di accertamento ed indagine non furono successivamente compiuti;
e di ciò è la prova che la contestazione verbale al Campo del 25.11.2021 coincide con la contestazione disciplinare del 7 febbraio 2022. Né può invocarsi evidentemente, in tale contesto, la “complessità degli accertamenti” cui pure fa riferimento l'appellante incidentale, i quali evidentemente erano già completati alla data del 25.11.2021.
Quanto alla proporzionalità della indennità risarcitoria di 18 mensilità, già sopra si è detto.
---°°°---°°°---
Richiede ancora “nel non creduto caso di accertamento di illegittimità del licenziamento, CP_1 applicare la c.d. tutela indennitaria debole, di cui al comma 6 dell'art. 18 Stat. Lav, limitando la condanna alla misura minima di 6 mensilità in considerazione del comportamento delle parti e delle circostanze del caso di specie, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia”.
A giudizio della Corte il motivo di gravame è infondato, prevedendo la legge (c.d. Jobs Act) la tutela indennitaria c.d. debole (art 18 co. 6) la risoluzione rapporto + indennità risarcitoria (da 6 a
12 mensilità retribuzione globale fatto) nei casi di licenziamento inefficace per vizi motivazione (art
2 legge n 604/1966) o vizi di forma o procedura (art 7 legge n 300/70; art 7 legge 604/1966), laddove la tutela indennitaria c.d. forte, applicata dal Giudice di prime cure, (art 18 co 5): prevede la risoluzione del rapporto + indennità risarcitoria (da 12 a 24 mensilità retribuzione globale fatto in relazione ad anzianità lavoratore, dimensioni impresa, comportamento parti) nei casi di licenziamento ingiustificato NON QUALIFICATO (ossia diversi da insussistenza fatto e fatto punibile con sanzione conservativa).
Dunque, affetto da vizi esclusivamente formali e\o procedurali, fatta salva la sussistenza delle giustificazioni addotte
E' riconosciuta una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità. Nei casi di licenziamento illegittimo per carenza di motivazione o per inosservanza degli obblighi procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo, dunque, il giudice applica la cd. tutela obbligatoria ridotta: condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità variabile tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, indennità il cui esatto ammontare viene stabilito ine fatto punibile con sanzione conservativa, relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro.
Il motivo è infondato, considerato che questa Corte, in piena condivisione con quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado e per le motivazioni che precedono, rileva che, trattandosi di licenziamento determinato da fatti diversi dalla insussistenza del fatto e fatto punibile con sanzione conservativa, l'unica sanzione applicabile è quella della risoluzione del rapporto con l'aggiunta della indennità risarcitoria.
---°°°---°°°---
Infondata è pure la domanda subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Com'è noto, il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa in quanto non così grave da consentire il licenziamento in tronco senza preavviso. Ha anch'esso una motivazione disciplinare, legata all'inadempienza del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali (contratto di riferimento).
Ma nel caso che qui occupa, e considerato tutto quanto sopra esposto, non può a giudizio di questa
Corte non condividersi la valutazione del Giudice di primo grado, che ha ravvisato la notevole gravità dell'illecito contestato, in ragione sia della ripetitività delle condotte, sia dell'elevato grado di affidamento connesso alle mansioni svolte dal , abilitato alla consultazione delle Pt_1 posizioni dei contribuente mediante accesso al sistema informatico, e sia dalla palese contrarietà non solo ai doveri di diligenza ed obbedienza, nonché ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.
Anche tale motivo è dunque a giudizio di questa Corte infondato, come tutti i motivi dell'appello incidentale, che va del pari rigettato come l'appello principale.
In conclusione, ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale siano infondati, conseguendone il rigetto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa integralmente fra le Parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella