CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 304 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA Pt_1
Appellante- ricorrente in riassunzione
E
in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, deceduta il 2.12.2024 Per_1
Appellati-resistenti in riassunzione
FATTO E DIRITTO chiedeva con ricorso accertarsi il suo diritto al ripristino dell'indennità di Persona_1 accompagnamento e il suo status di persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. della l.
5.2.1992 n.104, a decorrere dal 7.7.2021, nonché la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione, dell'8.7.2021 e di rideterminazione della prestazione, del 30.7.2021; ed infine l'irripetibilità della somma di €.
552,10 e la condanna dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data Pt_1 dalla disposta revoca del 7.7.2021.
A fondamento della domanda deduceva:
-di essere titolare di indennità di accompagnamento e di essere stata riconosciuta persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992 n.
104; - che l' , con missiva raccomandata dell'8.6.2021, l'aveva convocata a visita di Pt_1 Pt_2 revisione per il giorno 7.7.2021;
- di essere venuta a conoscenza della data della visita di revisione soltanto dopo la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, comunicata con nota dell'8.7.2021, consegnata il 30.8.2021;
- che l' aveva comunicato, con provvedimento del 30.7.2021, consegnato l'8.9.2021, la Pt_1 rideterminazione della prestazione, sospesa per assenza alla visita di revisione del 7.7.21, la sua eliminazione, con decorrenza da agosto del 2021 nonché l'avvio della procedura di revoca e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con decorrenza da agosto del 2021, per un importo pari ad euro 522,10;
- di aver inoltrato all' , in data 22.11.2021, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere Pt_1 copia della lettera di convocazione alla visita di revisione;
- che l' rilasciava copia della suddetta convocazione, dalla quale emergeva che la stessa Pt_1 era stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 11.8.2021;
- di essere ricoverata, dal 19.11.2019, a tutt'oggi, presso una struttura residenziale per disabili e che le spedizioni postali, a seguito di espressa richiesta della figlia, erano state reindirizzate dal suo indirizzo, in Belvedere Spinello, Via Crotone n. 8, a quello della figlia, Via Don
VA MI n. 7 – Nerviano - ( MI ) -;
-che, da una ricerca sul sito di poste italiane, era emerso che la spedizione sarebbe stata disponibile per il ritiro dal 9.7.2021, quindi, in data successiva a quella fissata per la visita di revisione;
- che, in ogni caso, la convocazione a visita di revisione non era stata tempestiva, in quanto l'avviso era stato rilasciato dall'agente postale in data 5.7.2021, e la visita era stata fissata il
7.7.2021
- che l' , con nota del 30.8.2021, aveva revocato la prestazione in pagamento, in Pt_1 violazione delle norme disciplinati la procedura amministrativa di sospensione e revoca di cui all'art. 37 comma 1 della l. 23.12.1998, poiché il provvedimento di avvio della procedura di revoca era stato emesso prima dello scadere dei 90 giorni previsti dalla norma e dopo soli 22 giorni dalla data del provvedimento di sospensione;
- che la sospensione era da ritenersi illegittima, in quanto non preceduta dalla riconvocazione, nonostante l'irregolarità della convocazione, in presenza di una tempestiva giustificazione dei motivi della sua mancata presentazione a visita.
Il tribunale di Crotone ha accolto il ricorso, affermando che la “sospensione della prestazione con missiva dell'8/7/2021 è illegittima perché effettuata prima del perfezionamento della
Pag. 2 di 5 notificazione alla parte ricorrente della convocazione per la visita di revisione del 7/7/2021, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il trentesimo giorno successivo al 5/7/2021
(data di rilascio dell'avviso da parte dell'addetto al recapito postale), ai sensi dell'art.40
(co.3) d.p.R.655/1982. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la missiva di convocazione era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale solo dal 10/7/2021 (e, dunque, in epoca successiva alla visita medica del 7/7/2021), con la conseguenza che la parte ricorrente non avrebbe mai potuto avere contezza della convocazione prima della data della visita di revisione (vedi allegato n.8 al ricorso). Ne discende l'illegittimità dell'operato dell' che, Pt_1 in violazione del disposto dell'art.37 (co.1) l.448/1998, sospese la prestazione assistenziale di cui fruiva la parte ricorrente prima che quest'ultima avesse ricevuto la convocazione per la visita medica del 7/7/2021, con conseguente diritto della parte ricorrente al ripristino (con decorrenza dalla data della sospensione) della prestazione illegittimamente sospesa ed accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della parte ricorrente di ripetere le somme erogate in suo favore dall' , a titolo di prestazione cat.INVCIV n.07049864, CP_3 dall'1/8/2021 al 31/8/2021 (richiestele con la missiva del 30/7/2021 in atti). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite sono poste a carico dell' Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato l'erronea applicazione Pt_1 dell'art. 1335 c.c., in quanto in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio, ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, qualora l'avviso, lasciato dall'Agente postale, attesta che il destinatario è assente all'atto del recapito, il rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, è, di per sé idoneo a consentirne il ritiro (Cass., 25.03.2019, n.
8275, in Diritto & Giustizia 2019, 26 marzo (nota di: Avvocato); Cass., Testimone_1
06.10.2017, n. 23396, in Diritto & Giustizia 2017, 9 ottobre) e a far scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Conseguentemente, la dichiarazione si considera pervenuta all'indirizzo del destinatario, al momento del rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già in altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza).
Nel caso di specie, a) l'avviso lasciato dall'Agente postale in data 5.7.2021 all'indirizzo della figlia (indicato dalla stessa ricorrente) , era idoneo a far scattare la presunzione di conoscenza della missiva contenente la convocazione alla visita del 7.7.2021, essendo del tutto irrilevante che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza decorsi 30 giorni, come previsto dall'art. 40 comma 3 del DPR 29 maggio 1982 n. 655 e come erroneamente
Pag. 3 di 5 ritenuto dal Tribunale;
b) a prescindere dalla data in cui avesse effettuato il ritiro, e ancorchè effettuabile solo a partire dal 10.7.21, ( dopo la data fissata per la visita ), l'appellata o suo delegato, dopo aver ritirato il piego, avrebbe dovuto rappresentare all' l'impossibilità di Pt_1 sottoporsi alla visita per tardivo recapito della convocazione, e l'Istituto avrebbe, sicuramente, giustificato l'assenza e inviato una nuova convocazione;
c) l'interessata si è mostrata del tutto negligente, non interessandosi in alcun modo di monitorare la corrispondenza in arrivo dall' , e non curandosi, una volta ricevuto l'avviso, del quale aveva, sicuramente, avuto Pt_1 conoscenza, di ritirare il piego presso l'ufficio postale, ove lo stesso risultava in giacenza.
È stata dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 14.1.2025, per decesso della parte appellata, avvenuto in data 2.12.2024.
L' ha proposto tempestiva riassunzione del giudizio, con ricorso depositato in data Pt_1
10.4.2025.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'unica parte costituita, il Collegio decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, che, quali eredi della (in quanto figlie cfr storico di famiglia prodotto), non si
[...] Per_1 sono costituite in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione in data
13.5.2025 all'ultimo domicilio della defunta ex art.303 comma 2 c.p.c. entro l'anno del decesso.
2.L'appello è fondato.
Il disposto normativo (art. 37 comma 1 della legge 23.12.1998 n. 448) prevede che se l'interessato non si presenta a visita, la prestazione in via cautelativa viene sospesa.
Nel caso di specie seppure sia chiaro che non sia stato curato il ritiro del piego e che fosse possibile farlo a partire da epoca successiva a quella della data fissata per la visita, era onere della assistibile richiedere una nuova convocazione, facendo presente che l'avviso era stato recapitato non tempestivamente.
Si aggiunge, altresì, che il diritto a percepire la prestazione assistenziale è ancorato alla permanenza del requisito sanitario, che nel caso di specie era sottoposto a rivedibilità sin da febbraio 2021, sicchè non è possibile neanche presumere la persistenza del requisito sanitario e concedere come erroneamente disposto dal giudice di prime cure il ripristino della provvidenza (in tesi l'assistibile avrebbe dovuto semmai intraprendere il procedimento per
ATPO allo scopo di ottenerne l'accertamento in giudizio)
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda della ricorrente di primo grado.
3.Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 4.4.2023, riassunto con atto depositato il 10.4.2025, Pt_1 avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 304 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA Pt_1
Appellante- ricorrente in riassunzione
E
in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, deceduta il 2.12.2024 Per_1
Appellati-resistenti in riassunzione
FATTO E DIRITTO chiedeva con ricorso accertarsi il suo diritto al ripristino dell'indennità di Persona_1 accompagnamento e il suo status di persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. della l.
5.2.1992 n.104, a decorrere dal 7.7.2021, nonché la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione, dell'8.7.2021 e di rideterminazione della prestazione, del 30.7.2021; ed infine l'irripetibilità della somma di €.
552,10 e la condanna dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data Pt_1 dalla disposta revoca del 7.7.2021.
A fondamento della domanda deduceva:
-di essere titolare di indennità di accompagnamento e di essere stata riconosciuta persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992 n.
104; - che l' , con missiva raccomandata dell'8.6.2021, l'aveva convocata a visita di Pt_1 Pt_2 revisione per il giorno 7.7.2021;
- di essere venuta a conoscenza della data della visita di revisione soltanto dopo la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, comunicata con nota dell'8.7.2021, consegnata il 30.8.2021;
- che l' aveva comunicato, con provvedimento del 30.7.2021, consegnato l'8.9.2021, la Pt_1 rideterminazione della prestazione, sospesa per assenza alla visita di revisione del 7.7.21, la sua eliminazione, con decorrenza da agosto del 2021 nonché l'avvio della procedura di revoca e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con decorrenza da agosto del 2021, per un importo pari ad euro 522,10;
- di aver inoltrato all' , in data 22.11.2021, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere Pt_1 copia della lettera di convocazione alla visita di revisione;
- che l' rilasciava copia della suddetta convocazione, dalla quale emergeva che la stessa Pt_1 era stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 11.8.2021;
- di essere ricoverata, dal 19.11.2019, a tutt'oggi, presso una struttura residenziale per disabili e che le spedizioni postali, a seguito di espressa richiesta della figlia, erano state reindirizzate dal suo indirizzo, in Belvedere Spinello, Via Crotone n. 8, a quello della figlia, Via Don
VA MI n. 7 – Nerviano - ( MI ) -;
-che, da una ricerca sul sito di poste italiane, era emerso che la spedizione sarebbe stata disponibile per il ritiro dal 9.7.2021, quindi, in data successiva a quella fissata per la visita di revisione;
- che, in ogni caso, la convocazione a visita di revisione non era stata tempestiva, in quanto l'avviso era stato rilasciato dall'agente postale in data 5.7.2021, e la visita era stata fissata il
7.7.2021
- che l' , con nota del 30.8.2021, aveva revocato la prestazione in pagamento, in Pt_1 violazione delle norme disciplinati la procedura amministrativa di sospensione e revoca di cui all'art. 37 comma 1 della l. 23.12.1998, poiché il provvedimento di avvio della procedura di revoca era stato emesso prima dello scadere dei 90 giorni previsti dalla norma e dopo soli 22 giorni dalla data del provvedimento di sospensione;
- che la sospensione era da ritenersi illegittima, in quanto non preceduta dalla riconvocazione, nonostante l'irregolarità della convocazione, in presenza di una tempestiva giustificazione dei motivi della sua mancata presentazione a visita.
Il tribunale di Crotone ha accolto il ricorso, affermando che la “sospensione della prestazione con missiva dell'8/7/2021 è illegittima perché effettuata prima del perfezionamento della
Pag. 2 di 5 notificazione alla parte ricorrente della convocazione per la visita di revisione del 7/7/2021, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il trentesimo giorno successivo al 5/7/2021
(data di rilascio dell'avviso da parte dell'addetto al recapito postale), ai sensi dell'art.40
(co.3) d.p.R.655/1982. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la missiva di convocazione era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale solo dal 10/7/2021 (e, dunque, in epoca successiva alla visita medica del 7/7/2021), con la conseguenza che la parte ricorrente non avrebbe mai potuto avere contezza della convocazione prima della data della visita di revisione (vedi allegato n.8 al ricorso). Ne discende l'illegittimità dell'operato dell' che, Pt_1 in violazione del disposto dell'art.37 (co.1) l.448/1998, sospese la prestazione assistenziale di cui fruiva la parte ricorrente prima che quest'ultima avesse ricevuto la convocazione per la visita medica del 7/7/2021, con conseguente diritto della parte ricorrente al ripristino (con decorrenza dalla data della sospensione) della prestazione illegittimamente sospesa ed accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della parte ricorrente di ripetere le somme erogate in suo favore dall' , a titolo di prestazione cat.INVCIV n.07049864, CP_3 dall'1/8/2021 al 31/8/2021 (richiestele con la missiva del 30/7/2021 in atti). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite sono poste a carico dell' Pt_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato l'erronea applicazione Pt_1 dell'art. 1335 c.c., in quanto in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio, ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, qualora l'avviso, lasciato dall'Agente postale, attesta che il destinatario è assente all'atto del recapito, il rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, è, di per sé idoneo a consentirne il ritiro (Cass., 25.03.2019, n.
8275, in Diritto & Giustizia 2019, 26 marzo (nota di: Avvocato); Cass., Testimone_1
06.10.2017, n. 23396, in Diritto & Giustizia 2017, 9 ottobre) e a far scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Conseguentemente, la dichiarazione si considera pervenuta all'indirizzo del destinatario, al momento del rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già in altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza).
Nel caso di specie, a) l'avviso lasciato dall'Agente postale in data 5.7.2021 all'indirizzo della figlia (indicato dalla stessa ricorrente) , era idoneo a far scattare la presunzione di conoscenza della missiva contenente la convocazione alla visita del 7.7.2021, essendo del tutto irrilevante che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza decorsi 30 giorni, come previsto dall'art. 40 comma 3 del DPR 29 maggio 1982 n. 655 e come erroneamente
Pag. 3 di 5 ritenuto dal Tribunale;
b) a prescindere dalla data in cui avesse effettuato il ritiro, e ancorchè effettuabile solo a partire dal 10.7.21, ( dopo la data fissata per la visita ), l'appellata o suo delegato, dopo aver ritirato il piego, avrebbe dovuto rappresentare all' l'impossibilità di Pt_1 sottoporsi alla visita per tardivo recapito della convocazione, e l'Istituto avrebbe, sicuramente, giustificato l'assenza e inviato una nuova convocazione;
c) l'interessata si è mostrata del tutto negligente, non interessandosi in alcun modo di monitorare la corrispondenza in arrivo dall' , e non curandosi, una volta ricevuto l'avviso, del quale aveva, sicuramente, avuto Pt_1 conoscenza, di ritirare il piego presso l'ufficio postale, ove lo stesso risultava in giacenza.
È stata dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 14.1.2025, per decesso della parte appellata, avvenuto in data 2.12.2024.
L' ha proposto tempestiva riassunzione del giudizio, con ricorso depositato in data Pt_1
10.4.2025.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'unica parte costituita, il Collegio decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, che, quali eredi della (in quanto figlie cfr storico di famiglia prodotto), non si
[...] Per_1 sono costituite in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in riassunzione in data
13.5.2025 all'ultimo domicilio della defunta ex art.303 comma 2 c.p.c. entro l'anno del decesso.
2.L'appello è fondato.
Il disposto normativo (art. 37 comma 1 della legge 23.12.1998 n. 448) prevede che se l'interessato non si presenta a visita, la prestazione in via cautelativa viene sospesa.
Nel caso di specie seppure sia chiaro che non sia stato curato il ritiro del piego e che fosse possibile farlo a partire da epoca successiva a quella della data fissata per la visita, era onere della assistibile richiedere una nuova convocazione, facendo presente che l'avviso era stato recapitato non tempestivamente.
Si aggiunge, altresì, che il diritto a percepire la prestazione assistenziale è ancorato alla permanenza del requisito sanitario, che nel caso di specie era sottoposto a rivedibilità sin da febbraio 2021, sicchè non è possibile neanche presumere la persistenza del requisito sanitario e concedere come erroneamente disposto dal giudice di prime cure il ripristino della provvidenza (in tesi l'assistibile avrebbe dovuto semmai intraprendere il procedimento per
ATPO allo scopo di ottenerne l'accertamento in giudizio)
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda della ricorrente di primo grado.
3.Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 4.4.2023, riassunto con atto depositato il 10.4.2025, Pt_1 avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5