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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR UN, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126 del R.G.A.C. 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza
n. 3988//2022 del Giudice di pace di OR UN
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Curcio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla Piazza
Municipio n. 4.
APPELLANTE
E ià denominata quale incorporante di Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
Riccardo Lorini e Stefania Lorini, in forza di procura notarile a rogito del notaio Per_1
da Bologna del 25/06/2021 n.95251 di rep./fasc.11288, ed elettivamente domiciliata
[...]
unitamente agli stessi in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 133.
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 17 dicembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 5-09-2018, evocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di OR UN, , in nome del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, e al fine di sentirli condannare, in solido, previo accertamento di CP_5 responsabilità di quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 24-03-2018 alle ore 15:30 circa in Boscotrecase alla via Pisacane.
In particolare, l'istante evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Yamaha tg. DE55798 di proprietà di e condotto nell'occasione da assicurato per la Controparte_6 Controparte_7 responsabilità civile con , veniva improvvisamente urtato dall'autovettura Controparte_1
Toyota Yaris tg. CD422JL, il cui conducente ripartendo dalla posizione di sosta si immetteva repentinamente nella carreggiata senza avvedersi del transito del motociclo, finendo così per tamponarlo.
Aggiungeva che a seguito dell'urto l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona di Salerno ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “frattura spiroidale terzo medio distale del perone di sx”.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'improponibilità Controparte_1 della domanda, la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto della stessa domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della stessa domanda.
Non si costituiva, pur regolarmente evocata in giudizio per cui se ne Controparte_4
dichiarava la contumacia.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e ctu medico legale, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 3988/2022 il Giudice di Pace di OR UN, rigettava per mancata prova della responsabilità del vettore nella produzione del sinistro e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite pari ad € 2750,00 di cui € 50,00 per spese.
Il giudice di prime cure inquadrava inoltre la fattispecie in una ipotesi di contratto di trasporto ex art 1618 c.c., ritenendo inapplicabile al caso di specie l'art 141 c.d.a.
Si costituiva la quale chiedeva di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto Controparte_8
e diritto.
Non si costituiva per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_6
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2024 per conclusioni.
Alla predetta udienza tenuta con trattazione scritta la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
2. In rito.
2.1. Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal
D.L. n.83/2012). Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Tanto premesso occorre evidenziare che l'eccezione in rito è del tutto infondata atteso che parte appellante alla luce del contenuto della sentenza impugnata, come si evince da quanto sopra riportato, ha chiaramente posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Parte appellante ha infatti censurato la sentenza per mancata applicazione dell'art 141 D.ldgs n.
209/2005.
3. Nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la decisione del giudice di prime cure avendo lo stesso ritenuto inapplicabile al caso di specie l'applicazione dell'art.141 codice assicurazioni, essendosi il sinistro verificato a suo dire per esclusiva responsabilità di terzi e rientrando quindi nell'ipotesi di “caso fortuito”.
Ciò detto, il motivo d'appello risulta fondato dovendosi invece ritenere tale normativa applicabile al caso di specie. L'attore ha espressamente adito il giudice ai sensi dell'art. 141 CdA , e non con l'azione ordinaria ai sensi dell'art.2054 cc e art. 144 d.lgs. n. 209/2005, ne consegue che il giudice deve attenersi alla prospettazione e alla domanda attorea.
Ciò chiarito, con riferimento all'esperita azione ex art. 141 cod ass., la norma consente al trasportato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, e salvo il caso fortuito da intendere come fattore estraneo alla circolazione.
Invero, in relazione all'esimente del “caso fortuito” la pronuncia della Cassazione n. 17963 del
2021 ha superato l'indirizzo sancito nella sentenza del 2019 (per la quale “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d. lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto”).
Invero l'azione del trasportato nei confronti dell'assicurazione del vettore prescinde - in caso di scontro tra veicoli - dall'accertamento della responsabilità dell'uno o dell'altro conducente nella causazione del sinistro, salva l'ipotesi del caso fortuito che non può tuttavia consistere nella colpa del conducente del veicolo antagonista. Tale interpretazione vanificherebbe la portata innovativa della norma in questione, la quale prevede la responsabilità dell'assicurazione del vettore, nei confronti del trasportato danneggiato, indipendentemente dalla colpa o meno del proprio assicurato.
Deve muoversi dal favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta in primo luogo nell'attribuzione in favore del danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge.
L'art. 141, in particolare, attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege , non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste
(come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
Nel caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20654), «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo
(diversamente Cass.civ. 13 febbraio 2019, n. 4147 richiamata dalla convenuta compagnia, include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto).
In tali termini si esprime in motivazione Cass.civ. 17963/2021 che prosegue affermando che:
” (…) Il riconoscimento del risarcimento senza accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.141, l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso Art 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti). L'azione prevista dall'art.141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'art. 141co.3 seconda parte.
L'azione ex art.141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma
2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, di sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico.
Nella fattispecie di cui all'art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta «fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti. Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente.
Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell'art. 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e l'estromissione dell'assicuratore convenuto).
Pertanto, alla luce di tale intervento nomofilattico (cass.civ.17963/ 2021) peraltro condiviso nella recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite (SS.UU. n.35318/2022) , il caso fortuito va inteso come fattore naturale o umano estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista di guisa che nel caso che ci occupa, avendo l'attore avanzato la propria pretesa nei confronti della compagnia del veicolo a bordo del quale egli viaggiava come passeggero, la domanda attorea come proposta deve ritenersi sussumibile nell'alveo ex art.141 Cod. Ass. avendo lo stesso evocato in giudizio la convenuta compagnia ed il responsabile civile quale Controparte_4 litisconsorte necessario chiedendo la condanna dell'impresa assicurativa del vettore al risarcimento per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale come dedotto in lite.
In ragione di quanto appena detto, dunque, il fulcro motivazione su cui si fonda la sentenza di prime cure (e, cioè, la mancata prova della responsabilità del vettore nella produzione dell'evento dannoso), appare del tutto peregrina ed ultronea, essendo siffatta condizione, come detto, in alcun modo richiesta dall'art. 141 ai fini dell'operatività della tutela risarcitoria del terzo trasportato.
3.1 sull'an .
Nel caso di specie, peraltro, deve dirsi che, ad avviso chi scrive, non vi è alcun dubbio in ordine all'oggettivo verificarsi del sinistro de quo (la cui prova era il solo onere incombente sul danneggiato), così come dedotto dall'attore in primo grado, e ciò in ragione di un complessivo esame del materiale istruttorio raccolto in quel grado di giudizio).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 14-01-2021 dichiarava di trovarsi Testimone_1
sui luoghi di causa e di aver visto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, una macchina ripartire dalla posizione di sosta immettersi sulla strada, occupando interamente la carreggiata, senza avvedersi della moto proveniente da tergo e urtandola. Aggiungeva che a seguito dell'urto la moto cadeva unitamente ai suoi occupanti, e che avvicinandosi per prestare soccorso notava che gli occupanti riportavano ferite.
Tali circostanze risultano confermate anche dalle risultanze dello stesso referto di Pronto Soccorso del 24.2.08, nel quale, alla voce “anamnesi”, inequivocamene si dà atto che le lesioni occorse furono conseguenza di un “ incidente stradale”.
In ragione di quanto detto, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, chi scrive ritiene che l'istruttoria espletata dinanzi al giudice di pace, unitamente alla documentazione versata in quel grado di giudizio, permettono, in quanto complessivamente considerate, di ritenere provato il fatto storico così come dedotto dall'attore in citazione.
3.2. Sul quantum debeatur
Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che , che aveva Parte_1
19 anni all'epoca del sinistro (24.02.2008), ha riportato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo-patologico: “trauma distorsivo del piede sinistro con slo. Escoriazione malleolo mediale…frattura siroide persone sin”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico di ufficio - che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - è derivato a una inabilità Parte_1
temporanea totale di giorni 25, una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 75% una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 50% e una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 15.198,48 per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 19; € 3.038,20 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 18.236,68 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lui subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite,
n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema
Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n.
17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologi-co patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante te lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 18.236,68 al momento dell'incidente (24.02.2008). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal
24.02.2008 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4.Le spese di lite
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente la riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n.
15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
In ragione dell'accoglimento della domanda e del gravame le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri DM 55/14 e 147/22 per il primo grado e per il secondo grado ratione temporis applicabili con distrazione in favore dell'avvocato Fabio
Curcio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR UN, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_6
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del giudice di pace di OR
UN n. 3988//2022, condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, Controparte_8
e in solido fra loro, al pagamento in favore di , Controparte_6 Parte_1
della somma di euro 18.236,00 a titolo risarcitorio per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (24/02/2008), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 24/02/2008 all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_8 Controparte_6
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida
[...] in € 2.090,00 per compensi, oltre spese vive e spese generali al 15% oltre i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Fabio Curcio;
- Condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_8 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in €
[...]
5.077,00 per compensi, oltre spese vive e spese generali al 15% oltre i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Fabio Curcio.
Così deciso in OR UN , il 5 aprile 2025 …
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR UN, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126 del R.G.A.C. 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza
n. 3988//2022 del Giudice di pace di OR UN
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Curcio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla Piazza
Municipio n. 4.
APPELLANTE
E ià denominata quale incorporante di Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
Riccardo Lorini e Stefania Lorini, in forza di procura notarile a rogito del notaio Per_1
da Bologna del 25/06/2021 n.95251 di rep./fasc.11288, ed elettivamente domiciliata
[...]
unitamente agli stessi in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 133.
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 17 dicembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 5-09-2018, evocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di OR UN, , in nome del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, e al fine di sentirli condannare, in solido, previo accertamento di CP_5 responsabilità di quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 24-03-2018 alle ore 15:30 circa in Boscotrecase alla via Pisacane.
In particolare, l'istante evidenziava che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Yamaha tg. DE55798 di proprietà di e condotto nell'occasione da assicurato per la Controparte_6 Controparte_7 responsabilità civile con , veniva improvvisamente urtato dall'autovettura Controparte_1
Toyota Yaris tg. CD422JL, il cui conducente ripartendo dalla posizione di sosta si immetteva repentinamente nella carreggiata senza avvedersi del transito del motociclo, finendo così per tamponarlo.
Aggiungeva che a seguito dell'urto l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona di Salerno ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “frattura spiroidale terzo medio distale del perone di sx”.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'improponibilità Controparte_1 della domanda, la nullità dell'atto introduttivo, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto della stessa domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della stessa domanda.
Non si costituiva, pur regolarmente evocata in giudizio per cui se ne Controparte_4
dichiarava la contumacia.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e ctu medico legale, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 3988/2022 il Giudice di Pace di OR UN, rigettava per mancata prova della responsabilità del vettore nella produzione del sinistro e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite pari ad € 2750,00 di cui € 50,00 per spese.
Il giudice di prime cure inquadrava inoltre la fattispecie in una ipotesi di contratto di trasporto ex art 1618 c.c., ritenendo inapplicabile al caso di specie l'art 141 c.d.a.
Si costituiva la quale chiedeva di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto Controparte_8
e diritto.
Non si costituiva per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_6
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2024 per conclusioni.
Alla predetta udienza tenuta con trattazione scritta la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
2. In rito.
2.1. Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal
D.L. n.83/2012). Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Tanto premesso occorre evidenziare che l'eccezione in rito è del tutto infondata atteso che parte appellante alla luce del contenuto della sentenza impugnata, come si evince da quanto sopra riportato, ha chiaramente posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Parte appellante ha infatti censurato la sentenza per mancata applicazione dell'art 141 D.ldgs n.
209/2005.
3. Nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la decisione del giudice di prime cure avendo lo stesso ritenuto inapplicabile al caso di specie l'applicazione dell'art.141 codice assicurazioni, essendosi il sinistro verificato a suo dire per esclusiva responsabilità di terzi e rientrando quindi nell'ipotesi di “caso fortuito”.
Ciò detto, il motivo d'appello risulta fondato dovendosi invece ritenere tale normativa applicabile al caso di specie. L'attore ha espressamente adito il giudice ai sensi dell'art. 141 CdA , e non con l'azione ordinaria ai sensi dell'art.2054 cc e art. 144 d.lgs. n. 209/2005, ne consegue che il giudice deve attenersi alla prospettazione e alla domanda attorea.
Ciò chiarito, con riferimento all'esperita azione ex art. 141 cod ass., la norma consente al trasportato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, e salvo il caso fortuito da intendere come fattore estraneo alla circolazione.
Invero, in relazione all'esimente del “caso fortuito” la pronuncia della Cassazione n. 17963 del
2021 ha superato l'indirizzo sancito nella sentenza del 2019 (per la quale “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d. lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto”).
Invero l'azione del trasportato nei confronti dell'assicurazione del vettore prescinde - in caso di scontro tra veicoli - dall'accertamento della responsabilità dell'uno o dell'altro conducente nella causazione del sinistro, salva l'ipotesi del caso fortuito che non può tuttavia consistere nella colpa del conducente del veicolo antagonista. Tale interpretazione vanificherebbe la portata innovativa della norma in questione, la quale prevede la responsabilità dell'assicurazione del vettore, nei confronti del trasportato danneggiato, indipendentemente dalla colpa o meno del proprio assicurato.
Deve muoversi dal favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta in primo luogo nell'attribuzione in favore del danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge.
L'art. 141, in particolare, attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege , non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste
(come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
Nel caso dell'art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20654), «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo
(diversamente Cass.civ. 13 febbraio 2019, n. 4147 richiamata dalla convenuta compagnia, include nel caso fortuito di cui all'art. 141 anche la condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto).
In tali termini si esprime in motivazione Cass.civ. 17963/2021 che prosegue affermando che:
” (…) Il riconoscimento del risarcimento senza accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro spiega perché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.141, l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell'altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso Art 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall'accertamento della responsabilità dei conducenti). L'azione prevista dall'art.141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l'art. 141co.3 seconda parte.
L'azione ex art.141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma
2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, di sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico.
Nella fattispecie di cui all'art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta «fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti. Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente.
Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell'art. 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e l'estromissione dell'assicuratore convenuto).
Pertanto, alla luce di tale intervento nomofilattico (cass.civ.17963/ 2021) peraltro condiviso nella recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite (SS.UU. n.35318/2022) , il caso fortuito va inteso come fattore naturale o umano estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista di guisa che nel caso che ci occupa, avendo l'attore avanzato la propria pretesa nei confronti della compagnia del veicolo a bordo del quale egli viaggiava come passeggero, la domanda attorea come proposta deve ritenersi sussumibile nell'alveo ex art.141 Cod. Ass. avendo lo stesso evocato in giudizio la convenuta compagnia ed il responsabile civile quale Controparte_4 litisconsorte necessario chiedendo la condanna dell'impresa assicurativa del vettore al risarcimento per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale come dedotto in lite.
In ragione di quanto appena detto, dunque, il fulcro motivazione su cui si fonda la sentenza di prime cure (e, cioè, la mancata prova della responsabilità del vettore nella produzione dell'evento dannoso), appare del tutto peregrina ed ultronea, essendo siffatta condizione, come detto, in alcun modo richiesta dall'art. 141 ai fini dell'operatività della tutela risarcitoria del terzo trasportato.
3.1 sull'an .
Nel caso di specie, peraltro, deve dirsi che, ad avviso chi scrive, non vi è alcun dubbio in ordine all'oggettivo verificarsi del sinistro de quo (la cui prova era il solo onere incombente sul danneggiato), così come dedotto dall'attore in primo grado, e ciò in ragione di un complessivo esame del materiale istruttorio raccolto in quel grado di giudizio).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 14-01-2021 dichiarava di trovarsi Testimone_1
sui luoghi di causa e di aver visto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, una macchina ripartire dalla posizione di sosta immettersi sulla strada, occupando interamente la carreggiata, senza avvedersi della moto proveniente da tergo e urtandola. Aggiungeva che a seguito dell'urto la moto cadeva unitamente ai suoi occupanti, e che avvicinandosi per prestare soccorso notava che gli occupanti riportavano ferite.
Tali circostanze risultano confermate anche dalle risultanze dello stesso referto di Pronto Soccorso del 24.2.08, nel quale, alla voce “anamnesi”, inequivocamene si dà atto che le lesioni occorse furono conseguenza di un “ incidente stradale”.
In ragione di quanto detto, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, chi scrive ritiene che l'istruttoria espletata dinanzi al giudice di pace, unitamente alla documentazione versata in quel grado di giudizio, permettono, in quanto complessivamente considerate, di ritenere provato il fatto storico così come dedotto dall'attore in citazione.
3.2. Sul quantum debeatur
Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che , che aveva Parte_1
19 anni all'epoca del sinistro (24.02.2008), ha riportato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo-patologico: “trauma distorsivo del piede sinistro con slo. Escoriazione malleolo mediale…frattura siroide persone sin”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico di ufficio - che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - è derivato a una inabilità Parte_1
temporanea totale di giorni 25, una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 75% una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 50% e una inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 15.198,48 per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 19; € 3.038,20 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 18.236,68 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lui subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite,
n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema
Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n.
17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologi-co patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante te lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 18.236,68 al momento dell'incidente (24.02.2008). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal
24.02.2008 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4.Le spese di lite
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente la riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n.
15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
In ragione dell'accoglimento della domanda e del gravame le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri DM 55/14 e 147/22 per il primo grado e per il secondo grado ratione temporis applicabili con distrazione in favore dell'avvocato Fabio
Curcio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR UN, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_6
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del giudice di pace di OR
UN n. 3988//2022, condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, Controparte_8
e in solido fra loro, al pagamento in favore di , Controparte_6 Parte_1
della somma di euro 18.236,00 a titolo risarcitorio per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (24/02/2008), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 24/02/2008 all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_8 Controparte_6
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida
[...] in € 2.090,00 per compensi, oltre spese vive e spese generali al 15% oltre i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Fabio Curcio;
- Condanna la in pers. del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_8 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in €
[...]
5.077,00 per compensi, oltre spese vive e spese generali al 15% oltre i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Fabio Curcio.
Così deciso in OR UN , il 5 aprile 2025 …
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari