Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 10384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13350 del 2021, proposto da
IA AH Polash, parte rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro temporis , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Catania, Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA CC, GI OR Uccelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella parte in cui parte ricorrente non risulta collocata nella posizione realmente spettante;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 7, 17 del compito di parte ricorrente; - della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 7, 17 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
e per la condanna
all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione della difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. OR Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato gli atti afferenti alla procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sia nell’errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione che con riguardo alle prospettate irregolarità riguardanti la predisposizione e formulazione dei test; ha allegato di aver partecipato alla gara e di essersi posizionata in graduatoria con il punteggio di 35,60.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9.5.2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso va respinto, richiamando espressamente quanto già affermato dal Tribunale con riguardo a tutti i motivi di impugnazione qui proposti (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, ordinanza n. 2423/2022, del 12.4.2022, di seguito integralmente richiamata).
E dunque, quanto alle censure inerenti alla presunta ambiguità e/o erroneità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità delle risposte individuate come corrette, ovvero sull’inesistenza di una risposta esatta, va rilevato che le stesse impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, sindacabile da questo Giudice solo nell’ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, vizi che nella specie non risaltano (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2314/2021; in termini, Cons. Stato, Sez. II, n. 1568/2021, e ancor più recentemente Cons. Stato, Sez. VI, n. 531/2022 che sul punto ha confermato principi in più occasioni affermati da questa Sezione).
Con riguardo alla composizione delle domande oggetto del test, va inoltre considerato che la legge n. 264/1999 non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia (TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza del 14.6.2021 n. 7101) e che la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell'amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n. 2314).
Con riguardo alle censure inerenti all’inserimento, tra le domande sottoposte ai candidati, di quesiti vertenti sul ragionamento logico si osserva che queste si sostanziano in un’inammissibile contestazione nel merito della formulazione dei medesimi, formulazione tuttavia riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, soprattutto ove si consideri la sussistenza di ampi margini di discrezionalità di questa, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza del 27.9.2021 n. 9923).
Inoltre, va considerato, quanto alla censurata mancata predisposizione dei quesiti da parte del MUR “in prima persona” e all’avversato affidamento della stessa al Cineca che avrebbe dovuto possedere al suo interno soggetti esperti in materia anziché “subaffidarla” a società esterne, che parte ricorrente non fornisce principio di prova in ordine al fatto che le menzionate resistenti società, in persona dei relativi addetti che hanno elaborato i quesiti, non siano “soggetti esperti in materia”, né indica, deducendone la violazione, la specifica norma che impone la pretesa validazione dei quesiti stessi da parte del MUR, non fornendo, peraltro, principio di prova che tale validazione, anche ove prescritta da una norma, non sia avvenuta (all’uopo non bastando l’omessa menzione della stessa nelle premesse del D.M. n. 730/2021).
Per converso, non si rinviene nel D.M. n. 730/2021 alcuna disposizione che stabilisca che la prova debba essere elaborata dal Ministero “in prima persona”, né che il Ministero debba procedere alla pretesa validazione dei quesiti, poiché con riguardo alla prova di ammissione l’art. 2 del D.M. n. 730/2021, al comma 1, ultimo periodo, dispone che “Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza”, non contemplando alcun obbligo di successiva validazione.
La norma non contempla la formale nomina di una commissione di esperti ma solo l’avvalersi della stessa, la cui formazione può essere ritenuta implicita nell’affidamento dell’elaborazione del test al Cineca, il quale - ad ulteriore garanzia della natura esperta dei professionisti cui affidare in concreto l’elaborazione dei quesiti - ha ritenuto di espletare una gara ad evidenza pubblica onde selezionarli.
Va considerato inoltre che su tale profilo la Sezione ha di recente affermato che la pretesa validazione può essere operata anche per facta concludentia dal Ministero (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 11328/2021).
E ancora, per quanto attiene la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, va considerato il fatto che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge n. 264/99, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali.
Va rilevato che rappresenta un dato oggettivo il fatto che, nel corso dell’annualità 2021-2022 sia stato registrato un sensibile incremento dei posti disponibili, e che tale incremento, prima facie , appare riconducibile anche agli sforzi organizzativi approntati dagli Atenei all’esito delle istruttorie supplementari condotte e delle interlocuzioni avute con il Ministero, a comprova dello sviluppo di apposito conferente approfondimento istruttorio.
Va evidenziato che la legge n. 264/1999, contempla una indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, stante che, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili da parte delle singole Università.
Vanno poi richiamati, con riguardo all’asserita erronea determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in questione, i principi affermati da questa Sezione (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, ordinanza n. 5447/2020) in relazione al non potersi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne una idonea formazione professionale, e al dato che eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possano, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione delle spese di lite, anche considerando il tipo di difese formulate da ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
OR Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR Mennoia | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO