TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 842 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Piero Campana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, frazione Mirto, alla Via dell'Arte n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. ) e per essa (P. I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
ND NA ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 37/2023 del 19.01.2023 (R.G. n. 123/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 20.925,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 237249095 del 17.03.2021 concluso con OM Banca S.p.A.
Il credito derivante dal detto contratto di finanziamento per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver mai intrattenuto con l'odierna opposta e con OM Banca S.p.A. alcun rapporto contrattuale e disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento;
eccepiva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
l'omessa notifica della cessione del credito;
la nullità del contratto di finanziamento, poiché non sottoscritto;
l'indeterminatezza degli interessi e delle spese;
la presenza di clausole usurarie e vessatorie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e Controparte_1 per essa, in qualità di procuratrice, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
14.02.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare pagina 2 di 10 il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 10 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento n. 237249095, il contratto di cessione del credito e la relativa Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15.03.2022, l'estratto conto ex art. 50 del d.lgs.
385/1993 (TUB) non contestato, nonché la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione notificata personalmente all'opponente in data 19.09.2022 - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
L'opponente si è limitato a eccepire le viste censure generiche ed infondate per i motivi che seguono
6. Per quanto riguarda l'asserita insussistenza del rapporto contrattuale con OM Banca
S.p.A. e il relativo disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, si segnala che, come ravvisato nell'ordinanza del 14.02.2025, nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e che, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace, essendo lo stesso incompatibile con la predetta esecuzione parziale del contratto.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
Pertanto, risulta provato che parte opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento in parola.
7. Ciò detto, si segnala che, per quanto riguarda la intervenuta cessione del credito, non sussiste alcuna irregolarità della stessa per omessa notificata al debitore ceduto, in quanto la pagina 4 di 10 cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario:
l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264
c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del TUB prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, parte opposta ha comunicato la cessione con la raccomandata notificata personalmente al debitore in data 19.09.2022, nonché con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera,
pagina 5 di 10 purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
Ciò premesso, si rileva che parte opposta è dotata di legittimazione attiva (rectius di titolarità della posizione creditoria), poiché in atti è presente la comunicazione del 01.09.2022 di OM
Banca S.p.A., che dichiara che i crediti di cui al contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto sono stati ceduti a Controparte_1
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
Inoltre, è presente in atti il contratto di cessione con l'allegato elenco dei crediti ceduti, non contestato dall'opponente, in cui è ricompreso il credito per cui è causa, nonché la Gazzetta
Ufficiale, che individua specificamente i crediti oggetto della cessione.
Per completezza, si rileva l'inclusione del credito nell'operazione di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta del contratto di finanziamento (cfr. la già citata
Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021; Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua V., n.
1233/2025),
8. Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, si rileva che nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che nel contratto l'opponente ha dichiarato di aver ricevuto, sono espressamente indicate le somme finanziate, il tasso di interesse corrispettivo e il tasso degli interessi di mora. Inoltre, dall'estratto conto ex art. 50 TUB emergono le somme pagate e la date di tali versamenti.
In merito al predetto estratto contro, si rileva che lo stesso, in assenza di contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
pagina 6 di 10 Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
9. In merito all'asserita omessa sottoscrizione del contratto di finanziamento in parola, si rileva che la firma dell'opponente, come visto, risulta ritualmente apposta, mentre la firma della società finanziaria non risulta necessaria.
Invero, condivisibilmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno affermato che “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità, hanno individuato la ratio della norma della nullità per difetto di forma nella funzione di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
Di conseguenza, non deve ritenersi rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione dell'istituto creditizio, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con pagina 7 di 10 riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127
TUB.
Ebbene, nel caso di specie, come visto, risultano provate la sottoscrizione dell'opponente, la consegna del documento negoziale e l'esecuzione delle pattuizioni.
10. Del tutto infondata è la contestazione circa l'indeterminatezza degli interessi e delle spese contrattuale, tenuto che, come visto, le condizioni contrattuali erano espressamente indicate nella documentazione consegnata al cliente.
11. Per quanto riguarda l'eccepita usurarietà del contratto di finanziamento in oggetto, si segnala che l'allegazione risulta del tutto generica, non avendo l'opponente indicato il tasso di interesse applicato, il tasso soglia e il periodo di riferimento.
Ad ogni modo, in tema di usura si osserva che l'art. 644 c.p.c. è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, c. III, c.p.c. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari, come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 31615/2021).
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività
pagina 8 di 10 della moneta (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 28204/2011), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi, la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Nel caso di specie, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del
D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella del credito personale, il cui tasso soglia era pari a 15,86% (TEGM 9,49%) e nel contratto era previsto un TEG pari al 12,54%, un TAN fisso pari al 9,90%; gli interessi di mora erano pari all'1% tasso soglia. Pertanto, non si ravvisa nel contratto di finanziamento per cui è causa l'applicazione di interessi usurari.
12. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole, si rileva che la stessa risulta generica e destituita di fondamento.
A tal proposito, si segnala che tale doglianza va respinta, atteso che l'opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con l'istituto di credito e senza neanche allegare quali siano le clausole vessatorie presenti nel contratto.
13. Per tali ragioni, l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 9 di 10 14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 37/2023 del
19.01.2023 (R.G. n. 123/2023), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 842 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Piero Campana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, frazione Mirto, alla Via dell'Arte n. 31, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. ) e per essa (P. I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
ND NA ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 37/2023 del 19.01.2023 (R.G. n. 123/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 20.925,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 237249095 del 17.03.2021 concluso con OM Banca S.p.A.
Il credito derivante dal detto contratto di finanziamento per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver mai intrattenuto con l'odierna opposta e con OM Banca S.p.A. alcun rapporto contrattuale e disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento;
eccepiva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
l'omessa notifica della cessione del credito;
la nullità del contratto di finanziamento, poiché non sottoscritto;
l'indeterminatezza degli interessi e delle spese;
la presenza di clausole usurarie e vessatorie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e Controparte_1 per essa, in qualità di procuratrice, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
14.02.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare pagina 2 di 10 il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 10 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento n. 237249095, il contratto di cessione del credito e la relativa Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15.03.2022, l'estratto conto ex art. 50 del d.lgs.
385/1993 (TUB) non contestato, nonché la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione notificata personalmente all'opponente in data 19.09.2022 - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
L'opponente si è limitato a eccepire le viste censure generiche ed infondate per i motivi che seguono
6. Per quanto riguarda l'asserita insussistenza del rapporto contrattuale con OM Banca
S.p.A. e il relativo disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, si segnala che, come ravvisato nell'ordinanza del 14.02.2025, nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e che, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace, essendo lo stesso incompatibile con la predetta esecuzione parziale del contratto.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
Pertanto, risulta provato che parte opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento in parola.
7. Ciò detto, si segnala che, per quanto riguarda la intervenuta cessione del credito, non sussiste alcuna irregolarità della stessa per omessa notificata al debitore ceduto, in quanto la pagina 4 di 10 cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario:
l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264
c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del TUB prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, parte opposta ha comunicato la cessione con la raccomandata notificata personalmente al debitore in data 19.09.2022, nonché con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera,
pagina 5 di 10 purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
Ciò premesso, si rileva che parte opposta è dotata di legittimazione attiva (rectius di titolarità della posizione creditoria), poiché in atti è presente la comunicazione del 01.09.2022 di OM
Banca S.p.A., che dichiara che i crediti di cui al contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto sono stati ceduti a Controparte_1
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
Inoltre, è presente in atti il contratto di cessione con l'allegato elenco dei crediti ceduti, non contestato dall'opponente, in cui è ricompreso il credito per cui è causa, nonché la Gazzetta
Ufficiale, che individua specificamente i crediti oggetto della cessione.
Per completezza, si rileva l'inclusione del credito nell'operazione di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta del contratto di finanziamento (cfr. la già citata
Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021; Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua V., n.
1233/2025),
8. Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, si rileva che nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che nel contratto l'opponente ha dichiarato di aver ricevuto, sono espressamente indicate le somme finanziate, il tasso di interesse corrispettivo e il tasso degli interessi di mora. Inoltre, dall'estratto conto ex art. 50 TUB emergono le somme pagate e la date di tali versamenti.
In merito al predetto estratto contro, si rileva che lo stesso, in assenza di contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
pagina 6 di 10 Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
9. In merito all'asserita omessa sottoscrizione del contratto di finanziamento in parola, si rileva che la firma dell'opponente, come visto, risulta ritualmente apposta, mentre la firma della società finanziaria non risulta necessaria.
Invero, condivisibilmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno affermato che “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità, hanno individuato la ratio della norma della nullità per difetto di forma nella funzione di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
Di conseguenza, non deve ritenersi rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione dell'istituto creditizio, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con pagina 7 di 10 riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127
TUB.
Ebbene, nel caso di specie, come visto, risultano provate la sottoscrizione dell'opponente, la consegna del documento negoziale e l'esecuzione delle pattuizioni.
10. Del tutto infondata è la contestazione circa l'indeterminatezza degli interessi e delle spese contrattuale, tenuto che, come visto, le condizioni contrattuali erano espressamente indicate nella documentazione consegnata al cliente.
11. Per quanto riguarda l'eccepita usurarietà del contratto di finanziamento in oggetto, si segnala che l'allegazione risulta del tutto generica, non avendo l'opponente indicato il tasso di interesse applicato, il tasso soglia e il periodo di riferimento.
Ad ogni modo, in tema di usura si osserva che l'art. 644 c.p.c. è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, c. III, c.p.c. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari, come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 31615/2021).
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività
pagina 8 di 10 della moneta (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 28204/2011), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi, la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Nel caso di specie, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del
D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella del credito personale, il cui tasso soglia era pari a 15,86% (TEGM 9,49%) e nel contratto era previsto un TEG pari al 12,54%, un TAN fisso pari al 9,90%; gli interessi di mora erano pari all'1% tasso soglia. Pertanto, non si ravvisa nel contratto di finanziamento per cui è causa l'applicazione di interessi usurari.
12. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità del contratto per vessatorietà delle clausole, si rileva che la stessa risulta generica e destituita di fondamento.
A tal proposito, si segnala che tale doglianza va respinta, atteso che l'opponente ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con l'istituto di credito e senza neanche allegare quali siano le clausole vessatorie presenti nel contratto.
13. Per tali ragioni, l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 9 di 10 14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 37/2023 del
19.01.2023 (R.G. n. 123/2023), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 10 di 10