Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 942
CS
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di incompetenza della Prefettura di Milano

    Il Collegio ha ritenuto che il mutamento di sede sociale avvenuto dopo la conclusione della fase in contraddittorio non incide sulla competenza territoriale della Prefettura che ha condotto l'istruttoria, applicando analogicamente l'art. 87, co. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Pertanto, la Prefettura di Milano è rimasta competente.

  • Rigettato
    Violazione delle prerogative partecipative (contraddittorio procedimentale)

    Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando il regime di specialità del contraddittorio antimafia (art. 92, co. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011) che consente all'amministrazione di non comunicare alcuni elementi istruttori. Inoltre, ha constatato che la comunicazione preventiva conteneva tutti gli elementi essenziali poi confluiti nel provvedimento finale e che l'audizione personale ha garantito il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'interdittiva

    Il Collegio ha ritenuto il quadro indiziario solido e sufficiente a supportare il giudizio prognostico di rischio infiltrativo, basato su stretti legami familiari, cointeressenze economiche, identità di pendenze penali e alternanza nella rappresentanza legale delle società del gruppo familiare. Ha altresì escluso l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa data la stabilità e permanenza del rischio.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incompetenza della Prefettura di Milano

    Poiché l'appello del Ministero è stato accolto e il ricorso di primo grado respinto integralmente, anche questo motivo, assorbito in primo grado e riproposto in appello, viene respinto.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incompetenza della Prefettura di Milano

    Poiché l'appello del Ministero è stato accolto e il ricorso di primo grado respinto integralmente, anche questo motivo, assorbito in primo grado e riproposto in appello, viene respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 942
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 942
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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