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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 1274 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2022, avente ad oggetto: lesioni personali, vertente tra
c.f. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Renato Gravante
Attrice
in persona del Sindaco legale rapp. p.t., Controparte_1
con sede in Piazza dei Giudici
Convenuto-contumace
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio il , per essere
[...] Controparte_1
risarcita dei danni subiti a seguito della caduta al suolo verificatasi il 01-12-2020, quando, nel percorrere a piedi via Martiri di Nassirya, tra il civico 44 e 46, inciampava in una buca profonda presente sul marciapiede, non visibile in quanto ricoperta di aghi di pino e sterpaglie.
A seguito del sinistro, l'istante riportava danni fisici alla spalla sinistra, che ne rendevano necessario il trasporto presso il Centro Diagnostico Capua Center, in cui, a seguito di rx alla spalla sx e al braccio sx, le veniva riscontrata la “frattura del collo omerale con estensione al trochite”. Successivamente, si recava al
PSAUT di e da qui veniva inviata con urgenza presso CP_1
il P.S. dell'Ospedale di S. Anna e San Sebastiano di
Caserta, ove le veniva confermata la diagnosi di “frattura
III prossimale omero sx” ed immobilizzato il braccio sinistro, nonché la spalla sx, con prognosi di gg. 30 s.c.
Dopo ulteriore visita specialistica, l'istante eseguiva tac alla spalla sx, con conseguente diagnosi di “frattura pluriframmentaria del collo omerale che si estende al trochide ed al profilo superiore della testa femorale”.
Durante il periodo dell'infortunio, l'attrice sosteneva spese mediche per un importo complessivo di € 2.842,72,
mentre la guarigione clinica, con postumi invalidanti,
avveniva il 24-05-2021. Riteneva, pertanto responsabile il ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., Controparte_1
pag. 2/11 per omessa manutenzione e custodia del marciapiede di via
Martiri di Nassirya, tra il civico 44 ed il 46.
Concludeva, chiedendo la condanna del al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'evento,
nella misura da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU,
oltre interessi legali, svalutazione monetaria e spese mediche sostenute. Vittoria di spese, con attribuzione.
Non si costituiva in giudizio l'Ente convenuto.
In corso di causa veniva espletata prova per testi e CTU
medico legale;
all'udienza non partecipata del 21-11-2024,
la causa veniva rimessa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo evidenziato che nella fase istruttoria del giudizio è risultato provato il fatto storico,
descritto da parte attrice, avendo i testi escussi confermato la caduta dell'istante nella buca presente nel tratto stradale in narrativa e le lesioni dalla stessa subite a seguito dell'evento.
pag. 3/11 Va in primo luogo evidenziato che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame,
un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.: peraltro, le più recenti pronunzie hanno temperato, per quanto possibile,
l'interpretazione dell'art.2051 c.c., facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227 del c.c., “se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso” (cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
Occorre dunque verificare se, dagli atti del giudizio,
emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta del proprietario della strada e CP_1
responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista eventuale condotta colposa del danneggiato.
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua pag. 4/11 configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che, in tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c.,
pag. 5/11 comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo
1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilita', la quale presuppone l'imputabilita', ma deve intendersi come pag. 6/11 sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Va poi ribadito il principio, gia' affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di responsabilita' per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del 23/05/2023; Cass.,
sez. un., ord., n. 20943 del 30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessita' che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dalla Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilita' e l'evento dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione pag. 7/11 dell'evento dannoso (per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619;
Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
Nel caso di specie, dai rilievi fotografici in atti risulta in modo incontrovertibile: 1) che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con perfette condizioni di visibilità; 2) che il marciapiedi ove è avvenuta la caduta era caratterizzato da evidenti disconnessioni del fondo in più punti;
3) che la buca presente sul marciapiedi era molto ampia (circa 30
cm., come confermato dai testi escussi), la qual cosa avrebbe richiesto una maggiore attenzione e prudenza dell'attrice nel percorrerlo. Va evidenziata altresì la circostanza, emersa in istruttoria, che l'attrice è “moglie
del titolare della ferramenta che è lì vicino a pochi
metri” (cfr. prova testi del 27-03-2023) e quindi doveva necessariamente essere a conoscenza dei luoghi del sinistro.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento colposo della danneggiata abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, tenuto conto che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il luogo in cui si è
verificata la caduta e' caratterizzato da una pavimentazione sconnessa in più punti, che non assicura un'
omogeneita' di calpestio ed il fatto che nella sconnessione pag. 8/11 in cui e' caduta l'attrice vi fossero foglie e sterpaglie imponeva una maggiore diligenza dell'istante nell'utilizzo del bene pubblico. La condotta dell'utente, che ha messo i piedi proprio nella buca, piuttosto che in ogni altro punto, non puo' che essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente, avrebbe potuto facilmente evitare la caduta se avesse usato la normale diligenza. Tanto piu' che la presenza di fogliame costituiva un segnale inequivocabile della presenza di una sconnessione sulla sottostante pavimentazione. L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilita',
nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
pag. 9/11 comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi quale
efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass n.
2480/18 e 34886 /21).
Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
in persona del p.t., così provvede: CP_3
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di
CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/11
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 1274 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2022, avente ad oggetto: lesioni personali, vertente tra
c.f. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Renato Gravante
Attrice
in persona del Sindaco legale rapp. p.t., Controparte_1
con sede in Piazza dei Giudici
Convenuto-contumace
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio il , per essere
[...] Controparte_1
risarcita dei danni subiti a seguito della caduta al suolo verificatasi il 01-12-2020, quando, nel percorrere a piedi via Martiri di Nassirya, tra il civico 44 e 46, inciampava in una buca profonda presente sul marciapiede, non visibile in quanto ricoperta di aghi di pino e sterpaglie.
A seguito del sinistro, l'istante riportava danni fisici alla spalla sinistra, che ne rendevano necessario il trasporto presso il Centro Diagnostico Capua Center, in cui, a seguito di rx alla spalla sx e al braccio sx, le veniva riscontrata la “frattura del collo omerale con estensione al trochite”. Successivamente, si recava al
PSAUT di e da qui veniva inviata con urgenza presso CP_1
il P.S. dell'Ospedale di S. Anna e San Sebastiano di
Caserta, ove le veniva confermata la diagnosi di “frattura
III prossimale omero sx” ed immobilizzato il braccio sinistro, nonché la spalla sx, con prognosi di gg. 30 s.c.
Dopo ulteriore visita specialistica, l'istante eseguiva tac alla spalla sx, con conseguente diagnosi di “frattura pluriframmentaria del collo omerale che si estende al trochide ed al profilo superiore della testa femorale”.
Durante il periodo dell'infortunio, l'attrice sosteneva spese mediche per un importo complessivo di € 2.842,72,
mentre la guarigione clinica, con postumi invalidanti,
avveniva il 24-05-2021. Riteneva, pertanto responsabile il ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., Controparte_1
pag. 2/11 per omessa manutenzione e custodia del marciapiede di via
Martiri di Nassirya, tra il civico 44 ed il 46.
Concludeva, chiedendo la condanna del al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'evento,
nella misura da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU,
oltre interessi legali, svalutazione monetaria e spese mediche sostenute. Vittoria di spese, con attribuzione.
Non si costituiva in giudizio l'Ente convenuto.
In corso di causa veniva espletata prova per testi e CTU
medico legale;
all'udienza non partecipata del 21-11-2024,
la causa veniva rimessa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo evidenziato che nella fase istruttoria del giudizio è risultato provato il fatto storico,
descritto da parte attrice, avendo i testi escussi confermato la caduta dell'istante nella buca presente nel tratto stradale in narrativa e le lesioni dalla stessa subite a seguito dell'evento.
pag. 3/11 Va in primo luogo evidenziato che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame,
un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.: peraltro, le più recenti pronunzie hanno temperato, per quanto possibile,
l'interpretazione dell'art.2051 c.c., facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227 del c.c., “se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso” (cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
Occorre dunque verificare se, dagli atti del giudizio,
emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta del proprietario della strada e CP_1
responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista eventuale condotta colposa del danneggiato.
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua pag. 4/11 configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che, in tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c.,
pag. 5/11 comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo
1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilita', la quale presuppone l'imputabilita', ma deve intendersi come pag. 6/11 sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Va poi ribadito il principio, gia' affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di responsabilita' per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del 23/05/2023; Cass.,
sez. un., ord., n. 20943 del 30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessita' che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dalla Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilita' e l'evento dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione pag. 7/11 dell'evento dannoso (per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619;
Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
Nel caso di specie, dai rilievi fotografici in atti risulta in modo incontrovertibile: 1) che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con perfette condizioni di visibilità; 2) che il marciapiedi ove è avvenuta la caduta era caratterizzato da evidenti disconnessioni del fondo in più punti;
3) che la buca presente sul marciapiedi era molto ampia (circa 30
cm., come confermato dai testi escussi), la qual cosa avrebbe richiesto una maggiore attenzione e prudenza dell'attrice nel percorrerlo. Va evidenziata altresì la circostanza, emersa in istruttoria, che l'attrice è “moglie
del titolare della ferramenta che è lì vicino a pochi
metri” (cfr. prova testi del 27-03-2023) e quindi doveva necessariamente essere a conoscenza dei luoghi del sinistro.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento colposo della danneggiata abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, tenuto conto che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il luogo in cui si è
verificata la caduta e' caratterizzato da una pavimentazione sconnessa in più punti, che non assicura un'
omogeneita' di calpestio ed il fatto che nella sconnessione pag. 8/11 in cui e' caduta l'attrice vi fossero foglie e sterpaglie imponeva una maggiore diligenza dell'istante nell'utilizzo del bene pubblico. La condotta dell'utente, che ha messo i piedi proprio nella buca, piuttosto che in ogni altro punto, non puo' che essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente, avrebbe potuto facilmente evitare la caduta se avesse usato la normale diligenza. Tanto piu' che la presenza di fogliame costituiva un segnale inequivocabile della presenza di una sconnessione sulla sottostante pavimentazione. L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilita',
nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
pag. 9/11 comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi quale
efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass n.
2480/18 e 34886 /21).
Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
in persona del p.t., così provvede: CP_3
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di
CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 26.2.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/11
pag. 11/11