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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 23016/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23016/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza del 3.06.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 18/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 25.11.2001 e , il 12.04.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022.
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1 figlie, conviventi con la mamma nell'abitazione di quest'ultima in Torino Via Parte_2 Capua n. 26, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il 5 di ogni Parte_2 mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche universitarie e mediche non coperte dal SSN, spese concordate o comunque necessitate e documentate;
DISPONE che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 sig.ra corrisponda alla stessa la somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni Parte_2 mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in costanza di matrimonio, il sig. si obblighi a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma di € 30.000,00 entro il 31.12.2026.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23016/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza del 3.06.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 18/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 25.11.2001 e , il 12.04.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022.
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1 figlie, conviventi con la mamma nell'abitazione di quest'ultima in Torino Via Parte_2 Capua n. 26, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il 5 di ogni Parte_2 mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche universitarie e mediche non coperte dal SSN, spese concordate o comunque necessitate e documentate;
DISPONE che il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 sig.ra corrisponda alla stessa la somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni Parte_2 mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in costanza di matrimonio, il sig. si obblighi a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma di € 30.000,00 entro il 31.12.2026.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.