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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 696/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
UB El SO (Marocco) il 29 marzo 1996; rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Melli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Via Manzoni n. 1
- attrice - contro
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._2
OL (AV) il 16 maggio 1971; rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Santimone come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via Sebastiano Ciampi n. 9
- convenuto - con l'intervento del
1 di 15 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e registrato nel comune di
[...] Controparte_1
Montemurlo al n.4 P I anno 2019
2. Disporsi l'affido condiviso di come segue: due weekend al Per_1 mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, mentre per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede che le stesse vengano disciplinare come segue: dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi da trascorrere con un genitore con l'alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori e di quelle lavorative dei genitori. Indicativamente in assenza di accordo si chiede che vengano sin da ora suddivisi come segue, per il solo mese di agosto, i primi 15 con un genitore e i successivi 15 con
l'latro ad anni alterni Ciascun genitore si obbliga ad avvertire
l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi come sopra previsti. Entrambi i genitori, nei giorni in cui i figli non saranno presso di loro, avranno diritto ad avere notizie e parlare con gli stessi telefonicamente almeno una volta al giorno. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore. I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per
2 di 15 l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente.
3. Disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di 300,00 e assegno unico integralmente alla madre come da sentenza di separazione, con suddivisione al 50% delle spese ordinarie e straordinarie, queste ultime come individuate dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante
l'esborso.
Le spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori potranno essere tra loro concordate anche via sms e/o whatsapp
e, con le stesse modalità, potrà essere chiesto il rimborso pro quota all'altro genitore delle spese sostenute dal genitore anticipatario. Tali spese dovranno essere rimborsate dal genitore coobbligato a semplice richiesta, purché documentate o documentabili.
4. Qualora venisse disposto che l'assegno unico venga percepito al
50% tra i coniugi, l'assegno di mantenimento per la figlia minore, dovrà essere aumentato nella misura di euro 500,00 mensili.
5. Si chiede l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore , nonché autorizzazione Persona_2 al rilascio del passaporto per . Parte_1
3 di 15 Con vittoria di spese ed onorari
Per PARTE CONVENUTA:
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, “Voglia:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG.
e la IG.ra , ordinando Controparte_1 Parte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- confermare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre:
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tre weekend al mese di cui due consecutivi. Uno dei tre weekend il padre potrà recarsi presso il luogo di residenza della madre, stando con la minore dalla mattina alla sera e gli altri due weekend potrà recarsi presso il luogo di residenza della madre il venerdì sera per condurre la figlia a Prato con sé e riportandola la domenica sera dalla madre entro le ore 19:00. Ogni genitore avrà il diritto di effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria 17.00/19.00 quando la figlia è con l'altro genitore”;
- confermare quanto disposto riguardo i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive: “la figlia trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, come le altre feste civili
e religiose ( 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, 1 novembre ) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre, il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tali periodi dovranno comunque essere assicurate le comunicazioni telefoniche e il genitore
4 di 15 temporaneamente collocatario dovrà informare l'altro circa almeno un recapito telefonico, fisso o mobile, mediante il quale potrà parlare con la figlia”;
- confermare la somma di Euro 150,00 mensili, quale contributo per il mantenimento della figlia, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- confermare che l'Assegno Unico e Universale erogato dall' sia CP_2 versato integralmente alla madre;
Parte_2
- considerare quale integrazione dell'assegno di mantenimento le spese di viaggio sostenute dal IG. per Controparte_1
l'esercizio del diritto di visita alla figlia , trattandosi di esborsi Per_1 destinati ai bisogni ordinari della minore;
- porre le spese straordinarie- come previste e regolamentate dal
Protocollo applicato dal Tribunale di Reggio Emilia- a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- respingere ogni altra richiesta formulata dalla IG.ra
[...]
, perché infondata in fatto e in diritto, per tutti gli Parte_2 esposti motivi.
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 Parte_2
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] [...]
, dal quale era giudizialmente separata in forza della Controparte_1 sentenza n. 814/2024 pronunciata dal Tribunale di Prato in data 23 ottobre 2024, la conferma dell'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]) e del collocamento della stessa Per_1 presso di sé, la riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, l'aumento del contributo per la mantenimento della figlia da € 150,00 ad € 300,00 al mese con integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, oppure, in caso di suddivisione a metà dell'assegno unico, ad € 500,00 al mese, ferma la ripartizione al 50%
5 di 15 delle spese straordinarie, nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore.
2. Costituito con comparsa depositata in data 30 aprile 2025,
si associava alle domande di divorzio, di affido Controparte_1 condiviso della minore, di paritaria suddivisione delle spese straordinarie e di integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico, ma chiedeva la conferma della disciplina del proprio diritto di visita e dell'assegno per il mantenimento della figlia a proprio carico in misura pari ad € 150,00 al mese, come già stabiliti con la sentenza di separazione, eccependo, altresì, l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito a favore del giudice tutelare in relazione alla richiesta di rilascio del passaporto per la minore.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
6 di 15 quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a
Montemurlo (PO) in data 23 marzo 2019.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 814/2024 pronunciata dal Tribunale di Prato in data 23 ottobre 2024 (pubblicata in data 29 ottobre 2024 e passata in giudicato, come da certificazione ex art. 124 disp. att.
c.p.c. rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Prato in data 13 dicembre 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
7 di 15 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 5 anni. Per_1
2.1. Vi è accordo sull'affidamento condiviso e sulla collocazione prevalente della minore presso la madre, non avendo il Tribunale motivo per disattendere tali richieste delle parti, conformi, peraltro, a quanto già statuito in sede di separazione.
Vi è invece controversia sul regime delle visite spettanti al padre.
La sentenza di separazione, pronunciata nell'ottobre 2024 e dunque solo otto mesi fa, ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia per tre fine settimana al mese, di cui due consecutivi, precisando che in uno dei tre fine settimana il padre si sarebbe potuto recare presso il luogo di residenza della madre, stando con la minore dalla mattina alla sera, e che negli altri due fine settimana avrebbe potuto prelevare la figlia il venerdì sera dall'abitazione della madre per condurla con sé a Prato e riportarla dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00.
In particolare, era stata respinta la richiesta della madre di limitare le visite del padre ad un fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, sul rilievo che il padre abitava geograficamente distante dalla figlia e non aveva la possibilità di vederla e stare con la stessa infrasettimanalmente.
Ora, la madre ha chiesto di ridurre la frequentazione padre-figlia a due fine settimana al mese, giustificando tale richiesta con il mancato rispetto delle suddette modalità da parte dell'uomo che, in realtà, incontrerebbe la minore uno o al massimo due fine settimana al mese, mentre il padre ha chiesto di confermare i tempi stabiliti in sede di separazione.
La domanda dell'odierna attrice può essere accolta.
8 di 15 È vero che un più ampio diritto di visita garantisce maggiormente il diritto alla bigenitorialità, ma altrettanto vero che, pacificamente, il padre, come dallo stesso riconosciuto, per motivi personali o economici non mai è riuscito, in un significativo arco temporale di otto mesi, a rispettare la calendarizzazione stabilita con la sentenza di separazione, che, quindi, è rimasta di fatto inattuata.
Pertanto, non avendo l'odierno convenuto, seppure sinceramente interessato a conservare una stabile frequentazione con la figlia, dato alcuna garanzia circa la possibilità di rendere in un immediato futuro concretamente praticabile il regime prescritto, ritiene il Tribunale doveroso prendere atto della situazione attuale, alla quale la disciplina del diritto di visita paterno va conseguentemente adeguata.
Infatti, confermare una statuizione giudiziale che, seppure astrattamente più rispettosa del principio di bigenitorialità, è rimasta però per lungo tempo inattuata, significherebbe conservarla come un mero simulacro, senza alcuna preclusione per il padre, laddove le sue future condizioni personali lo dovessero consentire, di richiedere il ripristino del regime previgente.
Ne consegue che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due fine settimana alternati al mese, di cui uno recandosi presso il luogo di residenza della madre e stando con la minore dalla mattina alla sera, e l'altro prelevando la figlia il venerdì sera dall'abitazione della madre per condurla a Prato e riportarla dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00.
2.2. Si dà atto che le parti sono concordi nell'attribuire l'assegno unico integralmente alla madre, come peraltro già disposto con la sentenza di separazione.
2.3. Permane controversia sulla quantificazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, stabilito in sede di separazione in €
150,00 al mese, che la madre ha chiesto di aumentare ad € 300,00 al mese e che il padre ha chiesto invece di confermare in tale importo.
9 di 15 Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle rispettive prospettazioni la condizione economico-patrimoniale delle parti può essere così ricostruita.
, di anni 29, lavora presso Amazon Parte_2
Italia Transport s.r.l.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 12.228,00 nel 2023, ad
€ 15.447,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730/2024 e 2023 sub doc. 8 dell'attrice).
Nel 2024 ha percepito una retribuzione netta annua pari ad €
15.600,00 circa (cfr. Certificazione Unica 2025 sub doc. 18 dell'attrice), corrispondente ad € 1.300,00 circa al mese.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
450,00 al mese (cfr. doc. 5 dell'attrice).
Percepisce interamente l'assegno unico, che ammonta ad €
230,00 al mese.
È gravata da un pignoramento del quinto, pari ad € 250,00 circa al mese, per canoni non pagati relativi all'ex abitazione coniugale.
È gravata, altresì, da una rata di € 65,68 per un finanziamento con Findomestic Banca s.p.a. (per un importo complessivo di €
1.316,89) (cfr. doc. 10 dell'attrice), che ha dedotto, ma non provato, di avere contratto nel dicembre 2024 per l'acquisto di non meglio precisati elettrodomestici, non potendosi, dunque, apprezzare la necessità di tale spesa.
Di contro, , di anni 54, lavora presso Controparte_1
Rifinizione Nuove Fibre s.p.a.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 23.800,00 circa nel 2024 (cfr. Certificazione Unica 2025 in atti), corrispondente, in media, ad € 1.980,00 circa al mese.
È gravato (i) dal pignoramento di 1/5 dello stipendio di € 280,00 circa al mese per il mancato pagamento dei canoni di locazione, (ii) da due cessioni di 1/5 per un importo di € 240,00 e di € 340,00 al mese (iii) dalla rata di € 411,27 al mese per un finanziamento.
10 di 15 Vive a casa dei propri genitori in provincia di Prato.
Né a nulla rileva allo stato la prossima cessazione di tali trattenute (a quanto par di capire, da agosto 2025), non solo perché si tratta di un accadimento futuro, che dovrà essere valutato se e in quanto assumerà consistenza reale, ma anche – e soprattutto – perché si tratta di circostanza dal valore sostanzialmente neutro, essendo comune ad entrambe le parti.
Tanto premesso, giova ricordare che le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici
(o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Pertanto, nel procedimento di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno di mantenimento per il figlio, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza di separazione, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Orbene, la sentenza di separazione ha posto a carico del padre un assegno di € 150,00 al mese «considerate le condizioni economiche delle parti, i vari debiti contratti da ognuno di essi e i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore», osservando, altresì, che «Se è pur vero che la madre ha un reddito inferiore rispetto al padre, occorre considerare che il medesimo è
11 di 15 gravato da molti debiti, contratti durante la convivenza matrimoniale
e ha molteplici spese per i viaggi che deve fare per potersi recare nel luogo di residenza della figlia minore».
Epurati gli atti dell'attrice dalla censure mosse nei confronti della quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia stabilito nella precedente sentenza (e da lei considerato “irrisorio”) sulla base anche della (ancora sussistente) esposizione debitoria del padre, perché ella avrebbe dovuto eventualmente impugnare detto provvedimento per dolersi della asserita errata valorizzazione di tali debiti, ed esclusa altresì l'esistenza di qualsivoglia modifica nella situazione economico-reddituale delle parti rispetto all'epoca della separazione (risalente a soli otto mesi fa), l'unica circostanza sopravvenuta posta dalla madre a fondamento dell'istanza
“revisionale” è la riduzione dei tempi di visita paterni da tre a due fine settimana al mese.
È vero che la rimodulazione del diritto di visita e della frequentazione di un minore giustifica astrattamente la richiesta di modifica del contributo al mantenimento (Cass. 3203/2021), ma ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la riduzione dei tempi di visita sia minima, risolvendosi ad un solo giorno (sabato o domenica) al mese, peraltro soltanto dalla mattina alla sera, e non comportando perciò un significativo aggravio economico a carico della madre conseguente all'onere di mantenimento diretto durante tale giornata.
Premesso che l'assegno di mantenimento per il figlio dev'essere fissato in misura sostenibile a carico del genitore obbligato, si osserva, altresì, le condizioni economiche del padre non consentono alcun aumento di tale contributo, atteso che il , al netto P_ dei debiti, dell'assegno di mantenimento (di € 150,00 al mese) e dei costi per trasferta per incontrare la minore (stimabili in € 200,00 al mese, corrispondenti ad € 33,00 per ogni tratta di andata/ritorno da a Campagnola percorsa in autovettura per sei volte al mese, Pt_3 ossia una tratta di a/r quando in un fine settimana si reca a
12 di 15 Campagnola e due tratte di a/r quando nell'altro fine settimana preleva la figlia a Campagnola, la porta ad e la riporta a Pt_3
Campagnola), dispone di € 358,73 al mese per il mantenimento diretto della figlia nei tre o quattro giorni in cui è presso di sé e per ogni altra esigenza di vita (€ 1.980,00 - € 280,00 - € 240,00 - €
340,00 - € 411,27 - € 150,00 - € 200,00).
Ne consegue la conferma dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione.
Le parti sono invece concordi nel suddividere a metà le spese straordinarie.
3. Quanto alla richiesta dell'attrice di «autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore , Persona_2 nonché autorizzazione al rilascio del passaporto per Parte_1
», deve osservarsi – per un verso – che, in forza della
[...] modifica dell'art. 3, comma 1, lett. b), l. 1185/1967, apportata dall'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, il genitore con prole minore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non deve più avere l'assenso dell'altro genitore o, in assenza, ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare, e – per altro verso –
l'autorizzazione al rilascio del passaporto ai figli minorenni è in questa sede inammissibile, atteso che la relativa istanza, in assenza di assenso o contro la volontà dell'altro genitore, va rivolta ai sensi della succitata legge, al giudice tutelare, cui è devoluta una competenza funzionale.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra P_
, nato a [...] il [...], ed
[...] Parte_2
, nata a [...] il [...],
[...]
13 di 15 contratto a Montemurlo (PO) in data 23 marzo 2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2019 parte 1 numero 4;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e Per_1 modalità:
− per due fine settimana alternati al mese, di cui uno recandosi presso il luogo di residenza della madre e stando con la minore dalla mattina alla sera, e l'altro prelevando la figlia dal luogo di residenza della madre il venerdì sera per condurla con sé a Prato e riportandola dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00;
− ogni genitore avrà il diritto di effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria 17.00/19.00 quando la figlia è con l'altro genitore;
− la figlia trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, 1° novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tali periodi dovranno comunque essere assicurate le comunicazioni telefoniche e il genitore temporaneamente collocatario dovrà informare l'altro circa almeno un recapito telefonico, fisso o mobile, mediante il quale potrà parlare con la figlia;
14 di 15
5. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_4
6. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Per_1 di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 696/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
UB El SO (Marocco) il 29 marzo 1996; rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Melli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Via Manzoni n. 1
- attrice - contro
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._2
OL (AV) il 16 maggio 1971; rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Santimone come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via Sebastiano Ciampi n. 9
- convenuto - con l'intervento del
1 di 15 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e registrato nel comune di
[...] Controparte_1
Montemurlo al n.4 P I anno 2019
2. Disporsi l'affido condiviso di come segue: due weekend al Per_1 mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, mentre per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede che le stesse vengano disciplinare come segue: dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi da trascorrere con un genitore con l'alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori e di quelle lavorative dei genitori. Indicativamente in assenza di accordo si chiede che vengano sin da ora suddivisi come segue, per il solo mese di agosto, i primi 15 con un genitore e i successivi 15 con
l'latro ad anni alterni Ciascun genitore si obbliga ad avvertire
l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi come sopra previsti. Entrambi i genitori, nei giorni in cui i figli non saranno presso di loro, avranno diritto ad avere notizie e parlare con gli stessi telefonicamente almeno una volta al giorno. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore. I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per
2 di 15 l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente.
3. Disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di 300,00 e assegno unico integralmente alla madre come da sentenza di separazione, con suddivisione al 50% delle spese ordinarie e straordinarie, queste ultime come individuate dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante
l'esborso.
Le spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori potranno essere tra loro concordate anche via sms e/o whatsapp
e, con le stesse modalità, potrà essere chiesto il rimborso pro quota all'altro genitore delle spese sostenute dal genitore anticipatario. Tali spese dovranno essere rimborsate dal genitore coobbligato a semplice richiesta, purché documentate o documentabili.
4. Qualora venisse disposto che l'assegno unico venga percepito al
50% tra i coniugi, l'assegno di mantenimento per la figlia minore, dovrà essere aumentato nella misura di euro 500,00 mensili.
5. Si chiede l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore , nonché autorizzazione Persona_2 al rilascio del passaporto per . Parte_1
3 di 15 Con vittoria di spese ed onorari
Per PARTE CONVENUTA:
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, “Voglia:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG.
e la IG.ra , ordinando Controparte_1 Parte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- confermare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre:
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tre weekend al mese di cui due consecutivi. Uno dei tre weekend il padre potrà recarsi presso il luogo di residenza della madre, stando con la minore dalla mattina alla sera e gli altri due weekend potrà recarsi presso il luogo di residenza della madre il venerdì sera per condurre la figlia a Prato con sé e riportandola la domenica sera dalla madre entro le ore 19:00. Ogni genitore avrà il diritto di effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria 17.00/19.00 quando la figlia è con l'altro genitore”;
- confermare quanto disposto riguardo i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive: “la figlia trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, come le altre feste civili
e religiose ( 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, 1 novembre ) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre, il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tali periodi dovranno comunque essere assicurate le comunicazioni telefoniche e il genitore
4 di 15 temporaneamente collocatario dovrà informare l'altro circa almeno un recapito telefonico, fisso o mobile, mediante il quale potrà parlare con la figlia”;
- confermare la somma di Euro 150,00 mensili, quale contributo per il mantenimento della figlia, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- confermare che l'Assegno Unico e Universale erogato dall' sia CP_2 versato integralmente alla madre;
Parte_2
- considerare quale integrazione dell'assegno di mantenimento le spese di viaggio sostenute dal IG. per Controparte_1
l'esercizio del diritto di visita alla figlia , trattandosi di esborsi Per_1 destinati ai bisogni ordinari della minore;
- porre le spese straordinarie- come previste e regolamentate dal
Protocollo applicato dal Tribunale di Reggio Emilia- a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- respingere ogni altra richiesta formulata dalla IG.ra
[...]
, perché infondata in fatto e in diritto, per tutti gli Parte_2 esposti motivi.
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 Parte_2
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...] [...]
, dal quale era giudizialmente separata in forza della Controparte_1 sentenza n. 814/2024 pronunciata dal Tribunale di Prato in data 23 ottobre 2024, la conferma dell'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]) e del collocamento della stessa Per_1 presso di sé, la riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, l'aumento del contributo per la mantenimento della figlia da € 150,00 ad € 300,00 al mese con integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, oppure, in caso di suddivisione a metà dell'assegno unico, ad € 500,00 al mese, ferma la ripartizione al 50%
5 di 15 delle spese straordinarie, nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore.
2. Costituito con comparsa depositata in data 30 aprile 2025,
si associava alle domande di divorzio, di affido Controparte_1 condiviso della minore, di paritaria suddivisione delle spese straordinarie e di integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico, ma chiedeva la conferma della disciplina del proprio diritto di visita e dell'assegno per il mantenimento della figlia a proprio carico in misura pari ad € 150,00 al mese, come già stabiliti con la sentenza di separazione, eccependo, altresì, l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito a favore del giudice tutelare in relazione alla richiesta di rilascio del passaporto per la minore.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 5 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
6 di 15 quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a
Montemurlo (PO) in data 23 marzo 2019.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 814/2024 pronunciata dal Tribunale di Prato in data 23 ottobre 2024 (pubblicata in data 29 ottobre 2024 e passata in giudicato, come da certificazione ex art. 124 disp. att.
c.p.c. rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Prato in data 13 dicembre 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle
7 di 15 parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 5 anni. Per_1
2.1. Vi è accordo sull'affidamento condiviso e sulla collocazione prevalente della minore presso la madre, non avendo il Tribunale motivo per disattendere tali richieste delle parti, conformi, peraltro, a quanto già statuito in sede di separazione.
Vi è invece controversia sul regime delle visite spettanti al padre.
La sentenza di separazione, pronunciata nell'ottobre 2024 e dunque solo otto mesi fa, ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia per tre fine settimana al mese, di cui due consecutivi, precisando che in uno dei tre fine settimana il padre si sarebbe potuto recare presso il luogo di residenza della madre, stando con la minore dalla mattina alla sera, e che negli altri due fine settimana avrebbe potuto prelevare la figlia il venerdì sera dall'abitazione della madre per condurla con sé a Prato e riportarla dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00.
In particolare, era stata respinta la richiesta della madre di limitare le visite del padre ad un fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, sul rilievo che il padre abitava geograficamente distante dalla figlia e non aveva la possibilità di vederla e stare con la stessa infrasettimanalmente.
Ora, la madre ha chiesto di ridurre la frequentazione padre-figlia a due fine settimana al mese, giustificando tale richiesta con il mancato rispetto delle suddette modalità da parte dell'uomo che, in realtà, incontrerebbe la minore uno o al massimo due fine settimana al mese, mentre il padre ha chiesto di confermare i tempi stabiliti in sede di separazione.
La domanda dell'odierna attrice può essere accolta.
8 di 15 È vero che un più ampio diritto di visita garantisce maggiormente il diritto alla bigenitorialità, ma altrettanto vero che, pacificamente, il padre, come dallo stesso riconosciuto, per motivi personali o economici non mai è riuscito, in un significativo arco temporale di otto mesi, a rispettare la calendarizzazione stabilita con la sentenza di separazione, che, quindi, è rimasta di fatto inattuata.
Pertanto, non avendo l'odierno convenuto, seppure sinceramente interessato a conservare una stabile frequentazione con la figlia, dato alcuna garanzia circa la possibilità di rendere in un immediato futuro concretamente praticabile il regime prescritto, ritiene il Tribunale doveroso prendere atto della situazione attuale, alla quale la disciplina del diritto di visita paterno va conseguentemente adeguata.
Infatti, confermare una statuizione giudiziale che, seppure astrattamente più rispettosa del principio di bigenitorialità, è rimasta però per lungo tempo inattuata, significherebbe conservarla come un mero simulacro, senza alcuna preclusione per il padre, laddove le sue future condizioni personali lo dovessero consentire, di richiedere il ripristino del regime previgente.
Ne consegue che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due fine settimana alternati al mese, di cui uno recandosi presso il luogo di residenza della madre e stando con la minore dalla mattina alla sera, e l'altro prelevando la figlia il venerdì sera dall'abitazione della madre per condurla a Prato e riportarla dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00.
2.2. Si dà atto che le parti sono concordi nell'attribuire l'assegno unico integralmente alla madre, come peraltro già disposto con la sentenza di separazione.
2.3. Permane controversia sulla quantificazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, stabilito in sede di separazione in €
150,00 al mese, che la madre ha chiesto di aumentare ad € 300,00 al mese e che il padre ha chiesto invece di confermare in tale importo.
9 di 15 Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle rispettive prospettazioni la condizione economico-patrimoniale delle parti può essere così ricostruita.
, di anni 29, lavora presso Amazon Parte_2
Italia Transport s.r.l.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 12.228,00 nel 2023, ad
€ 15.447,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730/2024 e 2023 sub doc. 8 dell'attrice).
Nel 2024 ha percepito una retribuzione netta annua pari ad €
15.600,00 circa (cfr. Certificazione Unica 2025 sub doc. 18 dell'attrice), corrispondente ad € 1.300,00 circa al mese.
Vive in un immobile che conduce in locazione al canone di €
450,00 al mese (cfr. doc. 5 dell'attrice).
Percepisce interamente l'assegno unico, che ammonta ad €
230,00 al mese.
È gravata da un pignoramento del quinto, pari ad € 250,00 circa al mese, per canoni non pagati relativi all'ex abitazione coniugale.
È gravata, altresì, da una rata di € 65,68 per un finanziamento con Findomestic Banca s.p.a. (per un importo complessivo di €
1.316,89) (cfr. doc. 10 dell'attrice), che ha dedotto, ma non provato, di avere contratto nel dicembre 2024 per l'acquisto di non meglio precisati elettrodomestici, non potendosi, dunque, apprezzare la necessità di tale spesa.
Di contro, , di anni 54, lavora presso Controparte_1
Rifinizione Nuove Fibre s.p.a.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 23.800,00 circa nel 2024 (cfr. Certificazione Unica 2025 in atti), corrispondente, in media, ad € 1.980,00 circa al mese.
È gravato (i) dal pignoramento di 1/5 dello stipendio di € 280,00 circa al mese per il mancato pagamento dei canoni di locazione, (ii) da due cessioni di 1/5 per un importo di € 240,00 e di € 340,00 al mese (iii) dalla rata di € 411,27 al mese per un finanziamento.
10 di 15 Vive a casa dei propri genitori in provincia di Prato.
Né a nulla rileva allo stato la prossima cessazione di tali trattenute (a quanto par di capire, da agosto 2025), non solo perché si tratta di un accadimento futuro, che dovrà essere valutato se e in quanto assumerà consistenza reale, ma anche – e soprattutto – perché si tratta di circostanza dal valore sostanzialmente neutro, essendo comune ad entrambe le parti.
Tanto premesso, giova ricordare che le sentenze che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici
(o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Pertanto, nel procedimento di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno di mantenimento per il figlio, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza di separazione, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Orbene, la sentenza di separazione ha posto a carico del padre un assegno di € 150,00 al mese «considerate le condizioni economiche delle parti, i vari debiti contratti da ognuno di essi e i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore», osservando, altresì, che «Se è pur vero che la madre ha un reddito inferiore rispetto al padre, occorre considerare che il medesimo è
11 di 15 gravato da molti debiti, contratti durante la convivenza matrimoniale
e ha molteplici spese per i viaggi che deve fare per potersi recare nel luogo di residenza della figlia minore».
Epurati gli atti dell'attrice dalla censure mosse nei confronti della quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia stabilito nella precedente sentenza (e da lei considerato “irrisorio”) sulla base anche della (ancora sussistente) esposizione debitoria del padre, perché ella avrebbe dovuto eventualmente impugnare detto provvedimento per dolersi della asserita errata valorizzazione di tali debiti, ed esclusa altresì l'esistenza di qualsivoglia modifica nella situazione economico-reddituale delle parti rispetto all'epoca della separazione (risalente a soli otto mesi fa), l'unica circostanza sopravvenuta posta dalla madre a fondamento dell'istanza
“revisionale” è la riduzione dei tempi di visita paterni da tre a due fine settimana al mese.
È vero che la rimodulazione del diritto di visita e della frequentazione di un minore giustifica astrattamente la richiesta di modifica del contributo al mantenimento (Cass. 3203/2021), ma ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la riduzione dei tempi di visita sia minima, risolvendosi ad un solo giorno (sabato o domenica) al mese, peraltro soltanto dalla mattina alla sera, e non comportando perciò un significativo aggravio economico a carico della madre conseguente all'onere di mantenimento diretto durante tale giornata.
Premesso che l'assegno di mantenimento per il figlio dev'essere fissato in misura sostenibile a carico del genitore obbligato, si osserva, altresì, le condizioni economiche del padre non consentono alcun aumento di tale contributo, atteso che il , al netto P_ dei debiti, dell'assegno di mantenimento (di € 150,00 al mese) e dei costi per trasferta per incontrare la minore (stimabili in € 200,00 al mese, corrispondenti ad € 33,00 per ogni tratta di andata/ritorno da a Campagnola percorsa in autovettura per sei volte al mese, Pt_3 ossia una tratta di a/r quando in un fine settimana si reca a
12 di 15 Campagnola e due tratte di a/r quando nell'altro fine settimana preleva la figlia a Campagnola, la porta ad e la riporta a Pt_3
Campagnola), dispone di € 358,73 al mese per il mantenimento diretto della figlia nei tre o quattro giorni in cui è presso di sé e per ogni altra esigenza di vita (€ 1.980,00 - € 280,00 - € 240,00 - €
340,00 - € 411,27 - € 150,00 - € 200,00).
Ne consegue la conferma dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione.
Le parti sono invece concordi nel suddividere a metà le spese straordinarie.
3. Quanto alla richiesta dell'attrice di «autorizzazione al rilascio del passaporto e/o carta di identità per la minore , Persona_2 nonché autorizzazione al rilascio del passaporto per Parte_1
», deve osservarsi – per un verso – che, in forza della
[...] modifica dell'art. 3, comma 1, lett. b), l. 1185/1967, apportata dall'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, il genitore con prole minore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non deve più avere l'assenso dell'altro genitore o, in assenza, ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare, e – per altro verso –
l'autorizzazione al rilascio del passaporto ai figli minorenni è in questa sede inammissibile, atteso che la relativa istanza, in assenza di assenso o contro la volontà dell'altro genitore, va rivolta ai sensi della succitata legge, al giudice tutelare, cui è devoluta una competenza funzionale.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra P_
, nato a [...] il [...], ed
[...] Parte_2
, nata a [...] il [...],
[...]
13 di 15 contratto a Montemurlo (PO) in data 23 marzo 2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2019 parte 1 numero 4;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e Per_1 modalità:
− per due fine settimana alternati al mese, di cui uno recandosi presso il luogo di residenza della madre e stando con la minore dalla mattina alla sera, e l'altro prelevando la figlia dal luogo di residenza della madre il venerdì sera per condurla con sé a Prato e riportandola dalla madre la domenica sera entro le ore 19.00;
− ogni genitore avrà il diritto di effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria 17.00/19.00 quando la figlia è con l'altro genitore;
− la figlia trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, 1° novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
il padre potrà tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante tali periodi dovranno comunque essere assicurate le comunicazioni telefoniche e il genitore temporaneamente collocatario dovrà informare l'altro circa almeno un recapito telefonico, fisso o mobile, mediante il quale potrà parlare con la figlia;
14 di 15
5. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_4
6. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Per_1 di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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