Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 767/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria (RC), vico Carrubara Pellaro n. 29, presso lo studio dell'avv. Antonio
Condello che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello
–appellante-
E
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Reggio Calabria, via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo
Labate che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Anna Curatolo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
NONCHÉ
120, presso lo studio dell'avv. Manuela Carla Buffon che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giuseppe Ferrari, in virtù di mandato in atti
-appellata-
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6, presso lo studio dell'avv. Vittorio Quercia che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti allegata in atti
-appellata-
CP_5
appellata contumace oggetto: risarcimento danni - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1160/2019, pubblicata il 26/08/2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.10.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “voglia la Corte d'Appello di
Reggio Calabria, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n. 1160/2019, pubbl. il 26/08/2019, RG n. 588/2014, dal Tribunale Civile di Reggio Calabria nella persona del
Giudice onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, notificata a mezzo pec il 2.09.2019 da parte dell'avv.
Vittorio Quercia in qualità di difensore di e notificata a mezzo pec il 20.09.2019 Controparte_4 da parte dell'avv. Aldo Labate in qualità di difensore dell' Controparte_6
– ora ai fini del
[...] Controparte_1 termine breve per impugnare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi su esposti: accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 15.02.2013 è addebitabile, per i motivi di cui sopra, all Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6 sede in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, 24 c/o Pal. siccome responsabile ai Pt_2 sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. ovvero alle terze chiamate, nei limiti delle proprie responsabilità
e/o in ragione di quanto risultino obbligate per i fatti di causa, giusto accertamento avvenuto in corso di giudizio, sempre che la chiamata di terzo avanzata da ciascun chiamante nei confronti della chiamata in causa non sia risultata arbitraria e/o illegittima. In quest'ultimo caso le spese di lite dovranno unicamente gravare sulla stessa chiamante;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi del giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento dell'appello voler disporre per i motivi anzidetti l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi del giudizio con ripetizione di quanto eventualmente pagato in corso di causa, in forza della sentenza appellata oltre interessi ex art. 1284 c.c.; in ogni caso accertare, dichiarare e condannare le controparti, per i motivi di cui sopra, alla restituzione delle eventuali somme pagate in forza della sentenza appellata oltre interessi ex art. 1284
c.c. dal dovuto al soddisfo”;
con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 31.10.2024, i procuratori dell'appellato così precisavano le Controparte_1 conclusioni “voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto con conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio di appello;
sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della scrivente appellata e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio per le ragioni esposte, con conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio di appello;
in via principale rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni, con conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio di appello;
con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 10.10.2024, i procuratori della così precisavano le conclusioni “voglia l'ecc.ma corte, reiectis CP_3 adversis, rigettare l'appello proposto da con particolare riferimento alla richiesta di Parte_1 riforma della sentenza nella parte in cui è stata condannata alla refusione delle spese processuali del primo grado del giudizio anche in favore della e, comunque, qualsivoglia motivo che possa CP_3 riguardare la medesima. Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello della sig.ra CP_3 [...]
nei confronti dell' le spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_2 CP_3 dovranno essere poste a carico di quest'ultima. In subordine, nell'ipotesi in cui emerga responsabilità Contr civile per risarcimento danni a carico della stessa della anche quale capogruppo del CP_3
, questa chiede sin d'ora di essere Controparte_8 CP_5 Controparte_9 garantita e, quindi, tenuta indenne da ogni somma che possa essere condannata a pagare per qualsivoglia titolo o ragione dalla con conseguente condanna di questa società, in CP_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso e, quindi, pagamento delle relative somme. Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso spese forfettario di questo grado di giudizio”;
Infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 10.10.2024, il procuratore di così precisava le conclusioni “con le presenti note Controparte_4 scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024, insistiamo nelle nostre eccezioni e contestazioni già sollevate in comparsa di risposta ribadendo che la ha rinunciato alla CP_3 richiesta di manleva da parte di che, però, si è dovuta comunque costituire in giudizio a CP_4 causa dell'inammissibile nuova domanda di condanna diretta delle terze chiamate (tra cui CP_4
, avanzata da nel suo atto d'appello. Reiteriamo, quindi, la richiesta di
[...] Parte_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta”.
Con ordinanza del 3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 15.02.2013 è addebitabile, per i motivi di cui sopra, al Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6 sede in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, 24 c/o Pal responsabile ai sensi degli Pt_2 artt. 2043 e/o 2051 c.c.; per gli effetti, condannar Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria, via Provinciale Spirito
Santo, 24 c/o Pal. al risarcimento di tutti i danni subiti e patiti dalla sig.ra a seguito Pt_2 Pt_1 dell'incidente e come di seguito specificati: €. 13.389,00 per invalidità permanente pari al 6% oltre interessi e rivalutazione;
€. 5.400,00 per complessiva invalidità temporanea oltre interessi e rivalutazione;
€. 80,00 per spese oltre interessi e rivalutazione. Il tutto per il complessivo importo di euro 18.869,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 del c.p.c.”.
Esponeva la ricorrente:
-che, in data 15.02.2013, alle ore 12.00 circa, mentre percorreva, in compagnia della figlia, il corridoio di entrata dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria, in direzione dell'ascensore, per ritirare i risultati di analisi cliniche, cadeva rovinosamente a terra su di una “striscia gialla di plastica non dotata di sistemi antiscivolo”, posta sul pavimento del locale, già di per sé scivolosa e “resa ancora più pericolosa dalla presenza di acqua piovana sul pavimento non segnalata né delimitata”;
-che, immediatamente soccorsa dalla figlia e dalle infermiere del reparto di analisi cliniche, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Reggio Calabria, ove le veniva diagnosticata “la frattura scomposta del polso destro” e, quindi, sottoposta, in data
19.02.2013, ad intervento di riduzione ed osteosintesi con epibloc presso l'Istituto
Ortopedico di Mezzogiorno d'Italia “Franco Faggiana”;
-che, dalla relazione medico-legale, allegata in atti, emergeva che, a seguito della caduta in questione, aveva riportato un danno biologico pari al 6% oltre ad un'invalidità temporanea di 75 gg. complessivi;
-che la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi all' ex Controparte_2 art. 2051 c.c., nella qualità di custode dei locali, ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. per inosservanza del principio del neminem ledere;
-che, nonostante i ripetuti solleciti a mezzo raccomandata, la convenuta non aveva inteso risarcire i danni.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' di condannare, quest'ultima, al Controparte_6 pagamento della complessiva somma di €. 18.869,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via
[...] preliminare, l'inammissibilità del rito prescelto in relazione alla complessa attività istruttoria da compiere e, nel merito, precisando che alcuna “negligenza” poteva esserle addebitata con riferimento “alla mancata manutenzione delle strisce gialle” aventi, unicamente, il fine di “consentire una migliore mobilità agli utenti all'interno della struttura” e, per tale ragione, non necessitanti di sistemi antiscivolo. Adduceva, altresì, che in ogni caso “la stessa presenza di acqua piovana, ipotizzata da parte ricorrente nello scritto introduttivo del presente giudizio, appariva essere circostanza integrante il c.d. caso fortuito”.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso disponendo il mutamento del rito e, nel merito, di rigettare l'avversa domanda perché del tutto infondata. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare Contr in causa la . – sulla scorta del contratto di appalto stipulato in data 11.05.2010 per il CP_3 servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione della struttura ospedaliera - al fine di essere manlevata per l'ipotesi di eventuale accoglimento della pretesa azionata.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la PFE. in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, aderendo, integralmente alle eccezioni formulate dalla convenuta in ordine all'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, declinando ogni responsabilità in merito all'avvenuto sinistro per avere assegnato - nella qualità di capogruppo del RTI e . - il CP_3 CP_8 CP_5 Controparte_10 servizio di pulizia, presso la struttura convenuta, alla Chiedeva, quindi, CP_5 all'adito Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima nonché le
– in virtù della polizza assicurativa contratta per danni cagionati a Controparte_11 terzi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale di pulizia – al fine di essere tenuta indenne in caso di eventuale condanna.
Indi, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, l'inammissibilità del rito prescelto nonché la carenza di copertura assicurativa relativamente al sinistro in questione;
nel merito contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto.
Rimaneva contumace la CP_5
Disposto il mutamento del rito in ordinario, il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e, all'udienza del 19.11.2018, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n.1160/2019, pubblicata il 26/08/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice condannando alla rifusione delle spese Parte_1 giudiziali in favore dell' e della terza chiamata Controparte_2 CP_3 condannava, altresì, al pagamento delle spese legali in favore di CP_3 [...] compensando le spese legali tra e CP_4 CP_3 CP_5
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, il già Controparte_1
in persona del legale rappresentante, Controparte_6 rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Si costituivano, altresì, e in persona dei rispettivi legali CP_3 Controparte_4 rappresentanti, insistendo per il rigetto del gravame proposto con vittoria di spese legali del presente grado
Con ordinanza del 3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della CP_5 regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199//2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, C.C. nn. 7675/2019,
13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione di legge, illogicità e la contraddittorietà della motivazione adducendo di avere, all'esito dell'istruttoria, assolto all'onere di provare “le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode” ed ovvero “la presenza di acqua sul pavimento nonché l'esistenza di una striscia gialla che indica il percorso all'interno della struttura ospedaliera, divenuta pericolosa siccome scivolosa al contatto con l'acqua ed in ogni caso ammalorata, siccome non manutenuta e/o sostituita… circostanze che rappresentano di certo una insidia imprevista ed imprevedibile, non tempestivamente segnalata, con un cartello o un segnale di pericolo che vietava di calpestare le strisce o altro” mentre, di contro “ non Controparte_2 ha fornito alcuna prova del caso fortuito per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa “. Precisa, altresì, che la responsabilità dell'occorso infortunio era da attribuire, in via esclusiva, alla struttura sanitaria “sulla base dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale esiste in capo a tali enti una responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia” e che
“nella specie, è da escludersi che l'incidente sia imputabile al caso fortuito, in quanto prevedibile ed evitabile, da parte di chi era deputato alla custodia, poiché le strisce erano bagnate nella giornata specifica, sprovviste di adeguato antiscivolo ed anche di qualsivoglia segnaletica orizzontale e/o verticale che potesse mettere in allerta gli avventori”.
Insiste, quindi, affinché questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado “accerti e dichiari che il sinistro occorso alla signora in data 15.02.2013 è addebitabile, per i Parte_1 motivi di cui sopra, al in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, 24 c/o Pal. siccome responsabile ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. ovvero alle terze chiamate, nei Pt_2 limiti delle proprie responsabilità e/o in ragione di quanto risultino obbligate per i fatti di causa, giusto accertamento avvenuto in corso di giudizio, sempre che la chiamata di terzo avanzata da ciascun chiamante nei confronti della chiamata in causa non sia risultata arbitraria e/o illegittima. In quest'ultimo caso, le spese di lite dovranno unicamente gravare sulla stessa chiamante. Per gli effetti, condanni in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro-tempore, con sede in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, 24 c/o Pal. ovvero Pt_2 le terze chiamate, nei limiti delle proprie responsabilità e/o in ragione di quanto risultino obbligate per i fatti di causa, giusto accertamento avvenuto in corso di giudizio, sempre che la chiamata di terzo non sia risultata arbitraria e/o illegittima, al risarcimento di tutti i danni subiti e patiti dalla sig.ra a seguito dell'incidente e come di seguito specificati: €. 13.389,00 per invalidità permanente Pt_1 pari al 6% oltre interessi e rivalutazione;
€. 5.400,00 per complessiva invalidità temporanea oltre interessi e rivalutazione;
€ 80,00 per spese oltre interessi e rivalutazione. Il tutto per il complessivo importo di euro 18.869,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, con ripetizione di quanto eventualmente pagato in corso di giudizio in forza della sentenza appellata oltre interessi ex art. 1284 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi del giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 del c.p.c.. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di non accoglimento dell'appello voler disporre per i motivi anzidetti l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi del giudizio con ripetizione di quanto eventualmente pagato in corso di causa, in forza della sentenza appellata oltre interessi ex art. 1284 c.c.; in ogni caso accertare, dichiarare e condannare le controparti, per i motivi di cui sopra, alla restituzione delle eventuali somme pagate in forza della sentenza appellata oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al soddisfo”.
Le doglianze devono trovare accoglimento per le ragioni che si espongono.
In via preliminare deve precisarsi che la fattispecie di cui si discute deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
considerato che
, parte attrice, con l'atto introduttivo, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, a seguito del sinistro occorsole in data 15.01.2013, lamentando che la caduta, avvenuta nel corridoio di ingresso dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria, era ascrivibile alla violazione del potere di vigilanza e di controllo che incombeva sulla convenuta in virtù del rapporto di custodia che, com'è noto, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della
"res" ad un determinato soggetto in via esclusiva “il soggetto tenuto alla “custodia è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione”. (C.C. Sez. 3 Sent. n. 10983/2023; C.C. Sez. 3 Ord. n. 38089/2021).
Ed invero, ai fini della configurabilità di detta responsabilità occorre “la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ossia di un rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa” (Cfr., ex multis, Cass. civ., n.19657/2014; Cass. civ. n. 4244/2013), certamente sussistente in capo alla convenuta che risponde dei Controparte_2 danni arrecati a terzi, conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione, in ragione del particolare rapporto con la cosa che, alla stessa, deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che da tale responsabilità si liberi dando la prova del fortuito.
Non è, poi, ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come definitivamente confermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Il legislatore ha, quindi, inteso delineare la fattispecie appena richiamata come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo previsto, a beneficio del danneggiato, una agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e, avendo posto in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di consistenza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi, a questo fine, l'osservanza ad opera dello stesso di un dovere di diligenza.
Quanto appena evidenziato non toglie, peraltro, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti prioritariamente al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura o nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso, grava sul custode l'onere di dimostrare che, quest'ultimo, è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito e, in quanto tale, interruttivo del nesso causale.
Ovviamente, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può essere riguardata quale fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 c. 1 c.c., tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso, rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione.
Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” (così, C.C. n. 34886/2021).
Pertanto, al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi in modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Tuttavia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso di causalità tra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi, anche, che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità, che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (C.C. n. 4051/2023).
A tale stregua, il danneggiato è tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa mentre il custode deve, viceversa, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere. Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 9/6/2016, n.
11802; Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n.
3651).
Pacifico, poi, che il custode, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n.
17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651) ovvero addurre e provare situazioni di pericolo provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa configuranti il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802;Cass., 24/2/2011, n.
4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935).
Se questi i presupposti, ritiene questa Corte che, il Giudice di prime cure, con l'impugnata sentenza, abbia disatteso i suindicati principi.
Al riguardo, preme, preliminarmente precisare che appare del tutto incontestato e, anzi, riconosciuto dall' il fatto storico, così come descritto Controparte_2 dall'attrice nell'atto introduttivo – ovvero che la danneggiata sia scivolata per la presenza di acqua nel corridoio dell' - seppure la convenuta abbia attribuito la responsabilità CP_1 dell'occorso alla terza chiamata in causa, in virtù della convenzione CP_3 stipulata per il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli immobili delle proprie strutture ospedaliere.
Secondariamente, come accertato a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado:) il sinistro si è verificato all'interno dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria, pacificamente sottoposto alla vigilanza e alla custodia della convenuta, come tale obbligata a controllare le condizioni del bene e ad adottare tutte le cautele idonee a garantire la sicurezza degli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo;
b) il pavimento del corridoio era bagnato a causa delle condizioni piovose della giornata e, quindi, dello sgocciolare degli indumenti e degli ombrelli dei numerosi utenti che accedevano alla struttura, come, in effetti, dichiarato dai testimoni escussi “… ricordo che quel giorno pioveva e la pavimentazione era bagnata… preciso che l'acqua sulle strisce verosimilmente era dovuta al calpestio del pubblico che accedeva ai locali della struttura sanitaria stante la pioggia esterna… le strisce gialle erano prive di materiale antisdrucciolo… non vi era alcuna segnaletica che indicava lo stato di pericolo posto che quel giorno pioveva… ricordo che sul pavimento erano allocate delle strisce gialle mia madre è scivolata su una di queste” (teste ; “… conosco la Testimone_1
Sig.ra non l'ho vista cadere ma è salita sopra dolorante insieme alla figlia e mi ha Parte_1 detto che era caduta sotto nell'androne, nel corridoio, anzi mi ha detto che era scivolata perché c'era acqua… ho provveduto a mettere ghiaccio sul suo polso e poi ho chiamato il 118… l'ho accompagnata sotto e in quell'occasione ho constatato che nel corridoio sotto c'era acqua. Preciso che il pavimento era bagnato …gli utenti entrando avevano probabilmente portato dentro, con i piedi,
l'acqua visto che fuori pioveva” (teste infermiera presso la struttura Testimone_2 convenuta); c) la circostanza che fuori stesse piovendo e numerosi utenti accedessero alla struttura portando all'interno acqua, probabilmente anche con ombrelli sgocciolanti, sì da bagnare il pavimento rendendolo ovviamente scivoloso, era circostanza ben nota o che avrebbe, in ogni caso, dovuto essere tale;
d) nonostante esigenze di prudenza e cautela, in considerazione delle concrete circostanze del caso, avrebbero imposto al custode di segnalare il pericolo, tale precauzione non è stata, di fatto, adottata.
Incontrovertibile, poi, è che l' aveva il potere-dovere di relativa vigilanza e CP_1 controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa (pavimento bagnato e scivoloso a causa della pioggia) divenuta pericolosa potessero derivare danni a terzi.
Nello specifico, le dichiarazioni rese dai testi e comprovano la Tes_1 Tes_2 situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, dipendente da un intervento umano che si è unito “al modo di essere della cosa inerte” in assenza di misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per l'accesso di utenti che dall'esterno accedevano all'interno della struttura. Mentre non vi è prova che parte convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire il verificarsi di sinistri quali la tempestiva asciugatura del pavimento bagnato e l'apposizione di apposita indicazione di pericolo.
In altri e più chiari termini, la dimostrazione che la caduta per cui è causa sia stata cagionata dalla cosa interessata, la quale ha svolto un autonomo ruolo nella sequenza causale produttiva dell'evento dannoso, in virtù della condizione del pavimento reso scivoloso dall'acqua piovana, introdotta dai numerosi utenti entrati in Ospedale, è sufficiente a ritenere che l'attrice abbia correttamente ottemperato all'onere probatorio sulla medesima gravante, sulla base del già ricordato paradigma di cui all'art. 2051 c.c..
Risulta, quindi, provata l'esistenza dell'alterazione della cosa che ha determinato la situazione di pericolo (pavimento del corridoio d'ingresso bagnato) ed il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno subito dalla . Pt_1
Di contro, l' non ha fornito alcuna prova liberatoria ovvero Controparte_2
l'esistenza del fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità in presenza del quale va esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ.
considerato che
– seppure il teste ha riferito che durante un controllo eseguito alle ore 11.00 circa Testimone_3 del mattino (e quindi un'ora prima dell'avvenuto sinistro) non ha riscontrato la presenza di acqua per terra - la custodia impone il controllo esercitato con la continuità esigibile e con l'attenzione richiesta in relazione allo stato dei luoghi (si rammenda che la struttura convenuta è un Ospedale) ed alla situazione di rischio (pavimento bagnato), in quanto il custode deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
Conclusivamente sul punto, non avendo la struttura convenuta dimostrato, sulla scorta di quanto sopra rilevato ed esposto, che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. C.C. 11802/2016 e n. 3651/2006); né che l'infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa cosi singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile (C.C. n. 11227/2008), né, ancora, di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il pavimento bagnato presentasse per gli utenti una situazione di pericolo ed arrecasse ad essi danno (cfr. C.C. n. 11802/2016 e n. 3651/2006), non può ritenersi che il custode abbia assolto l'onere di dare la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., u.c..
Laddove, invece, il comportamento mantenuto dalla danneggiata, privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, non può certamente dirsi interruttivo del nesso di causalità (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 29/2/2016, n. 3983;
Cass., 22/2/2016, n. 3428). Ed invero, per un verso, non vi sono elementi per affermare che l'odierna appellante abbia percorso di corsa il corridoio in questione e, per altro verso, il fatto che non risulti che altre persone che quel giorno entravano ed uscivano dalla Struttura siano cadute non implica necessariamente che la causa della caduta sia stata (in via concorrente e tantomeno esclusiva) la disattenzione della
. Pt_1
Le considerazioni sin qui svolte trovano, altresì, conferma nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità che, con riferimento all'ipotesi di pavimento bagnato all'interno di un locale commerciale ha osservato, con orientamento costante, che qualora il danno non derivi da “un dinamismo interno della res in relazione alla sua struttura o al suo funzionamento” ma presupponga un intervento umano che si unisce al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (cfr. Corte Appello Napoli n. 1657/2023; Corte Appello Bari 11.1.2023;
C.C. n. 21212/2015).
Ed ancora, con precipuo riferimento a fattispecie analoghe alla presente, si richiamano
C.C. n. 11227/2008 inerente“ la caduta cagionata dalla condizione del pavimento reso scivoloso dall'acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario” e C.C. n.
10015/1996 relativa “all'affermata responsabilità del titolare di un supermercato per i danni subiti da terzi e causa del pavimento del locale reso scivoloso dal versamento di liquidi dei quali non era stata disposta la rimozione” nonché C.C. n. 31222/2016 che testualmente ha affermato
“nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali”
e C.C. n. 20055/2013 “nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono”.
Da tutto quanto sopra evidenziato discende, sul piano dell'an debeatur, che è da riconoscere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' convenuta, Controparte_2 quale custode della res produttiva dell'evento dannoso, nel determinarsi di quest'ultimo, non essendo stata fornita la prova del ricorrere di alcun fattore idoneo ad interrompere il relativo nesso di causalità.
Deve, invece, essere esclusa la responsabilità della nell'occorso sinistro CP_3 considerato che, come allegato dall'attrice nell'atto introduttivo ed accertato a seguito dell'istruttoria di primo grado, “la presenza di acqua sul pavimento del corridoio dell' era dovuta ad “acqua piovana” proveniente dall'esterno dell'edificio e, CP_1 quindi, non presentava alcun collegamento con il servizio di pulizia svolto in appalto dalla terza chiamata presso la struttura ospedaliera, peraltro in orario del tutto incompatibile rispetto all'evento oggetto di causa.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice di risarcimento danni, disponendo, con separata ordinanza, consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle lesioni subite dall'appellante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, nonché per l'accertamento dei postumi dallo stesso residuati.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
La soccombenza del comporta, Controparte_1 per il principio di causalità, che lo stesso sia tenuto al rimborso delle spese legali, di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante – che saranno liquidate in sede di sentenza definitiva - e della terza chiamata CP_3
Non luogo a procedere, invece, in ordine alle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, tra la e considerato che la domanda di CP_12 Controparte_4 garanzia, nei confronti di quest'ultima, è stata proposta in via subordinata solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno nei confronti della
CP_3 Nulla per spese, infine, in ordine alle spese legali di entrambi i gradi del giudizio tra la e la stante la contumacia di quest'ultima. CP_12 CP_5
Indi le spese legali vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal
23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00 Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Nulla, infine, per spese tra le parti in causa e la stante la contumacia di CP_5 quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1160/2019, pubblicata il 26/08/2019, così decide:
-rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_1
nei confronti della
[...] CP_3
-rimette la causa sul ruolo per il prosieguo e l'espletamento dell'attività istruttoria come da separata ordinanza;
- condanna il in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore della in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, quantificate per il primo grado di giudizio in €. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €.
2.906,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-non luogo a provvedere in ordine alle spese legali tra la e CP_3 Controparte_4
[...]
-nulla per spese tra la e la CP_3 CP_5
-spese tra il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e parte appellante alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.04.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)