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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 6206 / 2023 rg , sul ricorso depositato il 28/12/2023 proposto da ( difesa da avv. ORLANDO DANIELA ) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato Reggio Calabria ) all'esito dell'udienza e della camera di consiglio;
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 , nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute con distrazione in favore del procuratore della ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 e conseguentemente
2. Accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021;
3. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1500,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Parte ricorrente deduceva che:
La ricorrente è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola Controparte_1 secondaria a tempo indeterminato a far data dall'anno scolastico 2021/2022. In particolare, ha anche prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
1. anno scolastico 2018/2019 incarico fino al 30/06/2019 presso l'istituto scolastico G. Cardano – Pavia, nonché, presso l'istituto superiore “Calvi” - Voghera;
2. anno scolastico 2019/2020 incarico fino al 30/06/2020 presso l'Istituto Professionale “Ciro Pollini” - Mortara;
3. anno scolastico 2020/2021 incarico fino al 30/06/2021 presso l'Istituto superiore “Caramuel” - Roncalli Vigevano.
nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali. Tale necessità è apparsa ancor più necessaria soprattutto in questi anni di didattica a distanza a causa della situazione epidemiologica in cui la ricorrente ha dovuto sostenere a spese proprie l'acquisto di computer ed altri ausili informatici e le spese per la propria formazione;
Il si costituiva tardivamente e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
2 l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici richiesti
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente, inoltre, quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova l'assunzione a tempo indeterminato con cedolino di stipendio
3
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 11.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 6206 / 2023 rg , sul ricorso depositato il 28/12/2023 proposto da ( difesa da avv. ORLANDO DANIELA ) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato Reggio Calabria ) all'esito dell'udienza e della camera di consiglio;
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 , nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute con distrazione in favore del procuratore della ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 e conseguentemente
2. Accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021;
3. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1500,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 1 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Parte ricorrente deduceva che:
La ricorrente è alle dipendenze del nella qualità di docente di scuola Controparte_1 secondaria a tempo indeterminato a far data dall'anno scolastico 2021/2022. In particolare, ha anche prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi:
1. anno scolastico 2018/2019 incarico fino al 30/06/2019 presso l'istituto scolastico G. Cardano – Pavia, nonché, presso l'istituto superiore “Calvi” - Voghera;
2. anno scolastico 2019/2020 incarico fino al 30/06/2020 presso l'Istituto Professionale “Ciro Pollini” - Mortara;
3. anno scolastico 2020/2021 incarico fino al 30/06/2021 presso l'Istituto superiore “Caramuel” - Roncalli Vigevano.
nei periodi sopra indicati, la ricorrente non ha mai ricevuto la “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali. Tale necessità è apparsa ancor più necessaria soprattutto in questi anni di didattica a distanza a causa della situazione epidemiologica in cui la ricorrente ha dovuto sostenere a spese proprie l'acquisto di computer ed altri ausili informatici e le spese per la propria formazione;
Il si costituiva tardivamente e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
2 l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici richiesti
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente, inoltre, quanto alla permanenza nel sistema scolastico prova l'assunzione a tempo indeterminato con cedolino di stipendio
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2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 11.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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