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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 24.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11476/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Federica Alì e Stefania Nardacchione
Domicilio eletto: Genova via Colombo 5/2 presso lo studio dell'avv. Nardacchione
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Contumace
avente ad oggetto ricorso regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
1 CONCLUSIONI:
ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 4.4.2025
Pubblico Ministero: come da parere 22.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava Parte_1 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto una relazione di convivenza con Controparte_1
- Che dall'unione sono nati due figli: a Genova il 22.12.2017 e a Per_1 Per_2
Genova in data 8.9.2019
- Che la casa familiare, sita a Genova via Stennio 9/8, è di propria esclusiva proprietà
- Che su di essa grava mutuo ipotecaria per la quale è tenuta a pagare la somma di euro 770, 00 mensili
- Di essere dipendente di poste italiane e di percepire una retribuzione mensile di circa euro 1300, 00 mensili
- Che anche il padre lavorerebbe ma ignora la ricorrente in che termini e con quale retribuzione
Su tali premesse chiedeva:
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre
- L'assegnazione della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli
- La previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 200, 00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie
- Con vittoria delle spese
Il padre non compariva all'udienza del 22.4.2024 e veniva dichiarato contumace
La ricorrente confermava nella sostanza le allegazioni di cui al ricorso e precisava di percepire per intero l'assegno unico pari ad euro 460, 00 mensili
Con ordinanza 4.6.2024 il giudice delegato così disponeva in via provvisoria ed urgente:
- Affidamento condiviso dei figli e loro prevalente collocazione presso la madre
- Assegnazione alla madre della casa familiare
- Regolamentazione delle frequentazioni col padre
- Obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli per euro 400, 00
2 complessivi
- Spese straordinarie relative ai figli ripartite al 50% per ciascun genitore
Venivano inoltre disposti accertamenti di polizia tributaria sul padre
La parte precisava le conclusioni sostanzialmente riportandosi a quelle di cui al ricorso introduttivo
O S S E R V A
Per quanto concerne l'affidamento dei figli va disposta la forma condivisa che, giusta la previsione di cui all'art. 337 ter comma secondo cpc, costituisce l'opzione che il giudice deve valutare prioritariamente potendo disporre diversamente solo quando emergano concreti elementi che facciano ritenere come contrario all'interesse dei minori l'affidamento all'uno o ad entrambi i genitori;
nel caso specifico niente osta all'affidamento condiviso: la stessa madre all'udienza di comparizione ha dichiarato che i figli frequentano regolarmente il padre con cui hanno un buon rapporto ( migliore il rapporto di Per_2 appena più problematico quello di ). L'affidamento va pertanto disposto nella forma Per_1 condivisa.
Quanto alla prevalente collocazione deve rilevarsi come i figli abitino continuativamente con la madre da quando, ormai da oltre un anno, la convivenza tra i genitori è venuta meno;
il padre, del resto, restando contumace neppure ha manifestato interesse a richiedere la prevalente collocazione dei figli presso di sé. L'interesse dei minori, peraltro ancora nella fase dell'infanzia, è pertanto quello di continuare a vivere assieme alla madre, sicuramente più motivata del padre e con cui già la convivenza è positivamente sperimentata.
Alla prevalente collocazione presso la madre segue la assegnazione alla donna della casa familiare ( peraltro di sua esclusiva proprietà ) giusta quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c.
Anche per quanto concerne le frequentazioni col padre si ritiene di confermare, nella sostanza, con talune marginali differenze, quanto disposto in via provvisoria e urgente da parte del giudice delegato in modo da consentire una regolare frequentazione tra padre e figli ma anche di concedere alla madre di trascorrere con i figli il proprio tempo libero.
Per quanto concerne gli aspetti economici la situazione è la seguente:
: dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ( 730/2023 ) risulta un Parte_1 reddito imponibile pari ad euro 26.684, 00 da cui, per determinare il reddito netto, deve detrarsi l'imposta netta pari ad euro 3544, 00, l'addizionale regionale Irpef pari ad euro 316, 00 e l'addizionale comunale Irpef pari ad euro 267, 00: il reddito netto mensile
3 spalmato su dodici mensilità è perciò pari ad euro 1879, 00. Vivendo in casa di proprietà, la ricorrente non deve sostenere oneri di locazione ma, secondo quanto solamente allegato ma non anche dimostrato, dovrebbe pagare un rateo mensile di mutuo pari ad euro 770, 00. Percepisce inoltre per intero l'assegno unico relativo ai due figli pari ad euro 460, 00 al mese.
risulta percepire il contributo Naspi da metà 2024 e corrispondere Controparte_1 un canone mensile di locazione per euro 440, 00 mensili;
tenuto conto del fatto che egli già contribuisce consentendo alla madre di percepire per intero l'assegno unico ( la quota che spetterebbe al padre ammonta ad euro 115, 00 a figlio ) si ritiene che, in considerazione del peggioramento della situazione reddituale a partire dal luglio 2024 la misura del contributo debba essere ridotta ad euro 135, 00 a figlio, che con l'aggiunta della quota di assegno unico di spettanza del padre porta ad un contributo pari ad euro 250, 00
a figlio. La parte del resto è priva di proprietà immobiliari. Le movimentazioni sui conti non evidenziano un tenore di vita diverso da quello che è lecito attendersi sulla base dei redditi dichiarati.
I genitori dovranno inoltre contribuire alle spese ordinarie nella misura del 50% ciascuno.
In mancanza di opposizione e di soccombenza le spese sono irripetibili, tanto più che la misura del contributo accordato è inferiore a quella richiesta.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
( nata a [...] il [...] ) e ( nato a Parte_2 Parte_3
Genova in data 8.9.2019 ) in forma condivisa a entrambi i genitori disponendo la loro prevalente collocazione presso la madre
la casa familiare sita a Genova via Achille Stennio 9/8 a Pt_4 Parte_1
DISPONE che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.30 della domenica nonché, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, un pomeriggio settimanale, salvo diverso accordo il mercoledì, dall'uscita da scuola all'ora di cena ( due pomeriggi nelle settimane, salvo diverso accordo il martedì e il venerdì, nelle settimane che si concluderanno col fine settimana di pertinenza della madre
).
DISPONE che in occasione delle festività natalizie i figli trascorrano con entrambi i genitori ad anni alterni i seguenti periodi: 24 – 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio. Salvo diverso accordo il primo anno la scelta spetterà alla madre.
DISPONE che i figli trascorrano la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorreranno il Lunedì dell'Angelo col genitore con cui non avranno trascorso la Pasqua. Il primo anno salvo diverso accordo la scelta spetta al padre
DISPONE che i figli durante le vacanze estive trascorrano con ciascuno dei genitori quindici giorni anche non consecutivi;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre e così via alternativamente.
4 DISPONE che corrisponda a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 270, 00 ( euro 135, 00 per figlio ) con rivalutazione annuale Istat;
decorrenza dal luglio 2024; in precedenza con decorrenza dal dicembre 2023 la misura di euro 400, 00 mensili già stabilita dal giudice delegato in via provvisoria e urgente.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina di cui al verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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