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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2801/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 03/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE LORENZO MICHELE
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. CALDATO DARIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, parte ricorrente ha richiesto al Tribunale la modifica
1 delle condizioni di divorzio stabilite con decreto del Tribunale di Treviso nel procedimento
R.G. n. 705/2023 V.G. depositato il 02.03.2023.
La convenuta si è costituita formulando le proprie eccezioni e difese.
Rilevato che all'udienza del 31.10.2025, veniva suggerito il seguente accordo inter partes:
- “corresponsione di 300 euro mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat
per un periodo temporale di 4 anni”;
che con note depositate in data 25.11.2025 e 24.11.2025 rispettivamente il ricorrente subordinava il consenso alla circostanza che il figlio fosse tenuto a rendicontare al padre l'andamento del proprio percorso scolastico, mentre la convenuta subordinava il proprio consenso a che il periodo di mantenimento venisse esteso alla durata di anni cinque,
opponendosi all'obbligo di rendicontazione da parte del figlio al padre;
il Tribunale ritiene che vada confermata la proposta suggerita dal Giudice relatore a fronte del fatto che alcun obbligo di rendicontazione può essere imposto al figlio, il quale potrà
interloquire con il padre al fine di renderlo edotto dei propri risultati universitari;
di contro, non è certo che frequenterà il corso di laurea magistrale, Persona_1
tenuto conto anche delle scelte finora praticate dal medesimo, non dirette esclusivamente al completamento di un percorso universitario e che il termine indicato pare compatibile anche con l'attività lavorativa già sperimentata dal figlio;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal decreto del Tribunale di Treviso nel procedimento R.G.
n. 705/2023 depositato il 2.03.2023:
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat
con le modalità già in atto per la durata di anni quattro;
2 - spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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