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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONACI EMANUELE P.IVA_1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.to e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. VISCIANO CIRO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 732/2020 del 04.08.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva il Parte_1
Tribunale di Cassino per veder accolte le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: - accertare l'incompetenza territoriale dell'intestato Giudice per i motivi espressi, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, con conseguente inefficacia del
D.I. n. 732/2020;
1 in via principale: “Voglia l'Ecc.m Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della spiegata opposizione revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 732/2020 del 31.07.2020, R.G.N. 2412/2020), emesso dal Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa con dichiarazione di non debenza delle relative somme. Per l'effetto condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del disagio subito da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
In via subordinata: rideterminazione del credito nella minor somma che eventualmente sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché alla refusione del C.U. versato da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposto che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I.
732/2020 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare improcedibile l'opposizione spiegata dalla Parte_1 per la violazione dell'art 163 c.p.c..
[...] Nel merito rigettare l'opposizione per gli spiegati motivi confermando l'impugnato decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” (v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-La causa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., VI° co., ritenuta matura per la decisione sulla base della sola produzione documentale delle parti (v. ordinanza istruttoria del
22.12.2022), viene ora per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito dell'opposto, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive documentate svolte dall'opposto in sede di costituzione e in sede di memorie istruttorie e conclusionale, rimaste tutte incontestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v. comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
Sul punto, infatti, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione,
2 prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio.
Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi i contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva, l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
3 b) conferma il decreto ingiuntivo n. 732/2020, emesso dal Tribunale di Cassino in data 04.08.2020, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 21/02/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONACI EMANUELE P.IVA_1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.to e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. VISCIANO CIRO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 732/2020 del 04.08.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva il Parte_1
Tribunale di Cassino per veder accolte le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: - accertare l'incompetenza territoriale dell'intestato Giudice per i motivi espressi, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, con conseguente inefficacia del
D.I. n. 732/2020;
1 in via principale: “Voglia l'Ecc.m Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della spiegata opposizione revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 732/2020 del 31.07.2020, R.G.N. 2412/2020), emesso dal Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa con dichiarazione di non debenza delle relative somme. Per l'effetto condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del disagio subito da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
In via subordinata: rideterminazione del credito nella minor somma che eventualmente sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché alla refusione del C.U. versato da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposto che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I.
732/2020 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare improcedibile l'opposizione spiegata dalla Parte_1 per la violazione dell'art 163 c.p.c..
[...] Nel merito rigettare l'opposizione per gli spiegati motivi confermando l'impugnato decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” (v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-La causa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., VI° co., ritenuta matura per la decisione sulla base della sola produzione documentale delle parti (v. ordinanza istruttoria del
22.12.2022), viene ora per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito dell'opposto, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive documentate svolte dall'opposto in sede di costituzione e in sede di memorie istruttorie e conclusionale, rimaste tutte incontestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v. comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
Sul punto, infatti, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione,
2 prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio.
Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi i contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva, l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
3 b) conferma il decreto ingiuntivo n. 732/2020, emesso dal Tribunale di Cassino in data 04.08.2020, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 21/02/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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