Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/05/2024 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI ITALIA con l'Avv. CORSI SERENA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 34137 TRIESTE ITALIA con l'Avv. DAMICO GABRIELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Per_1
FATTO Il signor , con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e art. 473-bis 12 c.p.c., ha adito il Tribunale Parte_1 di Trieste per ottenere la modifica e l'integrazione del decreto n. 580/2023 del Tribunale di Trieste, che regola le condizioni di affidamento del minore;
a fondamento della domanda ha allegato il Per_1 mancato rispetto da parte della resistente delle statuizioni del Giudice. La signora si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, Controparte_1 fornendo la sua versione della vicenda. All'udienza del 2 ottobre 2024 il Giudice ha udito le parti per valutare la possibilità di un accordo, poi rinviando la causa all'udienza del 7 novembre 2024. In tale udienza le parti, dopo ampia discussione,
“1. Disporre l'affidamento condiviso di in via condivisa ad entrambe le parti, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Per_ 2. vedrà e starà con il padre due fine settimana di seguito, seguiti da un fine settimana con la madre (sequenza 2+1+2+1+2…) dal venerdì all'uscita dal dopo scuola o dal centro estivo al lunedì mattina. Si precisano, in punto visite, i seguenti punti:
Per_ a. il padre avrà, inoltre, la possibilità di far visita al figlio nel corso della settimana, qualora gli impegni lavorativi lo permettessero, concordando giornate e orari con la madre nel rispetto dei reciproci impegni di lavoro e delle esigenze del minore;
Per_ b. padre e figlio si sentiranno tramite chiamata o video – chiamata (in base ai desideri di una volta al giorno fra le 18:30 e le 20:30: la video – chiamata avverrà in linea di massima tramite Skype, salve eccezioni per le quali la signora si rende disponibile a consentire la video CP_1 chiamata tramite whatsapp dal proprio dispositivo;
Per_ c. le trasferte saranno integralmente a carico del signor il quale si impegna a prendere e a
Per_ riaccompagnare a Trieste. Durante il periodo scolastico il padre prenderà il figlio alle 18.00
Per_ Per_ possibilmente al dopo scuola;
durante il periodo estivo, invece, il signor prenderà a casa della madre alle ore 19:00 circa;
Per_ d. la signora si impegna a collaborare nel caso in cui il signor avesse necessità di CP_1
Per_ riaccompagnare il figlio a Trieste la domenica sera per motivi lavorativi;
per contro, il signor si impegna a comunicare tale esigenza con il congruo preavviso di una settimana. e. la signora si impegna inoltre a consegnare un numero di cambi adeguato alla CP_1 permanenza del figlio con il padre, numero che, per i periodi più lunghi, si indica nel numero di cinque;
Per_ f. entrambe le parti si impegnano a rendere possibile un incontro conoscitivo fra il padre di ed il compagno attuale della signora CP_1
g. le festività ed ogni altra ricorrenza nazionale (Vigilia di Natale, Natale, Pasqua etc…), saranno
Per_ trascorse da ad anni alternati con i genitori salvo diversi accordi tra le parti e saranno equamente divise tra gli stessi;
Per_ Per_ h. la sig.ra si impegna al termine delle telefonate tra ed il sig. a tradurre le CP_1
Per_ eventuali comunicazioni inerenti la scuola che non siano state comprese dal sig. in quanto non comparse in forma bilingue sul portale scolastico a cui egli ha in ogni caso l'onere di accedere per tenersi informato. La sig.ra si impegna, comunque, a comunicare qualunque CP_1
Per_ informazione scolastica riguardante che non sia stata eventualmente annotata sul portale scolastico;
3. Porre a carico di l'obbligo di versare ad a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento indiretto del figlio minore, l'importo mensile di euro 250,00 – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015. Si precisano i seguenti punti:
Per_ a. Le parti concordano che verrà rimborsata al sig. la somma pari al 50 % di quanto sostenuto dalla
Per_ sig.ra per la mensa di (in media € 64,00.- totali da dividere al 50 %, ovvero € 32,00.- circa, CP_1 ovvero la somma minore o maggiore risultante) tenuto conto dell'effettiva frequentazione e comunque previa esibizione della relativa documentazione, somma che verrà decurtata da quanto dovuto dal sig.
Per_
a titolo del 50 % dell'importo per il doposcuola;
b. La signora si impegna a presentare tutta la documentazione per il riconoscimento della CP_1 dote/carta famiglia;
Per_ c. Qualora il nucleo venisse ammesso al beneficio della carta/dote famiglia, il signor si impegna ad anticipare l'importo dovuto per la seconda attività sportiva, in vista del fatto che la somma gli verrà poi
Per_ restituita per effetto dell'ammissione; qualora il nucleo non venisse ammesso al beneficio, il signor si impegna al pagamento di una sola attività sportiva come previsto dal citato Protocollo e, sin da ora, si
Per_ rende disponibile nel caso in cui volesse aumentare la frequenza del basket;
d. In caso di frequentazione dei centri estivi, la relativa spesa sarà integralmente sostenuta dal genitore presso cui il minore si trova collocato nella settimana di frequenza: ciascun genitore, in sostanza, sosterrà
Per_ le spese per il centro estivo frequentato da nella settimana di propria spettanza;
Per_
f. durante il periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico fino all'inizio del nuovo anno scolastico) trascorrerà l'estate a settimane alterne presso i genitori dal venerdì a venerdì secondo gli orari indicati al punto 2. c.
4. Le parti dichiarano sin da ora il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e che ogni genitore avrà libertà di trascorrere i periodi di ferie di propria spettanza nel luogo in cui preferisce, fermo Per_ restando il preminente interesse di
5. Spese integralmente compensate”. Si dà atto che al punto 3 non è presente in elenco una voce “e.”, passandosi da “d.” direttamente ad “f.”. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso