Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
proc. n. 9548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9548/2024 avviato dal sig. nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. STEFANIA RULLO, presso il cui studio, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
-RICORRENTE- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-RESISTENTE- avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998; ricorso proposto ex art. 30, co. 6 del D. Lgs. 286/98.
Conclusioni delle parti. per parte ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- nel merito accogliere il presente ricorso, dichiarando, per i suddetti motivi e con le conseguenze di rito, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e conseguentemente annullare il medesimo, nonché gli atti ad esso antecedenti, preordinati e consequenziali.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte resistente:
“Rigettare il ricorso e confermare la legittimità del rigetto adottato all'esito di un amplia istruttoria.
Con vittoria di spese di lite”.
PREMESSE IN FATTO
Il Questore di Torino, con provvedimento recante il prot. n.° 815/2024 dell'08/04/2024, ha rigettato l'istanza presentata in data 22/06/2023 dal sig. Pt_1
cittadino extra U.E. in epigrafe meglio indicato, tesa ad ottenere il rilascio del
[...] permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998, in quanto assertivamente convivente con il figlio
[...]
, suo familiare entro il secondo grado, avente la cittadinanza italiana (cfr., in tal Per_1 senso, decreto del Questore della Provincia di Torino recante prot. n. 815/2024 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso).
Con ricorso trasmesso telematicamente in data 29 maggio 2024 e iscritto a ruolo il 30.05.2024, il sig. ha proposto ricorso avverso il suddetto Parte_1 provvedimento, notificatogli in data 16 maggio 2024, chiedendo al Tribunale « in via istruttoria, [di] acquisire tutta la documentazione utile ai fini della decisione del presente ricorso e l'audizione di ed, eventualmente, del figlio - nel merito [di] Parte_1 Persona_1 accogliere il presente ricorso, dichiarando, per i suddetti motivi e con le conseguenze di rito, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e conseguentemente [di] annullare il medesimo, nonché gli atti ad esso antecedenti, preordinati e consequenziali. Con vittoria di spese e onorari.» (pag.5 del ricorso).
Con decreto del giorno 17/06/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensiva, proposta in via cautelare ed è stata fissata la prima udienza di comparizione per il 25 settembre 2024.
Si è costituita, in data 23/09/2024, la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, mediante deposito della propria comparsa di costituzione e risposta. La p.a. ha allegato documentazione e concluso per il rigetto del ricorso, perché infondato, con conferma del provvedimento impugnato e vittoria di spese (pag. 5 della comparsa di risposta depositata dalla p.a).
All'udienza del 25 settembre 2024, il Giudice ammetteva l'audizione dei testi richiesta dal ricorrente con riferimento all'effettiva convivenza e rinviava la causa al 1° ottobre.
Escussi i testi (figlio e moglie del ricorrente), a scioglimento della riserva così assunta all'udienza del 01/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa, con ordinanza del 10.10.24, in istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione (certificato di nascita del figlio del ricorrente;
certificato storico di residenza e contestuale certificato di famiglia). A tale fine veniva assegnato a parte ricorrente termine sino al 30 novembre. Quindi, all'esito delle produzioni effettuate, la causa veniva nuovamente rimessa a decisione.
IN DIRITTO
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che: « esaminati gli atti d'ufficio dai quali risulta che gli accertamenti esperiti dal 21/09/2023 al 27/10/2023, in giorni ed orari differenti, dal personale del Comando di Polizia Municipale di in via Pedrotti 38, hanno avuto esito CP_1 negativo, in quanto il richiedente l'unica volta in cui è stato rintracciato era solo con la moglie;
[che] a fronte della suesposta risultanza, [sono stati] effettuati ulteriori accertamenti dal 16/12/2023 al 21/01/2024 da cui è emerso, come asserito dallo stesso richiedente, rintracciato solo durante il primo sopralluogo, che il figlio italiano non è presente in loco, poiché attualmente si trova in Spagna, circostanza fattuale riconfermata durante la verifica eseguita alle ore 06.30 del mattino del 21/01/2024, ove la persona ivi reperita ha dichiarato di essersi insediata nell'unita abitativa di cui sopra, in quanto l'intero nucleo familiare si era trasferito in Spagna;
tenuto conto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, come modificata dalla L. 11.2.2005 nr. 15, datata 06/03/2024 e notificata all'interessato in data 15/03/2024 tramite il Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”; che ad integrazione della suindicata comunicazione lo stesso ad oggi, non ha depositato alcuna documentazione
o osservazione e, pertanto, permangono gli anzidetti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al soggiorno;
[che] inoltre che il medesimo, tramite il proprio legale di fiducia, ha depositato una memoria difensiva, ove chiede che, in subordine venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, tuttavia a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito con modificazioni nella Legge 50/2023, sono stati soppressi it co.
1.1 terzo e quarto periodo e co.
1.2 secondo periodo dell'art. 19 D. Lgs 286/98, pertanto le istanze presentate oltre la data di entrata in vigore dei succitati disposti normativi non possono essere definite in tal senso;
…che dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere, in ordine all'odierno istante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia e che non appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98; LETTI gli art. 4, 5, 6, 13, 19 e 30 D. Leg.vo nr. 286/98, e successive modifiche;
l'art. 12 e 28 D.P.R. nr. 394/99 e la Legge 241/90, la Direttiva 115/2008 e successive modifiche;
rigetta l'istanza» (si veda decreto del Questore della Provincia di recante prot. n. 815/2024). CP_1
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha incentrato le sue difese sulla illegittimità ed eccesso di potere del provvedimento impugnato per carenza di istruttoria e di motivazione.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto: «[di risiedere] unitamente alla moglie, sig.ra
nata in [...] il [...], e al figlio, nato a [...]_2 Persona_1 CP_1
30/12/2003, nell'abitazione sita in via Carlo Pedrotti 38, ove abitano stabilmente e ove CP_1 custodiscono i propri effetti personali. Quanto agli accertamenti effettuati dal 21/09/2023 al 27/10/2023 (ove in una occasione veniva riscontrata la solo presenza del richiedente, mentre nell'altra veniva trovato unicamente il figlio), [ha fatto presente] che sia il sig. che il proprio figlio [hanno Pt_1 svolto] attività lavorativa, presso sedi e con orari diversi, ragione che giustifica la temporanea assenza dell'uno o dell'altro nelle occasioni in cui venivano effettuati tali sopralluoghi (cfr doc. sub 2, allegato unitamente al ricorso: contratto di lavoro e buste paga del e contratto di lavoro del Pt_1
. Quanto agli accertamenti effettuati dal 16/12/2023 al 21/01/2024 [ha evidenziato che] Per_1 che il figlio del , non è stato reperito presso l'abitazione di via Pedrotti 38 in Persona_1 Pt_1 quanto dal mese di Dicembre 2023 sino al mese di Febbraio 2024 si trovava in Spagna per turismo (cfr doc. sub 3, allegato unitamente al ricorso: dichiarazione sottoscritta dal ), Persona_1 per poi tornare nuovamente in in via Pedrotti 38, con i propri genitori. Dunque, il nucleo CP_1 famigliare risiede e vive stabilmente presso tale abitazione e non ha nessuna intenzione di lasciare il territorio nazionale.» (pagg.
2-3 del ricorso).
La p.a., con la sua comparsa di costituzione e risposta ha precisato, in punto di fatto, che: «Il sig. , entrato clandestinamente in Italia in data sconosciuta, veniva fotosegnalato per la Pt_1 prima volta nel 2000 a Udine con il nome Con lo stesso nome veniva condannato a Persona_3 CP_1 nel 2003 per ricettazione;
nello stesso anno veniva espulso dal Prefetto di Verona, rintracciato inottemperante nel 2004 gli veniva notificato nuovo ordine di allontanamento;
nel 2006 arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sfruttamento della prostituzione e possesso ingiustificato di strumenti finalizzati allo scasso. Con le attuali generalità veniva indagato nel 2011 per ricettazione;
nel 2015 in due occasioni diverse per spaccio di stupefacenti e spendita di monete false;
nel 2019 per evasione e nello stesso anno veniva condannato a per ricettazione, spaccio di stupefacenti e violazione della CP_1 normativa sulle armi. Non è mai stato titolare di un permesso di soggiorno né ha mai tentato di regolarizzarsi grazie alle numerose sanatorie che si sono susseguite negli anni. Il 22.6.2023 chiedeva il rilascio del primo permesso di soggiorno per coesione con il figlio diventato cittadino italiano. I Per_1 consueti accertamenti di convivenza davano esito negativo, dato che padre e figlio non venivano mai rintracciati assieme. (cfr. doc. sub. 1, allegato unitamente alla comparsa di costituzione: accertamenti di convivenza eseguiti il 21.09.2023, il 10.10.2023, il 13.10.2023 e il 27.10.2023) Venivano comunque condotti nuovi accertamenti che non solo confermavano quanto già accertato, ma durante i quali emergeva che a dicembre 2023 il figlio del ricorrente era in Spagna e successivamente, a gennaio 2024 nell'abitazione veniva trovata un'amica che riferiva che tutta la famiglia si era trasferita in Spagna (cfr. doc. sub. 2, allegato unitamente alla comparsa di costituzione: accertamenti di convivenza eseguiti il 16.12.2023, il 17.01.2024 e il 21.01.2024).Il 20.2.2024, con diverso difensore da quello odierno, il ricorrente produceva una memoria difensiva, peraltro priva di delega dell'interessato, con la quale ribadiva la convivenza del nucleo famigliare. Tuttavia, visto l'inequivocabile esito dei numerosi accessi, sempre negativi, il 6.3.2024 veniva formalizzato un preavviso di rigetto al quale non seguiva alcuna replica. Veniva quindi emesso il decreto di rigetto n. 815/2024 del 8.4.2024 notificato il 16.5.2024 (doc. 3: provvedimenti di rigetto)» ( cfr. pagg.
1-2 della comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23/09/2024).
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I. da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
Venendo al merito della controversia, si osserva che la fattispecie astratta di riferimento – avendo il ricorrente, padre di figlio italiano, chiesto il rilascio, in suo favore, di un permesso di soggiorno per motivi familiari – è quella disciplinata dal combinato disposto dell'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 (che contempla l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana) e dell'art. 28, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999, regolamento di attuazione del Testo Unico dell'Immigrazione (secondo cui “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui al testo unico, art. 19, comma 2, lett. c)”). L'azione spiegata dinanzi a questo Giudice va, dunque, ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit.
Ciò posto, va rilevato che la Suprema Corte di cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune, tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). La ratio della disposizione normativa de qua, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito, ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo (v. Cass., Sez. I civile, sentenza n. 3279 del 30/11/2022, dep. 02/02/2023). Proprio per questo, sostiene la giurisprudenza di legittimità, “a fronte del tenore letterale, pur scarno e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un'interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di “aggiungere” connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti ... In quest'ottica, l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari” (ibidem). La Corte di Cassazione ha quindi ribadito il principio secondo cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità 'titolata' di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme” (ibidem). Infatti, quando viene richiesto un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., è proprio la convivenza effettiva a fondare il diritto ad ottenere il permesso richiesto e questa non deve essere interpretata come mera coabitazione, ma come comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. La prova di tale convivenza può essere fornita attraverso vari mezzi probatori e financo con indizi, fra di loro precisi e concordanti. In particolare, l'esito negativo dei sopralluoghi eseguiti dalle forze dell'ordine a ciò delegate può non avere alcuna rilevanza dirimente, limitandosi a dimostrare che nella data e nell'ora in cui gli stessi sono stati effettuati il richiedente e/o il famigliare non erano in casa.
In base agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di , versati in atti CP_1 dalla p.a. come allegati sub n. 1 e 2 alla comparsa di costituzione depositata in data 23/09/2024, durante i sette accessi eseguiti, padre e figlio non sono mai stati trovati insieme presso l'indirizzo che, in sede di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, è stato indicato in , via Pedrotti, n. 38, indirizzo che corrisponde alla CP_1 residenza del figlio e della madre come risulta dal certificato storico prodotto. Esaminando gli esiti del sopralluogo, si rileva che in alcune occasioni è stato trovato solo il figlio, , in altre solo il ricorrente, a volte da solo, a volte con la moglie, ed Per_1 in altre non è stato trovato nessuno. Durante il sopralluogo di gennaio 2024 è stata trovata in casa una ragazza che ha riferito che il nucleo si era trasferito in Spagna.
La difesa sostiene che il controllo della polizia locale abbia avuto esito negativo per una mera assenza temporanea e non già per un'assenza di convivenza, e sottolinea che da dicembre il figlio si era recato in Spagna ove la famiglia ha dei parenti per essere, Per_1 poi, raggiunto dai suoi genitori durante le festività. Nel corso dell'attività istruttoria sono stati sentiti il ricorrente in interrogatorio libero e, quali testi, il figlio e la moglie del ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato: “Mi trovo in Italia da circa 24 anni. Dal 2001 ho vissuto con mia moglie e poi è arrivato nostro figlio e da allora ha vissuto con noi. Vivo ancora attualmente con mia moglie e mio figlio. Mio figlio lavora come impiegato adesso è in prova presso una tipografia. Prima ha lavorato a Milano, nel 2023 ma solo per alcuni mesi. Quando lavorava a Milano, dormiva in un albergo e al fine settimana rientrava a casa. A dicembre 2023 è andato in Spagna. Noi abbiamo dei parenti laggiù, a Saragona. Mio figlio è stato ospite da loro. E' andato da loro perché in quel periodo non lavorava e quindi è andato a fare visita. Anche io e mia moglie dopo Natale siamo andati da questi parenti e abbiamo passato il capodanno insieme. Lavoravo in una officina meccanica ma sono stato licenziato ad agosto perché ho detto al mio datore di lavoro che non ero in regola. La cosa è venuta fuori perché sul posto di lavoro mi hanno notificato la proposta di rigetto della Questura. ADR Dal 2008 al 2020 ho avuto un permesso di soggiorno rumeno;
prima ero irregolare. Sono stato condannato (ho chiesto il patteggiamento) a 15 mesi per detenzione di sostanze stupefacenti ( ): questo è avvenuto nel 2018. Per questo motivo non ho potuto rinnovare il Parte_2 precedente permesso rumeno. ADR non facevo uso di sostanze. Ho scontato tutta la pena: un po' in carcere e un po' ai domiciliari. La casa dove viviamo è in affitto. Mia moglie lavora come impiegata presso la ditta Kiotaw”.
Il figlio ha riferito: “Ho sempre vissuto a Ho fatto le scuole in Italia, al Ho CP_1 Pt_3 studiato sino alla terza media. Da quando ho finito di studiare sino all'anno scorso non ho lavorato. Nel frattempo cercavo lavoro. Poi nel 2023 ho lavorato come saldatore per una società vicino a Milano (Tecno Ithalinox) per circa 2 mesi. Ho iniziato a giugno 2023. Mi sono licenziato perché non mi piaceva. Stavo in albergo e poi nel fine settimana tornavo a Poi nell'anno 2023 non ho più lavorato. CP_1
Circa a Novembre 2023 sono andato in Spagna a trovare i miei parenti che stanno a Saragona. Mi sono fermato da loro sino a metà febbraio circa. Non ho svolto alcuna attività lavorativa in Spagna. Sono poi rientrato a Avevo trovato un lavoro prima come corriere e poi, sino alla scorsa CP_1 settimana, in fabbrica. Ma entrambi i lavori li ho cessati per vari motivi ed anche perché, quello del corriere, pericoloso. Da quando sono nato vivo con i miei genitori. ADR La mamma lavora e PA lavorava sino a poco fa”
La moglie del ricorrente, , ha affermato: Persona_2
“Nostro figlio vive con noi da sempre. Ci sono stati dei brevi periodi in cui è andato via per vacanza
o altro. E' stato in Spagna per alcuni mesi, circa 2. Ancora non lavora e quindi si permette di allontanarsi per alcuni mesi. E' stato a Barcellona e a Saragona. E' stato ospitato a casa di amici. Io e mio marito siamo stati in Spagna per circa 2- 3 settimane. Siamo andati vicino a dove stava nostro figlio, che viveva a casa di amici mentre noi vivevamo da parenti. ADR Ripeto che mio figlio è andato in Spagna solo per divertimento e non con l'intenzione di cercare un lavoro altrove. Io lavoro e mio marito pure, anche attualmente. Mio marito ha dovuto cambiare posto di lavoro perché non è in regola con i documenti. ADR Quando eravamo tutti e tre in Spagna avevo chiesto a una mia amica se poteva trasferirsi da noi perché noi abbiamo un cane (un pitbull) e le ho chiesto se poteva prendersene cura. Non so per quale motivo abbia riferito che intendevamo trasferirci in Spagna, cosa che non corrisponde assolutamente a verità”.
Ritiene il giudicante che le osservazioni della difesa, sopra riportate, siano condivisibili. Ed invero: l'accesso eseguito il 21 settembre 2023 (alle ore 7.50) non ha dato alcun esito, posto che non era presente nessuno in casa;
il 10 ottobre (alle 16) era presente il ricorrente ma non il figlio: la polizia municipale constatava la presenza in casa di effetti personali del figlio. Il 13 ottobre (alle ore 23) sono risultati non presenti in casa sia il ricorrente sia il figlio;
il 27 ottobre (alle ore 6.50) è risultato presente solo il figlio e la moglie riferiva che il ricorrente era fuori casa. Gli accessi eseguiti nel mese di dicembre davano atto che il figlio si era recato in Spagna;
a gennaio non veniva trovato nessuno e il 21 gennaio la persona presente, estranea alla famiglia, riferiva che il nucleo si era trasferito in Spagna.
Rileva il Tribunale che, per quanto attiene alle dichiarazioni rese dalla persona trovata in casa a gennaio, si tratta di affermazioni che non hanno trovato alcun riscontro nei documenti prodotti (certificato di residenza storico del figlio e della moglie del ricorrente) e nella documentazione attestante l'esercizio di attività lavorativa da parte del ricorrente nel 2023 e sino a giugno 2024 in presso la CP_1 Controparte_3
La circostanza, poi, che il ricorrente ed il figlio non siano stati trovati, nel corso dei vari e numerosi accessi eseguiti dalla polizia municipale, entrambi e contemporaneamente in casa, non ha, come detto, alcuna rilevanza dirimente, non potendo da ciò desumersi la prova della assenza di convivenza. Ciò che rileva, invece, è che, dagli accessi eseguiti sia stata accertata la presenza di elementi (indumenti, ed effetti personali in genere sia del padre che del figlio) che testimoniano la presenza di entrambi presso l'abitazione di Via Pedrotti. Con riferimento, poi, agli altri accertamenti effettuati dal 16/12/2023 al 21/01/2024, il ricorrente ha giustificato la sua assenza da casa e quella del figlio, in quanto essi si sarebbero recati, in momenti diversi, in Spagna, per turismo e per trovare altri loro parenti.
Stando al disposto normativo di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in questione sussiste al ricorrere dei seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI.
Risulta, pertanto, accertata la presenza del requisito sub (1), posto che, pur non essendo stati mai trovati contemporaneamente in casa, si è accertato che padre e figlio vivono entrambi presso l'appartamento di , Via Pedrotti, essendo ivi stati rinvenuti CP_1 ora l'uno, ora l'altro, in casa, ed essendo stata altresì accertata la presenza presso l'abitazione degli effetti personali di ciascuno di loro: circostanze, queste, che il Tribunale reputa sufficienti per dimostrare l'effettiva convivenza dell'istante con un parente entro il secondo grado e tale da legittimare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28 del DP.R.. 394/99 lett. b) e dell'art. 19, co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998. In particolare, il Tribunale ritiene, ponendo a mente quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831), che detta prova, per quanto sopra esposto, sia stata raggiunta.
Quanto al requisito sub (2), occorre precisare, poi, che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è necessario verificare, oltre alla convivenza effettiva dello straniero con un parente entro il secondo grado, anche l'insussistenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I., ossia occorre verificare l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno de quo. Trattasi, invero, di circostanze non menzionate nel provvedimento impugnato, ma richiamate dalla parte resistente nel suo atto difensivo. Ritiene pertanto il Tribunale opportuno esaminarle comunque, pur nella consapevolezza che in tema d'impugnazione del provvedimento, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
Come risulta dal certificato del casellario giudiziale il ricorrente ha riportato condanne per reati commessi nel 2022 (ricettazione e detenzione di armi) e nel 2018 (coltivazione sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione armi). Come chiarito dalla giurisprudenza, anche unionale, il solo fatto che una persona abbia riportate delle condanne, anche reiterate, non è di per sé sufficiente a costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico in quanto il comportamento del richiedente deve rappresentare una minaccia effettiva, sufficientemente grave ed attuale ( Corte giustizia UE sez. VII, 4.10.07 C-349/06). La formulazione del giudizio di pericolosità idoneo a motivare il diniego al permesso di soggiorno per motivi familiari, cioè, deve essere effettuato in concreto e deve portare a ritenere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nell'art.5, comma 5 del D. Lgs. n.286 del 1998.
In particolare, sulla nozione di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14159 del 10/02/2017, la quale, in un caso analogo a quello che qui ci occupa (richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., da parte di persona già irregolarmente presente sul territorio nazionale), si è così pronunciata: “… al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto dell'art. 19, secondo comma, lettera c) d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999. Il regime giuridico applicabile in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale è nettamente più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs n. 30 del 2007, riguardante, come già osservato, la verifica delle condizioni per il rinnovo dei permessi e degli altri titoli giustificati dal diritto all'unità familiare e riguardanti familiari stranieri di cittadini italiani. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso. L'art. 19, capoverso, invece, stabilisce che "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1" nei confronti del cittadino straniero che conviva con il coniuge di nazionalità italiana. L'art. 13 comma 1 del d.lgs n. 286 del 1998 indica come parametri di pericolosità sociale soltanto "i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato". Ne consegue che, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità stabilita nell'art. 19, secondo comma, d.lgs n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituita dalla "pericolosità sociale" può essere desunta esclusivamente dal parametro normativo costituito dall'art. 13 comma 1…. ” ( Cass. civ. Sez. III ord., 18/11/2020, n. 26216, rv. 659856-01; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Civ. Sez. I n. 30828 del 28/11/2018, rv. 651885 - 01).
Pertanto, venendo alla fattispecie concreta, non si ritengono sussistere “motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato” ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.UI. tali da giustificare il rigetto del permesso richiesto dal ricorrente, avuto riguardo, sia alla non specifica gravità delle singole fattispecie criminose da lui commesse (non particolare gravità desumibile dall'entità delle pene comminate) sia dalla indubbia risalenza nel tempo della commissione dei singoli fatti reato.
In definitiva il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate posto che il ricorso è stato accolto in forza dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento che ha apportato elementi ulteriori di cui l'amministrazione non era in possesso al momento della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-ACCOGLIE il ricorso proposto dal sig. e, per l'effetto, dichiara la Parte_1 sussistenza dei presupposti per il rilascio in capo allo stesso del permesso di soggiorno per motivi famigliari ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. C) D.Lgs 286/98;
-. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
-. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 1.12.24.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno