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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Francesca Familiari giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
sul ricorso n. 129-1/2024 PU:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guerriero ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo stesso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Cosenza, alla Via Padre Martino Maria Milito n. 5, (p.i. ); P.IVA_1
INTIMATA CONTUMACE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, la chiedeva dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti , ritenendo sussistenti i Controparte_1
presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l'INPS della resistente;
sono stati inoltre richiesti alla Camera di Commercio i bilanci depositati negli ultimi 3 anni e all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni dei redditi presentate. 2
All'udienza del 13 febbraio 2025, , nonostante la regolarità della comunicazione al ricorrente e della notifica alla debitrice, nessuno compariva.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda nei confronti della è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni Controparte_1
che seguono.
Occorre in primo luogo premettere che come da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità la mancata comparizione del creditore all'udienza per la dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente una sua rinuncia, con la conseguenza che può essere dichiarato il fallimento (si cfr tra le altre Corte di Cass. Ord n. 30445/2019, del 21 novembre 2019).
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, nei casi di mancata comparizione del creditore il
Giudice, una volta verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve decidere sul merito della domanda, escludendo altresì che possano essere effettuati rinvii o che la domanda possa essere dichiarata improcedibile per mancanza di interesse.
Il principio è da ritenersi applicabile anche in vigenza del nuovo CCII, considerato che nulla appare mutato nell'impianto generale della procedura tra richiesta di fallimento e richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, verificata la regolarità della comunicazione al creditore che procede, non è presente, tra gli atti al fascicolo, alcuna comunicazione circa l'estinzione del debito posto a base della richiesta o circa un'avvenuta transazione, ragion per cui non si ritiene si possa configurare una sopravvenuta carenza di interesse.
Tanto premesso si ricorda che ai sensi dell'art. 121 del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI fornisce la definizione di «impresa minore»: (che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti 3
non superiore ad euro cinquecentomila) a cui non si applicherà la disciplina della liquidazione giudiziale.
Dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi prima dell'entrata in vigore del CCII, ma che si ritiene applicabile nella misura in cui il nuovo codice ricalca la precedente normativa, è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al precedente art. 1, co 2, LF (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548).
Ai sensi dell'art. 49, co. 5 CCII, come previsto anche dalla precedente disciplina “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il codice ha, pertanto, recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in sede di accertamento del superamento della suddetta soglia, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila. Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414).
Il Codice definisce, inoltre, il requisito dell'insolvenza all'art.
2. co 1, lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”
Anche in questo caso appaiono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza della precedente disciplina.
Lo stato di insolvenza deve essere inteso, pertanto, come situazione non transitoria di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice,
indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr.
Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale in Cosenza.
Il ricorrente, inoltre, risulta essere legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto titolari di un credito di € 7.945,67 di natura commerciale comprovati da fatture, documenti di 4
trasporto e debitamente contabilizzate. Tale credito appare liquido, certo ed esigibile in quanto la documentazione allegata da pate creditrice risulterebbe senz'altro idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo.
Si ricorda, infatti, che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non
presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo,
essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013)
L'istruttoria effettuata dall'Ufficio ha rivelato inoltre che la società ha un debito erariale di oltre
31.000 euro, per cui risulta superata al soglia dei debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ai 30.00,00 euro di cui di cui all'art. 49, co. 5 CCII quale presupposto per la declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale.
Per quanto concerne il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. l'art. 2, comma 1, lett. d) si ravvisa che la società resistente, pur essendo società di capitali non ha mai depositato i bilanci presso il registro delle imprese.
La debitrice è in stato di liquidazione e ad ogni modo la circostanza non esclude l'obbligo di deposito dei bilanci.
Si ricorda che è onere probatorio della resistente dimostrare di rientrare nell'alveo delle imprese minori, rilevato anche che il potere officioso del Tribunale non può spingersi fino al punto di cercare prove non immediatamente disponibili, che devono essere fornite dalla parte onerata, il debitore va considerato soggetto fallibile (Cass. 625/2016).
La resistente, deve ritenersi, pertanto, impresa soggetta alle disposizioni della liquidazione giudiziale.
Per quanto concerne, infine, il requisito dell'insolvenza la società non appare avere i mezzi per assolvere i debiti accertati dall'istruttoria dell'ufficio.
Se è vero che il mancato pagamento di quanto dovuto dall'odierna istante è solo un indice indiziario dell'insolvenza del debitore, occorre rilevare che l'esiguità del credito depone circa la mancanza di risorse sufficienti ad onorare i debiti alla società.
Ne vi è alcuna contezza di beni patrimoniali o finanziari che potrebbero soddisfare le pretese creditorie.
Ne consegue che, pur rilevando che la società intimata è in stato di liquidazione volontaria, appare chiaro che anche la liquidazione del patrimonio sociale non consentirebbe comunque di assicurare 5
l'integrale soddisfacimento dei creditori ( si cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del
10/12/2020), circostanza che integra lo stato d'insolvenza irreversibile.
Alla luce di quanto sopra richiamato deve, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della ”. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Cosenza, alla Via Padre Martino Maria Milito n. 5, (p.i. ); P.IVA_1
2. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
3. Nomina curatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
4. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
5. Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI;;
6. dispone che il curatore proceda, secondo l'art. 193 CCII. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura 6
civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario,
autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
7. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 10 giugno 2025, ore 09:30 davanti al Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo);
8. Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
10. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
11. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
12. Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
13. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti 7