Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iachetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto, prot. n.-OMISSIS- con il quale il Questore di Cosenza ha respinto l’istanza prodotta dall’odierno ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso venatorio;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale ovvero in ogni caso commesso, anche se sconosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale e per i motivi in esso dedotti, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale era stata respinta la sua istanza tesa a ottenere il rinnovo del porto di fucile uso venatorio.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per resistere al ricorso, depositando documentazione.
In prossimità della trattazione, in data 11 novembre 2025, parte ricorrente depositava una memoria in cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza di “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio prende atto dell’attestazione di parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite possono compensarsi, attesa l’ampia discrezionalità in tema riconosciuta alla p.a. e la consistente motivazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.