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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 938 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in Parte_1 atti.
-OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti. CP_1
- OPPOSTA –
CP_2
-OPPOSTO CONTUMACE-
E
Controparte_3
-OPPOSTA CONTUMACE- E
Controparte_4
-OPPOSTA CONTUMACE-
NONCHE'
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Controparte_5 atti;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con ricorso depositato nella procedura esecutiva presso terzi n.5803/2021
RGE l'istante ha impugnato l'ordinanza con cui è stata dichiarata improcedibile l'esecuzione in virtù delle dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Ha dedotto la erroneità della valutazione del GE in quanto in particolare la negatività della dichiarazione di reiterando i motivi di opposizione già CP_1 esposti nella fase cautelare.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 dell'ordinanza.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
Nonostante la ritualità delle notifiche non si sono costituiti
[...]
, e per cui ne va Controparte_3 Controparte_4 CP_2 dichiarata la contumacia. Senza svolgimento di attività istruttoria rinviando all'udienza di precisazione delle conclusioni osservati i termini di cui all'art.189cpc, all'udienza del 14 ottobre
2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In punto di qualificazione della domanda, i motivi di doglianza formulati dall'odierno opponente si inquadrano nell'ambito di operatività di cui all' art.617 cpc in quanto con essa si contesta la regolarità dell'ordinanza.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione vada rigettata per le motivazioni di seguito illustrate le quali non possono prescindere da una sia pur breve ricostruzione dei fatti.
L'ordinanza impugnata è quella che nel respingere l'istanza cautelare avanzata dall'opponente in virtù del principio di litispendenza data la CP_2 contemporanea presenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le medesime motivazioni, così provvede: “atteso che, tuttavia, il pignoramento presso terzi non risulta perfezionato dal momento che le dichiarazioni dei terzi sono tutte negative: in particolare il terzo CDS dopo aver reso dichiarazione positiva ha CP_1 aggiornato la dichiarazione in data 27 gennaio 2022 dichiarando di non aver nulla da corrispondere al debitore;
sul punto sarà il creditore procedente a far valere in altra sede le responsabilità civili e penali del terzo o del debitore in ordine alla distrazione delle somme pignorate;
ritenuto, infine, che in ordine alla dichiarazione negativa del terzo CDS S.r.l. ai sensi dell'art. 549 c.p.c. non è rilevabile dalla documentazione in atti una eventuale situazione sostanziale diversa da quella prospettata dal terzo”.
Il terzo pignorato infatti ha documentato che il pignoramento era stato notificato il 27.08.2021 e successivamente era stata resa la dichiarazione di quantità precisando che il credito del sig. ammontava ad Euro 50.000,00 in CP_2 virtù dell'atto di vendita per notaio del 30.03.2021 , e che essendo stata la Per_1 detta somma rateizzata , erano stati rilasciati n° 2 titoli; che con Pec del
17.09.21 l'avv. Fucci chiedeva di conoscere quali titoli erano stati rilasciati in sede di stipula dell'atto di vendita;
che con comunicazione a mezzo Pec del
17.09.2021 inviata all'avv. Angela Fucci, difensore del creditore procedente, era stato specificato che i titoli, al tempo rilasciati, erano rappresentati da n° 2 assegni bancari, ( n° 9319455378-12 e 9319455379 -00), non trasferibili, emessi a favore del sig. , tratti su Filiale di Torre CP_2 Controparte_4
Annunziata, aventi scadenza, rispettivamente, il 30.11.2021 ed il 30.12.2021; che con nota racc. inviata in data 08.11.21 al sig. ( e per conoscenza CP_2 all'avv. Fucci) la ha richiesto la restituzione dei titoli suddetti, avendo CP_1 ricevuto dall'avv. Fucci notifica del pignoramento presso terzi in danno del detto
; che il sig. con comunicazione a mezzo raccomandata CP_2 CP_2 del 18.11.21, si rifiutava di consegnare i detti assegni, affermando che essi erano mezzi di pagamento della obbligazione nascente dall'atto di vendita per notaio che a seguito di tale comunicazione, la rendeva immediatamente Per_1 CP_1 edotto il creditore procedente a mezzo Pec del 27.11.2021. che la banca
[...]
filiale di Torre Annunziata non poteva bloccare il pagamento dei CP_4 suddetti assegni, in quanto essa espressamente richiedeva uno specifico Ordine di sequestro emesso dalla Autorità Giudiziaria;
che la non poteva non CP_1 pagare i detti assegni, in quanto si sarebbe esposta alla iscrizione nella Centrale
SC , nonché a revoca del fido bancario, che il primo dei suddetti assegni veniva regolarmente incassato dal sig. , mediante versamento sul CP_2 conto corrente a lui intestato, attivo presso Banca Mediolanum, filiale di Basiglio
(MI); che con comunicazione in data 10.12.21 a mezzo Pec la dava notizia CP_1 di tale evento al creditore procedente;
che anche il secondo dei suddetti assegni veniva regolarmente incassato dal sig. , mediante versamento sul CP_2 conto corrente a lui intestato attivo presso Banca Mediolanum, filiale di Basiglio
(MI).
Pertanto alla luce dello svolgimento causale degli accadimenti correttamente il GE in prime cure ha ritenuto che è onere del creditore procedente far valere eventuali responsabilità civili o penali del debitore e del terzo pignorato nelle sedi opportune censure del tutto inammissibili nell'opposizione agi atti esecutivi avverso l'ordinanza di improcedibilità.
Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
• DICHIARA la contumacia di , Controparte_3
, Controparte_4 CP_2
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di spese quantificate in euro Controparte_6
5881,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi per al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, lì 14 ottobre 2025
IlGiudice
Dr. ssa Linda Catagna