Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Nicoletta, Domenico Antonio Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti – ordinanze sindacali nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, del -OMISSIS- del Comune di Crotone, tutti notificati dalla Polizia Locale di Crotone in data -OMISSIS-, con cui è stato ordinato, “di sospendere l'attività svolta all'interno del -OMISSIS-“con decorrenza immediata e sino al ripristino di sufficienti idonee condizioni igienico sanitarie e strutturali, che dovranno essere accertate dal competente Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Crotone”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione verte sulla legittimità o meno delle ordinanze sindacali nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, del -OMISSIS- del comune di Crotone, tutte notificate dalla polizia locale di Crotone in data -OMISSIS-, con cui è stato ordinato ai ricorrenti di sospendere l’attività svolta all’interno del -OMISSIS-con decorrenza immediata e sino al ripristino di sufficienti idonee condizioni igienico sanitarie.
Nello specifico i ricorrenti, nella loro qualità di conduttori di box ubicati nel -OMISSIS-, all’interno dei quali svolgono commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, hanno proposto ricorso avverso le ordinanze sindacali indicate in epigrafe, con le quali è stato loro ordinato “ di sospendere l’attività svolta all’interno del -OMISSIS-“con decorrenza immediata e sino al ripristino di sufficienti idonee condizioni igienico sanitarie e strutturali, che dovranno essere accertate dal competente Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Crotone ”, avendo rilevato “ le seguenti carenze igienico sanitarie e strutturali: 1. Il locale deve essere dotato di idonea copertura, l’attuale copertura non impedisce l’ingresso di volatili e le deiezioni degli stessi, con potenziale rischio di contaminazioni degli alimenti ortofrutticoli; 2. Il pavimento del locale deve essere lastricato con materiale idoneo (l’attuale pavimentazione è realizzata con cemento del tipo industriale con soluzioni di discontinuità diffuse); 3. Occorre evitare promiscuità con prodotti non alimentari per evitare ricettacolo di ratti e animali striscianti; 4. Il locale deve essere dotato di spogliatoio e di servizio igienico per i dipendenti ”.
I ricorrenti deducono il proprio difetto di legittimazione passiva ad essere destinatari di dette ordinanze, in quanto le stesse avrebbero dovute essere notificate ai proprietari dei locali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 50 T.U.E.L., con particolare riferimento all'urgenza di provvedere, e violazione dell'art. 7 l. 241/1990.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio opponendo e contestando le deduzioni ricorsuali e chiedendone il respingimento.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata rigettata.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Con un primo motivo di ricorso si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti.
In particolare questi ultimi deducono l’erronea individuazione dei destinatari dei provvedimenti impugnati, sostenendo che i soggetti legittimamente destinatari delle ordinanze avrebbero dovuto essere individuati nei proprietari dei box nei quali l’attività veniva svolta, essendo gli stessi concessi in locazione.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Ed infatti, le carenze riscontrate in sede ispettiva attengono alla salubrità e all’idoneità delle condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui viene esercitata l’attività ortofrutticola, e dunque riguardano direttamente le modalità concrete di svolgimento dell’attività commerciale. Tali condizioni devono essere garantite dall’esercente l’attività, sul quale incombe l’obbligo di conformarsi alla normativa igienico-sanitaria vigente e al quale soltanto possono essere rivolte le contestazioni e le conseguenti prescrizioni.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha individuato nei ricorrenti, quali gestori ed esercenti dell’attività, i destinatari delle ordinanze impugnate, risultando del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la titolarità dominicale dei locali.
Con secondo motivo di ricorso si evidenzia eccesso di potere, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.
Anche tale motivo è infondato.
Dalla lettura delle ordinanze impugnate emerge infatti che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha richiesto al Sindaco di disporre la sospensione temporanea dell’attività ivi esercitata, fino all’avvenuto ripristino delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate in sede di sopralluogo, al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.
Risultano, pertanto, pienamente integrati i presupposti della contingenza e dell’urgenza richiesti dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, essendo stato accertato un rischio concreto e attuale di grave danno alla salute pubblica, determinato dalle fatiscenti condizioni igienico-sanitarie in cui risultavano esposti i prodotti agricoli destinati alla vendita.
La natura alimentare dei beni commercializzati e il conseguente elevato rischio di contaminazione rendevano necessaria l’adozione di una misura immediata ed incisiva, non essendo ravvisabili strumenti alternativi idonei a garantire un’adeguata tutela della salute, dell’igiene e dell’incolumità pubblica, se non mediante la sospensione dell’attività di vendita e deposito di derrate alimentari, fino al ripristino di condizioni strutturali e igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente.
Il provvedimento risulta, inoltre, adottato in tempi congrui, considerato che il Comune è stato informato degli esiti degli accertamenti in data 21 maggio 2021, e che il breve lasso temporale intercorso è stato necessario per consentire agli uffici comunali l’individuazione dei soggetti esercenti destinatari del sopralluogo e delle successive ordinanze.
La misura adottata appare, altresì, ragionevole e proporzionata, tenuto conto degli interessi coinvolti e della circostanza che la durata degli effetti del provvedimento è direttamente rimessa alla solerzia dei ricorrenti nel conformarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie, al fine di rimuovere le carenze accertate e mai specificamente contestate dagli stessi ricorrenti.
Con terzo motivo di ricorso si deduce omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Anche tale censura è infondata, poiché, in presenza di provvedimenti contingibili e urgenti adottati a tutela della salute pubblica, l’omissione in parola non determina alcun vizio dell’atto, non residuando margini di discrezionalità tali da consentire un contenuto diverso del provvedimento, né emergendo profili di incertezza del quadro normativo di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto perché infondato in fatto e in diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, che liquida forfettariamente in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | VO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.