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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI TA Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa LD IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3586 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Briguglio
( ), RT LA ( ) ed C.F._1 C.F._2
ET PE ( ) in virtù di procura generale alle C.F._3
liti per atto autenticato nelle firme dal notaio del 22.7.2020 rep. n. Per_1
188977 e procura speciale in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 14 E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Manuela Cannizzo
( in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale
di Roma pubblicata il 24.5.2022, a definizione del giudizio n. 54044/2021
R.G. (ripetizione di indebito in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 24.5.2022 il Tribunale di Roma,
adito in riassunzione a seguito della declaratoria d'incompetenza del
Tribunale di Ragusa, condannava al pagamento, in favore Parte_1
di , della somma di € 12.955,04, oltre interessi legali dal CP_1
20.4.2020 (atto di messa in mora) al saldo, a titolo di addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica, ritenuta indebitamente versata per il periodo maggio 2010-dicembre 2011, una volta intervenuta l'abolizione della legge interna istitutiva (art. 6, comma 1, lett. c, del d.l. n. 511/1988, conv.
nella l. n. 20/1989), per contrasto con la direttiva 2008/118/CE; disponeva altresì l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
pag. 2 di 14 2. Con atto di citazione notificato il 21.6.2022 ha Parte_1
proposto appello, articolato in cinque motivi, chiedendo che sia rigettata ogni domanda avanzata da e, per l'effetto, quest'ultima sia CP_1
condannata alla restituzione di quanto versato in esecuzione dell'ordinanza impugnata (€ 13.025,00), oltre interessi dal pagamento al saldo, o in via gradata, alla restituzione di quanto accertato come non dovuto in accoglimento del quarto motivo di gravame, oltre interessi .
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto o, in subordine, nell'ipotesi di riforma della sentenza, per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
4. Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 19.9.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la disposta la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. L'AP ha formulato cinque motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 2033 c.c., deducendo la mancanza dei requisiti richiesti per la ripetizione di indebito (mancanza di un titolo e conseguente pag. 3 di 14 dovere di eseguire il pagamento), in quanto la fonte legittimante la ripetizione risiederebbe in un contratto valido ed efficace tra utente e fornitore, mai contestato né dichiarato nullo o risolto nel giudizio di primo grado.
Aggiunge che la componente del prezzo, corrispondente al “rimborso” delle addizionali accise, sarebbe stata prevista nel contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente e il relativo importo,
corrispondente alle addizionali accise, sarebbe stato da Parte_1
corrisposto all'ente impositore, senza essere stato poi rimborsato.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe omesso di valutare che l'addebito delle addizionali era lecitamente e contrattualmente previsto e che la eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento di Parte_1
all'erario non poteva comportare il venir meno del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale è avvenuto il pagamento (dall'utente a
[...]
del quale è chiesta la ripetizione. Parte_1
Il motivo, sul quale non incide direttamente il mutato quadro normativo di riferimento di cui si dirà appresso, è infondato.
La disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 (conv. in l. n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 e vigente all'epoca della somministrazione per cui è causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa all'accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali. I
fornitori, d'altro canto, indicavano nelle condizioni di contratto il prezzo pag. 4 di 14 della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per l'accisa applicata all'energia e la sua addizionale, che non costituivano parte indistinta del prezzo, accettato dal cliente nella sua interezza, ma erano evidenziati come oneri tributari, quindi costi per il fornitore, oggetto appunto di mera rivalsa.
La conferma che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale. Ne discende che,
sul piano contrattuale è corretto ritenere che, al venir meno dell'imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa l'esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
A sostegno di tale ragionamento si richiama poi l'art. 14 del d.lgs. n.
504/1995, che ha previsto i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa, disponendo che «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
pag. 5 di 14 È evidente, dunque, che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario e, in assenza (come nella specie, per quanto si dirà di seguito), il pagamento diviene ripetibile, da parte del cliente finale nei confronti del fornitore e da questi nei confronti del percettore del tributo.
6. Con il secondo motivo l'AP lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 511/1988 e della direttiva n.
2008/118/CE e l'omessa motivazione, sostenendo che la disciplina interna che ha introdotto l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non sarebbe in contrasto con la direttiva, sia perché l'imposizione persegue finalità specifiche, come richiesto dalla disciplina unionale, sia perché
comunque non si tratta di un tributo autonomo, ma di un mero incremento quantitativo dell'accisa, a cui va a sommarsi in un rapporto di mera accessorietà, liberamente determinabile dai singoli stati in base alla loro discrezionalità.
7. Con il terzo motivo lamenta la violazione e la falsa Parte_1
applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, affermando l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n. 2008/118/CE, avrebbe disapplicato la normativa interna, in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive
UE.
8. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione,
non meritano accoglimento.
Rispetto alle questioni prospettate con tali motivi assume rilievo dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della pag. 6 di 14 addizionale oggetto della domanda di ripetizione, menzionata da entrambe le parti nelle note difensive finali, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 15.4.2025,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2,
della direttiva n. 2008/118/CE, definitivamente dichiarando, ora per allora,
la contrarietà dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e, segnatamente, alla direttiva n. 2008/118/CE,
da cui discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale tributo.
E invero, la Corte costituzionale, sulla premessa della non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha escluso che l'addizionale provinciale in questione rispettasse il requisito di legittimità della finalità specifica espressamente richiesto dall'art. 1, par. 2,
Direttiva n. 2008/118/CE.
L'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame ,
che spiega i suoi effetti ex tunc nella specie, non essendo il rapporto per cui
è causa esaurito (oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a Parte_1
titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento), assorbe ogni questione sottesa ai motivi di appello;
pag. 7 di 14 ciò tenuto conto che la Corte costituzionale (al par. 8.2) ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e.
orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).
La stessa nelle note del 23.9.2025 riconosce la rilevanza Parte_1
decisiva della sentenza n. 43/2025 sulle questioni oggetto del terzo e quarto motivo di appello. Richiama altresì la recente sentenza della S.C. del
24.6.2025 n. 16992, che, nel decidere una causa avente analogo oggetto, ha affermato il principio per cui «In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del
1988, come convertito e sostituito ». (v., negli stessi termini, Cass. 22.5.2025
n. 13740, nonché Cass. 30.6.2025 n. 17643, prodotta dalla parte appellata nelle note del 29.9.2025).
Si deve concludere, pertanto, per la conferma della pronuncia impugnata laddove ha accolto la domanda di ripetizione di indebito di verso CP_1
il fornitore di energia elettrica cui ha versato l'addizionale a titolo di rivalsa;
ciò a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma interna, per contrasto con l'art. 1 della direttiva
118/2008/CE, operata dal giudice di primo grado nell'ambito di una pag. 8 di 14 controversia tra privati (valutazione che andrebbe compiuta alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11.4.2024, causa C-
316/22), essendo stata detta norma dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avev a indotto il primo giudice a disapplicarla.
9. Resta da esaminare il quarto motivo, con cui l'AP contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha quantificato in € 12.955,04
l'ammontare della componente di prezzo addebitata da in Parte_1
fattura all'utente e corrispondente alle addizionali versate dal fornitore all'ente impositore. In realtà, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'importo inferiore di € 12.135,04, contabilizzando gli accrediti effettuati da nelle bollette di storno emesse a rettifica, sulla base dei Parte_1
consumi effettivi.
In particolare, secondo l'AP sarebbe errata la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove afferma che «La convenuta [avrebbe] invero riversato in atti, come propri docc.
9-26 in formato zip, centinaia di fatture in relazione ai vari PoD relativi alla fornitura per cui è causa, senza individuare partitamente i pretesi accrediti e senza consentire al Giudice di individuare esattamente quale fosse il documento di riferimento».
, invece, avrebbe depositato un documento di riepilogo (doc. 8), Parte_1
nel quale erano state ordinate per codice cliente le diciotto diverse forniture,
in relazione alle quali AP s.r.l. aveva agito in giudizio , e poi erano state elencate le fatture emesse da nel periodo oggetto della richiesta Parte_1
restitutoria (maggio 2010 – dicembre 2011) con il relativo importo pag. 9 di 14 accreditato a titolo di addizionale;
documento in base al quale era possibile verificare la correttezza del conteggio indicato.
L'AP aggiunge che il primo giudice avrebbe omesso di valutare che la controparte non aveva provato gli importi richiesti in ripetizione,
reputando sufficiente il mancato inoltro da parte di di messe in Parte_1
mora e l'implicito riconoscimento, nella sua contestazione, quanto meno della somma di € 12.135,04.
Si duole, infine, del termine iniziale di decorrenza degli interessi, il quale,
stante la sua buona fede, non doveva individuarsi nella messa in mora stragiudiziale (20.4.2020), ma tutt'al più nella domanda giudiziale.
Le censure sono prive di pregio .
9.1. Si osserva, innanzitutto, che AP s.r.l. ha depositato, unitamente al ricorso introduttivo (doc. 2), tutte le fatture riferite al period o in questione,
nelle quali è indicata l'addizionale sull'accisa, il cui importo è dunque inglobato nel prezzo da pagare;
dette fatture, per alcun e delle quali sono stati prodotti la distinta di pagamento o l'estratto di conto corrente bancario,
riportano la dizione che i precedenti pagamenti sono regolari.
Le deduzioni di la quale, nel costituirsi in giudizio, Parte_1
aveva chiesto la riduzione della somma richiesta in conseguenza di alcuni accrediti effettuati nelle fatture di storno, «sempre che controparte – sulla
quale incombe il relativo onere, sin qui non assolto – dimostri di aver
corrisposto a gli importi di cui alla domanda di ripetizione» (par. 4 Pt_1
comparsa di risposta), sono state correttamente ritenute dal giudice di primo grado generiche e, come tali, inidonee a superare quanto risultava dalla pag. 10 di 14 documentazione prodotta dalla controparte;
ciò anche a fronte anche dell'assenza di atti di messa in mora emessi da per il mancato Parte_1
pagamento.
9.2. Anche in ordine agli eccepiti parziali pagamenti estintivi (per un totale di € 820,00) si condividono le conclusioni cui è giunto il primo giudice,
circa il mancato assolvimento da parte di dell'onere sulla Parte_1
medesima incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'esame delle centinaia di fatture prodotte, emesse nel corso del rapporto per i diciotto POD in uso a AP s.r.l., che comprendono anche fatture relative a periodi estranei all'oggetto del giudizio (perché precedenti a maggio 2010) e fatture nelle quali non sono stati effettuati gli accrediti in questione, non consente di affermare che le somme per addizionale accise
“stornate” vadano scomputate per intero dall'importo da restituire (e restituito) all'utente a titolo di indebito, sì da arrivare al minore importo di €
12.135,04, indicato nel riepilogo addebiti addizionali prodotto in primo grado e richiamato nell'atto di appello (doc. 8).
In particolare, la Corte evidenzia, da un lato, che l'AP, al fine di superare gli argomenti posti dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto dell'eccezione di pagamento, non ha compiuto una verifica dettagliata di ciascuna delle fatture prodotte, anche a mezzo di una consulenza tecnica di parte, rimettendo al giudicante il necessario accertamento sulla copiosa documentazione prodotta;
dall'altro, che dall'esame delle fatture nelle quali sono stati operati gli accrediti per addizionale provinciale accise, emerge che il totale delle imposte da pagare,
pag. 11 di 14 indicato nell'apposita sezione, tiene conto di tali accrediti (riportati come operazioni di segno negativo;
ad esempio, “- 61,88”, “- 68,07”), sicché
l'importo finale indicato nelle fatture, che è stato poi corrisposto da AP
s.r.l., è calcolato già al netto degli accrediti in questione.
In altre parole, al fine provare l'avvenuto pagamento parziale, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare che gli importi chiesti in Parte_1
restituzione dalla controparte per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale non tengono conto degli accrediti effettuati nel corso del rapporto e riportati nelle fatture e vadano quindi decurtati nei termini indicati.
9.3. Infine, per rigettare la censura concernente la decorrenza degli interessi,
è sufficiente richiamare il costante orientamento della S.C., secondo cui , in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
“domanda”, contenuta nell 'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c. (Cass. S.U. 13.6.2019 n. 15895, ripresa da numerose successive, tra cui ,
la recente Cass. ord. 11.4.2024 n. 9757). Corretta appare, quindi, la decisione impugnata, che ha individuato il dies a quo nella lettera del
20.4.2020, trasmessa via pec a contenente la diffida per Parte_1
la ripetizione di quanto indebitamente versato.
pag. 12 di 14 10. Il quinto motivo, attinente alle spese di lite (condanna della parte appellata al relativo pagamento, in caso di riforma della pronuncia impugnata), resta assorbito dal rigetto dell'appello.
11. Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto trattate, interessate da giurisprudenza di merito contrastante all'epoca dell'introduzione della causa e, soprattutto, delle citate pronunce della e della Corte costituzionale Pt_2
intervenute nel corso del giudizio di appello , che hanno mutato in modo rilevante il quadro di riferimento, portando a definire, da ultimo, le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza d ella pronuncia di illegittimità
costituzionale intervenuta dopo la proposizione dell'appello.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'AP di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass.
S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicata il
24.5.2022, a definizione del giudizio n. 54044/2021 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 13 di 14 2. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'AP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 9.10.2015
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD IN - - MI TA -
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