Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato GIULIETTA VALENTI RADICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVID EMMI ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Verdi n. 281, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1)- I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
2)- I figli minori ed restano affidati ad entrambi i genitori con PE Persona_2 collocamento, domicilio prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre che rimarrà ad abitare nell'abitazione di Via per Corte Capanni n. 253/B- essendo subentrata Controparte_1 nel contratto di locazione stipulato in data 21.6.2019 dal sig. con i SIg. e Pt_1 Controparte_2
(contratto registrato al n. 2780 Serie III dell'Agenzia delle Entrate di Lucca), si Controparte_3 produce copia atto di subentro (doc.7) Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà
1
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che tali decisioni verranno assunte autonomamente durante i periodi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore. Durante i periodi di permanenza con i figli i coniugi si impegnano a non coinvolgere soggetti terzi, con cui intrattengano relazioni affettive, fino a quando dette relazioni si possano considerare stabili. I coniugi si impegnano reciprocamente a tenere tra loro, in presenza dei figli, comportamenti civili e corretti e a non denigrare, con parole e/o atti, l'altro genitore.
3)- I tempi di permanenza dei figli presso il padre sono regolati nel modo seguente: Il padre concordemente con la madre dei minori e compatibilmente con gli impegni degli stessi si recherà a prelevare i figli il mercoledì pomeriggio, si tratterrà con gli stessi riportandoli a casa dopo cena non oltre le ore 21,30. Nonché, a settimane alterne, i figli minori ed PE Persona_2 trascorreranno con il padre il fine settimana dal venerdì pomeriggio dalle ore 19,00 quando lo stesso si recherà a prenderli presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera dopo cena non oltre le ore 21 quanto il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre ad anni alterni o il giorno di Natale o quello di Santo
Stefano, nonché per le ulteriori festività di Capodanno, Epifania, Pasqua o Pasquetta i ricorrenti seguiranno il criterio di alternanza annuale. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine dell'anno scolastico. Fatti salvi ulteriori o diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli;
4)- I beni mobili ed arredi che si trovano nella casa familiare rimangono a disposizione della SI.ra e dei figli ad eccezione della macchia del caffè di proprietà del SI. e dei suoi Parte_1 Pt_1 propri effetti personali che lo stesso ritirerà al momento del rilascio della casa familiare. Il SI. Pt_1 autorizza fin da subito la SI.ra a donare e/o gettare e/o vendere i suoi beni lasciati Parte_1 nella casa coniugale al momento del rilascio non ritirati nel termine di mesi 1 (uno) liberando la stessa da qualsiasi sua futura pretesa. Del pari la SI.ra dichiara di nulla avere a Parte_1 pretendere dal SI. a qualsiasi titolo, anche di spese, che la stessa dovesse sostenere per la Pt_1 donazione/vendita/rimozione dei suddetti beni. Il SI. si impegna entro il termine di giorni 30 Pt_1
(trenta) dalla firma del presente ricorso, a trasferire, con regolare passaggio a suo carico ed onere, la proprietà della vettura Ford targata EB917VH, alla SI.ra che già ha in uso la vettura e Pt_1 la stessa si farà carico di tutte le spese successive (a titolo di mero esempio bollo, assicurazione, revisione ecc…). La signora si assume l'onere di pagare eventuali sanzioni amministrative Pt_1 relative a violazioni del codice della strada fino all'ufficializzazione del passaggio di proprietà, essendo di fatto in possesso del mezzo. Il SI. , in accordo con la SI.ra ha già rilasciato Pt_1 Pt_1 in data 3.9.2024 la casa coniugale ed attualmente è domiciliato in via Pomaia, n. 30 Massarosa (LU)
e si impegna a trasferirvi anche la residenza anagrafica.
5)- I ricorrenti si autorizzano fin da subito in via reciproca, il rispettivo ausilio di parenti e/o babysitter in orario diurno e/o notturno, senza pretesa di preventiva approvazione e/o presentazione, con l'onere di avvisare preventivamente per le vie brevi l'altro coniuge. Le spese relative a tali ausili saranno a carico del genitore che li attiverà per i giorni di sua competenza.
6)- Il SInor si impegna ed obbliga a corrispondere alla SInora Parte_2 Parte_1
2 Chirlane, entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese, la somma di Euro 200 (Euro duecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio per un totale quindi di Euro 400,00=
(Euro quattrocento/zero) mensili da versare sul conto corrente intestato alla stessa le cui coordinate la SI.ra si riserva di comunicare al marito. Tale somma sarà rivalutabile Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di dicembre
2024 L'assegno unico per ciascun figlio (attualmente circa € 198 per ciascun figlio e dunque in totale
€ 396) continuerà ad essere richiesto dal SI. e lo stesso si impegna ed obbliga a Parte_2 corrisponderlo interamente ogni mese alla SI.ra tramite accredito sul conto Parte_1 corrente alla stessa intestato. Nel caso in cui, per una qualche ragione, l'importo dell'assegno unico dovesse essere decurtato, il SI. si impegna fin da ora a corrispondere alla SI.ra Pt_1 Parte_1
, oltre all'importo dell'assegno unico percepito, anche la relativa differenza (ad esempio se
[...]
l'assegno dovesse essere diminuito da € 198 ad € 170, il sig. corrisponderà € 170 di assegno Pt_1 oltre € 28 di differenza per ciascun figlio) Quando la SI.ra verrà assunta a tempo Parte_1 indeterminato la stessa potrà richiedere l'assegno unico previo avviso al SI. il quale, da quel Pt_1 momento, corrisponderà alla SInora , entro e non oltre il giorno 18 Parte_1 di ogni mese, la somma di Euro 250 (Euro duecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio per un totale quindi di Euro 500,00= (Euro cinquecento/00) mensili.
7)- Il SI. si impegna ed obbliga a corrispondere alla SInora il Parte_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie relative ai figli da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 allegato e sottoscritto al presente ricorso che qui si produce e rubrica come doc. 8.
8)- Per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Nei casi di vacanze con i figli i coniugi dovranno tempestivamente indicare all'altro coniuge il luogo di destinazione, il periodo di durata della vacanza e un recapito di emergenza. I documenti dei figli ed (ad esempio carta di identità, tessera sanitaria, PE Persona_2 passaporto) verranno custoditi dalla madre e il padre potrà richiederli tutte le volte che serviranno con semplice richiesta per le vie brevi alla madre. I coniugi si impegnano a non uscire dall'Italia con i figli fino a quando non abbiano compiuto il dodicesimo anno di vita salvo diverso accordo. Fin da ora i coniugi concordano la possibilità per i figli di recarsi in Brasile con la madre per poter svolgere tutte le operazioni burocratiche relative alla richiesta di cittadinanza brasiliana da aggiungere alla cittadinanza italiana e per ottenere i relativi documenti.
9)- I coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Icoaraci (BRASILE) il 13/1/2010, dal quale sono nati i due figli PE
(nato l'[...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Icoaraci (BRASILE) in data 13/1/2010, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villacidro (SU) all'Atto Numero
5, Parte II, Serie C, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villacidro (SU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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