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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3299 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.07.1974 e ivi residente in [...]n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LA OL (P.e.c. in Chioggia (VE), Vicolo Salice n. 6, Email_1
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]n. 9), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Vianello
(PEC: , in Chioggia (VE) Borgo San Giovanni 1155/A che lo Email_2
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025 che di seguito si riproducono: “pronuncia di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli e vengono affidati ex art. 155 c.c. ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre e pertanto la loro residenza coinciderà con quella della stessa. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Nella casa familiare sita in Chioggia (Ve), Vicolo Azalea n.
9, di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere quest'ultima con i figli, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
4. Il diritto di visita dei figli e dovrà essere Per_1 Per_2
gestito compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi/sportivi dei minori nonché degli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Il padre terrà con sé i figli e con le seguenti Per_1 Per_2
modalità: I pomeriggi in cui il figlio sarà libero da scuola potrà stare con il padre e almeno Per_2
nel numero di due a settimana. Il figlio potrà anche stare con il padre a fine settimana alterni ed il periodo delle vacanze da scuola per periodi più lunghi. Nulla si dispone per la figlia oramai Per_1
prossima alla maggiore età che potrà vedere il padre quando vorrà. Questa regolamentazione deve ritenersi elastica e può essere modificata di comune intesa tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni ricreativi e di studio dei minori 5. Il sig. , a Parte_2
titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo pari ad €. 300,00, complessi di € 150,00, per ciascuno dei figli sino al raggiungimento della rispettiva autonomia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie che verranno elencate infra. L'assegno
Unico e Universale e/o ogni altro emolumento equivalente verrà percepito esclusivamente dalla madre, che potrà usufruire al 100% anche delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa.
6. le parti sin da ora si rilasciano il consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto. Con riferimento ai figli minori eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati di volta in volta ed in caso di dissenso tra i coniugi, la decisione verrà rimessa al Giudice Tutelare di Venezia;
7. la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni in appresso riportate ed in ogni caso previste dal Protocolo del Tribunale di Venezia del
20.09.2019. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo inizio anno, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione e divorzio. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Spese scolastiche libri scolastici, spese per la dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime attività il limite di spesa è di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione e divorzio. Spese mediche Tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. Spese di natura ludica e parasportiva Spese relative ad un'attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non deve superare
€ 400,00 euro l'anno. Altre spese Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni privati;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequentazione del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitersurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta, per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio, centri ricreativi estivi quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per conseguimento della patente (corso e lezioni) di guida nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario. ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti ”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in data 15.01.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 4 , parte I, dell'anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (n. 06.09.2007) e (n. 16.07.2011). Per_1 Per_2
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
16.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli. Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 15.01.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 4, parte I, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3299 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.07.1974 e ivi residente in [...]n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LA OL (P.e.c. in Chioggia (VE), Vicolo Salice n. 6, Email_1
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]n. 9), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Vianello
(PEC: , in Chioggia (VE) Borgo San Giovanni 1155/A che lo Email_2
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025 che di seguito si riproducono: “pronuncia di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli e vengono affidati ex art. 155 c.c. ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre e pertanto la loro residenza coinciderà con quella della stessa. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Nella casa familiare sita in Chioggia (Ve), Vicolo Azalea n.
9, di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere quest'ultima con i figli, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
4. Il diritto di visita dei figli e dovrà essere Per_1 Per_2
gestito compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi/sportivi dei minori nonché degli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Il padre terrà con sé i figli e con le seguenti Per_1 Per_2
modalità: I pomeriggi in cui il figlio sarà libero da scuola potrà stare con il padre e almeno Per_2
nel numero di due a settimana. Il figlio potrà anche stare con il padre a fine settimana alterni ed il periodo delle vacanze da scuola per periodi più lunghi. Nulla si dispone per la figlia oramai Per_1
prossima alla maggiore età che potrà vedere il padre quando vorrà. Questa regolamentazione deve ritenersi elastica e può essere modificata di comune intesa tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni ricreativi e di studio dei minori 5. Il sig. , a Parte_2
titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo pari ad €. 300,00, complessi di € 150,00, per ciascuno dei figli sino al raggiungimento della rispettiva autonomia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie che verranno elencate infra. L'assegno
Unico e Universale e/o ogni altro emolumento equivalente verrà percepito esclusivamente dalla madre, che potrà usufruire al 100% anche delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa.
6. le parti sin da ora si rilasciano il consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto. Con riferimento ai figli minori eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati di volta in volta ed in caso di dissenso tra i coniugi, la decisione verrà rimessa al Giudice Tutelare di Venezia;
7. la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni in appresso riportate ed in ogni caso previste dal Protocolo del Tribunale di Venezia del
20.09.2019. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo inizio anno, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione e divorzio. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Spese scolastiche libri scolastici, spese per la dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime attività il limite di spesa è di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione e divorzio. Spese mediche Tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. Spese di natura ludica e parasportiva Spese relative ad un'attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non deve superare
€ 400,00 euro l'anno. Altre spese Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni privati;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequentazione del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitersurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta, per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio, centri ricreativi estivi quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per conseguimento della patente (corso e lezioni) di guida nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario. ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti ”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in data 15.01.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 4 , parte I, dell'anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (n. 06.09.2007) e (n. 16.07.2011). Per_1 Per_2
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
16.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli. Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 15.01.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 4, parte I, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore