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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1894/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Federico Cesaroni Parte_1
-appellante-
contro
, , con il patrocinio dell'avv. Pietro Santagada Controparte_1 Controparte_2
-appellati- in punto di: appello avverso la sentenza n. 1333/2022 del Tribunale di Bologna del 9/05/2022 e pubblicata il 20/05/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- PRONUNCIARE la nullità della Sentenza di 1° grado;
NEL MERITO
pagina 1 di 6 - ACCOGLIERE l'appello proposto dall'Avv. e, in riforma della Sentenza di 1° Parte_1 grado, revocare il decreto ingiuntivo n. 6249/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.12.2020. Con condanna degli appellati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la ecc.ma Corte di Appello di Bologna respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.1333/2022 del 20.05.2022, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6249/2020 del 30/12/2020 con il quale il Tribunale di Bologna gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.875,56, oltre accessori in favore di e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 restituzione parziale di compensi dagli opposti versatigli a titolo di compensi professionali e sulla base di un provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto all'avv. la somma di € Pt_1
26.613,46 in luogo di quella riconosciutagli in un precedente provvedimento del medesimo Tribunale di € 33,489,01.
Contestava la pretesa creditoria azionata in monitorio sostenendone l'infondatezza e l'erroneità e concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituivano i convenuti e i quai contestavano le avverse Controparte_1 Controparte_2 deduzioni e richiedevano il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n.1333/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 1718/2021, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il giudizio costituiva il continuum di precedenti controversie tra le stesse parti, evidenziava: -che l'avv. a mezzo del decreto ingiuntivo n. 1301 del 2/03/2016 Pt_1 aveva intimato agli opposti il pagamento della somma di € 20.250,00 a titolo di compensi professionali, senza però che lo stesso decreto avesse statuito in merito agli accessori di legge, per i quali agli stessi opponenti veniva notificato ulteriore atto di precetto per € 8.203,94, cui seguiva giudizio di opposizione conclusosi con sentenza n. 20864/2017 di rigetto e col pagamento dell'avv. della Pt_1 somma di € 10.193,96; seguiva ulteriore decreto ingiuntivo n. 1944/2018 per la somma di € 26.139,16, tempestivamente opposto;
-che riuniti i due giudizi di opposizione, (ordinanza del 15-18 ottobre 2019) il Tribunale, revocati gli opposti decreti ingiuntivi, condannava i al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 22.662,18 oltre interessi e due terzi delle spese processuali liquidate per Pt_1 l'intero in € 4.835,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ulteriormente rilevava che la richiamata ordinanza del 15-18 ottobre 2019 (impugnata a mezzo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.), nell'accertare nel merito l'oggetto delle pretese azionate in monitorio, ridefiniva la pretesa creditoria del nel quantum, per cui con la revoca Pt_1 degli opposti decreti ingiuntivi, aveva prodotto l'effetto sostituivo ex art. 653 comma 1 seconda parte c.p.c.
Il Tribunale , quindi, rilevava che occorreva verificare se la proposizione del ricorso straordinario costituiva causa ostativa al recupero delle somme in eccedenza versate dai stante CP_1 l'assorbenza della questione rispetto all'accertamento dell'indebito.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, mediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità, rilevava la piena idoneità dell'ordinanza del 15-18 ottobre 2019 ad esplicare effetti esecutivi, stante la natura di pronuncia definitiva.
Riteneva inconferenti i richiami dell'opponente alla sentenza n. 20864/2017 (processo di opposizione a precetto afferente alla fase esecutiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1301/2016) con cui i erano stati condannati al pagamento degli accessori relativi al compenso CP_1 professionale dovuto per legge in quel procedimento monitorio, omessi, secondo la pronuncia, “per mera dimenticanza”, in quanto costituiva thema decidendum ultroneo (limitato ad una controversia sorta nell'ambito della fase esecutiva del richiamato decreto 1301/2016) e comunque già affrontato dalla ordinanza 15-18 ottobre 2019 che, accertato il minor credito di € 22.662,18, aveva precisato che erano nella medesima ordinanza “già conteggiate appunto le maggiorazioni del 15% per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per IVA”
Il Tribunale poi riteneva non pertinente la circostanza che la somma di € 10.193,96 fosse stata pagata al professionista formalmente in forza della richiamata sentenza n.20864/2017, stante il legame con la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1301/2016, in quanto la citata sentenza aveva precipua funzione integrativa del decreto ingiuntivo, per cui qualora il decreto ingiuntivo avesse provveduto correttamente sulle spese, la revoca operata dalla predetta ordinanza avrebbe travolto anche quel capo.
Richiamato il principio per cui in caso di riforma di sentenza già posta in esecuzione, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo poi riformato ma anche le somme corrisposte per rifusione spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, riteneva non conciliabile con il sistema che una “svista” compiuta dal giudice del decreto ingiuntivo n. 1301/2016 potesse produrre un indebito vantaggio a favore dell'opponente Pt_1
Rilevato infine che risultava documentalmente provata la circostanza del pagamento da parte dei della somma di € 6.875,56 eccedente rispetto a quella successivamente accertata, il Tribunale CP_1 rigettava l'opposizione confermando l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore degli opposti.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, con rigetto della domanda Parte_1 azionata monitoriamente dagli appellati.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con unico motivo di impugnazione, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione (omesso esame di questione giuridica decisiva per il giudizio) e violazione e/o erronea applicazione di norme art.336 c.2 e art.653 c.2 c.p.c. “, l'appellante sostiene che la gravata sentenza difetta di motivazione in ordine alla questione di diritto «se la Sentenza del Tribunale di Bologna n.
20864/17 (RG n. 4840/2017), debba o meno considerarsi, nonostante il suo passaggio in giudicato
(come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2021: doc. 5 allegato all'Atto di citazione nel processo di primo grado), provvedimento “dipendente” dall'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15- 18 ottobre 2019 (RG n. 5980/2016), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 336, comma 2 e 653, comma 2 del Codice di rito;
e se, all'esito della verifica di tale condizione, si debba riconoscere o meno all'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15- pagina 3 di 6 18 ottobre 2019, una valenza espansiva esterna idonea ex se a travolgere l'autorità della “res iudicata” della Sentenza del Tribunale di Bologna n. 20864/17».
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli atti del processo (atti defensionali, documentazione) ai fini della ricostruzione della vicenda in esame, è emerso che :-il Tribunale di Bologna con il decreto ingiuntivo n. 6249/2020 aveva intimato all'avv. il pagamento della somma di € 6.875,56 in favore Parte_1 di e a titolo di compensi professionali indebitamente versati da Controparte_1 Controparte_2 questi ultimi al primo, secondo quanto statuito dall'ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna del 15-18 ottobre 2019 (che aveva tra l'altro statuito la riunione di due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti, quello relativo al decreto ingiuntivo n. 1301/2016 e quello n.
1944/2018); -che il decreto ingiuntivo n. 1301/2016 aveva intimato a e Controparte_1 CP_2 il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 20.250,00 a titolo di
[...] Parte_1 compensi professionali;
-che successivamente, non avendo il citato d.i. n. 1301/2016 liquidato gli accessori di legge, l'avv. aveva notificato ulteriore atto di precetto per € 8.203,94, opposto dai Pt_1
il cui giudizio di opposizione veniva rigettato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. CP_1 20864/2017 e con il pagamento della somma di € 10.193,96, cui seguiva la notifica da parte dell'avv. del d.i. n. 1944/2018 per la somma di 26.139,16, tempestivamente opposto dai -che Pt_1 CP_1 riuniti i due procedimenti di opposizione, il Tribunale di Bologna con ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019 provvedeva a revocare i richiamati decreti ingiuntivi e a condannare i al CP_1 pagamento in favore dell'avv. della minor somma di € 22.662,18, oltre interessi e due terzi Pt_1 delle spese processuali;
-che avverso l'ordinanza collegiale 15-18 ottobre 2019 l'avv. ha Pt_1 interposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; -che con l'atto di opposizione al d.i. n. 6249/2020 l'avv. ha sostenuto che il titolo in base al quale aveva azionato la procedura monitoria di cui Pt_1 all'ingiunzione n. 1301/2016 non poteva ritenersi decaduto in ragione della revoca del detto decreto ingiuntivo, in quanto la vicenda inter partes aveva acquistato autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. con il passaggio in giudicato della sentenza n. 20864/2017 che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai e che comunque non poteva attribuirsi valenza riformatoria sull'an debeatur CP_1 all'ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019, stante l'autonomia del giudicato della richiamata sentenza n. 20864/2017, che essendosi pronunciata solo sulla questione della debenza degli accessori non ricompresi nel d.i. n. 1301/2016, non poteva ritenersi dipendente dal giudizio di opposizione, con conseguente difetto dei requisiti di operatività dell'art. 336, comma 2 c.p.c. relativo all'effetto esterno del giudicato e dell'art. 653 c.p.c. relativo all'effetto sostitutivo della sentenza in caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
-che e avevano Controparte_1 Controparte_2 contestato quanto dedotto dall'avv. a sostegno della spiegata opposizione, allegando che Pt_1 quest'ultimo non aveva considerato la circostanza che al momento in cui i primi avevano spiegato opposizione al precetto loro notificato dall'avv. e quindi nell'esecuzione, allo scopo di evitare Pt_1 il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle già liquidate in ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il creditore procedente esecutivamente agiva sulla base di un titolo, dichiarato in un primo momento provvisoriamente esecutivo e, successivamente revocato con l'ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019, poi rilevando che, quantunque è possibile iniziare l'esecuzione forzata prima del passaggio in giudicato della sentenza, tuttavia colui che mette in esecuzione un titolo (non definitivamente esecutivo) assume su di sé il rischio, come nel caso di specie, dell'eventuale caducazione del medesimo titolo, allegando infine che il giudizio di opposizione all'esecuzione (conclusosi con sentenza n. 20864/2017) aveva esclusivamente statuito che in forza del d.i. n.
1301/2016, provvisoriamente esecutivo, dovevano essere corrisposte le ulteriori somme (accessori) indicate nel precetto opposto.
Ora, secondo quanto statuito dalla S.C. “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in pagina 4 di 6 appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.” (Cass. n.19296/2005)
Inoltre, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”. (Cass. n. 10229/2002)
Infine, “Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio consegue – senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza – la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto.” (Cass. n. 5192/1999)
Ora, in applicazione dei principi sopra esposti, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna del 15-18 ottobre 2019, dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti di opposizione e revocati i due decreti ingiuntivi opposti, aveva accertato nel merito le pretese azionate dall'avv. in monitorio, Pt_1 così ridefinendo e rideterminando il quantum effettivamente spettante creditore procedente e con conseguente effetto sostitutivo della ordinanza collegiale con i due revocati decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 653, comma 1, seconda parte c.p.c.
Ne consegue che correttamente il primo giudice, con condivisa motivazione della Corte, ha rigettato l'opposizione spiegata dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 6249/2020, con cui era stato Pt_1 intimata all'opponente/appellante la restituzione agli opposti/appellati la restituzione della somma di € 6.875, 56, a titolo di indebita percezione di somme.
L'appello viene conclusivamente rigettato con conferma della gravata sentenza e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso la sentenza n. 1333/2022 del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido tra di loro delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1894/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Federico Cesaroni Parte_1
-appellante-
contro
, , con il patrocinio dell'avv. Pietro Santagada Controparte_1 Controparte_2
-appellati- in punto di: appello avverso la sentenza n. 1333/2022 del Tribunale di Bologna del 9/05/2022 e pubblicata il 20/05/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- PRONUNCIARE la nullità della Sentenza di 1° grado;
NEL MERITO
pagina 1 di 6 - ACCOGLIERE l'appello proposto dall'Avv. e, in riforma della Sentenza di 1° Parte_1 grado, revocare il decreto ingiuntivo n. 6249/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.12.2020. Con condanna degli appellati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la ecc.ma Corte di Appello di Bologna respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.1333/2022 del 20.05.2022, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6249/2020 del 30/12/2020 con il quale il Tribunale di Bologna gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.875,56, oltre accessori in favore di e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 restituzione parziale di compensi dagli opposti versatigli a titolo di compensi professionali e sulla base di un provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto all'avv. la somma di € Pt_1
26.613,46 in luogo di quella riconosciutagli in un precedente provvedimento del medesimo Tribunale di € 33,489,01.
Contestava la pretesa creditoria azionata in monitorio sostenendone l'infondatezza e l'erroneità e concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituivano i convenuti e i quai contestavano le avverse Controparte_1 Controparte_2 deduzioni e richiedevano il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n.1333/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 1718/2021, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il giudizio costituiva il continuum di precedenti controversie tra le stesse parti, evidenziava: -che l'avv. a mezzo del decreto ingiuntivo n. 1301 del 2/03/2016 Pt_1 aveva intimato agli opposti il pagamento della somma di € 20.250,00 a titolo di compensi professionali, senza però che lo stesso decreto avesse statuito in merito agli accessori di legge, per i quali agli stessi opponenti veniva notificato ulteriore atto di precetto per € 8.203,94, cui seguiva giudizio di opposizione conclusosi con sentenza n. 20864/2017 di rigetto e col pagamento dell'avv. della Pt_1 somma di € 10.193,96; seguiva ulteriore decreto ingiuntivo n. 1944/2018 per la somma di € 26.139,16, tempestivamente opposto;
-che riuniti i due giudizi di opposizione, (ordinanza del 15-18 ottobre 2019) il Tribunale, revocati gli opposti decreti ingiuntivi, condannava i al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 22.662,18 oltre interessi e due terzi delle spese processuali liquidate per Pt_1 l'intero in € 4.835,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ulteriormente rilevava che la richiamata ordinanza del 15-18 ottobre 2019 (impugnata a mezzo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.), nell'accertare nel merito l'oggetto delle pretese azionate in monitorio, ridefiniva la pretesa creditoria del nel quantum, per cui con la revoca Pt_1 degli opposti decreti ingiuntivi, aveva prodotto l'effetto sostituivo ex art. 653 comma 1 seconda parte c.p.c.
Il Tribunale , quindi, rilevava che occorreva verificare se la proposizione del ricorso straordinario costituiva causa ostativa al recupero delle somme in eccedenza versate dai stante CP_1 l'assorbenza della questione rispetto all'accertamento dell'indebito.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, mediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità, rilevava la piena idoneità dell'ordinanza del 15-18 ottobre 2019 ad esplicare effetti esecutivi, stante la natura di pronuncia definitiva.
Riteneva inconferenti i richiami dell'opponente alla sentenza n. 20864/2017 (processo di opposizione a precetto afferente alla fase esecutiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1301/2016) con cui i erano stati condannati al pagamento degli accessori relativi al compenso CP_1 professionale dovuto per legge in quel procedimento monitorio, omessi, secondo la pronuncia, “per mera dimenticanza”, in quanto costituiva thema decidendum ultroneo (limitato ad una controversia sorta nell'ambito della fase esecutiva del richiamato decreto 1301/2016) e comunque già affrontato dalla ordinanza 15-18 ottobre 2019 che, accertato il minor credito di € 22.662,18, aveva precisato che erano nella medesima ordinanza “già conteggiate appunto le maggiorazioni del 15% per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per IVA”
Il Tribunale poi riteneva non pertinente la circostanza che la somma di € 10.193,96 fosse stata pagata al professionista formalmente in forza della richiamata sentenza n.20864/2017, stante il legame con la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1301/2016, in quanto la citata sentenza aveva precipua funzione integrativa del decreto ingiuntivo, per cui qualora il decreto ingiuntivo avesse provveduto correttamente sulle spese, la revoca operata dalla predetta ordinanza avrebbe travolto anche quel capo.
Richiamato il principio per cui in caso di riforma di sentenza già posta in esecuzione, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo poi riformato ma anche le somme corrisposte per rifusione spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, riteneva non conciliabile con il sistema che una “svista” compiuta dal giudice del decreto ingiuntivo n. 1301/2016 potesse produrre un indebito vantaggio a favore dell'opponente Pt_1
Rilevato infine che risultava documentalmente provata la circostanza del pagamento da parte dei della somma di € 6.875,56 eccedente rispetto a quella successivamente accertata, il Tribunale CP_1 rigettava l'opposizione confermando l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore degli opposti.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, con rigetto della domanda Parte_1 azionata monitoriamente dagli appellati.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con unico motivo di impugnazione, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione (omesso esame di questione giuridica decisiva per il giudizio) e violazione e/o erronea applicazione di norme art.336 c.2 e art.653 c.2 c.p.c. “, l'appellante sostiene che la gravata sentenza difetta di motivazione in ordine alla questione di diritto «se la Sentenza del Tribunale di Bologna n.
20864/17 (RG n. 4840/2017), debba o meno considerarsi, nonostante il suo passaggio in giudicato
(come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2021: doc. 5 allegato all'Atto di citazione nel processo di primo grado), provvedimento “dipendente” dall'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15- 18 ottobre 2019 (RG n. 5980/2016), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 336, comma 2 e 653, comma 2 del Codice di rito;
e se, all'esito della verifica di tale condizione, si debba riconoscere o meno all'Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15- pagina 3 di 6 18 ottobre 2019, una valenza espansiva esterna idonea ex se a travolgere l'autorità della “res iudicata” della Sentenza del Tribunale di Bologna n. 20864/17».
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli atti del processo (atti defensionali, documentazione) ai fini della ricostruzione della vicenda in esame, è emerso che :-il Tribunale di Bologna con il decreto ingiuntivo n. 6249/2020 aveva intimato all'avv. il pagamento della somma di € 6.875,56 in favore Parte_1 di e a titolo di compensi professionali indebitamente versati da Controparte_1 Controparte_2 questi ultimi al primo, secondo quanto statuito dall'ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna del 15-18 ottobre 2019 (che aveva tra l'altro statuito la riunione di due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti, quello relativo al decreto ingiuntivo n. 1301/2016 e quello n.
1944/2018); -che il decreto ingiuntivo n. 1301/2016 aveva intimato a e Controparte_1 CP_2 il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 20.250,00 a titolo di
[...] Parte_1 compensi professionali;
-che successivamente, non avendo il citato d.i. n. 1301/2016 liquidato gli accessori di legge, l'avv. aveva notificato ulteriore atto di precetto per € 8.203,94, opposto dai Pt_1
il cui giudizio di opposizione veniva rigettato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. CP_1 20864/2017 e con il pagamento della somma di € 10.193,96, cui seguiva la notifica da parte dell'avv. del d.i. n. 1944/2018 per la somma di 26.139,16, tempestivamente opposto dai -che Pt_1 CP_1 riuniti i due procedimenti di opposizione, il Tribunale di Bologna con ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019 provvedeva a revocare i richiamati decreti ingiuntivi e a condannare i al CP_1 pagamento in favore dell'avv. della minor somma di € 22.662,18, oltre interessi e due terzi Pt_1 delle spese processuali;
-che avverso l'ordinanza collegiale 15-18 ottobre 2019 l'avv. ha Pt_1 interposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; -che con l'atto di opposizione al d.i. n. 6249/2020 l'avv. ha sostenuto che il titolo in base al quale aveva azionato la procedura monitoria di cui Pt_1 all'ingiunzione n. 1301/2016 non poteva ritenersi decaduto in ragione della revoca del detto decreto ingiuntivo, in quanto la vicenda inter partes aveva acquistato autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. con il passaggio in giudicato della sentenza n. 20864/2017 che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai e che comunque non poteva attribuirsi valenza riformatoria sull'an debeatur CP_1 all'ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019, stante l'autonomia del giudicato della richiamata sentenza n. 20864/2017, che essendosi pronunciata solo sulla questione della debenza degli accessori non ricompresi nel d.i. n. 1301/2016, non poteva ritenersi dipendente dal giudizio di opposizione, con conseguente difetto dei requisiti di operatività dell'art. 336, comma 2 c.p.c. relativo all'effetto esterno del giudicato e dell'art. 653 c.p.c. relativo all'effetto sostitutivo della sentenza in caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
-che e avevano Controparte_1 Controparte_2 contestato quanto dedotto dall'avv. a sostegno della spiegata opposizione, allegando che Pt_1 quest'ultimo non aveva considerato la circostanza che al momento in cui i primi avevano spiegato opposizione al precetto loro notificato dall'avv. e quindi nell'esecuzione, allo scopo di evitare Pt_1 il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle già liquidate in ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il creditore procedente esecutivamente agiva sulla base di un titolo, dichiarato in un primo momento provvisoriamente esecutivo e, successivamente revocato con l'ordinanza collegiale del 15-18 ottobre 2019, poi rilevando che, quantunque è possibile iniziare l'esecuzione forzata prima del passaggio in giudicato della sentenza, tuttavia colui che mette in esecuzione un titolo (non definitivamente esecutivo) assume su di sé il rischio, come nel caso di specie, dell'eventuale caducazione del medesimo titolo, allegando infine che il giudizio di opposizione all'esecuzione (conclusosi con sentenza n. 20864/2017) aveva esclusivamente statuito che in forza del d.i. n.
1301/2016, provvisoriamente esecutivo, dovevano essere corrisposte le ulteriori somme (accessori) indicate nel precetto opposto.
Ora, secondo quanto statuito dalla S.C. “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in pagina 4 di 6 appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.” (Cass. n.19296/2005)
Inoltre, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”. (Cass. n. 10229/2002)
Infine, “Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio consegue – senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza – la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto.” (Cass. n. 5192/1999)
Ora, in applicazione dei principi sopra esposti, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bologna del 15-18 ottobre 2019, dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti di opposizione e revocati i due decreti ingiuntivi opposti, aveva accertato nel merito le pretese azionate dall'avv. in monitorio, Pt_1 così ridefinendo e rideterminando il quantum effettivamente spettante creditore procedente e con conseguente effetto sostitutivo della ordinanza collegiale con i due revocati decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 653, comma 1, seconda parte c.p.c.
Ne consegue che correttamente il primo giudice, con condivisa motivazione della Corte, ha rigettato l'opposizione spiegata dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 6249/2020, con cui era stato Pt_1 intimata all'opponente/appellante la restituzione agli opposti/appellati la restituzione della somma di € 6.875, 56, a titolo di indebita percezione di somme.
L'appello viene conclusivamente rigettato con conferma della gravata sentenza e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso la sentenza n. 1333/2022 del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido tra di loro delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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