Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1948, n. 1425
Articolo 2
Versione
20 dicembre 1948
Art. 1.
Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 , nonche' dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927 , salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1948