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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4
LUPO FILIPPO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Flaminia 163/E,
RIMINI.
APPELLANTI contro pagina 1 di 13 RAPPRESENTATA DA con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. AVINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto Email_1
APPELLATA nonché contro
Controparte_3
[...]
APPELLATA CONTUMACE
e contro
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_6
, in qualità di debitore principale, ,
[...] Parte_3 Parte_2
e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione Parte_4 Parte_7
avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2017 emesso dal Tribunale di Rimini a favore di per l'importo di € 162.801,23, quale saldo debitorio Controparte_4
del finanziamento a medio lungo termine sottoscritto in data 23.2.2010.
In via preliminare di rito, gli opponenti eccepivano la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale adìto, in quanto l'art. 9 del mutuo oggetto di causa attribuiva al Tribunale di Forlì la competenza per qualunque controversia.
Nel merito, gli opponenti eccepivano il difetto di idonea prova scritta del credito per mancata integrale produzione da parte dell'ingiungente degli estratti conto e, pertanto,
pagina 2 di 13 concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda monitoria.
Si costituiva in giudizio la ingiungente, eccependo, in primo luogo, CP_4
l'inammissibilità delle domande formulate dai fideiussori in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 394/2017, con cui il Tribunale di Forlì, all'esito di altro giudizio pendente tra le stesse parti, aveva, da un lato, accertato e dichiarato che le fideiussioni prestate dagli ingiunti e avevano, in Pt_3 Pt_2 Parte_4 Parte_5
realtà, natura di contratti autonomi di garanzia, e, dall'altro, ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale (rectius, nullità del D.I. per incompetenza), l'opposta deduceva che l'invocata clausola asseritamente derogatoria degli ordinari criteri di collegamento, contenuta, peraltro, esclusivamente nel contratto di mutuo e non anche nelle fideiussioni, non prevedeva l'esclusività del foro convenzionale ivi indicato, con conseguente concorrenza dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e l'integrale conferma del provvedimento monitorio.
Successivamente, la società rappresentata da Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito della banca, interveniva Controparte_5
volontariamente in giudizio, ex art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande già svolte dalla cedente.
Con sentenza n. 461/2020, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, previa reiezione dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'opposto decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione in favore della delle CP_4 spese di lite liquidate in € 9.875,99 a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cassa sia, nonché, a norma dell'art. 96 c. III c.p.c., al pagamento in favore della della CP_4
somma pari alla metà delle spese di lite come sopra liquidate. pagina 3 di 13 In particolare, quanto all'eccepita incompetenza, il primo Giudice rilevava come, ai fini dell'esclusione degli ordinari fori alternativi, occorresse che la clausola compromissoria attribuisse a quello convenzionale una competenza in via esclusiva, sicchè, in difetto di siffatta previsione, il foro convenzionale concorre con gli altri fori facoltativi e alternativi previsti dalla legge.
Nel merito, il Tribunale rilevava il passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Tribunale di Forlì n. 394/2017, che accertava la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata da , e Parte_3 Parte_2 Parte_4
e, pertanto, dichiarava il difetto di legittimazione in capo ai suddetti Parte_7
opponenti a proporre eccezioni afferenti al rapporto principale nei riguardi della banca ingiungente.
Per quanto concerne la prova del credito, il Tribunale riteneva che l'ingiungente avesse fornito adeguata provata della pretesa creditoria mediante la produzione dei contratti inter partes e del relativo saldo passivo, rilevando come, a fronte di tali allegazioni e produzioni, spettasse agli ingiunti dare prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
, , Parte_6 Parte_3 Parte_2 Parte_4
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte
[...] Parte_7
d'Appello, la e la società intervenuta Controparte_4 [...]
rappresentata da proponendo appello CP_1 Controparte_5
avverso la suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza;
2) efficacia di giudicato della sentenza n. 394/2017 del Tribunale di
Forlì; 3) omessa pronuncia in ordine alle residue domande svolte dagli opponenti;
4) condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia la Corte
d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma integrale della sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, n. 461/220, statuire quanto di seguito: In via pregiudiziale di rito: pagina 4 di 13 accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in sede di giudizio di primo grado è affetto da nullità in quanto emesso da un ufficio giudiziario territorialmente incompetente, per le ragioni in atti, e, per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo, previa riforma della sentenza di primo grado, non sussistendo i presupposti per la sua emissione e non essendo stato provato il credito vantato ex adverso, sia nell'an che nel quantum. Ciò avuto riguardo sia alla debitrice principale che ai suoi fideiussori. Rigettare ogni diversa domanda proposta da controparte.”
La società rappresentata da si costituiva in giudizio, Controparte_1 CP_6
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 342 - 348 bis c.p.c., dell'appello e, a norma dell'art. 345 c.p.c., delle produzioni documentali avversarie, chiedendo, in ogni caso, dichiararsi l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società appellante.
Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, chiedendo
: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e/o la sua nullità ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito respingere l'appello promosso da Parte_8
, e dai Sigg.ri , e
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
con l'atto di citazione di appello del 22.2.2021 e confermare l'impugnata Parte_5
sentenza del Tribunale di Rimini n. 461/2020 del 21.7.2020, pubblicata in pari data, che ha definito il procedimento n. 1164/2017 r.g.; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero teoricamente fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio (per i motivi nuovamente trascritti nel presente atto), che di seguito per completezza si ripetono: “- in via principale: respingersi perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli attori-opponenti “ Parte_1
, Sig. Sig. Sig. e Sig.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_2
pagina 5 di 13 e respingere la loro opposizione introdotta con l'atto di citazione del Parte_3
6.3.2017 di cui in narrazione, ed in ogni caso condannare gli opponenti “
[...]
(c.f. , con sede legale a Sant'Arcangelo di Parte_1 P.IVA_1
Romagna, Via Del Gelso n. 13, in persona del suo legale rappresentante Sig. CP_7
c.f. , residente a [...],
[...] C.F._5
o comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore), il Sig. Parte_4
(nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...],
[...] C.F._6
Via Salvatore Pironi n. 12), il Sig. (nato a [...]_5
Romagna il 24.1.1948, c.f. , residente a [...]), C.F._4
il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._7 residente a [...]) ed il Sig. (nato a [...]_3
Sannitico il 23.9.1956, c.f. residente a [...]
Roma snc) al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di
[...]
agente in nome e per conto di della Controparte_5 Controparte_1 somma di € 162.801,23 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo (entro il limite della garanzia prestata quanto ai Sigg.ri Parte_4 Parte_5
e ) come da domanda monitoria o della diversa Parte_2 Parte_3
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese e competenze per il presente procedimento;
- condannare gli opponenti alla rifusione totale di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa ed Iva, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto”; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in atti.”
A seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata dalla Corte con ordinanza del 30 novembre 2021, i garanti ingiunti , Parte_3 Parte_2 Parte_4
e riassumevano la causa con ricorso depositato in data 25 febbraio Parte_5
2022.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di e del Controparte_4
, la Corte, all'esito Controparte_8 dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, pagina 6 di 13 sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini ex adverso adìto (rectius, di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per incompetenza), benchè l'art. 9 del contratto di mutuo inter partes preveda che “per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio”.
Il motivo è infondato.
Infatti, la clausola evocata dagli appellanti, pur prevedendo quanto sopra riportato, non riconosce al foro convenzionale la competenza in via esclusiva.
Come noto, affinché un foro sia considerato esclusivo, occorre che le parti abbiano espressamente previsto e indicato tale esclusività con formule inequivoche e non ambigue.
Nel caso di specie, la formulazione della clausola in esame non contiene termini espliciti o formule che manifestino in modo chiaro e incontrovertibile la volontà delle parti di escludere ogni altro foro alternativo concorrente.
L'utilizzo di una semplice indicazione del foro competente, senza richiamare espressamente la natura esclusiva di tale competenza, non consente, per ciò, di affermare che le parti intendessero riservare al foro di Forlì la cognizione, in via esclusiva, di ogni eventuale controversia, sicchè tale convenzione non impedisce l'applicazione degli altri fori alternativi, facoltativi e concorrenti, tra cui quello scelto dalla banca ingiungente ex artt. 18 e 19 c.p.c., la cui operatività non è stata dagli opponenti in alcun modo pagina 7 di 13 contestata, rendendo, in tal modo, l'eccezione de qua irritualmente sollevata e, per ciò, inammissibile.
- Sulla efficacia di giudicato derivante dalla sentenza n. 394/2017 del Tribunale di Forlì
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto, a loro dire erroneamente, coperte da giudicato “esterno” le questioni, poste dagli opponenti, afferenti, da un lato, alla natura autonoma delle garanzie prestate dagli opponenti e con conseguente declaratoria Pt_3 Parte_4 Pt_2 Parte_5
di difetto di legittimazione a sollevare eccezioni riguardanti il rapporto principale, e, dall'altro, alla legittimità del mutuo con ammortamento alla francese.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, nonché nei confronti degli eredi e aventi causa.
In forza di tale principio, una volta divenuta definitiva per mancata impugnazione, la pronuncia giudiziale acquista efficacia vincolante, non potendo più essere contestata dalle stesse parti in un giudizio successivo, salvo il ricorso ai rimedi di carattere straordinario.
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì, innanzi al quale gli odierni appellanti avevano Contro instaurato altro separato giudizio nei confronti della medesima ingiungente ha esaminato nel merito anche le questioni sopra indicate, affermando la legittimità delle condizioni contrattuali del finanziamento stipulato con la sopra menzionata e, in CP_4
particolare, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo ai garanti, attribuendo al negozio da loro sottoscritto la natura di contratto autonomo di garanzia comportante per loro la rinuncia a sollevare nei confronti del creditore garantito eccezioni concernenti il rapporto principale.
Lo stesso Tribunale, esaminando la censura mossa al piano di ammortamento alla francese previsto in contratto, ha escluso che tale meccanismo produca anatocismo pagina 8 di 13 illegittimo, anticipando, peraltro, le conclusioni cui sono pervenute, sul punto, le Sezioni
Unite con la nota sentenza n. 15130/2024.
Le suddette statuizioni non hanno formato oggetto di impugnazione, sicchè, formatosi il giudicato, le medesime questioni non possono essere riproposte tra le medesime parti nel presente giudizio.
Diversamente opinando, verrebbe vanificata la ratio del giudicato che, come noto, mira a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle situazioni giuridiche, evitando che le medesime controversie possano essere riproposte all'infinito, con grave pregiudizio per la tutela dell'affidamento delle parti e l'economia del processo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalle argomentazioni che precedono, occorre osservare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Giudice ha facoltà di trarre elementi di convincimento dalle risultanze processuali formatesi in altro giudizio, da apprezzare unitamente ad altri concordanti elementi aventi valenza probatoria anche solo indiziaria.
Nella fattispecie in commento, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui, in parte qua, è pervenuto il Tribunale di Forlì: per quanto riguarda la natura di contratto autonomo di garanzia, infatti, il giudice ha affermato che la rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti del creditore consente di qualificare la garanzia come contratto autonomo.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola
"a prima richiesta" non assume già carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (Cass. Civ., n. 14945/2025).
In particolare, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni", è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. pagina 9 di 13 Spetta, dunque, al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
La Corte ritiene che la garanzia prestata dagli odierni appellanti sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia, atteso che, all'art. 7, si prevede che “i fideiussori si sono impegnati a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio".
Inoltre, l'art. 8 stabilisce che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate".
Dalle disposizioni richiamate emerge, quindi, la chiara intenzione di scindere l'obbligazione principale da quella di garanzia, con conseguente corretta attribuzione a quest'ultima della natura di contratto autonomo.
Per quanto concerne, invece, il contestato ammortamento alla francese, che, nella prospettazione difensiva degli appellanti, produrrebbe effetti anatocistici illegittimi, la richiamata decisione del Tribunale di Forlì è senz'altro condivisibile anche alla luce di quanto poi statuito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite,
29/05/2024, n. 15130), e dalle conformi decisioni successive (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/01/2025, n. 270; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/01/2025, n. 394), secondo cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”.
- Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Rimini in ordine alle residue domande svolte dagli opponenti.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa delibazione da parte del primo
Giudice di alcune domande da essi asseritamente formulate in sede di opposizione. pagina 10 di 13 Il motivo è infondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, gli allora opponenti avevano chiesto, previa declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini, nonché dell'insussistenza di idonea prova scritta del credito azionato dalla CP_4
ingiungente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come in precedenza esposto, il giudice di prime cure, diversamente da quanto asserito dagli odierni appellanti che fanno riferimento ad ulteriori domande non meglio precisate e individuate, ha, invece, compiutamente esaminato le (uniche) questioni come sopra sollevate in atto di opposizione, rigettando, come detto, l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di difetto di prova ex art. 633 c.p.c.
Ed invero, in relazione all'eccezione di incompetenza, è sufficiente richiamare quanto esposto sub motivo n. 1.
Per quel che concerne la contestata ammissibilità e fondatezza della pretesa monitoria, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze documentali ab initio offerte dalla ricorrente (contratto; saldo ex art. 50 TUB), ritenendo, in tal modo, soddisfatti da quest'ultima gli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti ex art. 1218
c.c. in tema di responsabilità contrattuale, in linea con i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (v. n. 13533/200), secondo cui, come noto, grava sull'attore
(nel nostro caso, l'opposta-attore sostanziale) l'onere di dimostrare la fonte dell'obbligazione e allegare in modo puntuale e circostanziato l'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in causa.
Nel caso in esame, la società debitrice ed i suoi garanti non hanno sostanzialmente contestato l'effettiva e conforme erogazione della somma oggetto di mutuo, astenendosi, poi, dal fornire la prova della sua integrale restituzione, della non imputabilità dell'inadempimento loro ascritto ovvero la sussistenza di altri fatti estintivi del debito de quo.
Dal sopra rilevato deficit assertivo e, soprattutto, probatorio, deriva, quindi, inevitabilmente, il positivo accertamento del credito azionato dall'ingiungente.
- Sulla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. pagina 11 di 13 Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenendo manifestamente infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha definito temeraria l'iniziativa processuale degli opponenti e, conseguentemente, ha condannato gli stessi, a norma dell'art. 96 c. III c.p.c., al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate in sentenza in favore della banca opposta.
Il motivo è infondato.
La responsabilità aggravata ai sensi del citato art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella prevista dai primi due commi della medesima disposizione, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma presuppone, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
Tale forma di responsabilità si configura, in particolare, quando la stessa parte è in grado di rilevare agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo motivi non soltanto manifestamente infondati, quale, ad es.,
l'eccezione di incompetenza o l'insussistenza di idonea prova del credito, ma, soprattutto, palesemente pretestuosi e dilatori, quale, segnatamente, l'insussistenza di giudicato esterno, che, invece, si era incontrovertibilmente formato su questioni di estrema rilevanza ai fini della presente decisione, disvelando, in tal modo, quella temerarietà correttamente sanzionata dal primo Giudice.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato. pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dato atto dell'intervenuto fallimento in corso di causa dell'originaria appellante
[...]
e della contumacia della curatela e di Parte_1 CP_10
RIGETTA
l'appello proposto da , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 461/2020, resa dal Parte_5
Tribunale di Rimini in data 21.7.2020.
ON
, e in solido tra Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
loro, al rimborso, in favore di quale cessionaria del credito oggetto Controparte_1
di causa, rappresentata da delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_2
in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
RA
, e tenuti, in solido Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
tra loro, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4
LUPO FILIPPO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Flaminia 163/E,
RIMINI.
APPELLANTI contro pagina 1 di 13 RAPPRESENTATA DA con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. AVINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto Email_1
APPELLATA nonché contro
Controparte_3
[...]
APPELLATA CONTUMACE
e contro
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_6
, in qualità di debitore principale, ,
[...] Parte_3 Parte_2
e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione Parte_4 Parte_7
avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2017 emesso dal Tribunale di Rimini a favore di per l'importo di € 162.801,23, quale saldo debitorio Controparte_4
del finanziamento a medio lungo termine sottoscritto in data 23.2.2010.
In via preliminare di rito, gli opponenti eccepivano la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale adìto, in quanto l'art. 9 del mutuo oggetto di causa attribuiva al Tribunale di Forlì la competenza per qualunque controversia.
Nel merito, gli opponenti eccepivano il difetto di idonea prova scritta del credito per mancata integrale produzione da parte dell'ingiungente degli estratti conto e, pertanto,
pagina 2 di 13 concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda monitoria.
Si costituiva in giudizio la ingiungente, eccependo, in primo luogo, CP_4
l'inammissibilità delle domande formulate dai fideiussori in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 394/2017, con cui il Tribunale di Forlì, all'esito di altro giudizio pendente tra le stesse parti, aveva, da un lato, accertato e dichiarato che le fideiussioni prestate dagli ingiunti e avevano, in Pt_3 Pt_2 Parte_4 Parte_5
realtà, natura di contratti autonomi di garanzia, e, dall'altro, ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale (rectius, nullità del D.I. per incompetenza), l'opposta deduceva che l'invocata clausola asseritamente derogatoria degli ordinari criteri di collegamento, contenuta, peraltro, esclusivamente nel contratto di mutuo e non anche nelle fideiussioni, non prevedeva l'esclusività del foro convenzionale ivi indicato, con conseguente concorrenza dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e l'integrale conferma del provvedimento monitorio.
Successivamente, la società rappresentata da Controparte_1 [...]
quale cessionaria del credito della banca, interveniva Controparte_5
volontariamente in giudizio, ex art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande già svolte dalla cedente.
Con sentenza n. 461/2020, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, previa reiezione dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'opposto decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione in favore della delle CP_4 spese di lite liquidate in € 9.875,99 a titolo di compensi, oltre spese generali, iva e cassa sia, nonché, a norma dell'art. 96 c. III c.p.c., al pagamento in favore della della CP_4
somma pari alla metà delle spese di lite come sopra liquidate. pagina 3 di 13 In particolare, quanto all'eccepita incompetenza, il primo Giudice rilevava come, ai fini dell'esclusione degli ordinari fori alternativi, occorresse che la clausola compromissoria attribuisse a quello convenzionale una competenza in via esclusiva, sicchè, in difetto di siffatta previsione, il foro convenzionale concorre con gli altri fori facoltativi e alternativi previsti dalla legge.
Nel merito, il Tribunale rilevava il passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Tribunale di Forlì n. 394/2017, che accertava la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata da , e Parte_3 Parte_2 Parte_4
e, pertanto, dichiarava il difetto di legittimazione in capo ai suddetti Parte_7
opponenti a proporre eccezioni afferenti al rapporto principale nei riguardi della banca ingiungente.
Per quanto concerne la prova del credito, il Tribunale riteneva che l'ingiungente avesse fornito adeguata provata della pretesa creditoria mediante la produzione dei contratti inter partes e del relativo saldo passivo, rilevando come, a fronte di tali allegazioni e produzioni, spettasse agli ingiunti dare prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
, , Parte_6 Parte_3 Parte_2 Parte_4
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte
[...] Parte_7
d'Appello, la e la società intervenuta Controparte_4 [...]
rappresentata da proponendo appello CP_1 Controparte_5
avverso la suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza;
2) efficacia di giudicato della sentenza n. 394/2017 del Tribunale di
Forlì; 3) omessa pronuncia in ordine alle residue domande svolte dagli opponenti;
4) condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia la Corte
d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma integrale della sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, n. 461/220, statuire quanto di seguito: In via pregiudiziale di rito: pagina 4 di 13 accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto in sede di giudizio di primo grado è affetto da nullità in quanto emesso da un ufficio giudiziario territorialmente incompetente, per le ragioni in atti, e, per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo, previa riforma della sentenza di primo grado, non sussistendo i presupposti per la sua emissione e non essendo stato provato il credito vantato ex adverso, sia nell'an che nel quantum. Ciò avuto riguardo sia alla debitrice principale che ai suoi fideiussori. Rigettare ogni diversa domanda proposta da controparte.”
La società rappresentata da si costituiva in giudizio, Controparte_1 CP_6
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 342 - 348 bis c.p.c., dell'appello e, a norma dell'art. 345 c.p.c., delle produzioni documentali avversarie, chiedendo, in ogni caso, dichiararsi l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società appellante.
Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, chiedendo
: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e/o la sua nullità ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito respingere l'appello promosso da Parte_8
, e dai Sigg.ri , e
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
con l'atto di citazione di appello del 22.2.2021 e confermare l'impugnata Parte_5
sentenza del Tribunale di Rimini n. 461/2020 del 21.7.2020, pubblicata in pari data, che ha definito il procedimento n. 1164/2017 r.g.; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero teoricamente fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio (per i motivi nuovamente trascritti nel presente atto), che di seguito per completezza si ripetono: “- in via principale: respingersi perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli attori-opponenti “ Parte_1
, Sig. Sig. Sig. e Sig.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_2
pagina 5 di 13 e respingere la loro opposizione introdotta con l'atto di citazione del Parte_3
6.3.2017 di cui in narrazione, ed in ogni caso condannare gli opponenti “
[...]
(c.f. , con sede legale a Sant'Arcangelo di Parte_1 P.IVA_1
Romagna, Via Del Gelso n. 13, in persona del suo legale rappresentante Sig. CP_7
c.f. , residente a [...],
[...] C.F._5
o comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore), il Sig. Parte_4
(nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...],
[...] C.F._6
Via Salvatore Pironi n. 12), il Sig. (nato a [...]_5
Romagna il 24.1.1948, c.f. , residente a [...]), C.F._4
il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._7 residente a [...]) ed il Sig. (nato a [...]_3
Sannitico il 23.9.1956, c.f. residente a [...]
Roma snc) al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di
[...]
agente in nome e per conto di della Controparte_5 Controparte_1 somma di € 162.801,23 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo (entro il limite della garanzia prestata quanto ai Sigg.ri Parte_4 Parte_5
e ) come da domanda monitoria o della diversa Parte_2 Parte_3
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese e competenze per il presente procedimento;
- condannare gli opponenti alla rifusione totale di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa ed Iva, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto”; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in atti.”
A seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata dalla Corte con ordinanza del 30 novembre 2021, i garanti ingiunti , Parte_3 Parte_2 Parte_4
e riassumevano la causa con ricorso depositato in data 25 febbraio Parte_5
2022.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di e del Controparte_4
, la Corte, all'esito Controparte_8 dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, pagina 6 di 13 sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini ex adverso adìto (rectius, di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per incompetenza), benchè l'art. 9 del contratto di mutuo inter partes preveda che “per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio”.
Il motivo è infondato.
Infatti, la clausola evocata dagli appellanti, pur prevedendo quanto sopra riportato, non riconosce al foro convenzionale la competenza in via esclusiva.
Come noto, affinché un foro sia considerato esclusivo, occorre che le parti abbiano espressamente previsto e indicato tale esclusività con formule inequivoche e non ambigue.
Nel caso di specie, la formulazione della clausola in esame non contiene termini espliciti o formule che manifestino in modo chiaro e incontrovertibile la volontà delle parti di escludere ogni altro foro alternativo concorrente.
L'utilizzo di una semplice indicazione del foro competente, senza richiamare espressamente la natura esclusiva di tale competenza, non consente, per ciò, di affermare che le parti intendessero riservare al foro di Forlì la cognizione, in via esclusiva, di ogni eventuale controversia, sicchè tale convenzione non impedisce l'applicazione degli altri fori alternativi, facoltativi e concorrenti, tra cui quello scelto dalla banca ingiungente ex artt. 18 e 19 c.p.c., la cui operatività non è stata dagli opponenti in alcun modo pagina 7 di 13 contestata, rendendo, in tal modo, l'eccezione de qua irritualmente sollevata e, per ciò, inammissibile.
- Sulla efficacia di giudicato derivante dalla sentenza n. 394/2017 del Tribunale di Forlì
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto, a loro dire erroneamente, coperte da giudicato “esterno” le questioni, poste dagli opponenti, afferenti, da un lato, alla natura autonoma delle garanzie prestate dagli opponenti e con conseguente declaratoria Pt_3 Parte_4 Pt_2 Parte_5
di difetto di legittimazione a sollevare eccezioni riguardanti il rapporto principale, e, dall'altro, alla legittimità del mutuo con ammortamento alla francese.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, nonché nei confronti degli eredi e aventi causa.
In forza di tale principio, una volta divenuta definitiva per mancata impugnazione, la pronuncia giudiziale acquista efficacia vincolante, non potendo più essere contestata dalle stesse parti in un giudizio successivo, salvo il ricorso ai rimedi di carattere straordinario.
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì, innanzi al quale gli odierni appellanti avevano Contro instaurato altro separato giudizio nei confronti della medesima ingiungente ha esaminato nel merito anche le questioni sopra indicate, affermando la legittimità delle condizioni contrattuali del finanziamento stipulato con la sopra menzionata e, in CP_4
particolare, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo ai garanti, attribuendo al negozio da loro sottoscritto la natura di contratto autonomo di garanzia comportante per loro la rinuncia a sollevare nei confronti del creditore garantito eccezioni concernenti il rapporto principale.
Lo stesso Tribunale, esaminando la censura mossa al piano di ammortamento alla francese previsto in contratto, ha escluso che tale meccanismo produca anatocismo pagina 8 di 13 illegittimo, anticipando, peraltro, le conclusioni cui sono pervenute, sul punto, le Sezioni
Unite con la nota sentenza n. 15130/2024.
Le suddette statuizioni non hanno formato oggetto di impugnazione, sicchè, formatosi il giudicato, le medesime questioni non possono essere riproposte tra le medesime parti nel presente giudizio.
Diversamente opinando, verrebbe vanificata la ratio del giudicato che, come noto, mira a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle situazioni giuridiche, evitando che le medesime controversie possano essere riproposte all'infinito, con grave pregiudizio per la tutela dell'affidamento delle parti e l'economia del processo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalle argomentazioni che precedono, occorre osservare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Giudice ha facoltà di trarre elementi di convincimento dalle risultanze processuali formatesi in altro giudizio, da apprezzare unitamente ad altri concordanti elementi aventi valenza probatoria anche solo indiziaria.
Nella fattispecie in commento, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui, in parte qua, è pervenuto il Tribunale di Forlì: per quanto riguarda la natura di contratto autonomo di garanzia, infatti, il giudice ha affermato che la rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti del creditore consente di qualificare la garanzia come contratto autonomo.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola
"a prima richiesta" non assume già carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (Cass. Civ., n. 14945/2025).
In particolare, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni", è generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. pagina 9 di 13 Spetta, dunque, al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
La Corte ritiene che la garanzia prestata dagli odierni appellanti sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia, atteso che, all'art. 7, si prevede che “i fideiussori si sono impegnati a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio".
Inoltre, l'art. 8 stabilisce che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate".
Dalle disposizioni richiamate emerge, quindi, la chiara intenzione di scindere l'obbligazione principale da quella di garanzia, con conseguente corretta attribuzione a quest'ultima della natura di contratto autonomo.
Per quanto concerne, invece, il contestato ammortamento alla francese, che, nella prospettazione difensiva degli appellanti, produrrebbe effetti anatocistici illegittimi, la richiamata decisione del Tribunale di Forlì è senz'altro condivisibile anche alla luce di quanto poi statuito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite,
29/05/2024, n. 15130), e dalle conformi decisioni successive (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/01/2025, n. 270; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/01/2025, n. 394), secondo cui “in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”.
- Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Rimini in ordine alle residue domande svolte dagli opponenti.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa delibazione da parte del primo
Giudice di alcune domande da essi asseritamente formulate in sede di opposizione. pagina 10 di 13 Il motivo è infondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, gli allora opponenti avevano chiesto, previa declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini, nonché dell'insussistenza di idonea prova scritta del credito azionato dalla CP_4
ingiungente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come in precedenza esposto, il giudice di prime cure, diversamente da quanto asserito dagli odierni appellanti che fanno riferimento ad ulteriori domande non meglio precisate e individuate, ha, invece, compiutamente esaminato le (uniche) questioni come sopra sollevate in atto di opposizione, rigettando, come detto, l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di difetto di prova ex art. 633 c.p.c.
Ed invero, in relazione all'eccezione di incompetenza, è sufficiente richiamare quanto esposto sub motivo n. 1.
Per quel che concerne la contestata ammissibilità e fondatezza della pretesa monitoria, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze documentali ab initio offerte dalla ricorrente (contratto; saldo ex art. 50 TUB), ritenendo, in tal modo, soddisfatti da quest'ultima gli oneri assertivi e probatori su di essa gravanti ex art. 1218
c.c. in tema di responsabilità contrattuale, in linea con i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (v. n. 13533/200), secondo cui, come noto, grava sull'attore
(nel nostro caso, l'opposta-attore sostanziale) l'onere di dimostrare la fonte dell'obbligazione e allegare in modo puntuale e circostanziato l'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in causa.
Nel caso in esame, la società debitrice ed i suoi garanti non hanno sostanzialmente contestato l'effettiva e conforme erogazione della somma oggetto di mutuo, astenendosi, poi, dal fornire la prova della sua integrale restituzione, della non imputabilità dell'inadempimento loro ascritto ovvero la sussistenza di altri fatti estintivi del debito de quo.
Dal sopra rilevato deficit assertivo e, soprattutto, probatorio, deriva, quindi, inevitabilmente, il positivo accertamento del credito azionato dall'ingiungente.
- Sulla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. pagina 11 di 13 Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenendo manifestamente infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha definito temeraria l'iniziativa processuale degli opponenti e, conseguentemente, ha condannato gli stessi, a norma dell'art. 96 c. III c.p.c., al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate in sentenza in favore della banca opposta.
Il motivo è infondato.
La responsabilità aggravata ai sensi del citato art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella prevista dai primi due commi della medesima disposizione, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma presuppone, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
Tale forma di responsabilità si configura, in particolare, quando la stessa parte è in grado di rilevare agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo motivi non soltanto manifestamente infondati, quale, ad es.,
l'eccezione di incompetenza o l'insussistenza di idonea prova del credito, ma, soprattutto, palesemente pretestuosi e dilatori, quale, segnatamente, l'insussistenza di giudicato esterno, che, invece, si era incontrovertibilmente formato su questioni di estrema rilevanza ai fini della presente decisione, disvelando, in tal modo, quella temerarietà correttamente sanzionata dal primo Giudice.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato. pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dato atto dell'intervenuto fallimento in corso di causa dell'originaria appellante
[...]
e della contumacia della curatela e di Parte_1 CP_10
RIGETTA
l'appello proposto da , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 461/2020, resa dal Parte_5
Tribunale di Rimini in data 21.7.2020.
ON
, e in solido tra Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
loro, al rimborso, in favore di quale cessionaria del credito oggetto Controparte_1
di causa, rappresentata da delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_2
in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
RA
, e tenuti, in solido Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
tra loro, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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