Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/11/2025, n. 21146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21146 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11255 del 2024, proposto da
VA AT, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Guglielmetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Monte Porzio Catone, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 10.10.2008, delle opere edili eseguite per il ricovero di apparecchiature radioelettriche nonché dei tralicci di sostegno delle antenne per l’esercizio di attività radiofonica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il dott. GI DO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 31 ottobre 2024, VA AT ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 20 del 10 ottobre 2008 indicata in epigrafe, affidando il gravame a due motivi così rubricati: “ Violazione di legge con riferimento agli articoli 31 n. 2 DPR 380/2001 e 15 n. 1 L. R. Lazio 15/2008 – Omessa notifica dell’ordinanza di demolizione ” e “ Violazione di legge – Errata applicazione artt. 3 e 31 DPR 380/2001 con riferimento all’art. 87 D.Lgs 259/2003 ”.
2. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
3. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alla parte di profili di possibile inammissibilità del gravame, “ in quanto sussiste una precedente pronuncia in relazione allo stesso provvedimento impugnato con il ricorso in discussione ”.
4. Si rileva, preliminarmente, che non si pongono problemi di ricevibilità del gravame, atteso che, a differenza di quanto si legge in ricorso, l’atto impugnato risulta essere stato notificato non già il 19 aprile 2024, ma il 19 settembre 2024 (cfr. p. 4 del doc. 1 di parte ricorrente).
5. Prescindendo, inoltre, dall’impossibilità di verificare la regolarità della notifica (perché il ricorrente ha prodotto la mera scansione della ricevuta di avvenuta consegna e non già della produzione di quest’ultima nel formato .eml o .msg, viceversa necessario: cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5012), il ricorso – come da avviso ex art. 73 c.p.a. – è in ogni caso inammissibile, perché l’atto che risulta essere stato gravato con lo stesso (ossia l’ordinanza di demolizione n. 20 del 10 ottobre 2008 del Comune di Monte Porzio Catone) è già stato a suo tempo impugnato dall’odierno ricorrente, unitamente al fratello dello stesso, nel giudizio di questo Tribunale avente R.G. n. 4835/2016.
5.1. Detto procedimento è stato definito da T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 6 aprile 2018, n. 3831 (ove si legge: 1) nell’intestazione: “ per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Monte Porzio Catone prot. n. 2499 del 16.2.16, con il quale si accerta la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 20 del 10.10.08 e n. 38 del 2.12.09, e si dispone l'acquisizione delle opere e dell’area di sedime; - dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 10.10.2008; - dell’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 38 del 2.12.2009 ”; 2) nella parte motiva: “ in data 10.10.2008 il Comune di Monte Porzio Catone emanava un’ordinanza di demolizione relativamente ai manufatti utilizzati per le trasmissioni radiofoniche (traliccio e box) che, però, mai è stata notificata ai ricorrenti ”; 3) nella parte dispositiva: “[…] definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo respinge quanto all’impugnazione delle ordinanze n. 20/2008 e n. 38/2009; b) lo accoglie con riferimento all’impugnazione del provvedimento prot. n. 2499 del 16.2.2016, che per l’effetto deve essere annullato ”), con sentenza impugnata solo da SS AT e definita con statuizione di rigetto da Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3820.
6. Ne deriva che il ricorso in esame è inammissibile, essendo già coperta da giudicato la questione della legittimità del provvedimento con lo stesso gravato.
7. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, in difetto di costituzione del Comune di Monte Porzio Catone.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
GI DO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO FI | NT NG |
IL SEGRETARIO