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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1342/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1342/2023 promosso da:
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marzio Zurlo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via
Aurelio Saffi n. 17, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De CP_2 C.F._1
IL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Coccaglio, Via V. Veneto n. 1, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata -
e contro nella qualità di cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dallo lo Studio Barretta Società e per esso Controparte_5 dall'avv. Adiutrice Barretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento,
C/da Ponte Valentino, Zona ASI, Area Z5, come da procura alle liti in atti.
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e gli incombenti di rito,
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
In via principale accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3607/2023 pubblicata in data 21.09.2023, e notificata in data
26.09.2023 respingere l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 55.714,20 condannare il sig. nella qualità CP_2
di garante della al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_6
, della somma di Euro 55.714,20 o della veriore accertanda in corso di causa, per le
[...]
causali di cui in narrativa, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far data domanda sino al saldo.
In via istruttoria respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente esplorative.
Con riserva di formulare domanda di ripetizione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così giudicare:
Preliminarmente: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata per le ragioni esposte;
Nel merito: respingere ogni domanda attore poiché infondata in fatto e diritto confermando la sentenza impugnata;
In Subordine: a) dichiarare illegittimo e come tale nullo, privo di effetti giuridici e comunque da revocare il D.I. n. 2139/2022, emesso il 20-21.03.2022, qui opposto, per le ragioni esposte;
b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria:
2 - ordinare ex art. 210 cpc ai terzi Fallimento di C.p.l., e Unicredit Leasing Spa Parte_2
(creditore principale) di esibire in giudizio copia del contratto o dei contratti intervenuti tra gli stessi in ordine alla cessione e all'utilizzo della piattaforma, così come delle relative modalità di pagamento e delle relative scritture contabili.”
Per parte intervenuta
Voglia l'Ecc. ma Corte d' Appello di Torino, contrariis reiectis:
In via preliminare:
-dichiarare l'ammissibilità dell'intervento della società in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 111 c.p.c.;
Nel merito:
- accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1 sentenza n. 3607/2023 resa dal Tribunale di Torino, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/2022; CP_2
- dichiarare la legittimità del credito azionato per l'importo di € 55.714,20, o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia in corso di causa;
- condannare il sig. , nella qualità di garante della al CP_2 Parte_1
pagamento della somma sopra indicata, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far data dalla domanda sino al saldo;
In via istruttoria, si reiterano integralmente le istanze istruttorie già formulate nell'atto di appello da ivi incluse: Controparte_1
- la richiesta di valutazione dei documenti già prodotti in fase monitoria;
-l'ammissione delle prove documentali già versate in atti;
-la richiesta di eventuale CTU contabile, ove ritenuto necessario ai fini della quantificazione del credito residuo garantito.
- in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente esplorative;
-con riserva di formulare domanda di ripetizione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge;
- ad ogni modo, in ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, ai sensi dell art. 92 c.p.c., per obiettiva complessità della controversia, contrasto giurisprudenziale, e buona fede processuale della parte interveniente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il signor CP_2
conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Torino, Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2139/2022 perché inefficace ex art. 644 c.p.c. e, conseguentemente, illegittimo e nullo.
In particolare, il titolo originava dal decreto ingiuntivo emesso in favore della
[...]
(cessionaria del credito della Unicredit Leasing S.p.a.) nei confronti del Controparte_1 signor , quale garante della fallita recante l'importo CP_2 Parte_1 complessivo di € 55.714,20, oltre interessi legali e spese, a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale , in relazioni a due Parte_1
contratti di leasing stipulati con la Unicredit Leasing S.p.a. in data 29.10.2010 (contratto n. LI 1305054, bene: “n. 1 piattaforma di trasporto EH_PM2500/35 colonna rettangolare”) e in data 21.12.2010 (contratto VA 1315278, bene: “smart fortwo coupè
CDI 40 KW passion facelift n. telaio: WME4513011K441087, n. targa: EF566SK”), risolti dalla locatrice per morosità della utilizzatrice in data 10/04/2013.
L'opponente esponeva in fatto che: (i) l'autovettura Smart veniva restituita al leasing nel gennaio 2014 e successivamente venduta a terzi, come da visura storica PRA da cui risulta che la proprietà dell'autoveicolo in questione, in data 31.03.2014, veniva trasferita a da Cantù e contestualmente il leasing disponeva la Controparte_8
“cancellazione della locazione”; (ii) la piattaforma EH PM 2500/35 veniva ritirata dal fallimento, smontata e portata presso la propria sede dalla ditta e Parte_3 saldata con le fatture n. 7/2013 di € 18.910,00 e n. 1/2015 di € 20.130,00.
Parte opponente eccepiva: (i) la tardività della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto il decreto n. 2139/2022 del Tribunale di Torino era stato emesso in data
21.03.2022, consegnato alle per la notifica, con successivo deposito del plico CP_9 presso l'ufficio il 16.09.2022, data in cui era stato emesso il CAD, il ritiro avveniva poi il
22.09.2022 – la notifica del decreto risultava quindi tardiva ex art. 644 c.p.c. perché avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
(ii) la mancata proposizione delle istanze del creditore verso il debitore principale entro il termine di legge ex art. 1957 c.c.; (iii) la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo il creditore fatto credito al debitore pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere improbabile il soddisfacimento del credito;
(iv) il mutamento dell'obbligazione, in quanto
Unicredit Leasing consentiva all'operazione di cessione della piattaforma a Parte_2
e si accordava con la stessa e il Fallimento con effetto novativo, operazione che faceva
4 quindi venir meno l'obbligazione principale garantita dal fideiussore, facendo sorgere obblighi nuovi, diversi, verso i quali l'opponente non prestava garanzia alcuna e ai quali la fideiussione sottoscritta non poteva essere estesa.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, la non si Controparte_1
costituiva e non compariva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. La causa veniva quindi istruita sulla base delle produzioni documentali di parte attrice e veniva trattenuta a decisione in data 18.09.2023.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 3607/2023 pubblicata in data 21.09.2023 e notificata in data
26.09.2023, il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2139/2022 e per l'effetto lo revocava. Condannava la CP_1
a rimborsare al signor le spese di lite liquidate in € 4.217,00 per
[...] CP_2 compensi e € 286,00 per spese con rimborso spese generali, IVA e CPA.
Il Tribunale, in particolare, in merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto rilevava che l'opponente, per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato, aveva correttamente introdotto l'opposizione ex art. 645 c.p.c., non potendosi avvalere della procedura di cui all'art. 188 disp. att. Nel merito, accoglieva l'eccezione, posto che il decreto da notificare ai sensi dell'art. 644 c.p.c. veniva consegnato dal ricorrente al servizio postale solo in data 10.09.2022, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia (21.03.2022).
Il giudizio di appello
L'appello proposta da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torino chiedendone la riforma secondo un unico motivo di appello strutturato in più punti.
Parte appellante, in particolare, censurava il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, laddove dichiarava la contumacia di e non valutava la CP_1
fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. La dichiarazione di contumacia, invero, era basata su una falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
638 - 645 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. Parte appellante, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 14475/2015 (che sanciva, alla luce di un'interpretazione sistematica degli art. 638 e 645 c.p.c., l'unitarietà del procedimento di ingiunzione in senso lato costituito da una struttura bifasica: provvedimento monitorio
5 sommario ed eventuale opposizione), riteneva che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, pur potendo comportare la revoca del provvedimento, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale formulata nei confronti dell'opponente, con il conseguente potere-dovere del Giudice di esaminarla e decidere nel merito. Avrebbe dunque errato il Tribunale, in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Cassazione, laddove escludeva di doversi pronunciare sulla domanda di condanna del garante al pagamento della somma di € 55.714,20, avanzata nel ricorso dalla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) e meritevole di accoglimento sulla base della completa documentazione offerta nel fascicolo monitorio, idonea ex se a provare la pretesa fatta valere.
In merito all'art. 112 c.p.c., parte appellante evidenziava il vizio di omissione di pronuncia in cui era incorso il Giudice per non avere esaminato la pretesa creditoria formulata con il ricorso, limitandosi a statuire sull'eccezione di tardività della notifica e, dunque, su un aspetto meramente procedurale.
Con riferimento agli artt. 638 cpc e 115 c.p.c., parte appellante eccepiva il fatto che il
Tribunale non procedeva a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, attesa la contumacia della convenuta opposta che non resisteva all'opposizione. Risultava, quindi, palese l'errore in cui era incorso il Giudice, il quale avrebbe dovuto valutare i documenti offerti in comunicazione con il fascicolo monitorio. Detta omissione comportava la violazione di quanto statuito dall'art. 638, comma 3, c.p.c. così come interpretato dalla Corte Suprema, nonché dell'art. 115 c.p.c., che prevede che il
Tribunale deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.
Con riferimento agli artt. 638 e 645 c.p.c. parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto discendere dalla mancata costituzione in giudizio la dichiarazione di contumacia. Il principio dell'unitarietà bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, delineato dagli artt. 638 – 645 cpc, porterebbe ad escludere che, in ipotesi di mancato deposito della comparsa di costituzione da parte della convenuta opposta, possa esserne dichiarata la contumacia. La convenuta opposta, infatti, è già costituita in giudizio nel momento in cui deposita il ricorso per ingiunzione ai sensi dell'art. 638 c.p.c., per cui, anche laddove non compaia in giudizio, non potrebbe essere considerata contumace e, conseguentemente, ai fini della decisione, si dovranno tenere in considerazione sia la domanda sostanziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia i documenti dalla stessa già prodotti nella fase monitoria.
6 Nel merito, parte appellante riteneva che le eccezioni di controparte relative alla cessione del contratto di noleggio della piattaforma ed all'asserita vendita dell'autovettura Smart fossero inammissibili alla luce del tenore delle garanzie sottoscritte, secondo le quali il signor si era impegnato a “pagare CP_2
immediatamente alla Unicredit Leasing, su semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatore, di quanto dovutole in relazione al contratto di leasing” (art. 5 garanzie). Si tratterebbe, quindi, di un contratto autonomo di garanzia in forza del quale il signor non era legittimato a rifiutare il pagamento richiesto e ad CP_2
opporre eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale tra e Unicredit Pt_1
Leasing. Ciò era ulteriormente rafforzato da quanto previsto dall'art. 7 della garanzia secondo cui: “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida”.
In relazione all'asserita vendita della Smart, controparte sosteneva che l'autovettura in questione sarebbe stata restituita ad Unicredit Leasing nel 2014. Tuttavia, tale circostanza non risultava suffragata da alcuna evidenza documentale, stante l'inconferenza delle evidenze del PRA, tenuto conto che non vi sarebbe evidenza dell'incasso del prezzo di vendita da parte della cedente.
In relazione all'asserita cessione del contratto di noleggio della piattaforma alla ditta
[...]
parte appellante riteneva che se anche fosse avvenuta, non avrebbe Parte_3 estinto l'obbligo di pagamento derivante dalla garanzia prestata dal signor posto CP_2 che, in forza delle condizioni generali di contratto (art. 18 comma III) all'utilizzatore era vietato, senza il consenso della concedente, cedere in godimento, anche parziale, i beni in leasing. Controparte, inoltre, non considerava l'art. 2 delle condizioni di garanzia, il quale prevede che la garanzia rimanga valida anche in caso di eventuale subentro di altro soggetto, in luogo dell'utilizzatore, a condizione che quest'ultimo non venga liberato delle obbligazioni assunte. Non vi sarebbe quindi prova né del consenso di
Unicredit Leasing alla cessione del contratto a né prova documentale Parte_2 dell'intervenuta liberazione della C.P.L. dagli obblighi contrattuali assunti con il contratto in questione, con conseguente liberazione del garante Leone.
Parte appellata eccepiva la violazione dell'art. 1957 c.c. per mancata proposizione delle istanze al debitore principale entro il termine di legge. Detta eccezione, invero, era infondata per tre ordini di ragioni: (i) il contratto di garanzia prevedeva all'art. 8 la dispensa dall'onere del rispetto del termine;
(ii) la clausola risultava legittima e valida considerando che si trattava di un contratto autonomo di garanzia;
(iii) in ogni caso era
7 documentato che la risoluzione dei contratti era stata inviata alla ad aprile 2013 e Pt_1
l'insinuazione al passivo era stata depositata in data 21.04.2013, ossia entro sei mesi dall'intervenuta risoluzione. Inoltre, la società di leasing si era tempestivamente insinuata nel fallimento, diligentemente coltivando le istanze nei confronti del debitore principale.
Sull'asserita violazione dell'art. 1956 c.c., parte appellante rilevava come detta norma si riferisse alle fideiussioni omnibus e non potesse, quindi, applicarsi alle garanzie sottoscritte dal signor , in quanto contratti autonomi di garanzia. CP_2
In merito all'asserito mutamento dell'obbligazione, parte appellante riteneva che non risultasse provata la cessione del contratto di leasing alla società e che, in Parte_2
ogni caso, non risulterebbero opponibili alla società di leasing eventuali accordi tra il
Fallimento e terzi. Ad ogni buon conto, l'art. 2 delle garanzie prevedeva che gli impegni del garante rimangano efficaci anche in caso di subentro di un terzo in luogo dell'utilizzatore, in mancanza di liberazione di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio il signor , instando per il rigetto del gravame e la CP_2
conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata rilevava, innanzitutto, la tardività delle allegazioni e produzioni documentali avversarie e ne chiedeva, pertanto, l'espunzione dal fascicolo.
Quanto al merito dell'unico motivo di doglianza, parte appellata affermava che la giurisprudenza richiamata da controparte a sostegno della propria tesi non sarebbe pertinente al caso di specie, in cui parte appellante non solo non aveva tempestivamente notificato l'ingiunzione, ma neppure si era costituita in giudizio nella fase di opposizione, così omettendo di svolgere qualsivoglia domanda ed ogni necessario atto di impulso processuale idonei a far sorgere il potere-dovere del
Tribunale di giudicare nel merito. Non sarebbe, quindi, condivisibile l'assunto avversario secondo cui, anche in caso di mancata costituzione in giudizio: “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo pur potendo comportare la revoca del provvedimento, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale formulata nei confronti dell'opponente, con il conseguente potere-dovere del giudice di esaminarla
e decidere nel merito”.
Per analoghe ragioni, non sussisterebbe nemmeno il vizio di omissione di pronuncia, non avendo controparte svolto alcuna domanda in sede di opposizione, data la contumacia.
8 Parte appellata, inoltre, riteneva inconsistente la doglianza di controparte in merito al fatto che il Giudice avrebbe dovuto valutare i documenti offerti in comunicazione con il fascicolo monitorio. Anche la giurisprudenza richiamata era inconferente al caso di specie, perché relativa a documenti allegati a ricorsi tardivamente notificati, ma pur sempre da valutare nell'ambito di una difesa svolta in sede di opposizione, che invece nel caso di specie non era avvenuta e che, pertanto, comportava l'esclusione dell'ammissione al grado di appello dei documenti allegati al ricorso.
Parte appellata, infine, sosteneva che la corrette dichiarazione della contumacia di controparte, in quanto l'affermazione secondo la quale la costituzione in giudizio dell'opposto nel giudizio di opposizione si sarebbe verificata con il deposito del ricorso per ingiunzione era priva di alcun fondamento giuridico.
Quanto ai rilievi avversari in ordine all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, parte appellante ne affermava la tardività e l'irritualità e, quindi,
l'inammissibilità, siccome le preclusioni e le decadenze verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, nei confronti della parte contumace, si riverberano necessariamente nel giudizio d'appello.
In data 28.07.2025 si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_3
cessionaria di affermando che: Controparte_4
(i) con atto di scissione parziale del 21.12.2022 Controparte_1 trasferiva alla società beneficiaria - con efficacia dal CP_10
Contr 31.12.2022 - il ramo di azienda nell'universalità dei rapporti attivi e passivi, dandone avviso con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
17.01.2023;
(ii) con atto del 17.02.2023 nominava come procuratrice la CP_10
Controparte_1
(iii) in data 31.10.2024, con efficacia a decorrere dall'11.11.2024, CP_10 si fondeva per incorporazione a società Controparte_4 appartenente al Gruppo Banca Ifis e diretta e coordinata da Controparte_11
(iv) pertanto, subentrava in continuità ex art. 2504 bis Controparte_4
c.c. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a CP_10
(v) con atto del 26.11.2024 revocava la procura conferita Controparte_4 da a in data 17.02.2023, e CP_10 Controparte_1 contestualmente nominava nuovamente come procuratrice la stessa
CP_1
9 (vi) tra i crediti oggetto di fusione risultava anche quello oggetto di controversia vantato nei confronti del signor;
CP_2
(vii) in data 06.06.2025 cedeva il suddetto credito a Controparte_4 [...]
Controparte_3
, in qualità di successore a titolo particolare nel credito controverso, interveniva
[...] quindi nel presente procedimento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., richiamando le eccezioni e difese presentate dalla nel proprio atto di citazione in appello. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della Decisione
L'appello non è accoglibile.
Alcuni fatti che risultano dall'esame degli atti di primo grado sono pacifici e si ritiene utile, ai fini del decidere, qui richiamarli:
1) il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 21.3.2022;
2) la notifica di tale decreto, ad istanza della odierna parte appellante (quale creditrice), è avvenuta in data 16.09.2022, oltre il termine di giorni 60 dalla emissione del decreto;
3) la parte appellata, attrice in primo grado, ha proposto tempestivamente opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo la tardività della notifica e, quindi, l'inefficacia del decreto ex art. 644 c.pc.; nel merito, svolgendo eccezioni in relazione al credito vantato da controparte;
4) la non si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_1 rimanendo così contumace.
Ciò premesso, giova richiamare alcuni principi giurisprudenziali, in particolare: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, pur formalmente convenuto, assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, qualora l'ingiunto contesti specificamente tali fatti. La mancata costituzione in giudizio del creditore opposto comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo" (Trib.
Milano, Sentenza n. 9286/2023; Trib. Torino, sentenza n° 6468/2013). “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori
10 relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
n.16333/2018).
Nel caso in esame, è avvenuto che la parte creditrice, oggi appellante, ha scelto di non difendersi e di rimanere contumace nel giudizio di primo grado, senza quindi avanzare domande di merito in relazione al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e senza proporre specifiche difese nei confronti delle eccezioni, processuali e di merito, di controparte.
La giurisprudenza richiamata dalla appellante, cioè la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14475/2015, non consente però a questa Corte di esaminare le difese svolte in sede di impugnazione dalla stessa società appellante. In tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha esaminato il contrasto giurisprudenziale relativo alla qualifica di documento nuovo dell'allegato al ricorso per ingiunzione, non prodotto in sede di opposizione, ma depositato in appello. La Corte ha aderito, nella suddetta pronuncia, all'orientamento giurisprudenziale (Cass. 11817/2011), che vedeva una linea di continuità tra il giudizio sommario e la successiva fase di cognizione piena, sorta in seguito ad opposizione, con la conseguenza che la documentazione prodotta in sede monitoria, ancorché non prodotta in primo grado, non può considerarsi nuova se depositata solo in appello.
Tali principi, unitamente a quanto richiamato ancora dalla odierna appellante, circa l'unitarietà del procedimento di ingiunzione costituito da una struttura bifasica
(provvedimento monitorio sommario ed eventuale opposizione) che doveva consentire al Tribunale di esaminare la domanda di condanna formulata dalla creditrice con il ricorso per decreto ingiuntivo, presuppongono, però, sempre che il convenuto opposto, nel giudizio di primo grado, si sia costituito e abbia quindi proposto tutte le proprie domande ed eccezioni. Nel giudizio in oggetto, invece, la in Controparte_1
primo grado, ha scelto di non difendersi e di rimanere contumace, cosicché, nel presente giudizio di impugnazione, non le può essere più consentito proporre domande ed eccezioni.
L'appello va pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto alle spese del presente grado, per il principio della soccombenza, le stesse vanno posta a carico della parte appellante mentre, per Controparte_1
quanto riguarda posizione della parte intervenuta atteso che è Controparte_7 intervenuta soltanto alla fine del presente giudizio (dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 352 c.p.c.) si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle nei suoi confronti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3607/2023 del Tribunale di Controparte_1
Torino, pubblicata in data 21.09.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese Controparte_1 legali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , CP_2 liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado nei confronti della parte intervenuta Controparte_7
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante e della parte Controparte_1 intervenuta Controparte_7
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 3.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortes
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1342/2023 promosso da:
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marzio Zurlo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via
Aurelio Saffi n. 17, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De CP_2 C.F._1
IL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Coccaglio, Via V. Veneto n. 1, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata -
e contro nella qualità di cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dallo lo Studio Barretta Società e per esso Controparte_5 dall'avv. Adiutrice Barretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento,
C/da Ponte Valentino, Zona ASI, Area Z5, come da procura alle liti in atti.
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e gli incombenti di rito,
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
In via principale accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3607/2023 pubblicata in data 21.09.2023, e notificata in data
26.09.2023 respingere l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 55.714,20 condannare il sig. nella qualità CP_2
di garante della al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_6
, della somma di Euro 55.714,20 o della veriore accertanda in corso di causa, per le
[...]
causali di cui in narrativa, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far data domanda sino al saldo.
In via istruttoria respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente esplorative.
Con riserva di formulare domanda di ripetizione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così giudicare:
Preliminarmente: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata per le ragioni esposte;
Nel merito: respingere ogni domanda attore poiché infondata in fatto e diritto confermando la sentenza impugnata;
In Subordine: a) dichiarare illegittimo e come tale nullo, privo di effetti giuridici e comunque da revocare il D.I. n. 2139/2022, emesso il 20-21.03.2022, qui opposto, per le ragioni esposte;
b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria:
2 - ordinare ex art. 210 cpc ai terzi Fallimento di C.p.l., e Unicredit Leasing Spa Parte_2
(creditore principale) di esibire in giudizio copia del contratto o dei contratti intervenuti tra gli stessi in ordine alla cessione e all'utilizzo della piattaforma, così come delle relative modalità di pagamento e delle relative scritture contabili.”
Per parte intervenuta
Voglia l'Ecc. ma Corte d' Appello di Torino, contrariis reiectis:
In via preliminare:
-dichiarare l'ammissibilità dell'intervento della società in persona del Controparte_7 legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 111 c.p.c.;
Nel merito:
- accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1 sentenza n. 3607/2023 resa dal Tribunale di Torino, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/2022; CP_2
- dichiarare la legittimità del credito azionato per l'importo di € 55.714,20, o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia in corso di causa;
- condannare il sig. , nella qualità di garante della al CP_2 Parte_1
pagamento della somma sopra indicata, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far data dalla domanda sino al saldo;
In via istruttoria, si reiterano integralmente le istanze istruttorie già formulate nell'atto di appello da ivi incluse: Controparte_1
- la richiesta di valutazione dei documenti già prodotti in fase monitoria;
-l'ammissione delle prove documentali già versate in atti;
-la richiesta di eventuale CTU contabile, ove ritenuto necessario ai fini della quantificazione del credito residuo garantito.
- in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente esplorative;
-con riserva di formulare domanda di ripetizione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge;
- ad ogni modo, in ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, ai sensi dell art. 92 c.p.c., per obiettiva complessità della controversia, contrasto giurisprudenziale, e buona fede processuale della parte interveniente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il signor CP_2
conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Torino, Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2139/2022 perché inefficace ex art. 644 c.p.c. e, conseguentemente, illegittimo e nullo.
In particolare, il titolo originava dal decreto ingiuntivo emesso in favore della
[...]
(cessionaria del credito della Unicredit Leasing S.p.a.) nei confronti del Controparte_1 signor , quale garante della fallita recante l'importo CP_2 Parte_1 complessivo di € 55.714,20, oltre interessi legali e spese, a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale , in relazioni a due Parte_1
contratti di leasing stipulati con la Unicredit Leasing S.p.a. in data 29.10.2010 (contratto n. LI 1305054, bene: “n. 1 piattaforma di trasporto EH_PM2500/35 colonna rettangolare”) e in data 21.12.2010 (contratto VA 1315278, bene: “smart fortwo coupè
CDI 40 KW passion facelift n. telaio: WME4513011K441087, n. targa: EF566SK”), risolti dalla locatrice per morosità della utilizzatrice in data 10/04/2013.
L'opponente esponeva in fatto che: (i) l'autovettura Smart veniva restituita al leasing nel gennaio 2014 e successivamente venduta a terzi, come da visura storica PRA da cui risulta che la proprietà dell'autoveicolo in questione, in data 31.03.2014, veniva trasferita a da Cantù e contestualmente il leasing disponeva la Controparte_8
“cancellazione della locazione”; (ii) la piattaforma EH PM 2500/35 veniva ritirata dal fallimento, smontata e portata presso la propria sede dalla ditta e Parte_3 saldata con le fatture n. 7/2013 di € 18.910,00 e n. 1/2015 di € 20.130,00.
Parte opponente eccepiva: (i) la tardività della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto il decreto n. 2139/2022 del Tribunale di Torino era stato emesso in data
21.03.2022, consegnato alle per la notifica, con successivo deposito del plico CP_9 presso l'ufficio il 16.09.2022, data in cui era stato emesso il CAD, il ritiro avveniva poi il
22.09.2022 – la notifica del decreto risultava quindi tardiva ex art. 644 c.p.c. perché avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
(ii) la mancata proposizione delle istanze del creditore verso il debitore principale entro il termine di legge ex art. 1957 c.c.; (iii) la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo il creditore fatto credito al debitore pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere improbabile il soddisfacimento del credito;
(iv) il mutamento dell'obbligazione, in quanto
Unicredit Leasing consentiva all'operazione di cessione della piattaforma a Parte_2
e si accordava con la stessa e il Fallimento con effetto novativo, operazione che faceva
4 quindi venir meno l'obbligazione principale garantita dal fideiussore, facendo sorgere obblighi nuovi, diversi, verso i quali l'opponente non prestava garanzia alcuna e ai quali la fideiussione sottoscritta non poteva essere estesa.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, la non si Controparte_1
costituiva e non compariva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. La causa veniva quindi istruita sulla base delle produzioni documentali di parte attrice e veniva trattenuta a decisione in data 18.09.2023.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 3607/2023 pubblicata in data 21.09.2023 e notificata in data
26.09.2023, il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2139/2022 e per l'effetto lo revocava. Condannava la CP_1
a rimborsare al signor le spese di lite liquidate in € 4.217,00 per
[...] CP_2 compensi e € 286,00 per spese con rimborso spese generali, IVA e CPA.
Il Tribunale, in particolare, in merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto rilevava che l'opponente, per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato, aveva correttamente introdotto l'opposizione ex art. 645 c.p.c., non potendosi avvalere della procedura di cui all'art. 188 disp. att. Nel merito, accoglieva l'eccezione, posto che il decreto da notificare ai sensi dell'art. 644 c.p.c. veniva consegnato dal ricorrente al servizio postale solo in data 10.09.2022, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia (21.03.2022).
Il giudizio di appello
L'appello proposta da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torino chiedendone la riforma secondo un unico motivo di appello strutturato in più punti.
Parte appellante, in particolare, censurava il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, laddove dichiarava la contumacia di e non valutava la CP_1
fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. La dichiarazione di contumacia, invero, era basata su una falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
638 - 645 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. Parte appellante, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 14475/2015 (che sanciva, alla luce di un'interpretazione sistematica degli art. 638 e 645 c.p.c., l'unitarietà del procedimento di ingiunzione in senso lato costituito da una struttura bifasica: provvedimento monitorio
5 sommario ed eventuale opposizione), riteneva che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, pur potendo comportare la revoca del provvedimento, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale formulata nei confronti dell'opponente, con il conseguente potere-dovere del Giudice di esaminarla e decidere nel merito. Avrebbe dunque errato il Tribunale, in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Cassazione, laddove escludeva di doversi pronunciare sulla domanda di condanna del garante al pagamento della somma di € 55.714,20, avanzata nel ricorso dalla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) e meritevole di accoglimento sulla base della completa documentazione offerta nel fascicolo monitorio, idonea ex se a provare la pretesa fatta valere.
In merito all'art. 112 c.p.c., parte appellante evidenziava il vizio di omissione di pronuncia in cui era incorso il Giudice per non avere esaminato la pretesa creditoria formulata con il ricorso, limitandosi a statuire sull'eccezione di tardività della notifica e, dunque, su un aspetto meramente procedurale.
Con riferimento agli artt. 638 cpc e 115 c.p.c., parte appellante eccepiva il fatto che il
Tribunale non procedeva a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, attesa la contumacia della convenuta opposta che non resisteva all'opposizione. Risultava, quindi, palese l'errore in cui era incorso il Giudice, il quale avrebbe dovuto valutare i documenti offerti in comunicazione con il fascicolo monitorio. Detta omissione comportava la violazione di quanto statuito dall'art. 638, comma 3, c.p.c. così come interpretato dalla Corte Suprema, nonché dell'art. 115 c.p.c., che prevede che il
Tribunale deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.
Con riferimento agli artt. 638 e 645 c.p.c. parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto discendere dalla mancata costituzione in giudizio la dichiarazione di contumacia. Il principio dell'unitarietà bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, delineato dagli artt. 638 – 645 cpc, porterebbe ad escludere che, in ipotesi di mancato deposito della comparsa di costituzione da parte della convenuta opposta, possa esserne dichiarata la contumacia. La convenuta opposta, infatti, è già costituita in giudizio nel momento in cui deposita il ricorso per ingiunzione ai sensi dell'art. 638 c.p.c., per cui, anche laddove non compaia in giudizio, non potrebbe essere considerata contumace e, conseguentemente, ai fini della decisione, si dovranno tenere in considerazione sia la domanda sostanziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia i documenti dalla stessa già prodotti nella fase monitoria.
6 Nel merito, parte appellante riteneva che le eccezioni di controparte relative alla cessione del contratto di noleggio della piattaforma ed all'asserita vendita dell'autovettura Smart fossero inammissibili alla luce del tenore delle garanzie sottoscritte, secondo le quali il signor si era impegnato a “pagare CP_2
immediatamente alla Unicredit Leasing, su semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatore, di quanto dovutole in relazione al contratto di leasing” (art. 5 garanzie). Si tratterebbe, quindi, di un contratto autonomo di garanzia in forza del quale il signor non era legittimato a rifiutare il pagamento richiesto e ad CP_2
opporre eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale tra e Unicredit Pt_1
Leasing. Ciò era ulteriormente rafforzato da quanto previsto dall'art. 7 della garanzia secondo cui: “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida”.
In relazione all'asserita vendita della Smart, controparte sosteneva che l'autovettura in questione sarebbe stata restituita ad Unicredit Leasing nel 2014. Tuttavia, tale circostanza non risultava suffragata da alcuna evidenza documentale, stante l'inconferenza delle evidenze del PRA, tenuto conto che non vi sarebbe evidenza dell'incasso del prezzo di vendita da parte della cedente.
In relazione all'asserita cessione del contratto di noleggio della piattaforma alla ditta
[...]
parte appellante riteneva che se anche fosse avvenuta, non avrebbe Parte_3 estinto l'obbligo di pagamento derivante dalla garanzia prestata dal signor posto CP_2 che, in forza delle condizioni generali di contratto (art. 18 comma III) all'utilizzatore era vietato, senza il consenso della concedente, cedere in godimento, anche parziale, i beni in leasing. Controparte, inoltre, non considerava l'art. 2 delle condizioni di garanzia, il quale prevede che la garanzia rimanga valida anche in caso di eventuale subentro di altro soggetto, in luogo dell'utilizzatore, a condizione che quest'ultimo non venga liberato delle obbligazioni assunte. Non vi sarebbe quindi prova né del consenso di
Unicredit Leasing alla cessione del contratto a né prova documentale Parte_2 dell'intervenuta liberazione della C.P.L. dagli obblighi contrattuali assunti con il contratto in questione, con conseguente liberazione del garante Leone.
Parte appellata eccepiva la violazione dell'art. 1957 c.c. per mancata proposizione delle istanze al debitore principale entro il termine di legge. Detta eccezione, invero, era infondata per tre ordini di ragioni: (i) il contratto di garanzia prevedeva all'art. 8 la dispensa dall'onere del rispetto del termine;
(ii) la clausola risultava legittima e valida considerando che si trattava di un contratto autonomo di garanzia;
(iii) in ogni caso era
7 documentato che la risoluzione dei contratti era stata inviata alla ad aprile 2013 e Pt_1
l'insinuazione al passivo era stata depositata in data 21.04.2013, ossia entro sei mesi dall'intervenuta risoluzione. Inoltre, la società di leasing si era tempestivamente insinuata nel fallimento, diligentemente coltivando le istanze nei confronti del debitore principale.
Sull'asserita violazione dell'art. 1956 c.c., parte appellante rilevava come detta norma si riferisse alle fideiussioni omnibus e non potesse, quindi, applicarsi alle garanzie sottoscritte dal signor , in quanto contratti autonomi di garanzia. CP_2
In merito all'asserito mutamento dell'obbligazione, parte appellante riteneva che non risultasse provata la cessione del contratto di leasing alla società e che, in Parte_2
ogni caso, non risulterebbero opponibili alla società di leasing eventuali accordi tra il
Fallimento e terzi. Ad ogni buon conto, l'art. 2 delle garanzie prevedeva che gli impegni del garante rimangano efficaci anche in caso di subentro di un terzo in luogo dell'utilizzatore, in mancanza di liberazione di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio il signor , instando per il rigetto del gravame e la CP_2
conferma della sentenza di primo grado.
Parte appellata rilevava, innanzitutto, la tardività delle allegazioni e produzioni documentali avversarie e ne chiedeva, pertanto, l'espunzione dal fascicolo.
Quanto al merito dell'unico motivo di doglianza, parte appellata affermava che la giurisprudenza richiamata da controparte a sostegno della propria tesi non sarebbe pertinente al caso di specie, in cui parte appellante non solo non aveva tempestivamente notificato l'ingiunzione, ma neppure si era costituita in giudizio nella fase di opposizione, così omettendo di svolgere qualsivoglia domanda ed ogni necessario atto di impulso processuale idonei a far sorgere il potere-dovere del
Tribunale di giudicare nel merito. Non sarebbe, quindi, condivisibile l'assunto avversario secondo cui, anche in caso di mancata costituzione in giudizio: “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo pur potendo comportare la revoca del provvedimento, non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale formulata nei confronti dell'opponente, con il conseguente potere-dovere del giudice di esaminarla
e decidere nel merito”.
Per analoghe ragioni, non sussisterebbe nemmeno il vizio di omissione di pronuncia, non avendo controparte svolto alcuna domanda in sede di opposizione, data la contumacia.
8 Parte appellata, inoltre, riteneva inconsistente la doglianza di controparte in merito al fatto che il Giudice avrebbe dovuto valutare i documenti offerti in comunicazione con il fascicolo monitorio. Anche la giurisprudenza richiamata era inconferente al caso di specie, perché relativa a documenti allegati a ricorsi tardivamente notificati, ma pur sempre da valutare nell'ambito di una difesa svolta in sede di opposizione, che invece nel caso di specie non era avvenuta e che, pertanto, comportava l'esclusione dell'ammissione al grado di appello dei documenti allegati al ricorso.
Parte appellata, infine, sosteneva che la corrette dichiarazione della contumacia di controparte, in quanto l'affermazione secondo la quale la costituzione in giudizio dell'opposto nel giudizio di opposizione si sarebbe verificata con il deposito del ricorso per ingiunzione era priva di alcun fondamento giuridico.
Quanto ai rilievi avversari in ordine all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, parte appellante ne affermava la tardività e l'irritualità e, quindi,
l'inammissibilità, siccome le preclusioni e le decadenze verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, nei confronti della parte contumace, si riverberano necessariamente nel giudizio d'appello.
In data 28.07.2025 si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_3
cessionaria di affermando che: Controparte_4
(i) con atto di scissione parziale del 21.12.2022 Controparte_1 trasferiva alla società beneficiaria - con efficacia dal CP_10
Contr 31.12.2022 - il ramo di azienda nell'universalità dei rapporti attivi e passivi, dandone avviso con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
17.01.2023;
(ii) con atto del 17.02.2023 nominava come procuratrice la CP_10
Controparte_1
(iii) in data 31.10.2024, con efficacia a decorrere dall'11.11.2024, CP_10 si fondeva per incorporazione a società Controparte_4 appartenente al Gruppo Banca Ifis e diretta e coordinata da Controparte_11
(iv) pertanto, subentrava in continuità ex art. 2504 bis Controparte_4
c.c. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a CP_10
(v) con atto del 26.11.2024 revocava la procura conferita Controparte_4 da a in data 17.02.2023, e CP_10 Controparte_1 contestualmente nominava nuovamente come procuratrice la stessa
CP_1
9 (vi) tra i crediti oggetto di fusione risultava anche quello oggetto di controversia vantato nei confronti del signor;
CP_2
(vii) in data 06.06.2025 cedeva il suddetto credito a Controparte_4 [...]
Controparte_3
, in qualità di successore a titolo particolare nel credito controverso, interveniva
[...] quindi nel presente procedimento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., richiamando le eccezioni e difese presentate dalla nel proprio atto di citazione in appello. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della Decisione
L'appello non è accoglibile.
Alcuni fatti che risultano dall'esame degli atti di primo grado sono pacifici e si ritiene utile, ai fini del decidere, qui richiamarli:
1) il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 21.3.2022;
2) la notifica di tale decreto, ad istanza della odierna parte appellante (quale creditrice), è avvenuta in data 16.09.2022, oltre il termine di giorni 60 dalla emissione del decreto;
3) la parte appellata, attrice in primo grado, ha proposto tempestivamente opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo la tardività della notifica e, quindi, l'inefficacia del decreto ex art. 644 c.pc.; nel merito, svolgendo eccezioni in relazione al credito vantato da controparte;
4) la non si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_1 rimanendo così contumace.
Ciò premesso, giova richiamare alcuni principi giurisprudenziali, in particolare: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, pur formalmente convenuto, assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, qualora l'ingiunto contesti specificamente tali fatti. La mancata costituzione in giudizio del creditore opposto comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo" (Trib.
Milano, Sentenza n. 9286/2023; Trib. Torino, sentenza n° 6468/2013). “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori
10 relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
n.16333/2018).
Nel caso in esame, è avvenuto che la parte creditrice, oggi appellante, ha scelto di non difendersi e di rimanere contumace nel giudizio di primo grado, senza quindi avanzare domande di merito in relazione al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e senza proporre specifiche difese nei confronti delle eccezioni, processuali e di merito, di controparte.
La giurisprudenza richiamata dalla appellante, cioè la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14475/2015, non consente però a questa Corte di esaminare le difese svolte in sede di impugnazione dalla stessa società appellante. In tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha esaminato il contrasto giurisprudenziale relativo alla qualifica di documento nuovo dell'allegato al ricorso per ingiunzione, non prodotto in sede di opposizione, ma depositato in appello. La Corte ha aderito, nella suddetta pronuncia, all'orientamento giurisprudenziale (Cass. 11817/2011), che vedeva una linea di continuità tra il giudizio sommario e la successiva fase di cognizione piena, sorta in seguito ad opposizione, con la conseguenza che la documentazione prodotta in sede monitoria, ancorché non prodotta in primo grado, non può considerarsi nuova se depositata solo in appello.
Tali principi, unitamente a quanto richiamato ancora dalla odierna appellante, circa l'unitarietà del procedimento di ingiunzione costituito da una struttura bifasica
(provvedimento monitorio sommario ed eventuale opposizione) che doveva consentire al Tribunale di esaminare la domanda di condanna formulata dalla creditrice con il ricorso per decreto ingiuntivo, presuppongono, però, sempre che il convenuto opposto, nel giudizio di primo grado, si sia costituito e abbia quindi proposto tutte le proprie domande ed eccezioni. Nel giudizio in oggetto, invece, la in Controparte_1
primo grado, ha scelto di non difendersi e di rimanere contumace, cosicché, nel presente giudizio di impugnazione, non le può essere più consentito proporre domande ed eccezioni.
L'appello va pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto alle spese del presente grado, per il principio della soccombenza, le stesse vanno posta a carico della parte appellante mentre, per Controparte_1
quanto riguarda posizione della parte intervenuta atteso che è Controparte_7 intervenuta soltanto alla fine del presente giudizio (dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 352 c.p.c.) si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle nei suoi confronti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3607/2023 del Tribunale di Controparte_1
Torino, pubblicata in data 21.09.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese Controparte_1 legali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , CP_2 liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado nei confronti della parte intervenuta Controparte_7
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante e della parte Controparte_1 intervenuta Controparte_7
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 3.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortes
12