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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2023 R.G. promossa
DA
) in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Gullo;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: benefici vittime del dovere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il , con appello depositato in data 21.08.2023, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Catania n. 650/2023 del 21.02.2023, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta da CP_1
volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere
[...]
ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. b) o lett. a), l. n. 266/2005 o in subordine ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005 e, per l'effetto, di ordinare l'iscrizione nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R.
n. 243/2006, nonché di riconoscere i diritti patrimoniali e non riconosciuti dalla normativa speciale.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, non si opponeva alla Controparte_1
riforma della sentenza nei termini chiesti dal appellane ma Parte_1
proponeva a sua volta appello incidentale relativamente alle spese di lite.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante, con unico motivo di gravame, richiamato l'art. 2 della legge 407/98 nonché l'art. 5 della legge 206/2004, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha riconosciuto all'appellato l'assegno vitalizio in presenza di una percentuale d'invalidità del 3%, inferiore a quella del 25% espressamente indicata dalle leggi che disciplinano il predetto beneficio.
1.1 Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito precisati.
1.2 Va richiamata, preliminarmente, la posizione difensiva dell'appellato, il quale nella memoria di costituzione ha dato atto di quanto segue: “Questa difesa concorda con il appellante per una banale quanto evidente Parte_1
ragione. L'odierno appellato non ha mai chiesto la concessione dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della l. 206/2004, come si può facilmente evincere dalla lettura del ricorso depositato nel giudizio di primo grado. Richiesta non avanzata in quanto l'appellante era consapevole che non sussistevano i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dello speciale assegno vitalizio (invalidità permanente pari o superiore al 25%). Quindi, è del tutto evidente che nessuna responsabilità può essere attribuita all'appellato che è vittima di un errore (refuso informatico !!??) a cui non ha contribuito in alcun modo. Sarebbe stata sufficiente una pec da parte avversa per risolvere stragiudizialmente il disguido”.
Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non risulta proposta alcuna domanda nei termini riconosciuti dal giudice di prime cure.
Sicché, in accoglimento dell'appello principale, va riformata l'impugnata sentenza e dichiarato non dovuto a l'assegno vitalizio di cui all'art. 5, CP_1
comma 3 della legge 206/2004.
2. A sua volta l'appellante incidentale censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha decurtato della metà le spese di lite ritenendo, erroneamente, di essere in presenza di un parziale accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo.
2.1 Il motivo è fondato.
Nel ricorso introduttivo, l'odierno appellante incidentale ha chiesto: “2) dichiari e riconosca al dott. … lo Status di Vittima del Controparte_1
Dovere ai sensi della L. 266/2005, art. 1, comma 563, lett. b) o a), o, in subordine, ai sensi della L. 266/2005, art. 1, comma 564, 3) ordini l'iscrizione del dott. , nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, Controparte_1
comma 3, del DPR 243/2006. 4) per l'effetto, riconosca al sig. CP_1
tutti i diritti, patrimoniali e non, previsti dalle normative vigenti e
[...]
specificatamente: a) speciale elargizione di euro 6.000,00 (duecentomila/00), soggetta a perequazione (D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla
L. n. 222/2007 - art. 34; art. 3 l. 466/80, art. 5, comma 1 e 5 della L. 206/04, art. 1 della L. 302/90), cioè euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto percentuale di danno subito (3%) b) esenzione dal pagamento dell'imposta sui redditi (L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 211), c) nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge a favore dei soggetti Vittime del Dovere riconosciuti dalla L. 302/1990, D.P.R. 243/2006, L. 206/2004, L. 407/98 (esenzione dal pagamento del ticket;
riconoscimento assistenza psicologica a carico dello
Stato; beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria
e di corso universitario), f) sempre per l'effetto, condanni il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme Parte_1
dovute al dott. per i motivi sopra esplicitati nonché al Controparte_1
riconoscimento a favore dello stesso di ogni altro diritto, anche non patrimoniale, riconosciuto alle Vittime del Dovere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo…”.
Il giudice di prime cure ha così statuito: “7. Tenuto conto della percentuale di invalidità complessiva accertata dal CTU nella misura del 3% deve essere rigettata la parte di domanda avanzata da parte ricorrente e volta a conseguire l'elargizione del beneficio di cui all'art. 3 l. n. 466/80, in quanto la norma richiede una invalidità permanente non inferiore all'80%. Del pari deve essere rigettata la parte di domanda avanzata da parte ricorrente e volta
a conseguire l'elargizione del beneficio di cui all'art 2, commi 5 e 6, l.
407/1998, risultando la percentuale di invalidità dedotta dal ricorrente in ricorso ed accertata dal CTU inferiore a quella richiesta dalla legge”.
Non vi è dubbio che nessuna soccombenza è ravvisabile posto che le domande proposte dal hanno tutte trovato accoglimento;
mentre le CP_1
uniche prestazioni non riconosciute non costituivano oggetto di domanda.
Sicché non ricorrevano i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite.
2.2 E tuttavia, non può trovare pieno accoglimento la domanda proposta dall'appellante incidentale: “riformare la sentenza n. 650/2023 emessa dal
Tribunale di Catania, sezione lavoro, nella parte in cui dispone la riduzione della metà delle spese di lite, riconoscendo il diritto alla liquidazione integrale delle spese di lite, pari ad euro 5.391,00, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”; ed invero, il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite nella misura di € 2.695,50 nell'intero.
3. Per le ragioni che precedono l'appello incidentale va parzialmente accolto e il va condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite nella misura di € 2.695,50, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, avuto riguardo al valore della controversia e alle tariffe professionali vigenti.
4. Le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, vanno poste sempre a carico del appellante avuto riguardo all'esito complessivo Parte_1
della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carmelo
Gullo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, dichiara non dovuto a l'assegno vitalizio di cui CP_1
all'art. 5, comma 3, della legge 206/2004 e condanna il al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.695,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Gullo.
condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.906,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Carmelo Gullo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese