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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/08/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Foligno Via Piermarini n. 24 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Santarelli
ATTRICE
contro
C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Spoleto presso l'Agenzia in Piazza Campello CP_1
1 e presso i suoi procuratori Avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato
CONVENUTO
avente per
OGGETTO: altri contratti atipici;
le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 per l'attrice:
“- condannare l' in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma di € € 11.145,60, o quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con riserva di meglio quantificare il credito con riferimento alle ulteriori somme che verranno nel frattempo indebitamente trattenute;
- ordinare all' , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore. di operare la giusta trattenuta mensile sulla pensione della ricorrente medesima pari a € 21,60 o quella diversa somma che risulterà”.
per l'Ente convenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 5.07.2024, la SI deduceva quanto segue: Parte_1
• Con atto di pignoramento presso terzi del 31 gennaio 2014, la SI Controparte_3
procedeva a pignorare, presso l' –
[...] Controparte_1 sede di Foligno, le somme dovute alla SI a titolo di trattamento pensionistico Pt_1
e/o indennità, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 53.000,00;
• Incardinata la procedura R.G.E. N. 166/2014, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Spoleto, Dott.ssa Cipolloni, con ordinanza del 21 marzo 2014, assegnava alla SI
[...]
la somma di € 53.906,75 oltre spese legali, nei limiti di un quinto della pensione della CP_3
Cecamore e nel rispetto del minimo di sopravvivenza pari a € 530,00 mensili;
• A fronte dell'ordinanza, l' avrebbe dovuto trattenere e versare alla creditrice un quinto CP_1 dell'eccedenza rispetto al minimo di sopravvivenza, pari a € 21,60 mensili ((€ 638,00 - €
530,00)/5); l' invece corrispondeva, alla SI € 108,00 al mese, senza CP_2 CP_3 effettuare l'operazione di detrazione del minimo e successiva divisione del quinto;
• Sulla scorta di tale assunto la SI calcolava di essere creditrice nei confronti Pt_1 dell' della somma di € 86,40 mensili (€ 108,00 - € 21,60) per un totale di 129 mesi, pari a CP_1
pagina 2 di 6 € 11.145,60, corrispondenti al periodo decorrente da settembre 2014 a luglio 2024, inclusa la tredicesima del 2014;
• L'attrice, pertanto, ne richiedeva la ripetizione;
• L'istante rappresentava, altresì, che il trattamento pensionistico erogato dall' e attinto dal CP_1 pignoramento in esame rientra nella categoria dell'assegno sociale, prestazione di natura esclusivamente assistenziale e, in quanto tale impignorabile;
• Da ultimo, la SI dava atto che, non essendo stata proposta opposizione nei Pt_1 termini di legge, l'ordinanza del G.E. dott.ssa Cipolloni era ormai divenuta definitiva e incontestabile, per cui si rendeva necessario esperire causa di merito;
• Concludeva quindi per la condanna dell' , alla restituzione in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 11.145,60, o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con riserva di ulteriore quantificazione in relazione a successive indebite trattenute;
nonché ordinare all' l'applicazione della corretta trattenuta CP_1 sulla pensione della ricorrente, pari a € 21,60 mensili o altra somma risultante.
2. Si è costituito l' , che contestando la domanda Controparte_1 dell'attrice, deduceva come segue:
• L'azione promossa dalla SI sarebbe da ritenersi inammissibile per intervenuta Pt_1 decadenza ex art. 617 c.p.c.;
• Nella citazione notificata all' veniva, nei fatti, contestata l'ordinanza di assegnazione con CP_2 cui il G. E. ha disposto al terzo pignorato il pagamento entro il limite di un quinto della CP_1 pensione, salvaguardando il minimo di sopravvivenza;
• Tale impugnazione avrebbe dovuto essere proposta mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione;
• Non essendo stata esperita tale opposizione nel termine di legge, l'attrice sarebbe decaduta dal potere di impugnare l'ordinanza, rendendo inammissibile l'azione promossa nel presente giudizio;
pagina 3 di 6 • La domanda, inoltre, sarebbe infondata in quanto l' ha correttamente eseguito l'ordinanza CP_1 di assegnazione emessa il 21 marzo 2014 nella procedura esecutiva RG 166/2014. A seguito del pignoramento presso terzi, l' avrebbe effettuato una corretta quantificazione dell'assegno CP_1 sociale, attenendosi alle disposizioni del Giudice dell'esecuzione, che ha stabilito la pignorabilità entro il limite di un quinto della pensione, salvaguardando il minimo vitale mensile di € 530,00;
• L' ha dunque trattenuto l'importo di € 108,00, pari al quinto previsto, assicurando un CP_1 importo netto residuo superiore al minimo di sopravvivenza indicato;
• Rilevava da ultimo la violazione degli obblighi di correttezza e diligenza ai sensi dell'art. 1175
c.c., il quale impone a debitore e creditore un comportamento conforme a tali principi. Nel caso di specie, la SI.ra avrebbe omesso di agire tempestivamente, attendendo circa dieci Pt_1 anni dall'ordinanza di assegnazione del 21 marzo 2014 prima di far valere il proprio presunto credito, con evidente intento di incrementare indebitamente l'ammontare delle somme trattenute dall' . Tale condotta avrebeb integrato un comportamento scorretto, idoneo a precludere la CP_1 pretesa creditoria, anche alla luce dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve essere diminuito o escluso qualora il creditore abbia contribuito con propria colpa al verificarsi o all'aggravamento del danno stesso. Anche per tali ragioni, il credito vantato dalla SI dovrebbe dichiararsi inesistente;
Pt_1
• Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna alle spese di lite.
3. L'istruttoria si è svolta per via solo documentale e all'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. La domanda spiegata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge con chiarezza che la SI di fatto contesta Pt_1
l'ordinanza di assegnazione delle somme, con la quale il G.E. ha ordinato al terzo pignorato, l' , di CP_1 corrispondere le somme dovute “nel limite del quinto della pensione e comunque entro i limiti del minimo vitale di sopravvivenza come sopra indicato”.
Sulla scorta dei principi consolidati e reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, si evidenzia pagina 4 di 6 che avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., l'unico rimedio esperibile per la contestazione dei vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per tutte, Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2023, n. 15822).
In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'articolo 617 c.p.c., costituisce il rimedio idoneo e specifico per impugnare l'illegittimità o l'erroneità degli atti esecutivi, incluso il provvedimento di assegnazione. Si precisa tuttavia che detta opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, conoscenza che si presume perfezionata con la notifica del provvedimento al terzo pignorato o al debitore.
La mancata proposizione dell'opposizione entro il termine previsto comporta la decadenza dal diritto di impugnare l'ordinanza di assegnazione, con la conseguente acquisizione della definitività del provvedimento nell'ambito del processo esecutivo. Tale effetto si produce anche qualora il bene oggetto di esecuzione risulti impignorabile, in quanto l'impugnazione costituisce l'unico mezzo idoneo a far valere eventuali vizi dell'assegnazione, inclusa la natura di impignorabilità del bene stesso (Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza n. 21876 pronunziata in data 24/09/2013).
Ne consegue che, in caso di mancata opposizione, l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate assume efficacia esecutiva, consentendo al creditore procedente di recuperare le somme assegnate senza che il debitore o il terzo pignorato possano avanzare ulteriori contestazioni. Le somme così assegnate si trasferiscono in via definitiva al creditore procedente, mentre il terzo pignorato è obbligato a corrisponderle in conformità di quanto disposto nel provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione.
L' , nella sua qualità di terzo pignorato, ha ottemperato pedissequamente a quanto disposto CP_1 nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
Tanto è vero che la stessa attrice nel proprio atto introduttivo rileva di essere decaduta dal rimedio processuale previsto ex art. 617 c.p.c., prendendo atto della incontestabilità e irrevocabilità del provvedimento di assegnazione somme, con conseguenze definitive per le parti coinvolte.
4.2. Per quanto attiene alla interpretazione e alla applicazione dell'ordinanza di assegnazione del
21.3.2014 resa nella procedura esecutiva RG 166/2014, vi è da dire che l' si è attenuto fedelmente CP_1
a quanto ordinato dal G.E., ovvero ha corrisposto le somme dovute al debitore “nel limite del quinto
pagina 5 di 6 della pensione e comunque entro i limiti del minimo di sopravvivenza”.
Con tale espressione, il Giudice dell'Esecuzione ha chiaramente indicato al terzo pignorato le modalità di calcolo delle somme da trattenere, stabilendo che tali importi devono essere contenuti nel limite di un quinto della pensione complessiva, fatto salvo il rispetto della soglia minima vitale di sopravvivenza, all'epoca indicata in € 530,00. Non risulta alcuna menzione, nel provvedimento divenuto esecutivo, in merito all'impignorabilità della pensione nei limiti dei minimi vitali di sopravvivenza, né risultano indicati riferimenti a modalità di computo differenti da quelle chiaramente desumibili dalla lettera del provvedimento.
Pertanto, in relazione all'ordinanza di assegnazione, è da ritenersi corretto il calcolo indicato da CP_1 nella quantificazione delle somme mensili da trattenersi sulla pensione della SI Parte_1
[...]
5. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia nonché del valore della stessa rispetto agli estremi di scaglione, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie nei termini assegnati dalla parte vittoriosa in relazione alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA la SI al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 849,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Spoleto, il 18 agosto 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Foligno Via Piermarini n. 24 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Santarelli
ATTRICE
contro
C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Spoleto presso l'Agenzia in Piazza Campello CP_1
1 e presso i suoi procuratori Avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato
CONVENUTO
avente per
OGGETTO: altri contratti atipici;
le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 per l'attrice:
“- condannare l' in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma di € € 11.145,60, o quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con riserva di meglio quantificare il credito con riferimento alle ulteriori somme che verranno nel frattempo indebitamente trattenute;
- ordinare all' , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore. di operare la giusta trattenuta mensile sulla pensione della ricorrente medesima pari a € 21,60 o quella diversa somma che risulterà”.
per l'Ente convenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 5.07.2024, la SI deduceva quanto segue: Parte_1
• Con atto di pignoramento presso terzi del 31 gennaio 2014, la SI Controparte_3
procedeva a pignorare, presso l' –
[...] Controparte_1 sede di Foligno, le somme dovute alla SI a titolo di trattamento pensionistico Pt_1
e/o indennità, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 53.000,00;
• Incardinata la procedura R.G.E. N. 166/2014, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Spoleto, Dott.ssa Cipolloni, con ordinanza del 21 marzo 2014, assegnava alla SI
[...]
la somma di € 53.906,75 oltre spese legali, nei limiti di un quinto della pensione della CP_3
Cecamore e nel rispetto del minimo di sopravvivenza pari a € 530,00 mensili;
• A fronte dell'ordinanza, l' avrebbe dovuto trattenere e versare alla creditrice un quinto CP_1 dell'eccedenza rispetto al minimo di sopravvivenza, pari a € 21,60 mensili ((€ 638,00 - €
530,00)/5); l' invece corrispondeva, alla SI € 108,00 al mese, senza CP_2 CP_3 effettuare l'operazione di detrazione del minimo e successiva divisione del quinto;
• Sulla scorta di tale assunto la SI calcolava di essere creditrice nei confronti Pt_1 dell' della somma di € 86,40 mensili (€ 108,00 - € 21,60) per un totale di 129 mesi, pari a CP_1
pagina 2 di 6 € 11.145,60, corrispondenti al periodo decorrente da settembre 2014 a luglio 2024, inclusa la tredicesima del 2014;
• L'attrice, pertanto, ne richiedeva la ripetizione;
• L'istante rappresentava, altresì, che il trattamento pensionistico erogato dall' e attinto dal CP_1 pignoramento in esame rientra nella categoria dell'assegno sociale, prestazione di natura esclusivamente assistenziale e, in quanto tale impignorabile;
• Da ultimo, la SI dava atto che, non essendo stata proposta opposizione nei Pt_1 termini di legge, l'ordinanza del G.E. dott.ssa Cipolloni era ormai divenuta definitiva e incontestabile, per cui si rendeva necessario esperire causa di merito;
• Concludeva quindi per la condanna dell' , alla restituzione in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 11.145,60, o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con riserva di ulteriore quantificazione in relazione a successive indebite trattenute;
nonché ordinare all' l'applicazione della corretta trattenuta CP_1 sulla pensione della ricorrente, pari a € 21,60 mensili o altra somma risultante.
2. Si è costituito l' , che contestando la domanda Controparte_1 dell'attrice, deduceva come segue:
• L'azione promossa dalla SI sarebbe da ritenersi inammissibile per intervenuta Pt_1 decadenza ex art. 617 c.p.c.;
• Nella citazione notificata all' veniva, nei fatti, contestata l'ordinanza di assegnazione con CP_2 cui il G. E. ha disposto al terzo pignorato il pagamento entro il limite di un quinto della CP_1 pensione, salvaguardando il minimo di sopravvivenza;
• Tale impugnazione avrebbe dovuto essere proposta mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione;
• Non essendo stata esperita tale opposizione nel termine di legge, l'attrice sarebbe decaduta dal potere di impugnare l'ordinanza, rendendo inammissibile l'azione promossa nel presente giudizio;
pagina 3 di 6 • La domanda, inoltre, sarebbe infondata in quanto l' ha correttamente eseguito l'ordinanza CP_1 di assegnazione emessa il 21 marzo 2014 nella procedura esecutiva RG 166/2014. A seguito del pignoramento presso terzi, l' avrebbe effettuato una corretta quantificazione dell'assegno CP_1 sociale, attenendosi alle disposizioni del Giudice dell'esecuzione, che ha stabilito la pignorabilità entro il limite di un quinto della pensione, salvaguardando il minimo vitale mensile di € 530,00;
• L' ha dunque trattenuto l'importo di € 108,00, pari al quinto previsto, assicurando un CP_1 importo netto residuo superiore al minimo di sopravvivenza indicato;
• Rilevava da ultimo la violazione degli obblighi di correttezza e diligenza ai sensi dell'art. 1175
c.c., il quale impone a debitore e creditore un comportamento conforme a tali principi. Nel caso di specie, la SI.ra avrebbe omesso di agire tempestivamente, attendendo circa dieci Pt_1 anni dall'ordinanza di assegnazione del 21 marzo 2014 prima di far valere il proprio presunto credito, con evidente intento di incrementare indebitamente l'ammontare delle somme trattenute dall' . Tale condotta avrebeb integrato un comportamento scorretto, idoneo a precludere la CP_1 pretesa creditoria, anche alla luce dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve essere diminuito o escluso qualora il creditore abbia contribuito con propria colpa al verificarsi o all'aggravamento del danno stesso. Anche per tali ragioni, il credito vantato dalla SI dovrebbe dichiararsi inesistente;
Pt_1
• Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna alle spese di lite.
3. L'istruttoria si è svolta per via solo documentale e all'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. La domanda spiegata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge con chiarezza che la SI di fatto contesta Pt_1
l'ordinanza di assegnazione delle somme, con la quale il G.E. ha ordinato al terzo pignorato, l' , di CP_1 corrispondere le somme dovute “nel limite del quinto della pensione e comunque entro i limiti del minimo vitale di sopravvivenza come sopra indicato”.
Sulla scorta dei principi consolidati e reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, si evidenzia pagina 4 di 6 che avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., l'unico rimedio esperibile per la contestazione dei vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per tutte, Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/06/2023, n. 15822).
In particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'articolo 617 c.p.c., costituisce il rimedio idoneo e specifico per impugnare l'illegittimità o l'erroneità degli atti esecutivi, incluso il provvedimento di assegnazione. Si precisa tuttavia che detta opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, conoscenza che si presume perfezionata con la notifica del provvedimento al terzo pignorato o al debitore.
La mancata proposizione dell'opposizione entro il termine previsto comporta la decadenza dal diritto di impugnare l'ordinanza di assegnazione, con la conseguente acquisizione della definitività del provvedimento nell'ambito del processo esecutivo. Tale effetto si produce anche qualora il bene oggetto di esecuzione risulti impignorabile, in quanto l'impugnazione costituisce l'unico mezzo idoneo a far valere eventuali vizi dell'assegnazione, inclusa la natura di impignorabilità del bene stesso (Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza n. 21876 pronunziata in data 24/09/2013).
Ne consegue che, in caso di mancata opposizione, l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate assume efficacia esecutiva, consentendo al creditore procedente di recuperare le somme assegnate senza che il debitore o il terzo pignorato possano avanzare ulteriori contestazioni. Le somme così assegnate si trasferiscono in via definitiva al creditore procedente, mentre il terzo pignorato è obbligato a corrisponderle in conformità di quanto disposto nel provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione.
L' , nella sua qualità di terzo pignorato, ha ottemperato pedissequamente a quanto disposto CP_1 nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.
Tanto è vero che la stessa attrice nel proprio atto introduttivo rileva di essere decaduta dal rimedio processuale previsto ex art. 617 c.p.c., prendendo atto della incontestabilità e irrevocabilità del provvedimento di assegnazione somme, con conseguenze definitive per le parti coinvolte.
4.2. Per quanto attiene alla interpretazione e alla applicazione dell'ordinanza di assegnazione del
21.3.2014 resa nella procedura esecutiva RG 166/2014, vi è da dire che l' si è attenuto fedelmente CP_1
a quanto ordinato dal G.E., ovvero ha corrisposto le somme dovute al debitore “nel limite del quinto
pagina 5 di 6 della pensione e comunque entro i limiti del minimo di sopravvivenza”.
Con tale espressione, il Giudice dell'Esecuzione ha chiaramente indicato al terzo pignorato le modalità di calcolo delle somme da trattenere, stabilendo che tali importi devono essere contenuti nel limite di un quinto della pensione complessiva, fatto salvo il rispetto della soglia minima vitale di sopravvivenza, all'epoca indicata in € 530,00. Non risulta alcuna menzione, nel provvedimento divenuto esecutivo, in merito all'impignorabilità della pensione nei limiti dei minimi vitali di sopravvivenza, né risultano indicati riferimenti a modalità di computo differenti da quelle chiaramente desumibili dalla lettera del provvedimento.
Pertanto, in relazione all'ordinanza di assegnazione, è da ritenersi corretto il calcolo indicato da CP_1 nella quantificazione delle somme mensili da trattenersi sulla pensione della SI Parte_1
[...]
5. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia nonché del valore della stessa rispetto agli estremi di scaglione, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie nei termini assegnati dalla parte vittoriosa in relazione alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA la SI al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 849,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Spoleto, il 18 agosto 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6