Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3934/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO
appello avverso sentenza giudice di pace n. 8740/2019 pubblicata in data 27.11.2019 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente a[...] ,
C.F. 1 ) elettivamente domiciliato in Castellammare di ST al viale 27/B, (c.f.
Europa, 41, presso lo studio dell'Avv. Catello Schettino (c.f. C.F._2 ) e dall'Avv. Paola Lo Cicero (c.f. C.F. 3 1) dai quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
P.IVA_1 ), in persona del suo titolare Controparte_1 ,(p. iva: CP_1 (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità (NA) alla via C.F._4
C.F._5Polveriera 22/A presso lo studio dell'avv. Pasquale Sicignano (c.f.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti mandato in calce all'atto di citazione per chiamato in causa nel primo giudizio
APPELLATA
E
P.IVA_2Controparte_2 (P.Iva: ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via della
Marocchessa 14, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Roma, 4, presso lo studio dell'avv. NT Chicoli (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F.
C.F._6 ), giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
E
C.F._8 ) ed ivi residente a[...], Cosenza n. 13, CP_4 (C.F.
Controparte_5 (C.F.
) e residente in [...], C.F. 9
1) e residente in [...] (C.F. C.F. 10
Canale n. 77, Controparte 7 (C.F. C.F. 11 ed ivi residente alla Via G. Cosenza n.
13,
) e residente in [...] (C.F. C.F. 12
36 e Parte_2 (C.F. C.F. 13 () ed ivi residente a[...], nella tutti elettivamente domiciliati in IC UE (NA) qualità di eredi legittimi di Persona_1
) dal C.F._14alla Via Forno n. 15/17 presso lo studio dell'Avv. Fabio Barba (C.F. quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI
E
residente in [...]di ST alla Controparte_9 (C.F.: C.F._15
Via Cosenza n. 122, elettivamente domiciliato in Castellammare di ST alla via Nocera, 67, rappresentato e difeso dall'IV TO (C.F. C.F._16 ), giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
APPELLATO
NONCHE'
Castellammare di ST, in persona Controparte_10
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Castellammare al viale Europa, 184 presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Somma (c.f. C.F. 17
) dal quale è difeso e rappresentato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
E
C.F. 18 ),P_1 nata a [...] il [...] (cod. fisc. residente in [...], elett.te dom.ta presso il suo procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, avv. Paola Lo Cicero (PEC:
Email_1 in C.mare al Viale Europa 41;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti tutte si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e ne hanno chiesto l'accoglimento, chiedendo riservarsi la causa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3 CP_4 Controparte_5
citavano in giudizio innanzi al Controparte_6 Controparte 7 , CP_8 e Parte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata, il Castellammare di RO
deducendo di essere comproprietari, quali ST, in persona dell'amministratore p.t., e P_1 eredi di Persona_1 dell'appartamento di cui foglio 7, part. 355, sub 161, posto al quinto piano, scala b, int. 11 del in Castellammare di ST;
cheRO
l'appartamento è sovrastato dall'appartamento in proprietà di P_1 che dal 2013, l'immobile degli istanti è interessato da copiose e diffuse infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal sovrastante terrazzo a livello, in proprietà esclusiva di P_1 che tali infiltrazioni hanno causato vistose macchie di umidità e muffa sul soffitto e sulle pareti, in particolar modo nelle stanze adibite a soggiorno, cucina, stanza da letto e bagno, causando danni alle finiture interne ed al mobilio presente, oltre che rendere insalubre l'appartamento, compromettendone la fruibilità e danneggiandone il decoro estetico;
che le dette infiltrazioni sono causate dallo stato di degrado in cui versa la sovrastante terrazza e dalla mancanza di interventi manutentivi ad opera di CP_11
e del P_0 ; che la terrazza si presenta fessurata in più punti e non adeguatamente impermeabilizzata a causa della vetustà della guaina protettiva;
che nonostante l'invito rivolto alla
P_1 e al condominio di RO , i danni non venivano risarciti né venivano rimosse le cause delle infiltrazioni.
Tanto premesso gli attori chiedevano condannare i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti dagli istanti in conseguenza delle dette infiltrazioni, da quantificare in corso di causa, anche all'esito di una CTU, ovvero d'ufficio in via equitativa,
oltre interessi, entro il limite di €5000,00; vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
-Si costituiva in giudizio il di ST, in Controparte_13
persona dell'amministratore p.t., deducendo, in via preliminare, la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla negoziazione assistita;
nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto non quale titolare provata, e comunque eccepiva la esclusiva responsabilità di P_
Controparte_9 i quali, in qualità rispettivamente di ditta dell'omonima ditta, e dell'ing nell'anno 2006 avevano eseguito lavori di rifacimento della esecutrice e di direttore dei lavori,
Pt_1 e dalla quale sarebbero promanate le lamentate terrazza a livello in proprietà del infiltrazioni. -Si costituiva ritualmente in giudizio anche CP_11 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto solo usufruttuaria e non proprietaria dell'appartamento, chiedendo pertanto di integrare il contraddittorio nei confronti di
- - Parte_1 quale proprietario dell'immobile. Nel merito, resisteva alla domanda attorea sostenendo che alcuna responsabilità le poteva essere ascritta in quanto già nel 2006 la stessa (coniuge del defunto
Persona_2 aveva contestato al P_0 la non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che avevano interessato il terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva e CP appaltati dal P_0 alla P_ senza però ottenere alcun significativo
Parte_1 avevanoriscontro. Nell'inerzia del Condominio, quindi, la P_1 insieme a chiesto un accertamento tecnico preventivo ed in seguito instaurato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata un contenzioso nei confronti del Condominio e dell'impresa appaltatrice, al fine di tutelare le proprie ragioni. Inoltre, a seguito dell'incarico ricevuto dall'assemblea condominiale, l'arch. Controparte_14 aveva accertato che le infiltrazioni lamentate dagli attori erano ascrivibili alla eccessiva approssimazione sulla esecuzione dei lavori di manutenzione ed
impermeabilizzazione ai terrazzi effettuati in precedenza dalle varie ditte che si sono alternate.
Per tali ragioni, P_1 chiedeva di essere estromessa dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva;
in subordine, insisteva per il rigetto della domanda attorea poiché alcuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta;
con vittoria di spese di lite.
- Chiesta dagli attori la chiamata in causa della Controparte_1 - quale appaltatrice dei lavori
- quale direttore dei di rifacimento del terrazzo in contestazione -, dell'ing. Controparte_9 quale proprietario dell'immobile il contraddittorio venivalavori e di Parte_1
integrato, mediante notifica dell'atto di chiamata in causa, anche nei confronti di costoro.
si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa domanda e Parte_1
deducendo che la eventuale responsabilità per i danni lamentati dagli attori andava ascritta esclusivamente alla P_ esecutrice dei lavori di rifacimento al terrazzo, la quale non aveva
,
eseguito le opere commissionate a regola d'arte, come già a suo tempo tempestivamente rilevato dai coniugi P_1 danti causa dell'odierno comparente. Il convenuto, evidenziava altresì Pt_1
che proprio in ragione di tanto, i predetti erano stati costretti, nell'inerzia del condominio, dapprima ad instaurare un ricorso per accertamento tecnico preventivo e successivamente un giudizio nei confronti dell'appaltatore al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in dipendenza della non regolare esecuzione delle opere;
giudizio conclusosi con sentenza n. 1671/2016 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata nella quale veniva accertata la non esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltatati alla ditta P_ , condannandola al risarcimento dei danni. Pertanto,
chiedeva rigettarsi la domanda attorea, non essendo ascrivibili a sua responsabilità i danni lamentati dagli attori, come del resto agli stessi già noto in esito all'accertamento disposto dallo stesso in data 22.10.2014; vinte le spese di lite. condominio con l'architetto Controparte_14
chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la
-Si costituiva altresì la ditta P_
quale sua compagnia assicuratrice all'epoca dei fatti;
nel merito, in via Controparte_2
principale, chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile e improcedibile, deducendone la infondatezza in fatto e in diritto, ed eccependo in particolare la prescrizione delle garanzie non denunciate nei termini di legge. In via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la Controparte_2 a tenere indenne la ditta di tutto quanto eventualmente da corrispondere nei confronti della parte attrice. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
-Si costituiva nel detto giudizio, infine, anche l' ing. Controparte_15 deducendo che alcuna responsabilità per i presunti danni ad oggi lamentati dagli attori poteva essere configurata a carico del comparente, avendo lo stesso correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali, certificando la conformità delle opere al progetto e la corretta esecuzione delle stesse, ad eccezione di alcune finiture da eseguirsi previa manifestazione di disponibilità in tal senso da parte del
Pt_1 che tanto era stato accertato anche nell'ambito del giudizio intentato dallo stesso Pt_1 nei confronti della P_ e dello stesso CP_9 conclusosi con sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1671/2016, la quale aveva escluso ogni responsabilità del direttore dei lavori, sulla scorta di quanto accertato dal CTU in corso di lite;
che, in ogni caso, gli artt 16 e 17 del contratto di appalto sottoscritto dal condominio con la P_ contemplavano l'assunzione esclusiva di responsabilità verso terzi da parte dell'appaltatore, con correlativa esenzione da responsabilità del direttore dei lavori. In ragione di tali rilievi, il CP_9 chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti con vittoria di spese e compensi di lite.
,si costituiva in giudizio la
- Autorizzata la chiamata in causa da parte della ditta P_
Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nell'anno 2013 la ditta P_ non aveva stipulato alcuna polizza con la comparente, pertanto, i fatti di causa non erano coperti da assicurazione;
la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 cc e del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 cc;
in via subordinata, chiedeva di contenere il risarcimento del danno nella misura di €15.500,00 secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
2.1-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione dei testi e nell'espletamento della ctu tecnica), il giudice di pace con sentenza n. 8740/2019 resa pubblica in data 27.11.2019, accertata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti P_1 quale usufruttuaria dell'appartamento e del terrazzo, e di Controparte_9 nei cui confronti gli attori avevano rinunciato all'azione, dichiarata prescritta la domanda di manleva, ritenuta la domanda principale fondata nel merito, così decideva: "rigetta la domanda nei confronti di P_1 e Controparte_9 e condanna gli accoglie la domanda dell'attore e dichiara la attori al pagamento delle spese di lite ...; responsabilità esclusiva del Controparte_16
nella produzione dei danni di cui trattasi;
per l'effetto, li condanna al Parte_1
risarcimento dei danni subiti in favore degli attori ...,; condanna gli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio ...,; rigetta la domanda di manleva da parte del condominio nei confronti della ditta Parte_3 condannando lo stesso condominio al pagamento delle spese del presente giudizio ...".
3-Avverso detta sentenza Parte_1 proponeva tempestivo appello chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità per i danni lamentati da
CP_8 Controparte_3 e CP_4 Controparte_5 و Controparte_6 Controparte_7 و
poteva essere addebitata all'odierno appellante, con rigetto delle domande
[...] e Parte_2
proposte, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, parte appellante nel ribadire che la responsabilità delle infiltrazioni era da imputare in via esclusiva alla CP_1 o al P_0 come risultato dagli accertamenti eseguiti sia in sede stragiudiziale sia in seguito alla ctu nel primo giudizio, censurava la sentenza gravata poiché il primo giudice, pur aderendo alle conclusioni del ctu, e benchè fosse rimasto accertato che le infiltrazioni erano state determinate non dalla mancanza di interventi manutentivi da parte della proprietaria del terrazzo e del P_0 medesimo, ma dalla non corretta esecuzione dei lavori appaltati da parte della ditta esecutrice, aveva poi, inspiegabilmente, riconosciuto la responsabilità concorrente dell'odierno appellante e del P_0 nella causazione del danno.
-Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2020, la ditta [...] eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, la P_
nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 cpc, per violazione dell'art. 163 cpc, nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82. Nel merito, rinnovava l'eccezione di prescrizione e di decadenza della richiesta di risarcimento, deduceva la correttezza della decisione impugnata e chiedeva in via principale il rigetto del proposto gravame deducendone l'infondatezza, evidenziando che l'appellante, proprietario esclusivo del lastrico solare, era tenuto alla manutenzione del medesimo, diversamente dovendo rispondere dei danni arrecati nella misura di 1/3; in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_2 in virtù del contratto di polizza n. 9070278191. Vinte le spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. -Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2020, la Controparte_2
[...] chiedendo in via preliminare la riunione all'odierno giudizio recante n. 3934/2020 di R.G., di quello recante n. 4182/2020 R.G. pendente innanzi all'intestato Tribunale ed instaurato su iniziativa del P_0 contro la medesima sentenza n. 8740/2019 del giudice di pace di Torre Annunziata;
ancora in via preliminare eccepiva la violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc;
nel merito, chiedeva dichiarare l'infondatezza dell'appello in ragione della correttezza della sentenza impugnata e nella denegata ipotesi in cui il Giudicante avesse ritenuto fondato l'appello e considerato unica responsabile la P_ chiedeva rigettarsi della domanda di manleva - poiché prescritta - precisando, come già dedotto nel primo giudizio, che i fatti di causa risalivano al 2006 e che l'atto di chiamata in causa veniva notificato solo il 27.09.2016 e non era stato preceduto da altre comunicazioni. In ogni caso doveva tenersi conto, altresì, della inesistenza della copertura assicurativa, in quanto i lavori appaltati dal P_0 non rientravano nel novero delle attività oggetto di assicurazione;
con vittoria di spese, e competenze di lite.
-Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2020
[...]
CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Parte_2 chiedendo, in via preliminare, riunirsi il giudizio n. 4182/2020, concernente l'appello proposto dal CP_10 convenuto avverso la medesima sentenza, al presente giudizio n.
3934/2020 R.G.; nel merito, sostenevano la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, facendo corretta applicazione del principio enunciato dalla Cass. SS. UU. N.
e del Controparte_17 9449/2016, aveva dichiarato la responsabilità di Parte_1 per i danni da infiltrazioni verificatisi nel loro appartamento;
evidenziavano,
[...] inoltre, che l'appellante sebbene avesse sin da subito rilevato e contestato la cattiva esecuzione dei lavori al P_0 ed alla ditta esecutrice ed avesse di poi intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti degli stessi nell'anno 2009 (definita con sentenza di accoglimento della domanda e risarcimento del danno nell'anno 2016), di fatto aveva mantenuto un comportamento inerte e disinteressato nei confronti del bene di sua esclusiva proprietà, al pari del Condominio, aggravando, in concorso con quest'ultimo, l'incidenza delle infiltrazioni e dei danni conseguenziali.
Parte appellata, chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata;
in via incidentale condizionata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
[...] chiedeva condannare per l'intero il Controparte_17 al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti dall'appartamento di proprietà degli appellati;
con vittoria in ogni caso delle spese e competenze del grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. -· Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 09.12.2020, CP_9
[...] impugnando estensivamente l'atto di appello e chiedendo rigettarsi il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellato in ragione della rinuncia alla domanda formulata nei confronti di quest'ultimo da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti del predetto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, reiterava tutte le eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'assenza di ogni responsabilità in capo all'ing.
Controparte_9 in relazione al sinistro per cui è causa, avendo espletato l'incarico di Direttore dei Lavori con la massima diligenza e perizia;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva condannarsi la ditta a manlevare l'Ing. Controparte_9 da qualsiasiP_
conseguenza risarcitoria per la difettosa esecuzione dei lavori appaltati nel 2006, in virtù degli artt.
16 e 17 del contratto di appalto stipulato in data 28.08.2006; con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
- Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 19.11.2020 il [...]
Controparte 10 in Castellammare di ST chiedendo, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto dal CP_10 avverso la sentenza gravata, di rigettare anche l'appello proposto dal Pt_1 nella parte in cui chiedeva affermarsi, in riforma della sentenza impugnata,
l'esclusiva responsabilità del P_0 nella causazione del danno. In particolare, deduceva di aver già proposto appello avverso la sentenza oggi impugnata, con il quale chiedeva riformarsi il capo relativo alla ingiusta condanna del codominio alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta ditta e dell'ing. Controparte_9 non avendo proposto alcuna P_
domanda di manleva nei confronti di costoro, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, ma essendosi limitato ad invocarne la esclusiva responsabilità per i danni lamentati dagli attori. Il condominio impugnava altresì il capo della sentenza relativo all'affermazione della propria concorrente responsabilità nella causazione del danno, evidenziando che alcuna responsabilità poteva essere imputata al P_0 in quanto lo stesso aveva affidato i e al direttore dei lavori ing. P_ Controparte_9lavori di manutenzione alla ditta entrambi chiamati in causa dagli attori nel primo giudizio, e lo stesso ingegnere aveva rilasciato certificato di fine lavori in data 12.12.2006 con cui attestava l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte; deduceva, in ogni caso, che anche in caso di eventuale responsabilità del custode, la stessa andava posta ad esclusivo carico del Pt_1 proprietario della terrazza a livello, precisando che l'eventuale stato di degrado della terrazza doveva imputarsi esclusivamente ad omessa manutenzione da parte di quest'ultimo e che già il direttore dei lavori aveva approvato a suo tempo i lavori effettuati, con l'esclusione di piccole lavorazioni che necessitano di interventi di rifinitura che saranno eseguiti appena disponibili i locali del sig. Pt_1 , lavori che, però, non erano stati eseguiti in ragione del comportamento ostruzionistico del medesimo Pt_1
sebbene ritualmente evocata in giudizio mediante notifica dell'atto di appello in data P_1
29.07.2020 presso l'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado, non ha inteso costituirsi in giudizio di talchè ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
4.1-Disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 4182/2020 al procedimento iscritto al n.
3934/2020 R.G., poiché relativi entrambi a giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza, acquisito il fascicolo di primo grado, riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, all'udienza del 14.11.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 16 dicembre 2024.
Questioni preliminari.
Preliminarmente ed in rito va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dagli appellati.
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Già con riguardo al requisito della "specificità dei motivi" di cui al previgente art. 342 cpc si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte;
ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli laddove richiesto dalla legge un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1,
c.c. del gravame oggi in decisione.
Merito.
L'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Va rilevato che il lastrico solare, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla funzione di copertura nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alla manutenzione del lastrico sono tenuti, a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui il lastrico funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare deteriorato, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art 1126 cod. civ.
Giova evidenziare che la Cassazione civile, a Sezioni Unite, (cfr sentenza del 10/05/2016, n. 9449)
è intervenuta a dirimere un contrasto sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori, ed all'uopo ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni
(art. 1130, comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. comma 1, n.4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del P_0 " Dunque ascritta la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo al soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste anche una concorrente responsabilità, sempre di natura extracontrattuale del P_0 nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuto conto della funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell'edificio o di una sua parte.
Nell'ambito di tale tipo di responsabilità, chiariscono sempre le Sezioni Unite, deve ritenersi che le fattispecie più adeguate di imputazione del danno siano quella di cui all'art. 2051 c.c., per il rapporto intercorrente tra soggetto responsabile e cosa che ha dato luogo all'evento, ovvero quella di cui all'art. 2043 c.c., per il comportamento inerte di chi comunque fosse tenuto alla manutenzione del lastrico.
Tale soluzione si giustifica in relazione alla specificità del lastrico solare: esso, invero, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto;
per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso.
La Cassazione, sempre nella sentenza in esame, ha avuto modo di precisare, che le due responsabilità concorrano e che il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall'art. 1226 c.c. costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante.
E' stato ulteriormente precisato che "In tema di danni da infiltrazioni, la giurisprudenza ha recentemente ribadito il concorso di responsabilità del Condominio e del proprietario esclusivo del lastrico solare, laddove il danneggiato agisca nei confronti di entrambi i soggetti, in applicazione della regola di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro di più agenti" (Corte Cass. ordinanza n. 6816/2021;
Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 516 del 11 gennaio 2022).
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito della controversia, va osservato che la CTU espletata nel primo giudizio ha confermato che l'appartamento degli appellati-attori, sito al quinto piano dello stabile di Controparte_10 in Castellammare di ST, è stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare, (circostanza, peraltro, non contestata dalle parti in causa), causate dalla errata posa del manto impermeabile.
Specificamente, il tecnico d'ufficio con il proprio elaborato depositato in data 20.12.2018, in risposta al quesito n. 2, previa accurata descrizione dello stato dei luoghi, ha evidenziato che "Le infiltrazioni sono dovute ad una errata posa del manto impermeabile in particolare nei punti di maggiore sollecitazione e criticità tipici dei giunti orizzontali e verticali. Non oltre alla mancata sigillatura del giunto tra pavimento e soglia del vano porta di accesso al terrazzo. Punto di attacco questo cui occorreva prestare maggiore perizia tecnica ed in particolare utilizzando prodotti più appropriati e specifici in luogo del semplice sigillante per riempimento fuga tra piastrelle. In tal punto, per una corretta esecuzione delle opere, atteso che fu modificata la quota di imposta del calpestio terrazzo, occorreva, smontare l'infisso, rimuovere la soglia, impermeabilizzare con guaina sia la soletta che i risvolti sulla muratura ai lati del vano e provvedere a rimontare soglia e infisso", aggiungendo che "Le infiltrazioni rinvenute all'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento della sig.ra P_8 sono ascrivibili alla medesima causa, l'imperizia esecutiva dei lavori di impermeabilizzazione effettuati nel 2006, unico intervento edilizio che ad oggi ha interessato il terrazzo...".
Tali risultanze, del resto, trovano conferma anche negli accertamenti compiuti nell'ambito del diverso giudizio intentato nei confronti della P_ e dell'ing CP_9 dai coniugi Parte_4
[...] e conclusosi con la più volte richiamata sentenza del tribunale di Torre Annunziata n.
1671/2016 allegata in atti sin dalla prima fase di giudizio.
Va, tuttavia osservato che la responsabilità del proprietario della terrazza a livello, così come quella del condominio, trova disciplina nell'art 2051 c.c. in virtù della rapporto di custodia esistente con il bene.
Come noto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte (a far data dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 12019/91), rileva che, ai sensi dell'art. 2051, profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa;
ne' può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.). Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (artt. 2047, 2048, 2050, 2054,
1^c., c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione con l'elemento esterno, costituisca essa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno
(Cass. 28.11.1995 n. 12300). In questo caso, infatti, non è la cosa custodita che ha prodotto o concorso a produrre il danno, ma il fatto esterno e la cosa è solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno e non la causa (o concausa) dello stesso. Il nesso causale intercorre in quest'ultima ipotesi solo tra il fattore esterno e l'evento di danno. Secondo l'orientamento prevalente anche in queste ipotesi si rimane nella fattispecie di cui all'art. 2051, ma la responsabilità del custode è esclusa per la causa di esenzione costituita dal caso fortuito. Si suole, infatti, dire che il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 28.10.1995, n. 11264;
Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 6340 del 1988; Cass. 15.3.1988 n. 2458).
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (cfr Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003)
"Orbene, tanto premesso, va osservato che gli odierni convenuti hanno invocato l'esenzione da responsabilità per essere il danno imputabile esclusivamente al fatto del terzo, ossia l'appaltatore. Va, anzitutto, osservato che anche la giurisprudenza che ritiene l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., come un'ipotesi di presunzione di colpa, osserva che il proprietario di un edificio, quale custode dello stesso, risponde dei danni che ne sono provocati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancorché i danni derivino da vizi costruttivi (art. 1669 c.c.), comportanti la concorrente responsabilità di terzi, in quanto il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose sono state create da altri, poiché è appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere. Pertanto se il proprietario-possessore dell'immobile omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce in effetti danni, è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno cagionato (cfr. Cass. N. 6552/1986; Cass. N. 4537/1976; Cass.
N. 712/1964). Come si nota, in coerenza con la sua premessa di presunzione di colpa fissata dall'art. 2051 c.c., questa giurisprudenza ritiene che la colpa del custode della cosa per danni causati da vizi di costruzione si substanzii nel comportamento colpevole per non aver adempiuto all'obbligo di eliminare detti vizi, suscettibili di cagionare danno.
Sennonché si può agevolmente rilevare che detto obbligo di eliminare le possibili fonti di danno a terzo, anche se dipendenti da vizio di costruzione della cosa, non viene fondato nell'art. 2051 c.c., ma nell'art. 2043 c.c., mentre il custode è responsabile ex art. 2051 c.c. per il semplice fatto che dalla cosa è derivato un danno a terzo, indipendentemente da sue omissioni.
A maggior ragione, dunque, seguendo l'orientamento oramai prevalente (come sopra richiamato) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, si deve giungere alla conclusione che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, nei termini sopra descritti, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante."
(in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003; in senso conf. Cass. 04/5236 e Cass.
08/26051)
Sulla base dei principi testè enunciati, è dunque evidente come l'eventuale esecuzione dei lavori non a regola d'arte, causa dei danni da infiltrazione lamentati dagli attori, non valga di per sé ad escludere la responsabilità dei custodi, proprietario della terrazza e condominio, per i danni cagionati ai terzi dal bene;
ciò anche a voler aderire alla più mite giurisprudenza, oramai recessiva come sopra osservato, che richiede in capo al custode anche una colpa, in quanto è pacifico che l'appellante e l'amministratore di condominio, sebbene compulsati dagli attori e consapevoli dei danni prodottisi nell'appartamento di questi ultimi e delle relative cause ( pacifica è infatti la circostanza che la problematica era ben nota ad entrambi, tanto da essere stata oggetto anche di un accertamento ad opera del P_0 con l'architetto Controparte_14 sin dal 2014), non si siano in alcun modo attivati, come loro dovere, per porre rimedio a tali danni, provvedendo a lavori di manutenzione e ripristino di tale terrazzo;
ciò ferma la possibilità di rivalersi sulla ditta appaltatrice.
Tale discorso appare ancor più fondato, laddove si ponga mentre al fatto che i difetti relativi alle esecuzione dei lavori appaltati costituiscono circostanze non eccezionali, divenendo caratteristiche del modo di essere della cosa e che, pertanto, i danni direttamente ad essi ascrivibili rappresentano un rischio tipico collegato al bene. In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure abbia accolto la domanda nei confronti del Pt_1 e del in quanto custodi del bene e responsabili ai P_0
sensi dell'art 2051 c.c.
Entrambi gli appellanti (il Pt_1 ed il P_0 ), poi, nei rispettivi atti di appello hanno sottoposto a censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto la concorrente responsabilità, graduandola ai sensi dell'art 1126 c.c., sostenendo – viceversa che la responsabilità
-
esclusiva del danno andasse imputata esclusivamente alla controparte.
Va tuttavia osservato come la Suprema Corte, con orientamento oramai pacifico, abbia stabilito che
"in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l'ascrivibilità, o meno, delle cause dell'evento, determinato dalla corrosione delle strutture portanti in ferro per assenza di manutenzione del pavimento, alla responsabilità esclusiva dell'usuario)." (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017)
Ebbene, nel caso che ne occupa, nessuna delle parti, pur sostenendo la esclusiva responsabilità dell'altra, non è riuscita a fornire una prova adeguata atta a superare tale assunto. Non il Pt_1 il quale non ha provato di aver sollecitato l'esecuzione di tali lavori e di essere stato ostacolato in tale sua intenzione da un atteggiamento ostruzionistico del P_0 ; né tanto meno il P_0 il ' quale non solo non ha raggiunto la prova della imputazione dei danni a difetti di manutenzione riconducibili esclusivamente al proprietario della terrazza, ma neppure ha dimostrato di essersi attivato al fine di deliberare lavori di rifacimento del bene, trovando in tal senso ostracismo da parte del proprietario.
Ne consegue che va confermata la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui condanna il P_0 di in Castellammare di ST eControparte_10 Parte_1 al risarcimento del danno cagionato al sottostante appartamento, nella misura, rispettivamente di due terzi e di un terzo, stante la sussistenza di una responsabilità solidale tra il P_0 e Parte_1
[...]
Gli appelli proposti da Parte_1 e dal Controparte 19
relativamente a tale capo della sentenza, vanno pertanto rigettati.
[...]
P_Quanto alla posizione della ditta e dell'ing CP_9 è appena il caso di sottolineare che ancorchè costoro possano concorrere, unitamente ai custodi del bene, nella responsabilità per i danni prodottisi nell'appartamento degli attori, ai sensi dell'art 1669 c.c., i capi della sentenza che hanno rigettato le domande proposte nei confronti di costoro - della prima per intervenuta prescrizione delle relative azioni di garanzia, e del secondo in ragione della rinuncia alla domanda da parte degli attori non sono state oggetto di specifica impugnazione, di talchè devono
-
oramai ritenersi passate in giudicato. Ciò non senza considerare che, in ogni caso, gli stessi attori non hanno riproposto in questa sede, neppure in forma condizionata o gradata, le domande proposte nei confronti di questi ultimi.
Va poi dato atto che il Controparte_10 in Castellammare di ST ha impugnato la sentenza gravata anche relativamente al capo concernente la regolazione delle spese di lite nei rapporti fra il codominio e la convenuta ditta e la Controparte_2 "P_
poiché ingiustamente poste a carico dell'appellante sulla scorta dell'erronea P_0
affermazione che quest'ultimo avrebbe proposto domanda di manleva nei confronti della predetta ditta.
Il motivo di appello così articolato merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Come è dato evincere dalla serena lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dal P_0 quest'ultimo non proponeva alcuna domanda di manleva "
nei confronti della CP_9 limitandosi ad individuare costoro qualiP_ e del responsabili del danno lamentato dagli attori. E' vero, invece, che costoro sono stati evocati in giudizio proprio dagli attori, i quali hanno esteso la domanda nei loro confronti, come del resto è evidente sol che si rifletta che nel corso de giudizio erano proprio gli stessi attori a dichiarare di voler rinunciare alla domanda così proposta nei confronti dell'ing. CP_9 Ne discende che nella regolazione delle spese di lite correttamente il giudice di prime cure avrebbe dovuto, a cagione del rigetto della domanda proposta nei confronti della ditta P_ ed in virtù del principio di soccombenza, condannare gli attori alla refusione delle spese di lite nei confronti della predetta e, per il principio di causalità, anche nei confronti della Controparte_2 quale impresa "
assicuratrice chiamata in causa dalla convenuta.
L'appello proposto dal P_0 va pertanto accolto sul punto, con conseguente riforma del capo
, della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite nei confronti della ditta
P_ e della Controparte_2 che vanno poste a carico degli attori.
P_Il condominio appellante ha inoltre chiesto condannarsi quale titolare della omonima ditta individuale, e l'avv. Pasquale Sicignano, in solido o comunque ciascuno per quanto di competenza, alla restituzione della somma di € 1001,51 versata in adempimento della sentenza gravata, a tal uopo producendo anche bonifico attestante il pagamento delle relative somme in favore dell'avv. Pasquale Sicignano. La domanda così come proposta merita di essere accolta, essendo pacifico che il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, "facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza" (Cass., 5/8/2005,
n. 16559). L'obbligo restitutorio va posto a carico dell'effettivo percettore delle somme, ossia l'avv.
Sicignano, procuratore distrattario.
Ogni ulteriore questione proposta nel presente giudizio, resta assorbita.
Spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti fra gli appellanti, condominio di in Controparte_10
Castellammare di ST e "e gli appellati CP_9 da un lato e Parte_1
[...]
CP_3 CP_4 Controparte_6 CP_8 Controparte_5 Controparte_7 و
dall'altro, seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo Parte_2
avuto riguardo alle tariffe intermedie fra il minimo ed il medio dello scaglione di valore ( cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'attività espletata e della complessità del giudizio e con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4, comma 2, del d.m.
55/2014 stante la identità delle difese di tutti gli appellati eredi CP_4
Viceversa nei rapporti fra l'appellante Controparte_10 in Castellammare
di ST e gli appellati Controparte_2 in ragione dell'accoglimento solo P_ e
,
parziale del gravame, limitatamente al capo delle spese, si dispone la compensazione parziale delle spese di lite relative al presente grado di giudizio nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico del P_0 soccombente relativamente all'altro motivo di impugnazione;
nei rapporti fra ,invece, le spese vengono poste a carico di i predetti appellati e l'appellante Parte_1 quest'ultimo in omaggio al principio di soccombenza. Anche in questo caso la liquidazione segue il valore intermedio fra il minimo ed il medio della tariffa relativa allo scaglione di riferimento, in ragione dell'attività espletata e della complessità delle questioni affrontate.
Alcunchè va disposto nei confronti di P_1 stante la contumacia di quest'ultima.
Infine il rigetto integrale dell'appello proposto dal Parte_1 determina la condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio del contributo unificato.
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.8740/2019 del
giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Controparte_19
di ST, in persona del suo amministratore p.t., avverso la
[...]
sentenza n.8740/2019 del giudice di Pace di Torre Annunziata, ed in parziale riforma della stessa, rigetta la domanda proposta da Controparte_3 CP_4
,Controparte_5
Parte_2 nei confronti della ditta Controparte 7 , Controparte_6 CP_8
e, per l'effetto, condanna gli stessi alla refusione delle spese di lite nei P_
confronti della predetta ditta convenuta nonché, per principio di causalità, nei confronti della
Controparte_2 che si liquidano in € 900,00 cadauno per compensi, ed € 50,00 cadauno و
per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Sicignano delle somme dovute alla ditta P_ per dichiarato anticipo;
c) condanna, in virtù della riforma di cui sopra, l'avv. Pasquale Sicignano alla restituzione in favore del Controparte_10 in Castellammare di ST della somma di € 1001,51 allo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
d) conferma per il resto la sentenza gravata, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni proposte;
e) condanna gli appellanti Parte_1 ed il Controparte_19
di ST, in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore
[...]
degli appellati Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
delle spese del presente grado di giudizio Controparte_7 CP_8 Parte_2
che liquidano in euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Barba per dichiarato anticipo;
f) condanna gli appellanti Parte_1 ed il Controparte_19
di ST, in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore
[...]
Controparte_9 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in dell'appellato euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IV TO per dichiarato anticipo;
g) condanna gli appellanti Parte_1 e il Controparte_19
[. Castellammare di ST al rimborso, per il condominio sino alla concorrenza del 50%, in favore di quale titolare dell'omonima ditta e della Controparte_2 delle P_ "
spese del presente giudizio che liquida in euro 1.914,00 cadauno per compensi ( di cui €
318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed €
638,25 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del
15%, come per legge, con distrazione delle somme dovute alla ditta P_ in favore dell'avv. Pasquale Sicignano per dichiarato anticipo;
h) nulla sulle spese nei rapporti fra P_1 e gli appellanti, stante la contumacia della prima;
i) condanna l'appellante Parte_1 al pagamento del doppio del contributo unificato.
Torre Annunziata, 12.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello