Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974:
a) accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera;
b) convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974:
a) accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera;
b) convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.