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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 773/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
CAPUTO DOMENICO ANTONIO GUIDO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to TRIPALDI ORNELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1
tato in data 13/01/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 03/12/2005, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 22/03/2006 e il Per_1 Per_2
15/07/2014.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis per incompatibi- lità caratteriale ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
13/01/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente in data 06/06/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in
2 conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 03/12/2005 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTELLANA
GROTTE al n. 64, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
06/06/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 773/2025 introdotto con ricorso del
13/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 06/06/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 773/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
CAPUTO DOMENICO ANTONIO GUIDO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to TRIPALDI ORNELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1
tato in data 13/01/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 03/12/2005, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 22/03/2006 e il Per_1 Per_2
15/07/2014.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis per incompatibi- lità caratteriale ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
13/01/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente in data 06/06/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in
2 conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 03/12/2005 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTELLANA
GROTTE al n. 64, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
06/06/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 773/2025 introdotto con ricorso del
13/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 06/06/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4