Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1347/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Rossano n. 53/2020 del 4.02.2020, depositata il 10.02.2020, non notificata” e vertente TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Mazzia, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in E_ C.F._1 atti, dall'avv. Luigi De Gaetano, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con ricorso depositato il 9.01.2018 dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano Calabro, il
[...] ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 6/2018 per € 432,81, di cui € Parte_1
156,05, relativi a oneri condominiali al 22.08.2016 per la gestione ordinaria ed € 276,76 relativi a oneri per la gestione ordinaria bilancio preventivo 2016/2017 al 22.08.2017, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti dei coniugi e . E_ CP_2
Avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2018, depositato il 10.01.2018 e successivamente notificato ai coniugi e , ha proposto opposizione , con atto di CP_2 AR E_ citazione del 4.04.2018.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: la nullità o annullabilità del ricorso per decreto ingiuntivo per errata indicazione di uno dei due condebitori dell'asserita pretesa creditoria (ovvero in luogo di comproprietaria, unitamente al marito AR E_ [...]
, dell'immobile facente parte del IO;
la violazione dell'art. CP_2 Parte_1
163, comma 2, c.p.c. e dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per omessa indicazione nel ricorso delle generalità di amministratrice del citato di Persona_1 Parte_1 non aver mai ricevuto comunicazione, né scritta né orale, inerente l'ottemperanza al pagamento dei menzionati oneri condominiali;
di non essere mai venuta in possesso né di copia del verbale dell'assemblea del 24.08.2016, a cui non aveva presenziato, né di copia dei piani di riparto, ovvero di non aver ricevuto nessuna delle raccomandate menzionate dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto dedotto ha chiesto la declaratoria di revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio e distrazione ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Parte_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio ex art. 163 bis c.p.c., l'insussistenza della contestazione in ordine alla erronea indicazione del nome dell'opponente in luogo di (considerato l'avvenuto AR E_ ritiro del decreto ingiuntivo da parte della stessa opponente all'indirizzo del condominio in cui abita e per il quale venivano richiesti gli oneri condominiali e, di conseguenza, la corretta identificazione dell'effettivo debitore, comproprietaria dell'immobile unitamente al marito E_
), nonché l'infondatezza dell'eccepita violazione dell'art. 163 c.p.c. per assenza dei CP_2 dati identificativi dell'amministratrice di condominio. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 6/2018 opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, nonché la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
Con sentenza n. 53/2020 del 4.02.2020, depositata in data 10.02.2020, l'adito Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 6/2018, reso dal Giudice di
Pace di Corigliano;
il tutto con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo assolto l'onere probatorio incombente sul in virtù della pretesa creditoria vantata (riscossione di oneri Parte_1 condominiali), attesa l'assenza di contestazione specifica da parte dell'opponente (né nelle sedi assembleari, né in altre sedi, né tantomeno in sede giudiziale) del credito oggetto del monitorio e la circostanza per cui la delibera assembleare era stata approvata all'unanimità, il piano di riparto eseguito sulla scorta delle tabelle millesimali e la medesima delibera mai impugnata.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto appello il Parte_1
per chiedere la riforma della sentenza impugnata relativamente al punto in cui è stata
[...] disposta la compensazione delle spese di lite.
A sostegno del proposto gravame ha articolato i seguenti motivi: “A. Insufficiente e priva di fondamento è la motivazione da parte del giudice di prime cure in relazione alla compensazione delle spese processuali” per avere il giudice asserito (pag. 5 righi 22-23) “Principi di equità ed il contendere inducono ad una totale compensazione delle spese del presente giudizio”, limitando a tale mera affermazione la determinazione delle spese di lite;
“B. Inesistenza dei presupposti nel caso de quo perché si potesse addivenire ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite” sull'assunto che la compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., non può prescindere dall'applicazione del principio di causalità, posto a base dell'art. 91 c.p.c..
Ha, quindi, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite, di: “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza di prime cure, relativamente alla pronuncia sulla condanna alle spese processuali, perché infondata nel merito e viziata nel diritto per l'insanabile errore della motivazione. Condannarsi l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio , con deposito di comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta con la quale ha contestato la fondatezza dell'appello principale proposto e ha spiegato tempestivo appello incidentale.
A fondamento dell'appello incidentale ha dedotto: la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 3 di 8
pronuncia del giudice di pace in ordine alla sollevata questione attinente al mancato assolvimento da parte del dell'onere probatorio su di esso incombente con riguardo agli asseriti invii Parte_1 dell'avviso di convocazione della delibera assembleare, dei piani di riparto e delle richieste di pagamento;
la erronea determinazione da parte del giudice di prime cure di una gestione condominiale sostanzialmente corretta sulla scorta delle risultanze istruttorie (escussione condomini e amministratrice ) e il presunto contrasto di giudicati con richiamo alla sentenza n. Parte_1
60/2020 resa dal Giudice di Pace di Corigliano il 28.01.2020 e depositata l'11.02.2020 (proc. n.
648/2019 - parti: c . Persona_2 Parte_1
Ha chiesto, quindi, di: “1)-rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2)-accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, annullare la sentenza di primo grado, previa revoca del D.I. n. 6 emesso il 10/1/2018 dal Giudice di Pace di Corigliano, per tutti i motivi esposti in epigrafe;
3)-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Acquisito il fascicolo del primo grado, dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni (Ciascun difensore si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa) e il
Tribunale ha assunto la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190
c.p.c..
2. Nel merito
Tanto detto, occorre premettere che il thema decidendum nel giudizio di secondo grado è delimitato dalle specifiche questioni formulate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di mera riproposizione, in ottemperanza del principio tantum devolutum quantum appellatum (art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). È noto, anche, il principio secondo cui il giudizio di appello, pur essendo limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum da parte del giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio.
Non da ultimo si deve rilevare come il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (Cass. n.
443/2011).
Ciò detto, l'appello incidentale proposto da non è meritevole di accoglimento per E_ le ragioni di seguito indicate.
Orbene, con riferimento alla lamentata presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., operata dal giudice di pace, ha asserito “Il Giudice onorario, disattendendo ed in violazione dell'art. E_
112 c.p.c. non ha risposto all'eccezione formulata dall'odierna parte appellata, attrice nel giudizio di primo grado, in ordine alla violazione da parte dell'Amministratore di della Parte_1 mancata convocazione assembleare e delle diffide, erroneamente asserite da parte avversa per come inviate”. Ed, ancora, ha ribadito “A pagina n. 2 del precitato atto di citazione si evidenzia R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 4 di 8
come sia stato messo in luce e quindi contestato che il , odierno appellante, non abbia Parte_1 giammai dimostrato di aver, non solo convocato l'odierna parte convenuta all'assemblea condominiale, quanto inviato i verbali, piani di riparto delle spese e diffide. L ha, poi, CP_1 ulteriormente rimarcato la supposta omessa pronuncia in materia di onere probatorio del giudice di prime cure affermando “il giudice ha omesso di valutare l'aspetto fondamentale della questione ovverosia quello della prova, che incombeva sul , circa l'avviso di convocazione, l'invio Parte_1 dei piani di riparto e delle richieste di pagamento, asseritamente, inviate alla sig.ra CP_1
Tutti elementi sforniti di alcun sostegno probatorio”. Ha, anche, evidenziato “Invero, l'odierna parte convenuta si è vista notificare il decreto ingiuntivo, senza aver giammai ricevuto alcuna diffida e/o richiesta di pagamento in ordine alle quote condominiali per i quali è stata ritenuta morosa”. L'esperito appello incidentale pone la necessità di affrontare la questione concernente il rapporto tra delibera assembleare condominiale e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero quella riguardante l'estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali. In particolare, da una parte, si tratta di stabilire se, in tale giudizio, il giudice possa sindacare la validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento ovvero se tale sindacato gli sia precluso, per essere riservato ad apposito giudizio avente specificamente ad oggetto l'impugnazione in via immediata della deliberazione;
dall'altra si tratta di sindacare su una ulteriore questione, quella relativa al tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale (“nullità”, come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero mera “annullabilità”, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137, comma 2, c.c.).
É noto l'intervento, sulla tematica in oggetto, della Suprema Corte a Sezioni Unite che, con sentenza n. 9839/2021, ha statuito come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice non può esimersi dal sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e neppure la sua annullabilità, purché quest'ultima sia dedotta non in via di eccezione, ma in via di azione, con apposita domanda di annullamento proposta ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. nel termine perentorio ivi previsto.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che, in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili (quali le deliberazioni assembleari assunte da un'assemblea non regolarmente convocata) cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c.. (Cass. SS.UU. n. 4806/2005; Cass. SS.UU. 9839/2021). Nel caso di specie, l'opponente, odierna appellante incidentale, si è limitata a sostenere di non aver ricevuto né la convocazione all'assemblea del 24.08.2016, né il verbale sulla scorta del quale è stata richiesta l'ingiunzione, senza tuttavia dedurre alcuna eccezione in merito all'annullabilità della deliberazione condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione né tantomeno formulare apposita domanda chiedendo una pronuncia di annullamento di tale deliberazione.
La delibera del 24.08.2016, quindi, non è mai stata oggetto né di impugnazione autonoma da parte della condomina (circostanza, tra l'altro, evidenziata, anche, dallo stesso giudice di pace, che ha R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 5 di 8
asserito “È appena il caso di affermare poi che la delibera assembleare è stata approvata alla unanimità, il piano di riparto eseguito sulla scorta delle tabelle millesimali, la medesima delibera mai impugnata” - pag. 5 sentenza appellata), né di apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c..
Di conseguenza, è stato precluso al giudice di pace lo scrutinio della dedotta presunta invalidità, in quanto, trattandosi di un vizio di annullabilità - mancata convocazione - e non di un vizio di nullità
(rilevabile anche d'ufficio), tale vizio, per trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, doveva essere fatto valere nei tempi e con le modalità di cui all'art.1137 c.c..
Alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., quindi, può essere attribuita al giudice di prime cure, per essere l'esame del presunto vizio in parola precluso proprio in virtù del mancato esperimento da parte della stessa di un'apposita domanda riconvenzionale di annullamento della E_ deliberazione in parola nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Del pari nessuna valenza assume l'asserita mancata ricezione dei piani di riparto, di diffida e/o richiesta di pagamento in ordine alle quote condominiali per i quali la condomina CP_1
è stata ritenuta morosa.
[...]
È noto che la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, Parte_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione Parte_1 piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass.
SS.UU. n. 9839/2021; Cass. n. 27849/2021; Cass. Ord. n. 17863/2020; Cass. n. 4672/2017; Cass.
SS. UU. n. 26629/2009).
In buona sostanza, dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali ai sensi del primo comma dell'articolo 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il decidesse di agire per il recupero dei crediti maturati Parte_1 verso uno o più condomini non sarebbe necessario né procedere ad individuare e produrre il titolo di credito specifico su cui si fonda la pretesa, né recapitare al debitore un formale atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per interrompere la prescrizione del credito prima di chiedere legittimamente l'emissione di un decreto ingiuntivo (Cass. n. 3847/2021; Cass. Ord. n. 27849/2021). Ed, ancora, l'obbligo del di pagare al , per la sua quota, le Parte_1 Parte_1 spese per la manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e, quindi, preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del;
trattasi di Parte_1 un'obbligazione propter rem, cioè che segue la cosa (ovvero l'unità immobiliare), senza necessità di assenso del titolare del diritto di proprietà (Cass. n. 10621/2017).
Alcuna valenza può assumere poi, ai fini della fondatezza della pretesa creditoria per cui è causa, la presunta erronea determinazione da parte del giudice di prime cure di una gestione condominiale sostanzialmente corretta sulla scorta delle risultanze istruttorie (escussione condomini e amministratrice ), atteso che tale problematica potrebbe inquadrarsi nell'ambito di una Parte_1 eventuale responsabilità professionale dell'amministratrice che esula dal giudizio incardinato.
Pretestuosa risulta, altresì, l'esperita doglianza in merito ad un presunto contrasto di giudicati tra la R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 6 di 8
sentenza oggetto di gravame e la richiamata pronuncia n. 60/2020 resa dal Giudice di Pace di
Corigliano il 28.01.2020 e depositata l'11.02.2020 (proc. n. 648/2019 - parti: c Persona_2
. Parte_1
Partendo dall'assunto che per giudicato debba intendersi il fenomeno per cui una sentenza diviene irrevocabile e che per avere contrasti di giudicato tra i due giudizi vi debba essere identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende debba sussistere una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, per considerare una sentenza contraria ad un precedente giudicato occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. Nella fattispecie in esame non può ritenersi configurato alcun contrasto di giudicati per insussistenza dei presupposti richiamati.
Alla luce di quanto detto l'appello incidentale non può che ritenersi infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo partendo da un indiscusso assunto “il verbale di assemblea condominiale contente l'indicazione delle spese comuni, con i relativi rendiconti per gli esercizi finanziari degli anni in questione, costituisce prova per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione: è questo un dato incontestabile. Né è necessaria l'allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea, tale prova essendo indispensabile ai sensi dell'art. 63 solo per la declaratoria d'immediata esecutività del d.i. Detta ultima disposizione conferisce pertanto al verbale assembleare, attinente allo stato di ripartizione dei contributi condominiali un valore probatorio privilegiato che vincola il giudice alla concessione della clausola di immediata esecutività del DI.
…”. Ha, poi, proseguito evidenziando “Condizione indispensabile perché l'amministratore possa ottenere tale ingiunzione di pagamento sarà quindi lo stato di ripartizione delle spese, nonché la sua approvazione da parte dell'assemblea. Di conseguenza, l'allegazione di semplici prospetti è sufficiente per l'emissione di decreto ingiuntivo pur senza produrre lo stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea necessario solo al fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto…”. Di seguito, lo stesso giudicante, dopo aver indicato i caratteri del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e i poteri del giudice in tale giudizio, si è espresso in ordine all'onere probatorio incombente sulle parti asserendo “Se il condomino opponente a di, emesso ex art 63 disp att. cc o anche nell'ipotesi normale per il pagamento di contributi condominiali, contesta la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione (nel nostro caso verbale di delibera assembleare e solo questo), incombe all'amministratore del , in quanto attore, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del Parte_1 credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti…”. Di conseguenza, ha dedotto “Ora se il credito del risultava idoneo per l'emanazione del d.i. opposto, necessariamente Parte_1 doveva avere i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità ben potendo il giudice, nel merito, valutare la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria…”. Ciò detto ha rimarcato il comportamento tenuto dall'opponente nel corso del giudizio sostenendo “V'è da dire poi che l'opponente non ha mai opposto in maniera specifica né nelle sedi assembleari, né in altre sedi, né tantomeno nell'odierno giudizio, di avere pagato in tutto o in parte i contributi da loro dovuti in proporzione al valore delle loro quote di proprietà.”; ha anche evidenziato la mancata contestazione da parte dell'opponente della fondatezza della pretesa creditoria posta a base del R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 7 di 8
decreto ingiuntivo opposto affermando “A prescindere dalla circostanza che l'opponente ha semplicemente contestato l'emanazione del d.i. non ricorrendone i presupposti ex art. 633 senza alcuna censura in merito alla fondatezza del credito o ad eventuali fatti impeditivi del medesimo;
…”. Di conseguenza, ha sottolineato l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto anche sulla scorta della condotta processuale tenuta dall'opponente Parte_1 asserendo “nel caso di specie alle contestazioni estremamente generiche mosse da parte opponente in ordine ai documenti che giustificano la pretesa creditoria, l'amministrazione del ha Parte_1 assolto l'onere probatorio su di essa gravante avendo, già in sede di monitorio, sottoposto all'accertamento giudiziale prove idonee a fondamento del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente.”. Ha, poi, rimarcato il fondamento della sua decisione sulla base delle prove in atti e del comportamento dell'opponente sostenendo “La lettura dei verbali di assemblea allegati al fascicolo (ove i bilanci preventivi vengono regolarmente approvati così come
l'approvazione del rendiconto e la ripartizione millesimale dei vari condomini) confermano che, nelle assemblee in contestazione, si è proceduto alla approvazione del rendiconto annuale e degli esercizi preventivi pur se non trascritti negli appositi verbali. È appena il caso di affermare poi che la delibera assembleare è stata approvata alla unanimità, il piano di riparto eseguito sulla scorta delle tabelle millesimali, la medesima delibera mai impugnata”. Meritevole di accoglimento, invece, è l'appello principale. L'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla Parte_1 compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure nella pronuncia oggetto del gravame sulla base del mero assunto “Principi di equità ed il contendere inducono ad una totale compensazione delle spese del presente giudizio”, adducendo l'insufficienza della predetta motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese, nonché l'inesistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 92, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2 (Cass. n. 4696/2019).
Nella fattispecie in esame non sussiste alcuno dei presupposti appena richiamati che consente la compensazione delle spese.
Ed infatti, atteso l'esito del giudizio, risulta necessario applicare, nella fattispecie in esame, l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui questo Giudice aderisce, secondo cui la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulla domanda proposta, dovendo, pertanto, il giudice procedervi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. n. 30729/2022).
In ragione di quanto appena rilevato, la censura relativa alla violazione dell'art. 91 c.p.c. merita anch'essa accoglimento, precisando che, ove ricorrano i presupposti, la decisione di compensazione delle spese di lite (ex art. 92 c.p.c.) va giustificata, in rispetto dell'art. 111, comma 6, Cost. secondo cui i provvedimenti giurisdizionali devono essere adeguatamente motivati.
La sentenza, quindi, sotto tale profilo è nulla e deve essere riformata, espungendo il capo relativo alle spese del giudizio, sostituendolo con quello consequenziale alla pronuncia del giudice del secondo grado. R.G. n.° 1347/2020 - Pag. 8 di 8
In particolare, soccombente nel giudizio di primo grado, va condannata al E_ pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 180,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, in applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55/14, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse e dell'esigua attività difensiva espletata.
3. Le Spese di lite
Atteso l'accoglimento dell'appello principale, promosso dal Parte_1 peraltro, le spese seguono il principio della soccombenza e l'appellata (appellante in via incidentale) deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio, e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce, tenuto conto del valore della presente controversia.
Per l'effetto, le spese di lite per il primo grado di giudizio vengono liquidate in € 180,00 per compensi professionali, come già sopra evidenziato, in base alle Tariffe Forensi di cui al D.M. n.
55/2014, vigente ratione temporis, essendosi l'attività difensiva conclusa nel 2020, oltre CPA ed IVA se dovute come per legge, con impiego dei valori minimi in virtù della mancanza di questioni di fatto e di diritto eccessivamente complesse e dell'esigua attività difensiva compiuta.
Per quel che riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di appello, la liquidazione avviene con riferimento al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022). Pertanto, le spese di lite vengono liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, oltre
CPA e IVA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'appello incidentale proposto da;
E_
B. ACCOGLIE l'appello principale proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
RIFORMA parzialmente la sentenza n. 53/2020 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Rossano il
04.02.2020, depositata il 10.02.2020, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, condannando al pagamento delle spese di lite, in favore del E_ Parte_1
, che si liquidano in € 180,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA, se dovute
[...] come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Mazzia dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
C. CONDANNA al pagamento, in favore del E_ Parte_1
, delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi
[...] ed € 662,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Mazzia dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Vittoria Paiano