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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/08/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 682/2019 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Cosenza, al viale della Repubblica, n. 110, presso lo studio degli avvocati Alessandro Farina e Annamaria Bozzo, che lo rappresentano e difendono in giudizio in virtù di separate procure rispettivamente allegate all'atto di citazione e all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 11/6/2024; -ATTORE- E
nato a [...], il [...], ivi residente a[...]
Manca, n. 6; -CONVENUTO CONTUMACE-
in persona del legale Controparte_2 ossano, al viale Michelangelo, n. 55, presso lo studio dell'avv. Lucia Rita Pistola, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù procura a margine della comparsa di risposta;
-CONVENUTA- E NEI CONFRONTI DI Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza, alla via Isonzo, n. 48, presso lo studio dell'avv. Ilario Antonio Sorace, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 20/9/2016 (rep. n. 43.970 – racc. n. Persona_1
15.260) allegata alla comparsa di intervento volontario. -CONVENUTO-
Oggetto: responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Conclusioni delle parti: Per l'attore (conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1): “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità di CP_1 per la verificazione e gli esiti del sinistro descritto in narrativa;
dare atto che l'invito
[...] alla negoziazione assistita non è andato a buon fine per la determinazione della convenuta di non partecipare, con ogni conseguenza in ordine alla valutazione della Controparte_2 condotta sull'ammissione dei fatti di causa e alle spese di lite;
condannare, per l'effetto, i predetti convenuti, in via solidale e/o sussidiaria, ovvero individuale e personale, ognuna per il titolo – contrattuale ed extracontrattuale – di pertinenza, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da intendersi tutti quali danni patrimoniali e non patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, perdita di chance da incrementi reddituali e incrementi di costo e danno alla capacità lavorativa specifica, secondo quanto prospettato nel presente atto e/o per come emergerà in corso di causa ovvero ritenuto di Giustizia, se del caso anche con valutazione equitativa, somme da incrementare in ogni caso di rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al soddisfo, secondo la quantificazione qui proposta (ovvero quella ritenuta corretta); condannare la per la dedotta mala gestio del sinistro, Controparte_2 secondo quanto fin qui allegato rovato, con liquidazione equitativa del danno;
condannare, altresì, i predetti convenuti, al rimborso di spese e competenze legali, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, i quali all'uopo si dichiarano antistatari”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate Controparte_2 nelle note di trattazione scritta depositate l'8/11/2024): “Voglia l'Adito Tribunale rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto, vinte le spese. Gradatamente, accertata la dinamica del sinistro e le rispettive colpe delle parti, eccepito il limite di massimale entro cui ogni corresponsione va contenuta, ritenere il danno nel giusto e nel dovuto, con pronuncia in proporzione per ogni convenuto relativamente a quanto dovuto all'attore per il caso di accoglimento della domanda ed esatta quantificazione del danno differenziale detratte le somme corrisposte da e rigettare ogni richiesta di pagamento CP_3 da parte di nei confronti di per somme che l'Assicuratore sociale non CP_3 CP_2 avrebbe dovuto elargire previo accertamento delle rispettive legittimazioni. Vinte le spese del giudizio nei confronti dell'attore”. Per l' (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta CP_3 depositate il 28/10/2024): “accertati i fatti di cui in premessa e la responsabilità esclusiva (o prevalente, comunque almeno concorrente) di nella causazione Controparte_1 del sinistro in narrativa, voglia condannare il medesimo, in solido con la sua CP_1 compagnia assicuratrice della , ovvero per quanto di rispettiva Parte_2 competenza e ragione, a rimborsare all' , per il titolo dedotto in atti, la somma di € CP_3
665.368,43 (costo infortunistico aggiornato al 30.07.2024 e comprensivo di accessori a tale ultima data) oltre agli ulteriori interessi dal 31.07.2024 al soddisfo. Con riserva di richiedere il rimborso delle ulteriori spese e prestazioni per effetto di miglioramenti delle prestazioni erogate. E con vittoria di spese e compensi professionali”.
Fatto e diritto 1. Deve richiamarsi il contenuto della sentenza non definitiva pubblicata in data 28/5/2024 nella quale, al punto 1, è ricostruito lo svolgimento del processo svoltosi sino a quel momento e che di seguito si trascrive:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in data Parte_1
19/6/2017, stava percorrendo la S.P. 102 nel territorio del Comune di Lattarico in direzione Lattarico – Montalto Uffugo, nel tratto ricadente in località Campo Fieno, a
Pagina 2 di 17 bordo del motociclo di sua proprietà Honda CBR 1000, tg. CJ00799 con a bordo il passeggero allorquando veniva investito dall'autovettura Audi A3, tg. Persona_2
CL270M dotta da e assicurata per la responsabilità Controparte_1 civile da Controparte_2
L'attore ha allegato che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva addebitabile al conducente dell'Audi A 3, il quale, mentre percorreva la stessa strada nel senso opposto in direzione Montalto Uffugo – Lattarico, eseguiva una improvvisa manovra di svolta a sinistra per impegnare il vialetto di accesso l'Azienda Agricola Nisi, posto sul lato sinistro della carreggiata, invadendo così la corsia di marcia percorsa dall'attore. A seguito della manovra, l'autovettura andava ad occupare con la propria fiancata destra tutta la carreggiata riservata al motociclo condotto dall'attore che, pur tentando di frenare e di deviare l'ostacolo, non riusciva ad evitare l'impatto. A seguito dello scontro, l'attore e il passeggero da lui trasportato venivano sbalzati dal motociclo, che proseguiva la marcia fino ad arrestarsi al bordo strada sinistro nella corsia di sua pertinenza. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Lattarico redigendo verbale di accertamenti tecnici. In conseguenza del sinistro, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'A.O. di Cosenza ove gli veniva diagnosticato “politrauma da incidente stradale”. Operato in via d'urgenza presso l'U.O.C. di Ortopedia veniva successivamente dimesso in data 10/7/2017 per sottoporsi a successivi controlli clinico-strumentali presso l'Ospedale di Cattolica, di Ravenna e di Lugo (RA). Alla luce della perizia di parte redatta dal dott.
allegata all'atto di citazione, a seguito del sinistro l'attore ha riportato Persona_3
“esiti di frattura esposta gleno-scapolare destro, frattura bifocale di clavicola e terzo medio di omero destro, lussazione acromion-claveare destra con grave perdita di sostanza della spalla destra da vasta mortificazione tessutale cutanea muscolare ed ossea, trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi già rimossi e lesione del plesso brachiale destro. Esiti di frattura piatto tibiale e frattura pluriframmentata di rotula destra con vasta ferita lacero-contusa trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in situ. Esiti di frattura del corpo di D12”. L'attore precisava di essere stato riconosciuto invalido al 55% dall' , da cui riceveva CP_3 la corresponsione di una rendita vitalizia lorda pari ad € 16.373,70 annui, quale danno patrimoniale da perdita totale della capacità lavorativa specifica e danno biologico. E però, ritenendo la suddetta somma del tutto incongrua rispetto ai danni effettivamente subiti, per come del resto accertati dal proprio perito di parte, ha convenuto in giudizio e per sentirli condannare, in solido, al Controparte_1 Controparte_2 ri tenti non solo nel danno patrimoniale emergente dalla perdita del motociclo e da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica di gestore di un supermercato a Cosenza, ma anche in quelli c.d. differenziali, individuati nel danno da invalidità temporanea, nel danno biologico nella percentuale del 70%, di gran lunga superiore a quella riconosciuta dall' , nel danno CP_3 morale e in quello esistenziale derivante dalla perduta possibilità di dedicarsi all'attività di cicloturismo. L'attore ha pure richiesto la condanna di al Controparte_2
Pagina 3 di 17 risarcimento del danno per mala gestio per non aver dato alcun seguito alla richiesta di risarcimento dei danni. L'attore ha convenuto in giudizio anche l' . CP_3
Si è costituita in giudizio per eccepire in via preliminare la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione per la genericità dell'esposizione fattuale e per l'indeterminatezza della domanda sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi. Ha ulteriormente eccepito che la domanda proposta trova un limite nel massimale di polizza. Ha inoltre eccepito la sussistenza del concorso di colpa del nella causazione del sinistro, per come Pt_1 emerso dagli accertamenti eseguiti nell'ambito del proc. pen. n. 2773/2017 R.G.N.R. Ha altresì resistito alla richiesta di risarcimento dei danni per mala gestio eccependo di non aver potuto formulare alcuna offerta per non avere la compagnia assicuratrice del motociclo del comunicato l'interruzione della procedura di indennizzo diretto. Ha poi resistito in Pt_1 ordine al quantum debeatur, sul presupposto che per il sinistro occorso, Parte_1 avrebbe già ottenuto il pagamento di un indennizzo da parte dell' , che ha chiesto di CP_3 chiamare in causa. Non si è costituito in giudizio sebbene l'atto introduttivo del presente Controparte_1 giudizio gli sia stato ritualmente notificato, onde ne è stata dichiarata la contumacia. Con comparsa depositata in data 12/6/2019 è intervenuto volontariamente l' , CP_3 deducendo che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi in via esclusiva a CP_1
e che l'Istituto, per l'evento, riconosciuto quale infortunio sul lavoro, ha erogato in
[...] favore dell'attore l'indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 306 dal 23/6/2017 al 24/4/2018, spese per visite e accertamenti medici e certificazioni medico legali, oltre alla rendita per la menomazione dell'integrità psico-fisica nella percentuale del 55% dal 25/4/2018, calcolata su una retribuzione annua di € 16.373,70 e pari, se capitalizzata, alla somma di € 553.875,76 alla data del 30/5/2019, come da attestazione prodotta, con conseguente suo diritto di surroga ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del d.lgs. n. 209/2005. L' ha pertanto richiesto la condanna in solido di tutti CP_3
i convenuti alla refusione, in via di regresso, delle somme erogate. Copia della comparsa di intervento è stata ritualmente notificata al convenuto CP_3 contumace Controparte_1
La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e del convenuto l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una Controparte_1
c.t.u. medico – legale a cura del dott. è stata rinviata per la precisazione Persona_4 delle conclusioni all'udienza del 3/11/2023, successivamente sostituita dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del 6/11/2023, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Con la suddetta sentenza il tribunale ha accertato e dichiarato che CP_1
ha concorso per l'80% nella causazione del sinistro verificatosi in data
[...]
19/6/2017 sulla S.P. 102 del Comune di Lattarico, località Campo Fieno e ha condannato e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'attore della somma di € 1.902,00, in moneta attuale e già
Pagina 4 di 17 comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno (per la quota dell'80%) al motociclo Honda CBR 1000, tg. CJ00799 di proprietà dell'attore, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Con separata ordinanza, emessa pure in data 28/5/2024, il tribunale ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere dall' , entro il CP_3
30/9/2024, la documentazione aggiornata comprovante la corresponsione di somme di denaro in favore di specificando: a) il valore della Parte_1 quota di rendita che ristora il danno biologico, con indicazione dei ratei e degli acconti già versati e del valore capitale;
b) la somma corrisposta a titolo di danno patrimoniale permanente (ratei corrisposti, interessi, capitalizzazione della quota di rendita erogata a tale titolo); c) la somma corrisposta a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, quindi quale prestazione economica sostitutiva della retribuzione nei periodi di assenza e quindi danno patrimoniale temporaneo. Con nota depositata in data 2/8/2024, l' ha prodotto un'attestazione di CP_3 credito aggiornata al 30/7/2024 in cui ha riportato: 1) la somma corrisposta a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e relativi interessi;
2) il valore capitale della rendita, nell'importo complessivo e in quello suddiviso per valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico e per valore capitale della quota di rendita che ristora il danno patrimoniale;
3) i ratei di rendita arretrati e i relativi interessi, nell'importo complessivo e in quello suddiviso per quota danno biologico ratei rendita arretrati e relativi interessi e quota danno patrimoniale ratei di rendita arretrati e relativi interessi;
4) le spese per accertamento medico legale;
5) le spese per visite mediche accertamento postumi;
6) le spese per visita di revisione. Successivamente la causa è stata rinviata all'udienza del 10/1/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ferme restando le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva del 28/5/2024 sotto il profilo dell'accertamento del concorso nella responsabilità del proprietario e conducente dell'autovettura Audi A3, tg. CL270MP, assicurata per la responsabilità civile con nella Controparte_2 causazione del sinistro verificatosi in del Comune di Lattarico, località Campo Fieno, può passarsi alla determinazione del quantum debeatur. Con riferimento ai danni alla persona, va detto che dalla espletata c.t.u. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, è risultato che l'attore, in occasione del sinistro ha riportato i seguenti postumi a carattere permanente: “esiti dolorosi di infrazione della IX costa di destra;
esiti di frattura somatica amielica di D12, consistenti in limitazione antalgica ai soli gradi estremi dei movimenti del
Pagina 5 di 17 rachide dorso-lombo-sacrale; esiti di frattura – lussazione della clavicola e dell'acromion, trattate chirurgicamente con fili di K, frattura diafisaria dell'omero, trattata con impianto di fissatore esterno (mds rimossi) e paralisi del plesso brachiale con interessamento del nervo ascellare e muscolocutaneo, consistenti in grave limitazione funzionale dell'arto superiore dominante;
esiti di frattura del piatto tibiale e della rotula a destra, trattate chirurgicamente con viti metalliche (mds in situ), consistenti in ipomiotrofia della coscia e limitazione del movimento di flessione del ginocchio di circa 20°; esiti cicatriziali a carico della spalla, dell'emitorace e del ginocchio a destra, responsabili di un pregiudizio estetico moderato”, lesioni queste che hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal c.t.u. incaricato, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 45 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% di 265 giorni, nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica (danno biologico) del soggetto nella misura del 65%. Conseguentemente, i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il c.t.u. ha indicato nella propria relazione definitiva con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, anche in ragione delle risposte fornite alle osservazioni formulate al c.t. della compagnia assicuratrice. Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che secondo il più recente orientamento della corte di cassazione, il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che riguarda esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato sia meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo (cfr. cass. n. 25164/2020; cass. n. 2461/2020; cass. n. 7513/2018). Ciò posto, non può trascurarsi di evidenziare che dalla compiuta istruttoria è emerso che il sinistro ha provocato all'attore uno stato particolarmente intenso di sofferenza, visto che i testi di parte attrice ( e ) Testimone_1 Tes_2 hanno riferito che dal giorno dell'incidente il , oltre ad essere costretto Pt_1 ad assumere quasi quotidianamente una te ntidolorifica, ha dovuto rinunciare all'attività di cicloturismo cui si dedicava con particolare frequenza prima dell'incidente. Va pure considerato il danno da cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa che, pur non incidendo sul profilo delle opportunità di reddito del danneggiato, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, da liquidarsi nell'ambito del danno biologico. Risulta provato, infatti, attraverso la relazione di c.t.u., oltre che delle
Pagina 6 di 17 dichiarazioni rese dai testi e , che a causa del sinistro il è Tes_1 Tes_2 Pt_1 andato incontro ad una contrazione delle potenzialità lavorative e produttive nella misura di 1/4 circa, essendogli precluse le mansioni e le attività che prevedono sforzi fisici, come per esempio la movimentazione di carichi. Conseguentemente, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, il tribunale ritiene che gli importi standard indicati nelle tabelle di Milano risalenti all'anno 2024 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attore, anche in considerazione del fatto che la tabella unica nazionale, adottata con d.P.R. n. 12 del 13/1/2025 ed entrata in vigore il 5/3/2025, è applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e dunque non a quello che forma oggetto del presente giudizio. Pertanto, dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno 2024, predisposte dal tribunale di Milano, avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 34 anni, l'importo deve essere determinato nella complessiva misura di € 830.405,00 a titolo di danno biologico già comprensivo dell'aumento del 25% che tiene conto della componente soggettiva del danno, a cui va aggiunta quella di € 28.031,25 per danno da invalidità temporanea (di cui € 5.175,00 a titolo di I.T.T. ed € 22.856,25 a titolo di I.T.P. al 75%) per un totale di € 858.436,25. Va altresì ribadito che, in ragione del rilevato concorso colposo, al danneggiato può essere riconosciuta una somma pari all'80% dell'integrale risarcimento e corrispondente ad € 686.749,00. È inoltre necessario defalcare dal solo importo liquidato a titolo di danno biologico permanente (pari ad € 474.517,00 secondo le tabelle del tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024) e non anche a titolo di danno biologico temporaneo e danno morale soggettivo, non coperte dall'indennizzo , CP_3 quanto già riconosciuto dall' a titolo di indennizzo per danno biologico, CP_3 sì da liquidare all'attore il solo danno differenziale. In questo contesto, si ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145/2018), all'art. 1, comma 1126, ha sostanzialmente introdotto un diverso sistema di comparazione tra danno civilistico e indennizzo erogato dall' mediante l'adozione di un criterio di scomputo “per sommatoria” CP_3
o “integrale”, anziché “per poste”, con conseguente diritto di regresso dell' per “le somme a qualsiasi titolo pagate”. CP_3
E però, per come stabilito dalla corte di cassazione, le modifiche dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, introdotte dal menzionato art. 1, comma 1126, della legge n. 145/2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli
Pagina 7 di 17 infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1/1/2019, in cui citata legge finanziaria è entrata in vigore;
quindi la novella in esame non ha rilievo nel presente procedimento che ha ad oggetto un infortunio verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 145/2018. Conseguentemente, trovano applicazione i principi espressi dalla corte di cassazione, secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il responsabile del sinistro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_3 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. cass. n. 17407/2016). Si rammenta al riguardo anche quanto statuito dalle sezioni unite della corte di cassazione, secondo cui “l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare CP_3 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato” (cfr. cass., sez. un., n. 12566/2018). Sotto tale profilo, per come risulta dall'attestazione di credito dell' alla CP_3 data del 30/7/2024 (attestazione prodotta dall' in data 2/8 n i CP_3 relativi prospetti di calcolo), la somma complessivamente riconosciuta a tale titolo dall' è pari ad € 271.139,11 per valore capitale della rendita per CP_3 quota danno biologico (al cui interno deve ritenersi già ricompreso, per come si evince dalla certificazione depositata, l'importo di € 55.000,37, al netto degli interessi, già versato all'assicurato a titolo di acconto sulla medesima rendita). L'importo di € 271.139,11 va detratto dall'importo come sopra calcolato di € 686.749,00. Residua la somma di € 415.609,89, da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2 in solido all'attore. Sulla somma riconosciuta in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle sezioni unite della corte di
Pagina 8 di 17 cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli ed esclusivi fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni: la somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€ 415.609,89) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (i.e. 19/6/2017); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (i.e. 19/6/2017) sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 44.075,39 a titolo di interessi. Il totale dovuto all'attore è dunque pari ad € 459.685,28 (€ 415.609,89+ € 44.075,39 a titolo di interessi). Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, espresso in moneta attuale.
3. Quanto al danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, considerato che questa concerne l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa preesistente al sinistro, non si profilano i requisiti per un danno incidente sulla stessa. Se è vero infatti che, per come emerso dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale, prima dell'occorso il gestiva un supermercato, Pt_1 svolgendo mansioni esecutive (carico e merci) e di concetto, è altrettanto vero che, secondo il c.t.u., il ha subito una contrazione delle Pt_1 potenzialità lavorative e produttive nella misura di 1/4 circa, essendogli precluse le sole mansioni e attività che prevedono sforzi fisici, come per esempio la movimentazione di carichi, ma non anche le attività di concetto da lui pure svolte anteriormente al sinistro, per come riferito dal teste Tes_1
La contrazione delle potenzialità lavorative e produttive, per come
[...] accertata dal c.t.u., dà luogo al danno da cenestesi lavorativa che è stato già considerato mediante la personalizzazione del danno biologico nella misura massima. Per quanto riguarda, invece, il lamentato danno alla capacità lavorativa specifica, va condiviso l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo
Pagina 9 di 17 reddito (cfr., ex multis, cass. n. 18866/2008, secondo cui “Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo e questa Corte ha in più occasioni precisato come, pur in presenza di una lesione della salute di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in ugual misura la capacità di produrre reddito, gravando sempre sul soggetto leso l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, l'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità di guadagno”; negli stessi termini cfr. cass. n. 10031/2006; cass. n. 17397/2007; cass. n. 21497/2005). Dunque, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa ma va allegato e provato nell'an e nel quantum. Nel caso sottoposto all'attenzione del tribunale non è stata fornita sufficiente dimostrazione dell'intervenuta contrazione dei redditi dell'attore successivamente al sinistro, anche in ragione del fatto che le dichiarazioni dei redditi depositate si riferiscono esclusivamente ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, non risultando depositati documenti reddituali successivi al sinistro, intervenuto in data 19/6/2017. Peraltro, dal raffronto tra il modello UNICO 2018 relativo all'anno 2017 (nel cui mese di giugno si è verificato il sinistro) e i modelli UNICO 2017 relativo all'anno 2016 e UNICO 2016 relativo all'anno 2015 (anteriori al sinistro) non risulta che l'attore abbia percepito redditi inferiori successivamente all'occorso. Anzi il modello UNICO 2018 - per come ammesso dallo stesso attore nella comparsa conclusionale (v. pag. 10) - è quello fra i tre che riporta il reddito più alto (pari ad € 20.163,00, mentre nei modelli UNICO 2017 e UNICO 2016 i redditi riportati sono pari rispettivamente ad € 13.106,00 e ad € 14.043,00), né risultano agli atti dichiarazioni successive che consentano al giudice di apprezzare una diversa realtà fattuale per gli anni avvenire. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che a seguito del sinistro l'attore percepisce una rendita INAIL. Un simile beneficio è stato ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. cass., sez. un., n. 12566/2018) non cumulabile con il risarcimento del danno, dal momento che la pensione di invalidità e l'indennità di malattia, corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente, sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito). Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita, ovvero la capacità di produrre reddito (cfr. cass. n. 18050/2019).
4. Per quanto riguarda, invece, la “proiezione futura” della condizione d'invalidità - espressamente invocata dall'attore – essa configura effettivamente
Pagina 10 di 17 un danno patrimoniale da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica. Il danno patrimoniale da perdita di chance è stato riconosciuto dalla giurisprudenza corte di cassazione in questi termini: “il danneggiato ha diritto a vedersi risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito” (cfr. cass. n. 14246/2020). Esso viene dunque considerato come un danno patrimoniale diverso ed autonomo rispetto a quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica (cfr. cass. n. 19931/2019): mentre il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica richiede al danneggiato di dimostrare, in concreto, per come argomentato nel precedente punto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. cass. n. 5786/2017; cass. n. 4673/2016; cass. n. 14517/2015; cass. n. 15238/2014; cass. n. 2644/2013; cass. n. 3290/2013), il danno patrimoniale futuro da perdita di chance lavorative e di progressione di carriera postula la preesistenza nella sfera del danneggiato di un quid favorevole di conseguire un determinato bene su cui abbia inciso, sfavorevolmente, il comportamento illecito altrui (cfr. cass. n. 28993/2019). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno - evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno” (cfr. cass. n. 3961/1999). In altri termini, in materia di infortunio sul lavoro, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, “la cui perdita produce un danno risarcibile da considerarsi certo ed attuale in proiezione futura, rappresentato dalla perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito” (cfr. cass. n. 14246/2020; negli stessi termini cfr. cass. n. 2737/2015; cass. n. 15385/2011; cass. n. 10111/2008).
Pagina 11 di 17 Nel caso di specie, le conclusioni rassegnate dal c.t.u., secondo cui le menomazioni subite dal “determinano pure una riduzione della capacità Pt_1 lavorativa specifica del soggetto, vengono sostanzialmente precluse mansioni e attività che prevedono sforzi fisici (es. movimentazione di carichi). Pertanto, in conseguenza del sinistro de quo il è andato pure incontro ad una contrazione delle potenzialità Pt_1 lavorative e produttive, che può essere stimata, in considerazione delle occupazioni confacenti alle sue attitudini, nella misura di 1/4 circa” (pag. 12), non possono essere assunte di per sé sole a fondamento della domanda, ma debbono essere lette e coordinate con tutti gli elementi versati in atti. Ebbene, si ravvisa una estrema genericità nelle allegazioni attoree in merito alla
“carriera lavorativa”, sebbene potenziale, che, in assenza del sinistro, il Pt_1 avrebbe potuto probabilmente raggiungere o a cui avrebbe voluto e potuto aspirare, in base alle sue attitudini e capacità professionali acquisite, posto che queste ultime non sono state specificate in alcun modo. Non risultano nemmeno indicate quali fossero le possibilità concrete di sviluppo professionale del lavoratore, vuoi all'interno della società di cui era socio e al supermercato in cui operava o vuoi al di fuori di essa, e delle correlate opportunità di guadagno che il danneggiato avrebbe - in tesi - potuto raggiungere con l'anzianità, che solo astrattamente vengono definite “migliori” rispetto a quelle sperabili antecedentemente al sinistro. In assenza di tali elementi di raffronto non è possibile pervenire ad un giudizio di inidoneità attitudinale o ambientale del danneggiato rispetto ai lavori a lui consentiti dalla conservata capacità lavorativa generica nel medesimo settore di riferimento (da stimarsi nella misura di 3/4 circa sulla base delle conclusioni rassegnate dal c.t.u.). Alla luce delle suesposte argomentazioni, il lamentato da perdita di chance non è da ritenersi provato secondo i criteri civilistici.
5. Quanto alla domanda di riconoscimento della mala gestio da parte della compagnia assicuratrice nella gestione Controparte_2 stragiudiziale della lite, deve rilevarsi che in specie è stata fatta valere un'ipotesi di cd. mala gestio impropria, che ricorre rispetto all'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato (diversamente da quella cd. propria che può aversi nel rapporto assicurato - assicuratore). La responsabilità dell'assicuratore nei confronti della parte danneggiata trova titolo in un comportamento dell'obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, alla cui scadenza l'assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Pagina 12 di 17 Ciò significa che l'assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova del maggior danno di cui al citato art. 1224, comma secondo, c.c. Peraltro, proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l'integrale risarcimento del danno ovvero, anche, che abbia richiesto il pagamento degli interessi. L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, terzo comma, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della mora debendi, costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze di cui all'art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della mala gestio, determinata dall'inadempimento (ex art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato (cfr. cass. n. 18056/2019). Nel caso di specie, a fronte della specificità con cui i gravissimi danni riportati dal sono stati descritti nell'originaria istanza formulata in data Pt_1
19/7/2017 (ricevuta dalla compagnia assicuratrice in data 24/7/2017), si reputa che il rifiuto di formulare offerte risarcitorie, sul presupposto che il sinistro avrebbe dovuto essere gestito da in Controparte_4 regime di risarcimento diretto (evidentemente non invocabile in caso di allegazione di macrolesioni da parte del danneggiato), unita alla mancata risposta alla richiesta di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, integri una ipotesi di mala gestio, sì che ove il computo degli interessi calcolati secondo i criteri sopra indicati superi il massimale di polizza, sarà comunque chiamata a corrisponderli. Controparte_2
6. Quanto alla domanda di “rivalsa” proposta dall' nei confronti della CP_3 convenuta compagnia assicuratrice e di occorre considerare Controparte_1 che l' ha espressamente dichiarato di agire in surroga CP_3 dell'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005, e che con l'esercizio della surrogazione il danneggiato creditore perde la titolarità del credito ed in essa succede l'assicuratore surrogatosi (cfr. cass. n. 15022/2005).
Pagina 13 di 17 Nel caso di specie, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dall' e dell'attestazione allegata, all'esito di una complessa istruttoria del CP_3 pari entata, che costituisce prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa CP_3 presunzione di legittimità (cfr., ex multis, cass. n. 13587/2019), va senz'altro riconosciuto all' l'importo di € 271.139,11 a titolo di rendita per quota CP_3 danno biologico permanente, quello di € 10.320,51 a titolo di indennità temporanea e quelli di € 30,99, € 61,98 ed € 154,95 per le spese inerenti gli accertamenti e le visite mediche. Per contro, quanto agli importi di cui si è domandato il riconoscimento e, in particolare, delle somme indicate come quota della rendita costituita in favore del danneggiato a titolo di danno patrimoniale va richiamato il principio della giurisprudenza secondo cui “l'accoglimento della domanda di surroga proposta dall' nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a CP_3 titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro;
occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile” (cfr. cass., sez. lav., n. 21961/2018). Nella sentenza appena richiamata si evince infatti che, a fronte della previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, secondo cui la perdita della capacità di guadagno che l' presume iuris et de iure ai fini dell'assicurazione sociale CP_3 quando l'accertata invalidità superi il 16%, l'ente può provvedere all'erogazione della rendita integrativa anche ove la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di aver patito alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita del lavoro o del guadagno;
ad avviso della suprema corte, tuttavia, l'accoglimento dell'azione surrogatoria dell' presuppone CP_3
l'accertamento in concreto che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza della quale alcun riconoscimento sarà possibile. Secondo la cassazione, infatti, spetta all' dimostrare “lo CP_3 svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito e il non aver mantenuto dopo di esso una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione anche da rendere tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno in assenza di prova certa del suo ammontare può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l'elevata percentuale dell'invalidità permanente rende altamente probabile se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che ne comporta” (cfr. cass. n. 7534/2018). Ne consegue che, avendo il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
Pagina 14 di 17 specifica e da perdita di chance, non può essere ammessa a ristoro dell' CP_3 la quota di rendita costituita in favore del danneggiato a titolo di danno patrimoniale da inabilità permanente. In definitiva, per l'infortunio in occasione di lavoro occorso all'attore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 19/6/2017, vanno riconosciuti all' i seguenti importi: CP_3
- € 10.320,51 a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro totale conseguita al sinistro;
- € 271.139,11 a titolo di valore capitale della rendita al 30/7/2024 per la sola quota di danno biologico da ritenersi corrispondente alla passività patrimoniale effettivamente subita dal danneggiato a tale titolo e già comprensiva degli acconti e dei ratei di rendita corrisposti al lavoratore sino alla stessa data del 30/7/2024 per la quota parte di danno biologico;
- € 30,99 per accertamento medico legale del 23/4/2018;
- € 61,98 per visite accertamento postumi del 23/4/2018;
- € 154,95 per visita revisione dell'8/4/2019; L'importo complessivo di € 281.707,54, determinato dalla somma degli importi sopra richiamati, va attribuito per intero all' , senza alcuna CP_3 decurtazione per il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, tenuto conto che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno civilistico è capiente per la rivalsa dell' e alla luce del consolidato orientamento della CP_3 corte di cassazione secondo cui “in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall' in via di rivalsa nei CP_3 confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell' , procedendo, solo in caso di esito negativo di tale CP_3 accertamento, a ridurre la somma spettante all' per le prestazioni erogate CP_3 all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante” (cfr. cass. n. 2350/2010; cass. n. 4879/2015; cass. n. 4089/2016). Sull'importo riconosciuto (da ritenersi liquidato all'attualità tenuto conto che in parte è stato corrisposto mentre in parte verrà corrisposto con erogazione di una rendita versata con rateo mensile) sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che la surroga dell' non muta la natura del debito CP_3 risarcitorio, che rimane di valore e non di valuta. Gli interessi compensativi, secondo la nota sentenza n. 1712/1995 delle sezioni unite della corte di cassazione, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data
Pagina 15 di 17 del fatto illecito ed incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT f.o.i. relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Recependo i suddetti principi di diritto, condivisi dall'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex multis, cass. n. 7192/2022; cass. n. 2461/2020; cass. n. 27602/2019; cass. n. 6619/2018; cass. n. 25817/2017; cass. n. 24539/2016; cass. n. 6347/2014), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma riconosciuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato, del versamento dell'acconto e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: a) devalutando l'acconto ed il capitale (per le spese per visite e accertamenti medici, indennità temporanea e ratei di rendita per quota danno biologico già pagati) alla data dell'illecito (i.e. 19/6/2017); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione del saggio legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Dalla data della sentenza sono dovuti altresì gli interessi al tasso legale sull'importo espresso in moneta attuale. Sulle residue somme relative al capitale di rendita non ancora erogato, ma semplicemente riconosciuto dall' a titolo di rendita, vanno solo applicati CP_3 gli interessi legali dalla pronuncia alla data del pagamento.
7. Quanto al regolamento delle spese, il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno ne giustifica la compensazione per un quinto. I residui quattro quinti vanno invece posti a carico di Controparte_1
e in solido. Le spese sono liquidate, come in Controparte_2 dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio, da determinarsi con riferimento alla somma effettivamente attribuita all'attore (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55/2014) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore dei difensori degli attori che ne hanno fatto espressa richiesta. L'accoglimento solo parziale della domanda dell' giustifica, invece, la CP_3 compensazione delle spese di lite tra l' intervenuto e i convenuti. CP_3
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono il medesimo criterio di soccombenza e perciò vengono definitivamente poste in ragione di 1/5 a
Pagina 16 di 17 carico della parte attrice e di 4/5 a carico di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_1
e in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Parte_1 del danno non patrimoniale differenziale liquidato nella somma di € 459.685,28 in moneta attuale, già comprensiva degli interessi compensativi;
- condanna e in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in solido, a pagare all' la somma di CP_3
€ 281.707,54 in moneta attuale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi da calcolare sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno secondo i criteri dettati in motivazione per le prestazioni già erogate con la precisazione che sulla somma finale così liquidata e sul capitale di rendita non ancora erogato sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- condanna e in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in solido, alla rifusione in favore di dei 4/5 delle spese del presente giudizio che liquida, Parte_1 complessivamente e per l'intero, nella somma di € 23.048,00 (di cui € 591,00 a titolo di esborsi ed € 22.457,00 a titolo di compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di giudizi Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
e l' ; CP_3
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di nella misura di 1/5 e di Parte_1
e nella misura di 4/5. Controparte_1 Controparte_2
Cosenza, 30 luglio 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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