Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024 con concessione dei termini per conclusionali e repliche, e vertente
TRA
(C. F: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosanna Martellotta e Benigno Cerchiaro;
[...]
Attori
E
(PIVA – CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano;
Convenuta
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._4
Antonio Sposato;
Convenuto
in p.l.r.p.t.; Controparte_3
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, , e , premesso che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in data 14.11.2020, , rispettivamente coniuge della prima e padre degli Persona_1 altri attori, a seguito del violento urto verificandosi sull'A2, Autostrada del
1
Fiat, di colore bianco, tg CA544HP, condotta da , il quale, atteso il Controparte_2
mancato rispetto della la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, tamponava l'utilitaria condotta da , che, priva di controllo, veniva Persona_1
sospinta in avanti e, in fase di sbandamento rotatorio verso destra, collideva con la parte anteriore destra, contro le barriere metalliche poste a protezione dell'estremo margine destro della carreggiata, all'altezza del sito d'inizio del cordolo in cemento lato destro, del viadotto denominato “Mavigliano”, che, a seguito del predetto sinistro,
[...]
, risultato ferito, veniva soccorso dal personale sanitario, a bordo Per_1 dell'ambulanza del 118, intervenuta sul posto, e prontamente trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza, la diagnosi era quella di “… duplice infrazione costale IX e X, costa destra, contusioni multiple, trauma cranico…” , che veniva dimesso dal presidio ospedaliero e, nella propria abitazione, Persona_1
dopo tre giorni, decedeva, che sul luogo del sinistro, il 14.11.2020, interveniva la sottosezione autostradale di Cosenza Nord, i cui accertatori, (Ass. Parte_5
Capo. C.) e (Ass. Capo) redigevano i relativi accertamenti, Persona_2
corredati da rilievi planimetrici, giusto verbale n. 3953/2020, dando atto che sul luogo del sinistro vi erano 2 corsie (quella normale e quella di sorpasso) oltre a quella di emergenza;
la strada era rettilinea, l'asfalto era asciutto ed era privo di anomalia, le condizioni del tempo erano sereno, la visibilità era ottima, il traffico era scarso e l'illuminazione era impeccabile, trattandosi di una giornata serena, in ore diurne e descrivendo la dinamica del sinistro, il tamponamento, nei seguenti termini: “... CP_2
tamponava l'autovettura marca Lancia, modello Y, colore blu, tg BA054LC
[...] condotta da , anch'esso solo a bordo, il quale lo precedeva nella Persona_1 marcia...”, chiedevano che il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso di
, evocando in giudizio e , Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento alla presente domanda condannare, in riferimento al sinistro di cui sopra, le parti convenute, in solido tra loro al pagamento della somma, per il coniuge Sig.ra
[...] in misura di 304.000/00 euro, per il figlio in misura di € Parte_1 Parte_3
264.780/00 e per i figli e in misura di 225.500/00 euro ciascuno, oltre al Pt_4 CP_2
2 danno alla personalizzazione che dovesse essere ritenuta di giustizia ed oltre al pagamento delle spese e competenze della presente procedura ex art. 93 c.p.c”.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_1 accertare e dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda atteso che gli odierni istanti, si sono limitati a trasmettere alla
[...]
a sostegno delle proprie difese, soltanto il referto medico del Controparte_1
09.03.2021, a firma del dott. , medico di famiglia, privo di valore probatorio, né CP_4
hanno prodotto in giudizio esame autoptico da cui poter trarre elementi medico legali per accertare la riconducibilità dell'evento morte – asserito arresto cardio respiratorio – del loro congiunto al suindicato sinistro stradale, eccependo, pertanto, la carenza di legittimazione attiva degli istanti, non avendo questi ultimi provato la loro qualità di eredi del deceduto , eccependo, altresì, l'illegittimità della richiesta del Persona_1
preteso riconoscimento del danno parentale – iure proprio, nonché del danno iure successionis stante la circostanza per cui, dalla documentazione allegata agli atti attorei, oltre a non essere emerso alcun elemento fattuale che valesse a dimostrare l'effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con e che gli stessi Persona_1 avessero subito un'alterazione psico fisica ovvero un reale danno alla salute, non è stata neppure provata la circostanza per cui la vittima fosse stata in grado di valutare quello che concretamente si stava verificando e soprattutto le conseguenze pregiudizievoli, instando per la inoperatività della invocata polizza assicurativa data la genericità e l'astrattezza nella ricostruzione del fatto storico così come resa dagli odierni istanti, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda formulata dagli attori in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio con condanna degli attori alle spese del presente giudizio ed, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, instava affinchè si ritenesse non superata la presunzione di corresponsabilità di cui al II degli artt. 2054 e 1227 c.c., con tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali.
Con comparsa del 30.11.2021, si costituiva eccependo Controparte_2
l'improcedibilità della domanda, per mancanza della preventiva negazione assistita, nonché l'inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto avanzata da parte attrice, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori atteso che questi non hanno
3 provato la loro qualità di eredi del defunto , nonché l'assoluta genericità Persona_1 dell'atto introduttivo atteso la poca chiarezza dei fatti posti a base della domanda, nonché la carenza di documentazione probatoria a sostegno della stessa, instando, nel merito, per il rigetto della domanda proposta dagli odierni attori, poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che pretestuosa, mancando di ogni suffragio probatorio, in subordine, dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per colpa e responsabilità esclusiva del defunto concludendo, in via gradata, previa Persona_1 gradazione della colpa con conseguente riduzione dell'importo risarcitorio, per la condanna, in virtù della polizza assicurativa per la RCA n. 40022733004112, con valenza dal 10.11.2019 al 26.11.2020, della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del dovuto oltre alle spese ed eventuali accessori, condannando, infine, parte attrice e le compagnie convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Preliminarmente, occorre rilevare che nonostante sia Controparte_3 stata ritualmente evocata in giudizio a mezzo della notifica dell'atto di citazione in data
26.8.2021, non si è costituita.
Ancora in via preliminare, va considerato che gli attori hanno proposto azione ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, evocando in giudizio la compagnia assicurativa del danneggiato, ovvero impresa assicuratrice per la r.c.a. di Controparte_3 [...]
(cfr. pag. 10 del doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice), nonché il responsabile Per_1
civile quale litisconsorte necessario (Cassazione, ordinanza n. 4994/2023), CP_2
.
[...]
Oltretutto, pur a fronte della costituzione in giudizio di gli Controparte_1 attori hanno omesso di estendere la domanda nei confronti dell'intervenuta.
Al riguardo deve rammentarsi che, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, la procedura di indennizzo diretto è utilizzabile solo nei casi di sinistro tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni al veicolo o danni alla persona, in tal caso se il conducente non è esclusivo responsabile e soltanto se residuano postumi con esiti micropermanenti
(ovvero, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 - danni alla persona superiori a nove punti di invalidità), mentre, nel caso di specie, gli attori hanno desunto,
4 quale conseguenza del sinistro, la morte del proprio congiunto, per cui, come rilevato nella comparsa di costituzione dal convenuto , la domanda è inammissibile. CP_2
Tuttavia nel presente giudizio, gli attori hanno anche agito nei confronti del responsabile civile , quale proprietario del veicolo antagonista, con la Controparte_2
conseguenza che la domanda di condanna nei confronti dello stesso, spiegata ai sensi dell'art. 2054 c.c. è in quanto tale ammissibile, non escludendo il sistema il cumulo tra l'azione ex art. 149 d.lgs. 205/2009 ed l'ordinaria azione civilistica avverso il responsabile civile. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, la presenza nel giudizio dell'assicuratore del danneggiato assolve ad una mera funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione di talché l'azione diretta di cui all'art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che lo ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante. Ne consegue che la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, cosicché egli non perde il potere di agire nei confronti dei responsabili ex art. 2054 c.c.
(Tribunale Siena, 11/11/2014; Tribunale Genova, sez. II, 20/05/2014, n.
1807Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2012, n. 5928).
Resta da verificare se la spiegata azione è proponibile, in quanto per giurisprudenza costante la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata ex 145, d.lg. n. 209 del 2005, (già art. 22 l.
n. 990 del 1969) opera sia nel caso di azione diretta che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2054 c.c. (cfr Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2014, n.
24186). Nella fattispecie la domanda spiegata nei confronti del va ritenuta CP_2
proponibile in quanto risulta ex actis che la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori era stata inviata e ricevuta anche da in Controparte_1
data 4.11.2020 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice), quale compagnia di assicurazione dell'autovettura del convenuto, ritenuta esclusiva responsabile del sinistro.
In ordine poi alle eccezioni relative alla incompletezza della lettera di messa in mora, si rileva che anche su tale aspetto si è pronunziata la Suprema Corte, affermando che: 'la richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore
5 del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perchè l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore' (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354), tanto più che la missiva invocata dall'intervenuta compagnia assicurativa non promana dalla stessa ma da Controparte_5
(cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte di . Controparte_1
Venendo al merito, premesso che gli attori hanno dato prova della propria legittimazione a mezzo del certificato dello stato di famiglia di (cfr. Persona_1
documentazione allegata unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sugli attori incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da loro invocati (cfr ex plurimis Cass.
Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, ovvero il sinistro del 14.11.2020, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, le risultanze del rapporto redatto dai militari intervenuti sul luogo del sinistro, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della espletata c.t.u. medico-legale).
In particolare, oltretutto non risulta contestato che il sinistro sia avvenuto a cagione del tamponamento dell'autovettura condotta da ad opera dell'autoveicolo di Persona_1
, sebbene quest'ultimo imputi l'impatto alla condotta di guida dello Controparte_2
stesso . Per_1
Recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, II co. c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può
6 consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale
(Cass. Civ., ord. n. 3398/2023).
Ben attagliandosi il superiore principio alla fattispecie in esame, deve opinarsi che la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può dirsi superata in difetto della prova liberatoria, che era onere del conducente del mezzo tamponante offrire.
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto in Controparte_2
ordine alla dinamica, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, in ragione della allegata condotta di guida del , sarebbe stato onere del convenuto regolare la Per_1
velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, nonché conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come prescritto dall'art. 141 del Codice della Strada, atteso che lo stesso si era avveduto, secondo la sua stessa allegazione, che il “procedeva CP_2 Per_1 zigzagando sulla corsia di emergenza”, tanto più che il dedotto punto d'urto “tra la parte anteriore destra dell'autocarro Fiat e la parte posteriore sinistra dell'autovettura lancia”
è compatibile anche con una manovra di sorpasso del convenuto, così come le tracce di frenata rilevate dai militari intervenuti, né l'annullamento della sanzione irrogata al in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza esonerava il CP_2
convenuto dalla prova ut supra delineata.
Passando alla individuazione del danno non patrimoniale patito dagli attori, va rilevato che non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento da perdita del rapporto parentale.
Infatti, all'esito dell'espletata c.t.u., non è emerso il dedotto collegamento causale tra il sinistro del 14.11.2020 ed il successivo decesso del 17.11.2020.
7 Il nominato c.t.u. ha infatti illustrato che i dati sanitari in atti non consentono di formulare ipotesi sull'azione letifera delle lesioni traumatiche riportate dal , Per_1 spiegando, in sede di chiarimenti, anzitutto che “la scheda di morte Istat è un documento sanitario ufficiale basato su uno standard internazionale raccomandato dall'OMS che garantisce la comparabilità delle informazioni raccolte per monitorare i dati sanitari da un punto di vista epidemiologico e statistico. Ovvero le informazioni riportate dal medico nella compilazione (relativamente a mote violenta o naturale, a causa iniziale intermedia e terminale della morte) rappresentano la migliore opinione medica possibile con le informazioni disponibili. Ovvero la valenza e la fondatezza scientifica delle nozioni in essa contenute non sono caratteristiche intrinseche a tale certificazione sanitaria. Pertanto l acquisizione degli elementi riportati nella scheda ISTAT non determina il reperimento di dati oggettivamente scientifici” e ciò appare dirimente a fronte delle obiezioni formulate sul punto dalla difesa degli attori in sede di memoria conclusiva, tanto più che il c.t.p. di parte attrice ha rilevato, nelle osservazioni, esclusivamente che la scheda istat, di cui era evidentemente in possesso, “escludeva patologie diverse da ipertensione e diabete”.
Oltretutto, nelle note del 23.4.2024, il c.t.u. ha illustrato analiticamente e dettagliatamente le ragioni per cui ha escluso le ricostruzioni effettuate dal c.t.p. di parte attrice, che aveva teorizzato un decesso dovuto al trauma cranico, uno dovuto al trauma toracico e l'altra all'embolia polmonare, specificando che “per quanto concerne il trauma cranico il dr ipotizza che il trauma cranico abbia avuto evoluzione in Per_3
ematoma subdurale o in ampliamento di lacune vascolari con effetto massa sull'encefalo. L'ematoma sub durale è la raccolta di sangue all'interno della scatola cranica, localizzata a livello delle meningi, tra la dura madre e l'aracnoide. Si manifesta clinicamente entro poche ore o pochi giorni da trauma con sintomi come mal di testa, nausea, vomito e alterazione della coscienza fino al coma. La tomografia computerizzata (TC) consente di individuare gli ematomi subdurali acuti, subacuti e molti di quelli cronici. Premesso che nel corso dei diversi accertamenti specialistici a cui il veniva sottoposto durante la permanenza presso il PS dell'AO di Cosenza, Per_1
non emerge il sanguinamento ipotizzato, è lo stesso CTP che afferma (su non meglio specificato segni/sintomi/evidenze strumentali) che l'orientamento è tuttavia verso un sanguinamento sub durale e aggiunge lui stesso che si rendono clinicamente manifesti
8 con il trascorrere delle ore. Ovvero nel sanguinamento encefalico si palesano sintomi e manifestazioni cliniche che permettono e richiedono, atteso la natura e la durata degli stessi, un intervento sanitario che invece come evidente dall'esame dalla documentazione esaminata non vi è stato. L'eventuale decesso (l'ematoma subdurale è infatti suscettibile di cure e guarigione) è preceduto dai sintomi sopra detti e NON si verifica improvvisamente come nel caso in esame. Rispetto alle lacune vascolari che il
CTP intende definire emorragie sostenendo poi che l'ampliamento di tale lacune vascolari abbia determinato effetto massa sull'encefalo si precisa quanto segue: la densità strumentale si presenta diversa tra il sanguinamento e la lacuna vascolare la sede del presunto sanguinamento traumatico è localizzata troppo profondamente per essere compatibile con un trauma cranico lieve e non commotivo senza nessun interessamento delle zone encefaliche sovrastanti la zona nucleo capsulare sede dei vasi encefalici perforanti, è tipica delle lacune vascolari poiché i vasi perforanti fisiologicamente si ispessiscono e danno origine a tali rilievi strumentali, non trattandosi quindi di un lesione acuta ma di origine cronica. Il CTP quindi conclude affermando che il sanguinamento, ha determinato l'effetto massa sull'encefalo concretizzandosi cioè un idrocefalo. Precisando che per determinarsi l'effetto massa, il sanguinamento deve essere imponente, l'idroceefalo si manifesta con Cefalea gravissima Vomito di tipo centrale, ovvero vomito a getto senza essere preceduto da nausea Edema della papilla ottica a livello retinico Paralisi facciale o brachio-crurale (ovvero degli arti superiori ed inferiori) Ovvero, anche in tale conclusiva ipotesi sull'evoluzione del trauma cranico
(lieve come da certificazione del PS) si palesano sintomi e manifestazioni cliniche che permettono e richiedono stante la natura e la durata dei sintomi stessi, un intervento sanitario che invece come evidente dall'esame dalla documentazione esaminata non vi è stato. L'eventuale decesso (l'idrocefalo è infatti suscettibile sia di cure mediche che chirurgiche) è preceduto dai sintomi sopra detti e NON si verifica a improvvisamente come nel caso in esame. 3) In riferimento al trauma toracico, il ctp afferma che il Per_1
ipotizza abbia determinato una insufficienza respiratoria acuta. Orbene l evoluzione peggiore di una infrazione costale può essere la perforazione pleurica con conseguente pneumotorace. Lo pneumotorace è la presenza di aria nello spazio pleurico, che provoca un collasso parziale o completo del polmone. Tale evoluzione fisiopatologia ha chiaramente uno specchio clinico. Infatti i sintomi dello pneumotorace comprendono
9 dispnea e dolore toracico di tipo pleurico. Ovvero vi sono sintomi e manifestazioni cliniche che permettono e richiedono, stante la natura e la persistenza dei sintomi, un intervento sanitario che invece come evidente dall'esame dalla documentazione esaminata non vi è stato L'eventuale decesso (il pneumotorace è infatti suscettibile di cura e di guarigione) è preceduto dai sintomi sopra detti e NON si manifesta improvvisamente come nel caso in esame. 6)Altra ipotesi avanzata è il decesso per embolia polmonare. Questa è l'occlusione di una arteria polmonare da parte di trombi che hanno origine altrove, generalmente nei grandi tronchi venosi delle gambe o della pelvi (tromboembolismo venoso). La trombosi venosa profonda consiste nella formazione di coaguli di sangue (trombi) all'interno delle vene profonde, in genere delle gambe. Il coagulo può quindi staccarsi e raggiungere i polmoni, provocando la cosiddetta embolia polmonare. Le cause del tromboembolismo venoso sono -Trauma a carico del rivestimento venoso -Aumentata tendenza alla coagulazione sanguigna -
Rallentamento del flusso ematico Attesa la natura del traumatismo subito dal Per_1
ovvero duplice infrazione IX e X costa dx. contusioni multiple, lieve trauma cranico, nessuna di queste condizioni all'origine del tromboembolismo venoso si è verificata, né empiricamente vi erano le condizioni per il determinarsi di tali condizioni Peraltro sintomatologicamente l'embolia polmonare può esordire con dispnea Tachicardia, tachipnea, vi può essere tosse emottisi febbre. Ovvero si palesano sintomi e manifestazioni cliniche che permettono e richiedono un intervento sanitario che invece come evidente dall'esame dalla documentazione esaminata non vi è stato, l'eventuale decesso è accompagnato da sintomi e NON si manifesta con un decesso improvviso come nel caso in esame. Esclusivamente una embolia polmonare massiva è causa di decesso improvviso”. Oltretutto, non appare dirimente, ai fini di cui trattasi, la considerazione espressa dagli attori nelle memorie conclusive di replica in base alla quale “la circostanza che l'evento morte non sia stata “teoricamente” preceduta da sintomi, può essere attribuita anche al fatto che, essendo stato il paziente dimesso, nell'ambito domestico, non sono stati involontariamente percepiti i “campi d'allarme” oppure, questo criterio fenomenologico al nesso di causa, si sia verificato ma, essendo il in ambito domiciliare, non sia riuscito ad avere un “continuum clinico Per_1 strumentale””, atteso che gli attori non hanno neanche dedotto l'esistenza di detti
“campi di allarme”, tanto più che la circostanza che il non soffrisse di patologie Per_1
10 cardiache da ipertensione e da diabete non è determinante, per come specificato dal c.t.u. (“il medico in data 9 marzo 2021, dichiarava che suo paziente da CP_4 Per_1
20 anni, non era sofferente di malattie cardiache. Ma ciò NON implica di poter escludere che il sia deceduto per malattie cardiache (Infarto miocardio acuto. Per_1
Aritmia)” cfr. pag. 7 della relazione di perizia). Da ultimo, sul punto, va rilevato che non sussistono gli estremi per la chiesta sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c., attesi il pregio e l'esaustività della attività svolta dal consulente rispetto a quanto rilevante per l'accertamento demandato.
Quanto ai danni lamentati iure hereditario, a prescindere da quanto sopra rilevato in ordine al nesso di causalità, va considerato che il dedotto danno “tanatologico”, “da lucida agonia”, “terminale” non risulta dimostrato, anzi, per come rilevato dalla compagnia assicurativa intervenuta, militano in senso contrario le risultanze della documentazione medica in atti, da cui risulta che il è stato dimesso lo stesso Per_1 giorno dell'accesso in pronto soccorso, con la diagnosi di frattura chiusa di costola, contusioni multiple e lieve trauma cranico, quindi con un esito che non avrebbe comunque lasciato presagire l'esito infausto, con la conseguenza che non può ritenersi che si sia ingenerato il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, né gli attori hanno chiesto di provare alcunchè sul punto.
Va invece accolta la domanda volta al ristoro della “perdita della validità biologica” subita dal a seguito dell'incidente, inteso come danno biologico. Per_1
Infatti, agli atti risulta la documentazione medica relativa alle prestazioni rese allo stesso presso il pronto soccorso del nosocomio cosentino, dal quale veniva dimesso con la diagnosi di una frattura chiusa di costola, contusioni multiple e lieve trauma cranico, riconoscendogli una prognosi di 7 giorni ed il nominato c.t.u. ha stabilito che “le lesioni collegate al sinistro sono rappresentate da infrazione della IX e X costa dx. contusioni multiple, lieve trauma cranico. Tali lesioni sono compatibili con il sinistro che ha coinvolto il signor il giorno 14 novembre 2020” (cfr. pag. 4 della Persona_1
relazione di perizia).
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, che
11 non hanno mosso specifiche contestazioni in ordine agli accertamenti compiuti dal consulente sul punto.
Pertanto appare equo liquidare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano 2024, il danno biologico di , liquidando per i tre giorni di invalidità totale Persona_1
temporanea successivi al sinistro, la somma di euro 345,00 (euro 115,00 al giorno pari al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta individuato dalle suddette tabelle).
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Deve, a questo punto, essere vagliata la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti dell'intervenuta compagnia assicurativa. Trattasi, infatti, di domanda cosiddetta trasversale, tanto più che si è costituita tempestivamente, Controparte_1
prendendo posizione su ogni addebito e non contestando né la detta domanda del ed espressamente allegando di essere l'“assicuratrice dell'autovettura, tg. CP_2
CA544HP, condotta dal sig. , presunto responsabile civile”. Controparte_2
Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto.
Nella garanzia per la responsabilità civile si innestano, infatti, due rapporti giuridici strettamente collegati: quello principale tra terzo danneggiato e danneggiante-assicurato e quello di garanzia tra assicurato e assicuratore, laddove - nell'ambito di detto ultimo rapporto - il primo vanta un diritto contrattuale nei confronti del secondo a essere tenuto indenne per tutte le conseguenze della responsabilità civile che forma oggetto della copertura assicurativa.
Tenuto conto, in concreto, della pacifica esistenza e dell'incontestata operatività della copertura assicurativa per la RCA prestata da per i danni derivanti Controparte_1
dalla circolazione del veicolo condotto e di proprietà del , essendo state CP_2
accertate la responsabilità civile dell'assicurato e la sussistenza dell'obbligazione
12 indennitaria dell'assicuratrice verso il proprio assicurato, sussiste il pieno diritto di quest'ultimo ad essere integralmente manlevato e tenuto indenne da Controparte_1
delle conseguenze risarcitorie della responsabilità dedotta in contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice, cui è causalmente connesso il relativo onere processuale.
In considerazione dei motivi posti a fondamento del relativo profilo della controversia, si reputano sussistenti, invece, giusti motivi per compensare integralmente tra le altre parti le spese di lite, mentre vanno dichiarate irripetibili tra gli attori e
[...]
attesa la mancata costituzione di quest'ultima. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di indennizzo diretto;
accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori nei confronti di e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_2 Controparte_2 di € 345,00, all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 331,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Martellotta e Cerchiaro, antistatari che ne hanno fatto richiesta, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice;
condanna a manlevare da quanto lo stesso sarà Controparte_1 Controparte_2
tenuto a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza;
dichiara compensate tra e le spese di lite e Controparte_1 Controparte_2
irripetibili tra gli attori e Controparte_3
Cosenza, 16.2.2025
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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